Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 176/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 27 settembre 2023 da
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Sciacca e dall'avv. Cecilia Costa del foro di Trento
- appellante - contro
(C.F. ), in qualità di titolare CP_1 C.F._1 dell'omonima ditta, rappresentato e difeso dall'avv. Lara Zanella del foro di
Rovereto
- appellato – appellante incidentale
Oggetto: Contratti e obbligazioni varie
In punto: riforma della sentenza n. 704/2023 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“I. in via principale:
a) accogliere l'appello principale e rigettare l'appello incidentale avversario;
b) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto azionato a fronte del grave inadempimento dell'odierna appellata, confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto (n. 399/19 ing. - Tribunale di Trento) e in ogni caso respingere tutte le domande e le eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, accertando e dichiarando che nulla risulta dovuto all'odierno appellato ad alcun titolo;
c) condannare , anche quale titolare dell'omonima ditta CP_1 individuale, a corrispondere all'appellante l'importo determinato anche in via equitativa in euro 15.000,00 - ovvero la diversa somma che parrà di giustizia all'esito del giudizio - comunque maggiorata di rivalutazione e interessi di legge, anche ex art. 1284 c.c., a titolo di risarcimento del danno;
II. in via subordinata:
a) nelle denegata ipotesi di rigetto, anche parziale, delle domande e delle eccezioni svolte dall'odierna appellante anche ex art. 1460 c.c., confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto (n. 399/19 ing. - Tribunale di Trento) e ridurre l'importo di condanna alla minor somma che parrà di giustizia all'esito del giudizio, anche previa compensazione tra le somme che risultassero dovute dall'appellante e gli importi dovuti dall'appellato;
III. in ogni caso:
a) con vittoria di spese e competenze oltre spese generali ex art. 2 D.M. 10 mar. 2014 n. 55, I.V.A. e C.N.P.A. per entrambi i gradi di giudizio.
IV. in via istruttoria:
a) rigettare le domande istruttorie avversarie, inammissibili e irrilevanti.” per l'Appellato:
“Voglia la Corte d'Appello di Trento, nel merito
- rigettare l'infondato e dilatorio appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare l'impugnata sentenza nei capi censurati sub n.ri I), II), III) e IV), confermando per il resto la decisione impugnata;
per l'effetto,
- condannare in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'appellato, per i lavori svolti nel cantiere di Via Cereria a Trento, il credito residuo di € 19.447,73 3
per capitale, in ragione dell'acconto di € 12.000,00 versato da – T_ giusta fatture n.13 dd. 28.8.18, n. 17 dd.18.11.18 e n. 19 dd. 31.12.18 – oltre interessi di mora di cui al D.Lgs 192/12 dalle singole scadenze al saldo effettivo, anche sulla fattura n. 16 dd. 10.11.2018, relativa a credito in giudicato, essendo ad oggi non versati;
- In ogni caso, condannare in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere integralmente al le spese di lite del presente grado, le spese di primo CP_1 grado, i compensi, le spese, anche notarili, gli oneri fiscali e la tassa di registro della fase monitoria, oltre agli accessori di legge.
In via istruttoria:
- ove ritenuta necessaria, conferma la richiesta di ammissione della prova orale articolata e non ammessa, con i testi indicati, ferma l'opposizione all'ammissione della prova orale avversaria non ammessa ed altresì all'ammissione di CTU, per quanto già dedotto, da ultimo in calce alla memoria ex art. 183, n.3, c.p.c. dd. 19.06.2020.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato in data 2 maggio 2019
[...] proponeva opposizione avverso il decreto con Parte_1 cui le si ingiungeva il pagamento, in favore di , della somma CP_1 di Euro 21.177,73. Tale somma era pretesa a titolo di corrispettivo per lavori eseguiti in due cantieri (Via Cereria e Vivaio Nadalini) in relazione alle fatture n. 13/18, 16/18, 17/18, 19/18 per complessivi Euro 33.177,73, essendo stati versati acconti per Euro 10.000,00 e per Euro 2.000,00.
