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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1592-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il giudice rel. dott.ssa Valentina Frongia ha pronunciato il seguente
DECRETO
Vista l'istanza formulata ex art. 35 bis, comma 4, D.lgs. n. 25/2008 tesa ad ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, emesso in data 20.11.2024, che ha rigettato l'istanza reiterata di
[...]
nato in [...] il [...] 1 (alias nato in [...] il CP_1 CP_1
20.09.1994) (CUI: ), ritenendo la stessa inammissibile;
C.F._1
visto l'art. 35 bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal D.L. n. 145 del 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 187 del 2024;
ritenuto preliminarmente che la competenza in relazione all'istanza di sospensione ex art. 35 bis c. 4 del D.lgs. n. 25 del 2008 sia del giudice relatore, e non invece del tribunale in composizione collegiale,
e ciò in ragione, oltreché della formulazione letterale della norma in discorso, altresì della dirimente circostanza che il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre
2024, n. 187, ha previsto al c. 4 bis la possibilità di reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria;
rilevato che il non ha depositato note difensive;
Controparte_2 riservata la verifica della tempestività del ricorso all'esito del deposito della relativa documentazione da parte della Commissione Territoriale;
rilevato che la Commissione territoriale ha applicato al caso di specie la procedura accelerata di cui all'art. 28 bis d.lgs. n. 25 del 2008, lett. a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b); ovvero, Art. 29 - Casi di inammissibilità della domanda:
1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi: (…) b) il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale (art 29, comma 1, lettera b) d.lgs.
n. 25 del 2008);
rilevato che secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (v. sent. Cass. Civ.
S.U. 11399 del 2024) “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”;
osservato che la Corte di Cassazione nella sentenza citata ha invero spiegato che: “Deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale (in termini Cass. n.
6745/2021; Cass. n. 30515/2023)” (si confronti altresì la sentenza della Corte d'appello Milano del
2 19/02/2025 nel procedimento N. 332 /2025 cont.: “Dai principi della giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamati consegue che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità, qualora non sia stata svolta e rigorosamente osservata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale la procedura accelerata, con i termini suoi propri, si
“riespande” la regola generale della sospensione automatica. Quindi, nel caso di specie, alla proposizione del tempestivo ricorso giurisdizionale da parte del richiedente la protezione internazionale corrisponde l'effetto giuridico della sospensione automatica del provvedimento della
Commissione Territoriale, come correttamente rilevato nel provvedimento in questa sede impugnato”);
ricordato che l'art. 28 bis, comma 1, D.Lvo n. 25/2008, sancisce che “La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di: a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)”;
osservato che nel caso di specie a fronte di un'istanza di protezione internazionale formalizzata in data 18.11.2024, la decisione è stata adottata in data 20.11.2024;
rilevato che dunque sono stati rispettati i termini di cui all'art. 28 bis sopra citato;
ritenuto che, tuttavia, ai fini di una corretta adozione della procedura accelerata occorre verificare anche il momento in cui il richiedente ha manifestato la volontà di domandare la protezione internazionale e il tempo intercorso tra detta manifestazione di volontà e la successiva formalizzazione della domanda presso la competente Questura. Ebbene, le tempistiche che intercorrono tra la manifestazione di volontà e la formalizzazione della domanda sono disciplinate dall'art. 26 del D.Lgs. 25/2008. La norma, recependo le disposizioni di cui all'art. 6 della direttiva
2013/32/UE30, stabilisce che la domanda è presentata presso la Questura ovvero la polizia di frontiera competenti per luogo di dimora del richiedente (art. 26, comma 1, del citato decreto), e che il verbale di formalizzazione della domanda (il c.d. modello C/3) deve essere redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione se la domanda è presentata presso la competente Questura, ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini possono essere prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti (art. 26, comma 2-bis, del D.Lgs. 25/2008) (in termini Decreto della Corte d'Appello di
Cagliari n. 372/2025 del 07.03.2025, RG. n. 84/2025);
3 osservato che nella fattispecie il ricorrente ha manifestato la volontà di domandare la protezione internazionale diversi mesi prima rispetto alla data di formalizzazione della domanda: invero come emerge dalla documentazione in atti il , dopo essersi recato presso l'Ufficio Immigrazione della CP_1
Questura di Roma, ha ricevuto invito a presentarsi presso l'omonima Questura in data 24.05.2024, ore 07:00, per formalizzare la domanda di asilo (v. doc. 15) in atti, “Passaporto depositato per richiesta protezione internazionale”). A fronte di ciò, la sua domanda di protezione internazionale è stata formalizzata presso la Questura di Roma soltanto in data 18.11.2024;
rilevato che dunque non sono stati rispettati i termini di cui all'art. 26, comma 2-bis, del decreto sopra citato;
p.q.m.
dichiara che il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, emesso in data 20.11.2024, che ha rigettato l'istanza reiterata di
[...]
nato in [...] il [...] 2 (alias nato in [...] il CP_1 CP_1
20.09.1994) (CUI: ), è sospeso ex lege. C.F._1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Cagliari in data 07/04/2025.
Il giudice rel.
Valentina Frongia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Passaporto allegato.
