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1 aprile 1971
1 aprile 1971
Art. 1.
La sfera di applicazione dell' articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976 , deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:
1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;
3) l'imposta di patente.
La sfera di applicazione dell' articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976 , deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:
1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;
3) l'imposta di patente.
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2011, n. 17076Provvedimento: […]Leggi di più...
- conseguenza·
- attività autonome·
- esclusione·
- unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente·
- attività esercitate in forma d'impresa da commercianti, artigiani o coltivatori diretti·
- assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente·
- configurabilità·
- inapplicabilità·
- categorie ricomprese·
- effettività della natura di interpretazione autentica·
- soggetti obbligati·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- contributi assicurativi