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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/12/2024, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 16.12.2024, alle ore 11:08 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. SILVESTRINI Luigi per la parte ricorrente e l'Avv. GHILONI Monica, in sostituzione dell'Avv. MAZZARELLA Giuseppe per la parte resistente.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 741/2022 promossa da
con il patrocinio dell'Avv. SILVESTRINI Luigi Parte_1
C o n t r o
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. MAZZARELLA Giuseppe
[...]
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 16.12.2022 proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo numero 221/2022 emesso dal Tribunale di Massa sezione lavoro in data 15.11.2022 chiedendone la revoca in quanto realizzante una duplicazione di titoli esecutivi.
Narrava infatti il ricorrente di essere stata destinatario del decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Massa per l'importo di €. 18.253,74 su richiesta della
[...] in quanto, pur esercitando la professione di geometra ed Controparte_1 essendo iscritto alla relativa Cassa, a causa di gravi difficoltà economiche, aveva interrotto il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In ragione di ciò erano al medesimo state notificate: in data 17.3.2018 la cartella di pagamento n.
0662018000329916500 avente per oggetto i contributi previdenziali omessi per l'anno
2015 pari a €. 5.563,18, oltre interessi e sanzioni: in data 18.3.2019 la cartella di pagamento n. 06620190002514413000 avente per oggetto i contributi previdenziali omessi per l'anno 2016 per €. 6.069,02, oltre interessi e sanzioni. Infine, in data
25.10.2021 la cartella di pagamento n. 06620200001077239000 avente per oggetto i contributi previdenziali omessi per l'anno 2017 per €. 6.562,54, oltre interessi e sanzioni.
Nonostante tuttavia già disponesse di tre diversi titoli Controparte_1 esecutivi, chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo opposto per la medesima obbligazione nei confronti del medesimo obbligato.
Così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- in via preliminare revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
– nel merito revocare il Decreto Ingiuntivo n. 221/2022, emesso nei confronti del signor Pt_1
, ad istanza della
[...] Controparte_1 in data 15.11.2022 e munito della formula esecutiva in data 17.11.2022, notificato unitamente ad atto di precetto in data 05/12/2022, in quanto rappresenta una inammissibile duplicazione di titoli. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Si costituiva, in data 24.1.2023, parte resistente
[...] la quale evidenziava Controparte_1 anzitutto che il ricorrente in ragione della qualità di geometra e della iscrizione alla relativa cassa, risultava debitore in quanto moroso in relazione al pagamento dei contributi previdenziali dovuti. Produceva l'estratto contributivo a dimostrazione del dovuto.
2 Relativamente alla eccezione di duplicazione dei titoli osservava anzitutto che la CP_1 non è obbligata a riscuotere i propri contributi tramite ruoli in quanto, in ragione del processo di privatizzazione, non è un ente pubblico: eccepiva peraltro che si Parte_2 osserva nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto di duplicazione di titoli esecutivi e che, anzi, proprio in subiecta materia la Corte di Cassazione, aveva riconosciuto all'ente previdenziale la facoltà di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale, ancorché l'ente previdenziale avesse già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale (e viceversa). Infine osservava che, in ogni caso, gli importi iscritti a ruolo e quelli di cui al decreto ingiuntivo qui opposto non sono del tutto coincidenti, con la conseguenza che nel caso di specie non poteva neppure parlarsi di duplicazione dei titoli.
Così concludeva:
a) In via preliminare, rigettare la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
b) Nel merito, respingere in toto l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, nonché meramente pretestuosa e temeraria, oltre a non essere provata, per i suesposti motivi e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e quindi ritenere fondata la pretesa creditoria.
c) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, si chiede di rideterminare il credito di e, per l'effetto, condannare in sentenza l'opponente al pagamento Parte_2 dell'importo pari ad €.4.542,27, a titolo di contributi per l'anno 2018 ed accessori per gli anni 2018 e 2019, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'On.le Giudice adito dovesse ritenere equa e giusta, oltre accessori.
d) In tutti i casi condannare l'opponente al pagamento di spese e competenze di lite.
La causa veniva fissata in discussione, anche relativamente alla decisione sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo, al 3.2.2023: con successiva ordinanza il giudice procedente respingeva la relativa istanza e rinviava la causa per trattazione al
3.10.2023 e per discussione di fronte al giudice subentrante da ultimo al 16.12.2024.
Il ricorso non merita accoglimento.
Occorre preliminarmente osservare che, come già evidenziato con ordinanza datata
6.3.2023 emessa dal giudice procedente e qui integralmente richiamata in quanto condivisa: “dal raffronto tra le cartelle di pagamento versate in atti (All. 4 opponente) e l'attestazione del credito rilasciato da (All. 2 opposto) sembrerebbe evincersi la non completa corrispondenza Pt_2 tra le somme poste in riscossione mediante ruolo e le somme ingiunte con l'opposto.
