Versione
10 agosto 1895
10 agosto 1895
Art. 38.
Sono approvate le disposizioni contenuto nell'allegato S, che forma parte integrante della presente legge, riguardanti i Crediti fondiari degli Istituti d'emissione.
Sono approvate le disposizioni contenuto nell'allegato S, che forma parte integrante della presente legge, riguardanti i Crediti fondiari degli Istituti d'emissione.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 20/03/1985, n. 79Provvedimento: […] dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe, della norma contenuta nell'art. 11 all. T) all'art. 38 della legge 8 agosto 1895, n. 486 (legge sui provvedimenti di finanza e di tesoro), la cui illegittimità costituzionale, "nella parte concernente la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla liquidazione delle pensioni spettanti ai dipendenti del Banco di Napoli", è già stata dichiarata con sentenza n. 1 del 1984.Leggi di più...
- disposizione gia' dichiarata parzialmente illegittima·
- giurisdizione·
- liquidazione delle pensioni ai dipendenti del banco di napoli·
- deroga alla regola della giurisdizione ordinaria·
- manifesta infondatezza.·
- ord. 79/85. corte dei conti