L'opponente asseriva di avere affidato al la posa del cartongesso e CP_1
l'esecuzione delle rasature interne in un edificio in Via Cereria;
che, iniziati i lavori, nel mese di agosto il aveva abbandonato il cantiere, e solo dopo CP_1 aver incassato un acconto di Euro 10.000,00 li aveva ripresi, per poi abbandonarli nuovamente nell'ottobre 2018; che tale condotta integrava un inadempimento idoneo alla risoluzione del contratto;
che era stato necessario affidare il completamento dei lavori ad altra impresa, che aveva anche dovuto rimediare all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte del;
che il ritardo aveva determinato dei danni, posto che il contratto CP_1 4
con il committente prevedeva delle penali;
che la contabilità predisposta unilateralmente dal non era stata mai approvata, sicché non vi era CP_1 prova della correttezza dei conteggi da lui allegati.
Chiedeva pertanto che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del , con conseguente revoca del decreto opposto, ed in CP_1 ogni caso il rigetto delle domande proposte. Chiedeva inoltre la condanna del al risarcimento dei danni, determinati in via equitativa nell'importo di CP_1
Euro 15.000,00, ovvero in altra somma da accertare all'esito del giudizio.
Nell'ipotesi in cui fosse stato accertato un credito della ditta opposta, chiedeva fosse disposta la riduzione dell'importo preteso da controparte e la compensazione tra i contrapposti debiti e crediti accertati.
Il si costituiva, sostenendo che nessuna contestazione era stata CP_1 avanzata da con riguardo ai lavori eseguiti nel cantiere Nadalini;
T_ che neppure i lavori del cantiere di via Cereria erano stati mai contestati, così come non era mai stata contestata la contabilità via via trasmessa a che i lavori erano stati pressoché ultimati, sicché era inverosimile T_ che la società opponente avesse versato delle penali da ritardo, e che comunque il contratto intervenuto tra la stessa ed il committente non gli era in opponibile;
che legittimamente non aveva portato a termine i lavori, in quanto non erano stati eseguiti pagamenti con i tempi stabiliti in contratto.
Chiedeva pertanto che fosse accertato che la società opponente aveva unilateralmente risolto il contratto;
che l'opposizione decreto ingiuntivo fosse rigettata;
che fosse rigettata la domanda riconvenzionale proposta della società opponente;
che fosse accertata l'esistenza del credito azionato in via monitoria con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, che la società opponente fosse condannata al pagamento dell'importo di Euro 21.177,73 oltre agli accessori di legge.
2. - Con sentenza pubblicata in data 17 agosto 2023 il Tribunale di Trento riteneva innanzitutto certo, in quanto non contestato, il credito di Euro
1.700,00 di cui alla fattura 16/18, riguardante i lavori eseguiti nel cantiere
Vivaio Nadalini.
Con riguardo al cantiere di Via Cereria, determinava il corrispettivo del
, in mancanza di una contabilità approvata dalle parti, sulla scorta CP_1 5
della deposizione della D.L. Ing. , nominata dal committente Persona_1 terzo. Ella aveva verificato quanto eseguito in base ai S.A.L., dopo che il le aveva comunicato che erano state terminate, e aveva stimato CP_1
l'ammontare delle opere in cartongesso in Euro 28.805,00, somma da cui dovevano essere detratti Euro 12.000,00 versati a titolo di acconto, per un importo quindi di Euro 16.805,00.
Alla luce della medesima deposizione, riteneva provato l'abbandono da parte del del cantiere nell'ottobre 2018; escludeva però che tale CP_1 inadempimento potesse giustificare la risoluzione del contratto, dato che era stata eseguita la maggior parte dei lavori (mansarda, piano secondo, piano primo), e mancava solo il piano terra.
