Articolo 1 della Legge 25 febbraio 1971, n. 110
Articolo 2
Versione
1 aprile 1971
Art. 1.
La sfera di applicazione dell' articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976 , deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:
1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;
3) l'imposta di patente.
Entrata in vigore il 1 aprile 1971
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