1 2 V. Passaporto allegato.
4
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il giudice rel. dott.ssa Valentina Frongia ha pronunciato il seguente
DECRETO
Vista l'istanza formulata ex art. 35 bis, comma 4, D.lgs. n. 25/2008 tesa ad ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, emesso in data 20.11.2024, che ha rigettato l'istanza reiterata di
[...]
nato in [...] il [...] 1 (alias nato in [...] il CP_1 CP_1
20.09.1994) (CUI: ), ritenendo la stessa inammissibile;
C.F._1
visto l'art. 35 bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal D.L. n. 145 del 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 187 del 2024;
ritenuto preliminarmente che la competenza in relazione all'istanza di sospensione ex art. 35 bis c. 4 del D.lgs. n. 25 del 2008 sia del giudice relatore, e non invece del tribunale in composizione collegiale,
e ciò in ragione, oltreché della formulazione letterale della norma in discorso, altresì della dirimente circostanza che il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre
2024, n. 187, ha previsto al c. 4 bis la possibilità di reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria;
rilevato che il non ha depositato note difensive;
Controparte_2 riservata la verifica della tempestività del ricorso all'esito del deposito della relativa documentazione da parte della Commissione Territoriale;
rilevato che la Commissione territoriale ha applicato al caso di specie la procedura accelerata di cui all'art. 28 bis d.lgs. n. 25 del 2008, lett. a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b); ovvero, Art. 29 - Casi di inammissibilità della domanda:
1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi: (…) b) il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale (art 29, comma 1, lettera b) d.lgs.
n. 25 del 2008);
rilevato che secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (v. sent. Cass. Civ.
S.U. 11399 del 2024) “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”;
osservato che la Corte di Cassazione nella sentenza citata ha invero spiegato che: “Deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale (in termini Cass. n.
6745/2021; Cass. n. 30515/2023)” (si confronti altresì la sentenza della Corte d'appello Milano del
2 19/02/2025 nel procedimento N. 332 /2025 cont.: “Dai principi della giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamati consegue che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità, qualora non sia stata svolta e rigorosamente osservata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale la procedura accelerata, con i termini suoi propri, si
“riespande” la regola generale della sospensione automatica. Quindi, nel caso di specie, alla proposizione del tempestivo ricorso giurisdizionale da parte del richiedente la protezione internazionale corrisponde l'effetto giuridico della sospensione automatica del provvedimento della
Commissione Territoriale, come correttamente rilevato nel provvedimento in questa sede impugnato”);
ricordato che l'art. 28 bis, comma 1, D.Lvo n. 25/2008, sancisce che “La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di: a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)”;
osservato che nel caso di specie a fronte di un'istanza di protezione internazionale formalizzata in data 18.11.2024, la decisione è stata adottata in data 20.11.2024;
rilevato che dunque sono stati rispettati i termini di cui all'art. 28 bis sopra citato;
ritenuto che, tuttavia, ai fini di una corretta adozione della procedura accelerata occorre verificare anche il momento in cui il richiedente ha manifestato la volontà di domandare la protezione internazionale e il tempo intercorso tra detta manifestazione di volontà e la successiva formalizzazione della domanda presso la competente Questura. Ebbene, le tempistiche che intercorrono tra la manifestazione di volontà e la formalizzazione della domanda sono disciplinate dall'art. 26 del D.Lgs. 25/2008. La norma, recependo le disposizioni di cui all'art. 6 della direttiva
2013/32/UE30, stabilisce che la domanda è presentata presso la Questura ovvero la polizia di frontiera competenti per luogo di dimora del richiedente (art. 26, comma 1, del citato decreto), e che il verbale di formalizzazione della domanda (il c.d. modello C/3) deve essere redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione se la domanda è presentata presso la competente Questura, ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini possono essere prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti (art. 26, comma 2-bis, del D.Lgs. 25/2008) (in termini Decreto della Corte d'Appello di
Cagliari n. 372/2025 del 07.03.2025, RG. n. 84/2025);
3 osservato che nella fattispecie il ricorrente ha manifestato la volontà di domandare la protezione internazionale diversi mesi prima rispetto alla data di formalizzazione della domanda: invero come emerge dalla documentazione in atti il , dopo essersi recato presso l'Ufficio Immigrazione della CP_1
Questura di Roma, ha ricevuto invito a presentarsi presso l'omonima Questura in data 24.05.2024, ore 07:00, per formalizzare la domanda di asilo (v. doc. 15) in atti, “Passaporto depositato per richiesta protezione internazionale”). A fronte di ciò, la sua domanda di protezione internazionale è stata formalizzata presso la Questura di Roma soltanto in data 18.11.2024;
rilevato che dunque non sono stati rispettati i termini di cui all'art. 26, comma 2-bis, del decreto sopra citato;
p.q.m.
dichiara che il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, emesso in data 20.11.2024, che ha rigettato l'istanza reiterata di
[...]
nato in [...] il [...] 2 (alias nato in [...] il CP_1 CP_1
20.09.1994) (CUI: ), è sospeso ex lege. C.F._1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Cagliari in data 07/04/2025.
Il giudice rel.
Valentina Frongia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Passaporto allegato.
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