Riteneva che a quella data il mancato pagamento della fattura n. 13/18 non costituisse grave inadempimento da parte di che aveva T_ comunque pagato un acconto di Euro 10.000,00 su un totale di Euro
18.000,00.
Quanto ai vizi nelle lavorazioni del , richiamava la deposizione del CP_1 teste , che aveva portato a termine i lavori, ed osservava che il Testimone_1 fatto che le opere non fossero state terminate rendeva non applicabile il termine per la denuncia previsto dall'art. 1667 c.c. Il teste aveva riferito di essere stato chiamato anche per sistemare le opere che gli venivano indicate dalla D.L. e da riprendendo le stuccature in vari appartamenti T_
Il Tribunale, esaminata la fattura 19/18 del riteneva che gli Tes_1 interventi per sistemare le opere del avessero avuto un complessivo CP_1 costo di Euro 2.100,00, somma da detrarsi dall'importo delle opere, come sopra determinato;
mentre le lavorazioni indicate nella fattura 20/18 non potevano riferirsi ad opere di sistemazione.
Riteneva assente la prova di un danno in capo a non risultando T_ che le penali previste nel contratto avessero avuto applicazione, ed emergendo invece il tempestivo intervento del per ultimare le Tes_1 lavorazioni.
Revocato il decreto opposto, condannava quindi al pagamento, in T_ favore del , della somma di Euro 16.405,00 (Euro 14.705,00 per il CP_1 cantiere di Via Cereria, Euro 1.700,00 per il cantiere Nadalini), oltre agli 6
interessi di cui al D.Lg. 231/2002; e, in ragione del solo parziale accoglimento della domanda, compensava le spese di lite per un terzo, ponendole per il resto a carico di T_
3. - Per la riforma di tale sentenza, ritenuta ingiusta ed erronea, propone appello Parte_2
- Con il primo motivo contesta la decisione, nella parte in cui
[...] T_ ha ritenuto di scarsa importanza l'inadempimento del , ed ha quindi CP_1 rigettato la domanda di risoluzione.
Il Tribunale ha accertato che il ha unilateralmente abbandonato il CP_1 cantiere lasciando non eseguito un piano su quattro, e quindi un quarto delle prestazioni cui si era obbligato, oltre a non completare le lavorazioni anche negli altri piani (tanto risulterebbe dalla deposizione del , Tes_1 sicchè l'inadempimento deve considerarsi grave e tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Lamenta altresì che il primo Giudice ha ritenuto l'appellante inadempiente all'obbligo dei pagamenti, pur ritenendo tale inadempimento non grave, quando essi sono stati interrotti solo dopo l'abbandono del cantiere.
L'appellante non era quindi inadempiente, avendo opposto un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., che non richiede che esso sia grave, e la sospensione dei pagamenti era pienamente giustificata.
In conclusione, il Tribunale avrebbe dovuto accertare che la condotta del
(l'abbandono del cantiere) aveva reso legittima la sospensione dei CP_1 pagamenti ai sensi dell'art. 1460 c.c., e giustificava la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
3.2 - Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenute provate le prestazioni di cui il richiede il CP_1 pagamento.
La teste avrebbe formulato solo valutazioni e deduzioni sulla sola Per_1 scorta dei S.A.L., anche in forma dubitativa, e non era stata in grado di indicare con certezza quanto eseguito dal e quanto eseguito dal CP_1
Tes_1
La prova del credito non poteva comunque basarsi sui S.A.L., che riguardavano il ben diverso rapporto fra il committente e e che T_ 7
dovevano garantire i normali ricarichi all'appaltatore, per cui la testimonianza della non poteva avere valore a questo fine. Per_1
Il Tribunale avrebbe anche trascurato i vizi e difetti presenti nelle lavorazioni eseguite dal , bene emergenti dalla deposizione del CP_1 Tes_1 sicchè il non aveva provato l'esatto adempimento nemmeno con CP_1 riferimento alle opere asseritamente eseguite, e quindi non aveva provato di né averle eseguite, nè di averle eseguite correttamente.