3 Innanzi tutto, deve prendersi atto che soltanto per due delle tre cartelle per cui è asserita la duplicazione dei titoli, ovvero la cartella n. 06620180003299165000, notificata il 07-03-2018 e riferita all'anno
2015, e la cartella n. 06620190002514413000, notificata il 18-03-2019 e riferita all'anno 2016, è possibile verificare in modo analitico l'importo, in quanto la terza cartella, avente n.
06620200001077239000, non è stata allegata nel dettaglio.
In relazione alle due summenzionate cartelle, si osserva che esse, e i relativi importi, corrispondono con quelli indicati nella attestazione del credito in riferimento alle seguenti voci: contributo soggettivo;
maggiorazione contributo soggettivo;
contributo di maternità; maggiorazione contributo di maternità; maggiorazione 0,40% dilazione soggettivo minimo;
interessi di mora relativi al contributo soggettivo;
contributo integrativo;
maggiorazione contributo integrativo;
maggiorazione 0,40% dilazione integrativo minimo;
interessi di mora recupero contributo integrativo credito.
Nel prospetto del credito rilasciato dalla , oltre a tali voci, sono anche compresi gli interessi di Pt_2 mora del ruolo ordinario relativi al contributo soggettivo, al contributo integrativo e al contributo di maternità, con riferimento alle sole annualità 2018, 2019, 2020, per i quali è pure indicata la data di inizio e di fine.
Sono, infine, presenti le medesime voci, inclusi gli interessi di mora, riferite all'anno 2017, oltre i contributi relativi all'anno 2018, senza indicazione di interessi, e la sanzione per omessa dichiarazione relativa all'anno 2019.
La somma ingiunta mediante decreto è ottenuta sommando gli importi dei contributi non versati relativi agli anni 2016, 2017, 2018, agli interessi di mora afferenti ai soli anni 2016 e 2017 e alla sanzione del 2019.
Pertanto, non pare sussistere alcuna duplicazione in quanto le somme portate dalla cartella n.
06620180003299165000, riferite all'anno 2015, non sono considerate nel decreto opposto, mentre il decreto comprende somme ulteriori dovute a interessi e mancata contribuzione relative ad anni successivi, oltre alle sanzioni per omessa contribuzione”.
Ciò posto, occorre osservare che comunque l'eccezione proposta con il ricorso e cioè la duplicazione di titoli esecutivi, non è fondata.
Come noto infatti nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto di duplicazione di titoli esecutivi, e anzi la giurisprudenza di legittimità, smentendo tale possibilità, ha espresso il seguente principio di diritto (Cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 28 agosto 2019,
n. 21768): “deve negarsi che esista un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli
4 esecutivi. Così, ad es., il creditore che abbia già una cambiale, può in teoria chiedere un decreto ingiuntivo adducendo la cambiale quale prova scritta del credito;
il creditore che abbia stipulato un contratto per atto pubblico, può in teoria introdurre un ordinario giudizio di condanna del debitore adducendo quel contratto come prova.
La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel
(supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009)
e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015). Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'azione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in considerazione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori.”
Peraltro, con riguardo alla specifica materia previdenziale, merita essere richiamata, ex multis, Cass. civ, Sez. lavoro, sentenza n. 21239 dell'8.10.2014, la quale ha chiarito che:
“Nessuna norma impedisce all'ente previdenziale di scegliere di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale, ancorché l'ente previdenziale abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, né contempla sanzioni sul piano della validità della cartella esattoriale”.
Tutto ciò premesso possono ora trarsi le seguenti conclusioni con riguardo al caso che ci occupa.
Intanto l'azione non è stata consumata perché non vi è perfetta corrispondenza relativamente al dovuto e dunque il titolo decreto ingiuntivo porta anche crediti non ricompresi nelle cartelle di pagamento.
5 Inoltre, è evidente la sussistenza dell'interesse ad agire nell'ingiungente atteso che titolo giudiziale (decreto ingiuntivo) e titolo stragiudiziale (cartella di pagamento) si differenziano con riguardo agli effetti e in particolare la limitazione alla pignorabilità dei beni previste dalla normativa di settore in tema di esecuzione esattoriale che come noto non si determina ove si accedesse all'esecuzione civile ordinaria azionabile con il decreto ingiuntivo.
Se dunque interesse ad agire è ravvisabile, ne consegue che non può venire in considerazione alcun abuso del diritto, alcuna vessazione, alcun intento fraudolento o emulativo nel creditore a danno del debitore che meriti di essere censurata.
Il ricorso pertanto, fondato su questo unico motivo, deve essere respinto.
Con riguardo infine alle spese di causa esse seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo valore, esclusa la fase istruttoria e nei minimi attesa la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in €.
