Versione
4 marzo 1955
4 marzo 1955
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 gennaio 1955.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 gennaio 1955.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 19/12/1959, n. 63Provvedimento: N. 63 SENTENZA 15 DICEMBRE 1959 Deposito in cancelleria: 19 dicembre 1959. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 316 del 31 dicembre 1959 e in "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 69 del 29 dicembre 1959. Pres. AZZARITI - Rel. CO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Dott. AE AZZARITI, Presidente - Prof. SO RA - Prof. RE AMBROSINI - Prof. ES BA - Dott. RI CO - Prof. CE PA AB - Prof. IU ST VO- Prof. NO AP - Prof. OL EG - Prof. AN SA - Dott. AN MA - Prof. DO LL - Prof. IU CA, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 marzo …Leggi di più...
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