3.3 - Con il terzo motivo l'appellante contesta la decisione, nella parte in cui ha negato il suo diritto al risarcimento del danno.
Il Tribunale avrebbe richiamato le fatture n. 19/18 e 20/18 del Tes_1 escludendo che la seconda fosse riferibile all'eliminazione dei vizi, ma avrebbe trascurato di esaminare la fattura 3/2019, che esponeva l'importo di
Euro 15.000,00 per ore in economia svolte per il completamento a regola d'arte delle opere lasciate incompiute. Tale somma indicava il pregiudizio effettivamente subito dall'appellante.
3.4 - Con il quarto motivo l'appellante osserva che gli interessi di mora non potrebbero comunque decorrere dalle singole fatture, ma, come massimo, dalla data della pronuncia, posto che il parziale accoglimento della domanda non risulta basato sulle stesse, ma da una ricostruzione giudiziaria del credito, censurabile per le ragioni illustrate.
3.5 - Con quinto motivo l'appellante osserva che la sentenza ha omesso di considerare un aspetto dirimente della controversia, emerso per la prima volta in sede testimoniale: nel corso degli interrogatori si apprendeva che il aveva incaricato terzi estranei di eseguire le opere commissionate, CP_1 consentendone anche l'accesso al cantiere durante le chiusure ufficiali.
In assenza di autorizzazione e di regolare certificazione sulla regolarità contributiva, il non poteva vantare alcun credito nei confronti della CP_1 propria committente.
4. - si è costituito, proponendo appello incidentale. CP_1
4.1 – Con il primo motivo si duole della decisione, nella parte in cui ha ritenuto che l'inadempimento di non fosse grave, per avere essa T_ corrisposto in data 13 settembre un acconto di Euro 10.000,00 sulla fattura
13/18. 8
Osserva che i termini concordati prevedevano che i pagamenti avvenissero ad ogni avanzamento, e quindi “a termine piano” per l'80% del corrispettivo;
e che, sulle tre fatture emesse per Euro 31.477,73, aveva ricevuto solo un acconto di Euro 12.000,00.
Più in particolare, alla data di invio della fattura 13/18 il aveva già CP_1 comunicato il completamento dei lavori alla mansarda, al piano secondo e ai relativi giroscala, ed inviato la relativa contabilità, per un importo complessivo di Euro 22.667,40; sicchè l'importo di Euro 18.000,00 di cui alla fattura corrispondeva all'80% del totale dei lavori eseguiti, ed il pagamento doveva avvenire a vista fattura, e quindi il 28 agosto.
Quando quindi che non aveva mosso alcuna contestazione, T_ effettuava i due versamenti parziali (il 13 settembre per Euro 10.000,00, il 6 novembre per Euro 2.000,00), era già incorsa in un grave ed inescusabile ritardo;
sicchè la sospensione dei lavori avvenuta nell'ottobre aveva piena giustificazione.
Il pagamento della fattura 16/18 per Euro 1.700,00, relativa a diverso cantiere, è poi avvenuto solo a seguito della concessione dell'esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo.
4.2 – Con il secondo motivo il reputa errata la sentenza, nella parte CP_1 in cui ha ritenuto che la contabilità verificata dalla Direttrice dei lavori sarebbe stata inviata dal , mentre invece è stata inviata da e CP_1 T_ non è stata depositata da questa;
e ha omesso di considerare le risultanze della prova testimoniale, che hanno confermato i lavori esposti nei riepiloghi inviati a senza che ne seguisse contestazione o riserva alcuna, T_ mentre non ha documentato la contabilità dei lavori che ha inviato T_ alla Direttrice.
