Articolo 36 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730
Articolo 35Articolo 37
Versione
29 dicembre 1983
Art. 36.

E' autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 200 miliardi ad incremento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Per gli anni 1985 e 1986 e' autorizzata rispettivamente la spesa di lire 350 miliardi e 400 miliardi da ripartirsi con legge finanziaria tra il fondo contributi in conto interessi e il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane in base al fabbisogno accertato dalla Cassa medesima.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1983