Articolo 111 della Legge 30 aprile 1980, n. 149
Articolo 110Articolo 112
Versione
15 maggio 1980
Art. 111.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a effettuare, nell'anno 1980, operazioni di indebitamento, nel limite indicato dall'art. 46, primo comma, della legge finanziaria 1980, nelle forme di:
a) buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 , e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84 ; detti buoni poliennali del tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del tesoro novennali 3,50 per cento, di scadenza 1 aprile 1980 e dei buoni del tesoro poliennali 10 per cento, di scadenza 1 gennaio 1981;
b) certificati speciali di credito del tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia alla emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi. I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, fatta eccezione per il versamento delle cedole di interessi in pagamento delle imposte dirette.
I certificati predetti possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti;
c) certificati di credito del tesoro di durata non superiore a dieci anni, con cedola semestrale di interessi, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal settimo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403 .
Entrata in vigore il 15 maggio 1980