Neppure alle verifiche di cantiere sono emerse contestazioni per discrepanze, o per lavorazioni risultate parziali, incomplete o viziate;
nessun rilievo è stato mosso quando venivano versati i due acconti di cui sopra. non avrebbe quindi provato una diversa contabilità da T_ considerare corretta, al contrario di quella inviata dal , e non ha mai CP_1 provato l'esistenza di contestazioni. 9
I lavori sono poi stati pienamente confermati dai testi escussi, in particolare dal teste , che ha sempre affiancato il in cantiere. Tes_2 CP_1
Il Tribunale ha quindi errato nell'affidarsi alla contabilità della D.L., anziché a quella del , per quantificare l'ammontare delle lavorazioni CP_1 effettuate.
4.3 – Con il terzo motivo la decisione viene contestata, nella parte in cui ha ritenuto di decurtare dal credito del l'importo della fattura 19/18 del CP_1
nonostante l'assenza di prova che tali interventi costituissero costi Tes_1 aggiuntivi per eliminare o correggere vizi ed errori, e riconoscendo quindi a l'importo di Euro 2.100,00 a titolo risarcitorio, pur in presenza di T_ eccezione di decadenza dalla garanzia.
4.4 – Con il quarto motivo il si duole della parziale compensazione CP_1 delle spese di lite, e chiede che la decisione venga riformata sia in conseguenza dell'accoglimento dei primi tre motivi, sia per il comportamento di T_
5. - Ciò posto, osserva questa Corte quanto segue.
5.1 – La prima questione sottoposta da entrambi gli appellanti concerne l'individuazione della parte da ritenersi inadempiente;
se sia che T_ non avrebbe rispettato i tempi contrattuali per il pagamento, o il , che CP_1 ha – dato pacifico - abbandonato il cantiere.
Si osserva che il preventivo datato 26 maggio 2018 del sottoscritto CP_1 da per accettazione, prevedeva un pagamento “a termine piano”, e T_ quindi in relazione a ciascuno dei quattro piani da completare. Esso era dovuto per l'80% al completamento del piano, mentre il restante 20% doveva essere regolato per la metà a 30 giorni, e per l'altra metà a 60 giorni dalla fattura.
E' quindi smentita documentalmente la pretesa di che voleva – e T_ tuttora vuole - che ogni fattura fosse pagata per metà entro trenta giorni dalla data di emissione, e per l'altra metà entro sessanta giorni dalla stessa data.
Al contrario, il si è mosso in piena coerenza con gli accordi presi. CP_1
In data 30 luglio 2018 inviava a riepilogo delle lavorazioni T_ eseguite ai piani mansarda e secondo piano, per un totale di Euro 10
13.220,55; in data 18 agosto inviava il riepilogo per la rasatura a gesso di mansarda, secondo piano e primo piano, per un importo di Euro 9.446,58, chiedendo a di inviare i dati per l'emissione della fattura;
richiesta T_ neppure riscontrata.
In data 28 agosto, richiamando i riepiloghi di cui sopra, inviava la fattura
13/18 per Euro 18.000,00, somma effettivamente corrispondente all'80% del dovuto. Nessun riscontro giungeva fino al versamento, quale acconto, della somma di Euro 10.000,00 in data 13 settembre ed Euro 2.000,00 in data 6 novembre.
Risulta allora chiaro che l'abbandono del cantiere da parte del CP_1 avvenuto nel mese di ottobre è conseguenza del mancato rispetto dei termini di pagamento da parte di che risulta destituita di fondamento la T_ domanda di risoluzione proposta da da individuarsi quale parte T_ inadempiente;
e che questo inadempimento ha giustificato l'abbandono del cantiere da parte del . CP_1
Fondato è quindi il primo motivo di appello del , e infondato quello di CP_1
T_
5.2 – Come detto, il credito del per le opere eseguite è stato CP_1 determinato dal Tribunale sulla scorta della deposizione della teste Per_1 ed il punto è contestato da entrambi gli appellanti.