1865,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie se dovute, IVA e CPA come per legge.
Dichiara, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 16 dicembre 2024
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
6
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 741/2022 promossa da
con il patrocinio dell'Avv. SILVESTRINI Luigi Parte_1
C o n t r o
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. MAZZARELLA Giuseppe
[...]
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 16.12.2022 proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo numero 221/2022 emesso dal Tribunale di Massa sezione lavoro in data 15.11.2022 chiedendone la revoca in quanto realizzante una duplicazione di titoli esecutivi.
Narrava infatti il ricorrente di essere stata destinatario del decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Massa per l'importo di €. 18.253,74 su richiesta della
[...] in quanto, pur esercitando la professione di geometra ed Controparte_1 essendo iscritto alla relativa Cassa, a causa di gravi difficoltà economiche, aveva interrotto il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In ragione di ciò erano al medesimo state notificate: in data 17.3.2018 la cartella di pagamento n.
0662018000329916500 avente per oggetto i contributi previdenziali omessi per l'anno
2015 pari a €. 5.563,18, oltre interessi e sanzioni: in data 18.3.2019 la cartella di pagamento n. 06620190002514413000 avente per oggetto i contributi previdenziali omessi per l'anno 2016 per €. 6.069,02, oltre interessi e sanzioni. Infine, in data
25.10.2021 la cartella di pagamento n. 06620200001077239000 avente per oggetto i contributi previdenziali omessi per l'anno 2017 per €. 6.562,54, oltre interessi e sanzioni.
Nonostante tuttavia già disponesse di tre diversi titoli Controparte_1 esecutivi, chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo opposto per la medesima obbligazione nei confronti del medesimo obbligato.
Così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- in via preliminare revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
– nel merito revocare il Decreto Ingiuntivo n. 221/2022, emesso nei confronti del signor Pt_1
, ad istanza della
[...] Controparte_1 in data 15.11.2022 e munito della formula esecutiva in data 17.11.2022, notificato unitamente ad atto di precetto in data 05/12/2022, in quanto rappresenta una inammissibile duplicazione di titoli. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Si costituiva, in data 24.1.2023, parte resistente
[...] la quale evidenziava Controparte_1 anzitutto che il ricorrente in ragione della qualità di geometra e della iscrizione alla relativa cassa, risultava debitore in quanto moroso in relazione al pagamento dei contributi previdenziali dovuti. Produceva l'estratto contributivo a dimostrazione del dovuto.
2 Relativamente alla eccezione di duplicazione dei titoli osservava anzitutto che la CP_1 non è obbligata a riscuotere i propri contributi tramite ruoli in quanto, in ragione del processo di privatizzazione, non è un ente pubblico: eccepiva peraltro che si Parte_2 osserva nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto di duplicazione di titoli esecutivi e che, anzi, proprio in subiecta materia la Corte di Cassazione, aveva riconosciuto all'ente previdenziale la facoltà di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale, ancorché l'ente previdenziale avesse già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale (e viceversa). Infine osservava che, in ogni caso, gli importi iscritti a ruolo e quelli di cui al decreto ingiuntivo qui opposto non sono del tutto coincidenti, con la conseguenza che nel caso di specie non poteva neppure parlarsi di duplicazione dei titoli.
Così concludeva:
a) In via preliminare, rigettare la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
b) Nel merito, respingere in toto l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, nonché meramente pretestuosa e temeraria, oltre a non essere provata, per i suesposti motivi e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e quindi ritenere fondata la pretesa creditoria.
c) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, si chiede di rideterminare il credito di e, per l'effetto, condannare in sentenza l'opponente al pagamento Parte_2 dell'importo pari ad €.4.542,27, a titolo di contributi per l'anno 2018 ed accessori per gli anni 2018 e 2019, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'On.le Giudice adito dovesse ritenere equa e giusta, oltre accessori.
d) In tutti i casi condannare l'opponente al pagamento di spese e competenze di lite.
La causa veniva fissata in discussione, anche relativamente alla decisione sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo, al 3.2.2023: con successiva ordinanza il giudice procedente respingeva la relativa istanza e rinviava la causa per trattazione al
3.10.2023 e per discussione di fronte al giudice subentrante da ultimo al 16.12.2024.
Il ricorso non merita accoglimento.
Occorre preliminarmente osservare che, come già evidenziato con ordinanza datata
6.3.2023 emessa dal giudice procedente e qui integralmente richiamata in quanto condivisa: “dal raffronto tra le cartelle di pagamento versate in atti (All. 4 opponente) e l'attestazione del credito rilasciato da (All. 2 opposto) sembrerebbe evincersi la non completa corrispondenza Pt_2 tra le somme poste in riscossione mediante ruolo e le somme ingiunte con l'opposto.
