Articolo 38 della Legge 8 agosto 1895, n. 486
Articolo 37Articolo 39
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10 agosto 1895
Art. 38.

Sono approvate le disposizioni contenuto nell'allegato S, che forma parte integrante della presente legge, riguardanti i Crediti fondiari degli Istituti d'emissione.

Entrata in vigore il 10 agosto 1895
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