Quanto alle doglianze del , che vorrebbe il credito determinato sulla CP_1 base dei riepiloghi datati 30 luglio, 18 agosto e 18 novembre (che corregge quello del 12 ottobre) ed inviati a la conferma che a questi ha T_ fornito il teste non può essere intesa fino alle specifiche e singole Tes_2 misure di ciascuna lavorazione, dato che i tre riepiloghi hanno un dettaglio che arriva al centimetro. Non era certamente compito di un collaboratore del procedere alle esatte misurazioni, e comunque il capitolo di prova era CP_1 limitato alla conferma dell'esecuzione delle lavorazioni, e non anche alla misura delle stesse, cosa che costituisce materia del contendere.
Non può trovare quindi ingresso la pretesa del di determinare la CP_1 misura del proprio credito in forza della conferma testimoniale dei tre riepiloghi di cui si è detto. 11
Elemento invece di sicuro riscontro – oltre che l'unico possibile - è dato dalla testimonianza della D.L., ed in questo la decisione merita conferma. La teste ha infatti riferito di avere ricevuto da la contabilità dei T_ cartongessi, di averla verificata per quantità e importi, e averla trovata corretta.
Secondo quanto riferito dalla teste non possono esservi questioni per il
S.A.L. 10, riguardante secondo piano e sottotetto per Euro 9.756,00 e
6.701,00, terminati al 18 agosto;
mentre per il S.A.L. 11, al 31 ottobre 2018, per Euro 12.348,00, secondo la D.L. “potrebbe esserci qualcosa di ”. Tes_1
Ma la genericità di tale affermazione non consente di individuare neppure in via di massima le lavorazioni che, nella tesi di sarebbero state T_ realizzate dal , ed escluderle dall'importo di cui sopra. Testimone_1
Neppure può darsi spazio all'obiezione per cui i prezzi esposti da T_ al committente sarebbero certamente più alti dei prezzi esposti dal a CP_1
dovendo per forza comprendere un ricarico, dato che si tratta di T_ affermazione rimasta del tutto indimostrata.
Il percorso argomentativo del Tribunale risulta quindi del tutto condivisibile, sicché per tale parte la decisione merita conferma.
5.3 – Ulteriore questione oggetto di doglianza da parte degli appellanti concerne l'esistenza di vizi nelle opere. Come detto, il Tribunale ha ritenuto di detrarre dal corrispettivo, a titolo di risarcimento del danno, alcune voci della fattura n. 19/18 del per Euro 2.100,00 (la fattura è stata Tes_1 emessa per Euro 2.636,20), escludendo quanto esposto nella fattura n.
20/18 del Tes_1
Ritiene che dovrebbe considerarsi anche la fattura n. 3/19, che T_ espone l'importo di Euro 15.000,00 per ore in economia, impiegate per il completamento a regola d'arte delle opere lasciate incompiute dal . CP_1
Si tratta però di pretesa macroscopicamente infondata, dato che il Tes_1 ha collegato le tre fatture prodotte anche ai lavori al piano terra, pacificamente non eseguiti dal , e che la fattura riporta una causale CP_1 del tutto generica (“lavorazioni eseguite presso vostro cantiere sito a trento di via cereria”), che può essere ricondotta anche a tali lavorazioni.
Fondato è invece il motivo di appello del . CP_1 12
Il Tribunale ha ritenuto la presenza di vizi nelle opere realizzate dal CP_1 valutando la testimonianza del che ha riferito che e D.L. Tes_1 T_
“non ritenevano che i lavori già fatti andassero bene al fine di consegnare
l'immobile”, e che in alcuni appartamenti si doveva “riprendere le stuccature in mano”; e ha dato rilievo alla fattura 19/18 dello stesso.