3 Innanzi tutto, deve prendersi atto che soltanto per due delle tre cartelle per cui è asserita la duplicazione dei titoli, ovvero la cartella n. 06620180003299165000, notificata il 07-03-2018 e riferita all'anno
2015, e la cartella n. 06620190002514413000, notificata il 18-03-2019 e riferita all'anno 2016, è possibile verificare in modo analitico l'importo, in quanto la terza cartella, avente n.
06620200001077239000, non è stata allegata nel dettaglio.
In relazione alle due summenzionate cartelle, si osserva che esse, e i relativi importi, corrispondono con quelli indicati nella attestazione del credito in riferimento alle seguenti voci: contributo soggettivo;
maggiorazione contributo soggettivo;
contributo di maternità; maggiorazione contributo di maternità; maggiorazione 0,40% dilazione soggettivo minimo;
interessi di mora relativi al contributo soggettivo;
contributo integrativo;
maggiorazione contributo integrativo;
maggiorazione 0,40% dilazione integrativo minimo;
interessi di mora recupero contributo integrativo credito.
Nel prospetto del credito rilasciato dalla , oltre a tali voci, sono anche compresi gli interessi di Pt_2 mora del ruolo ordinario relativi al contributo soggettivo, al contributo integrativo e al contributo di maternità, con riferimento alle sole annualità 2018, 2019, 2020, per i quali è pure indicata la data di inizio e di fine.
Sono, infine, presenti le medesime voci, inclusi gli interessi di mora, riferite all'anno 2017, oltre i contributi relativi all'anno 2018, senza indicazione di interessi, e la sanzione per omessa dichiarazione relativa all'anno 2019.
La somma ingiunta mediante decreto è ottenuta sommando gli importi dei contributi non versati relativi agli anni 2016, 2017, 2018, agli interessi di mora afferenti ai soli anni 2016 e 2017 e alla sanzione del 2019.
Pertanto, non pare sussistere alcuna duplicazione in quanto le somme portate dalla cartella n.
06620180003299165000, riferite all'anno 2015, non sono considerate nel decreto opposto, mentre il decreto comprende somme ulteriori dovute a interessi e mancata contribuzione relative ad anni successivi, oltre alle sanzioni per omessa contribuzione”.
Ciò posto, occorre osservare che comunque l'eccezione proposta con il ricorso e cioè la duplicazione di titoli esecutivi, non è fondata.
Come noto infatti nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto di duplicazione di titoli esecutivi, e anzi la giurisprudenza di legittimità, smentendo tale possibilità, ha espresso il seguente principio di diritto (Cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 28 agosto 2019,
n. 21768): “deve negarsi che esista un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli
4 esecutivi. Così, ad es., il creditore che abbia già una cambiale, può in teoria chiedere un decreto ingiuntivo adducendo la cambiale quale prova scritta del credito;
il creditore che abbia stipulato un contratto per atto pubblico, può in teoria introdurre un ordinario giudizio di condanna del debitore adducendo quel contratto come prova.
La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel
(supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009)
e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015). Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'azione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in considerazione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori.”
Peraltro, con riguardo alla specifica materia previdenziale, merita essere richiamata, ex multis, Cass. civ, Sez. lavoro, sentenza n. 21239 dell'8.10.2014, la quale ha chiarito che:
“Nessuna norma impedisce all'ente previdenziale di scegliere di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale, ancorché l'ente previdenziale abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, né contempla sanzioni sul piano della validità della cartella esattoriale”.
Tutto ciò premesso possono ora trarsi le seguenti conclusioni con riguardo al caso che ci occupa.
Intanto l'azione non è stata consumata perché non vi è perfetta corrispondenza relativamente al dovuto e dunque il titolo decreto ingiuntivo porta anche crediti non ricompresi nelle cartelle di pagamento.
5 Inoltre, è evidente la sussistenza dell'interesse ad agire nell'ingiungente atteso che titolo giudiziale (decreto ingiuntivo) e titolo stragiudiziale (cartella di pagamento) si differenziano con riguardo agli effetti e in particolare la limitazione alla pignorabilità dei beni previste dalla normativa di settore in tema di esecuzione esattoriale che come noto non si determina ove si accedesse all'esecuzione civile ordinaria azionabile con il decreto ingiuntivo.
Se dunque interesse ad agire è ravvisabile, ne consegue che non può venire in considerazione alcun abuso del diritto, alcuna vessazione, alcun intento fraudolento o emulativo nel creditore a danno del debitore che meriti di essere censurata.
Il ricorso pertanto, fondato su questo unico motivo, deve essere respinto.
Con riguardo infine alle spese di causa esse seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo valore, esclusa la fase istruttoria e nei minimi attesa la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in €.
1865,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie se dovute, IVA e CPA come per legge.
Dichiara, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 16 dicembre 2024
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
6