Articolo 2 della Legge 12 febbraio 1955, n. 40
Articolo 1
Versione
4 marzo 1955
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 gennaio 1955.

Entrata in vigore il 4 marzo 1955
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