Ora, se vizio in un'opera consiste in un'anomalia, un difetto o una carenza che ne compromette la funzionalità, la solidità o la durata, va detto che l'eccezione di si presenta carente addirittura sul piano T_ dell'allegazione, che deve possedere un minimo carattere di precisione;
carattere assente sia nella comunicazione del 5 novembre, ove si T_ doleva solo della non corrispondenza di quanto realizzato con i riepiloghi
(“sono emerse numerose incongruenze, contabilizzazioni di lavori non terminati
o inesistenti”), sia nell'atto di citazione in opposizione, che a pag. 9 si limita a riferire dell'esecuzione di lavori di “sistemazione”, neppure in quel caso indicando quali specifici vizi sarebbero stati presenti nelle lavorazioni del
. CP_1
In assenza di una descrizione di questi, o di una relazione di parte che ne faccia comprendere l'esatta natura, o neppure di una fotografia, la presenza di vizi non può essere certo dedotta dalla valutazione della D.L. e di T_ sul fatto che i lavori “non andavano bene”. Questo non solo poiché nulla consente di affermare che tale giudizio fosse corretto, ma prima ancora perché l'allegazione non è idonea a consentire di avere cognizione, neppure in modo sommario, della natura dei vizi riscontrati. Basti vedere, nella fattura del la voce “demolizione spalette ascensore + sistemarle” con Tes_1 la somma di Euro 675,00 di ore in economia: la necessità di tale sistemazione non è stata minimamente illustrata.
Il terzo motivo di appello del è quindi fondato. CP_1
5.4 – Infondato è invece il quarto motivo di T_
Risulta del tutto ovvio che la riduzione del credito del rispetto a CP_1 quello esposto in fattura non comporta che gli interessi debbano decorrere dalla data della sentenza, anziché dalla data in cui il credito è sorto.
5.5 - Il quinto motivo dell'appello principale, che vorrebbe sia consentito al committente opporre l'eccezione di inadempimento qualora l'appaltatore 13
abbia subappaltato a terzi l'esecuzione delle opere, è smentito in punto di fatto, dato che il teste si è limitato a riferire di essere stato chiamato Tes_3 dal “per eseguire e collaborare con lui”, sicchè il richiamo ad un CP_1 eventuale subappalto è del tutto privo di giustificazione ed il tema non merita esame.
6. – In conclusione, il credito del si determina in Euro 18.505,00 CP_1
(Euro 28.805,00, da cui detrarre Euro 12.000,00 versati a titolo di acconto, cui sommare l'importo incontestato di Euro 1.700,00 relativo alla fattura
16/18).
Sono poi dovuti su questa somma gli interessi di cui al D.Lvo n 231/02, trattandosi di transazione commerciale, con decorrenza dalla scadenza delle singole fattura al saldo, detratti gli acconti ricevuti dagli importi di cui alle fatture emesse per prime, ai sensi dell'articolo 1193 cc., come correttamente ritenuto dal Tribunale.
7. – Venendo infine al regolamento delle spese di lite, la parte soccombente va individuata in dato che il credito del è stato riconosciuto T_ CP_1 quasi interamente, e che sono state rigettate sia la domanda di risoluzione che quella risarcitoria di oltre alle eccezioni riguardanti il preteso T_ subappalto o la data di decorrenza degli interessi.
Ne segue la condanna di a rimborsare al le spese di T_ CP_1 entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 26.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto in via principale da ed in via incidentale da Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 704/2023 del Tribunale di Trento, rigetta il CP_1 primo ed accoglie in parte il secondo e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , della somma di Euro 18.505,00, CP_1 oltre interessi nella misura di cui al D.Lvo n 231/02, con decorrenza dalla 14
scadenza delle singole fatture al saldo, imputati gli acconti ricevuti dagli importi di cui alle fatture emesse per prime, ai sensi dell'articolo 1193 cc;
condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di entrambi i gradi, che si liquidano per il primo grado in CP_1
Euro 6.600,00 per onorari;
per il presente grado di appello in Euro 7.800,00 per onorari (considerata anche la fase di inibitoria) ed Euro 174,00 per esborsi;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato in relazione all'appello proposto da Parte_1
Trento, 5 febbraio 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo