Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1531/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1531 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parte_1 CodiceFiscale_1
Tenaglia come da procura in atti ATTORE
E
P.I. e C.F. e (P.I. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti "pro tempore", rappresentate e difese P.IVA_2
dall'avv. Ciarli Christian Pavone come da procura in atti CONVENUTE
OGGETTO: pagamento prestazioni professionali.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc l'architetto - premesso che il 15 novembre 2004, Parte_1
unitamente all'arch. , aveva stipulato con la una convenzione di Controparte_3 CP_2
incarico professionale in ragione della quale detta società aveva commissionato ai professionisti l'incarico di eseguire tutte le prestazioni necessarie alla definizione dello studio di fattibilità, della progettazione completa, della direzione dei lavori, del coordinamento per il progetto e l'esecuzione della sicurezza del Comparto "8.07-Sottozona di Piano B3 e della Zona B3 ricompresi nell'area "ex
1
e diretto i lavori del complesso residenziale denominato "Torri Camuzzi" realizzando con l'impresa committente una complessiva volumetria di mc 19.014,14, come da permesso di costruire del
17.3.2008 e da variante del 19.4.2009, il che dava loro diritto al pagamento dei compensi nella misura di euro 200.000,00, come determinato dalla convenzione;
che, nel febbraio 2013, con il collaudo ed il rilascio del certificato di agibilità del complesso residenziale, i suddetti architetti avevano definitivamente concluso la loro attività professionale, adempiendo all'incarico ricevuto;
che, con atto ai rogiti del notaio del giugno 2016, la aveva costituito la Per_1 CP_2
(di seguito , società a socio unico costituito dalla medesima Controparte_1 CP_1
che quest'ultima (da giugno 2005 a giugno 2013) e di poi la (dalla sua CP_2 CP_1
costituzione fino al 2017) avevano provveduto a parziali pagamenti per la complessiva somma di euro 169.500,00; che l'arch. aveva percepito interamente i compensi a lui dovuti per cui il CP_3
era unico ed esclusivo creditore delle convenute della residua somma di euro 39.458,00 a Pt_1
titolo di compensi per l'attività professionale svolta;
che l'istante era altresì creditore della CP_1
dell'ulteriore importo di euro 10.855,61, oltre IVA e INARCASSA, per le prestazioni professionali rese dal 2013 al 2016 in favore di detta società, compensi determinati in base alla normativa relativa agli onorari degli ingegneri e degli architetti;
che l'istante versava in condizioni economiche disastrose anche per colpa delle convenute, stante il loro rifiuto di corrispondere i suddetti importi;
che al credito azionato andavano applicati gli interessi di mora ex art. 1224 cc (interessi legali e maggior danno) e 1284 cc (interessi legali di mora per transazioni commerciali successivamente all'instaurazione del giudizio), nonché ex D.Lgs. n. 231/02 (interessi legali di mora per transazioni commerciali) - tanto premesso, chiedeva la condanna delle controparti, in solido, al pagamento di euro 39.458,00, a saldo dei complessivi euro 200.000,00 di cui alla citata convenzione, oltre interessi come richiesti, INARCASSA e IVA come per legge.
Il chiedeva, altresì, la condanna della al pagamento della ulteriore somma di euro Pt_1 CP_1
10.855,61, oltre interessi di cui sopra, INARCASSA e IVA. Con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio entrambe le società convenute chiedendo, in primo luogo, la separazione dei giudizi poiché relativi a domande proposte verso due differenti figure giuridiche, aventi diversa personalità giuridica nonché autonomia negoziale, contrattuale e patrimoniale;
inoltre, eccepivano, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda in considerazione sia della clausola compromissoria presente nella convenzione del 15.11.2004 tra la e l'arch. sia del CP_2 Pt_1
mancato esperimento della negoziazione assistita.
Ancora. Le convenute eccepivano il difetto di legittimazione passiva della in ordine al CP_1
pagamento della somma di euro 39.458,00, in quanto la convenzione era intercorsa solo con la
2 e tra le due società non era ravvisabile alcun rapporto di tipo successorio e/o solidale;
CP_2
sostenevano, altresì, l'infondatezza della analoga richiesta avanzata nei confronti della per CP_2
avere l'attore già integralmente percepito il compenso di cui alla ripetuta convenzione, nonostante egli non avesse svolto effettivamente tutte le prestazioni professionali previste nell'accordo.
Le convenute contestavano, nel merito, anche le ulteriori domande, di cui chiedevano, in via principale, il rigetto;
in via subordinata, chiedevano ridursi l'importo di euro 10.855,61 per le prestazioni aggiuntive svolte dal dal 2013 al 2016 in favore della Con vittoria di Pt_1 CP_1
spese.
All'udienza del 7 febbraio 2020 il precedente istruttore rigettava le eccezioni di improcedibilità della domanda per la presenza della clausola compromissoria e per la mancata negoziazione assistita, e riteneva che le ulteriori questioni sollevate potessero essere decise unitamente al merito.
Infine, disponeva la conversione del rito da sommario in ordinario, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc.
Così compendiati i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la domanda sia solo parzialmente fondata e che, pertanto, debba essere accolta nei limiti di seguito specificati.
Ed invero, per quanto concerne, in primo luogo, la richiesta di pagamento, a saldo, dell'importo di euro 39.458,00, si è già detto che le convenute sostengono che il non sarebbe in realtà Pt_1
creditore di alcuna somma per avere già integralmente percepito il compenso di cui alla ripetuta convenzione del 15.11.2014, pur non avendo svolto tutte le prestazioni professionali previste nel suddetto accordo.
Nel dettaglio, dette società ritengono che l'obbligazione derivante dalla convenzione in parola (in mancanza di espressa previsione di una solidarietà attiva in relazione al compenso concordato con i due professionisti) sarebbe da intendersi parziaria, nel senso che ciascun creditore avrebbe potuto esigere solo la quota di propria spettanza pari, nella specie, ad euro 100.000,00 ciascuno. Tanto anche a seguito della rinuncia all'incarico da parte dell'arch. Penitente, avvenuta il 7 marzo 2013, atteso che la , per sopperire alla mancanza di detta figura professionale, aveva formalizzato CP_2
con l'arch. un'apposita convenzione (in data 8 marzo 2013) avente ad oggetto le CP_4
medesime prestazioni contenute in quella precedente, ripassata con il ed il Penitente, Pt_1
concordando un compenso di euro 60.000,00. Tale importo era stato interamente corrisposto al professionista subentrato, unico ad occuparsi del compimento di tutte le opere necessarie per il proseguimento dell'incarico, avendo il "fornito unicamente un supporto formale e del tutto Pt_1
marginale".
Ebbene, l'assunto relativo all'obbligazione "parziaria" è sconfessato dal comportamento tenuto dalle stesse convenute che, come documentalmente provato (e, comunque, trattasi di circostanza non
3 contestata), nel corso degli anni hanno versato in favore del un importo complessivo ben Pt_1
superiore ai 100.000,00 euro, come risulta dalle fatture allegate dallo stesso professionista (doc. 9), aventi tutte, quale causale, l'acconto sul compenso professionale per la redazione del progetto e la
D.L. relativi al Complesso polifunzionale area ex CP_1
A fronte di tanto, occorre verificare se ed in quale misura il abbia diritto al pagamento Pt_1
dell'importo richiesto per prestazioni che le controparti sostengono essere state realizzate, in realtà, dall'arch. . CP_4
Ed allora, ritiene il Tribunale che l'assunto delle convenute abbia trovato conferma all'esito della compiuta istruttoria, avendo i testi escussi confermato, in modo specifico e dettagliato, l'attività svolta dal , evidenziando al contempo l'assenza di prestazioni da parte del CP_4 Pt_1
In particolare, i testi , , e hanno tutti CP_4 Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
dichiarato che il ha assunto e portato a termine le attività di cui alla convenzione stipulata CP_4
nel marzo 2013, precisando che egli era il loro referente per ogni decisione da prendere e che era presente in cantiere, diversamente dal (si vedano le relative deposizioni, cui più Pt_1
diffusamente si rimanda).
Tali dichiarazioni, unitamente all'incarico del marzo 2013, attestano il ruolo effettivo avuto dal
; alla luce di tanto, non ha alcuna incidenza il fatto che detto professionista fosse già CP_4
collaboratore delle società convenute.
A fronte di tali circostanziati, univoci e dettagliati elementi, il non ha dimostrato, come suo Pt_1
onere, di avere effettivamente realizzato le prestazioni di cui oggi chiede il pagamento;
né appare determinante, per giungere a diverse conclusioni, la testimonianza di dirigente del Tes_4
Comune di Pescara, che si è limitata a riferire che l'interlocutore del progetto era l'arch. Pt_1
Pertanto, la domanda in esame deve essere rigettata, statuizione che assorbe ogni questione relativa alla carenza di legittimazione passiva della CP_1
A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento all'ulteriore pretesa del avente ad Pt_1
oggetto il pagamento della somma di euro 10.855,61 per le prestazioni aggiuntive rese dal 2013 al
2016 in favore della edesima. CP_1
L'attore, infatti, ha documentalmente provato (docc. 11/16) di avere svolto le prestazioni aggiuntive di cui chiede il pagamento, altresì indicando la normativa applicata per la determinazione dei compensi (tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti).
L'assunto delle convenute per cui tali prestazioni aggiuntive (non specificamente e tempestivamente contestate) sarebbero già state remunerate non appare condivisibile, non emergendo tale circostanza dagli atti di causa ed essendo piuttosto, smentita dalle fatture prodotte dal che, come già Pt_1
4 evidenziato, hanno tutte ad oggetto gli acconti per le attività di progettazione e direzione dei lavori relative alla realizzazione delle "Torri Camuzzi".
La domanda in esame, pertanto, deve essere accolta, con conseguente condanna della
[...]
al pagamento della suddetta somma in favore del oltre IVA e Inarcassa Controparte_1 Pt_1
come per legge.
A tale importo devono aggiungersi gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n.231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - normativa che si applica anche ai contratti conclusi tra imprese (compresi i liberi professionisti) - non risultando che il ritardo nel pagamento sia stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (cfr.
Cass. n. 28151/19).
Diversamente, il non ha diritto al maggior danno ex art. 1224 cc, in mancanza di specifica Pt_1
prova di avere subito un danno diretto e specifico riconducibile al ritardo nel pagamento delle prestazioni professionali oggetto di causa.
E, d'altro canto, lo stesso attore ha dedotto di versare in una difficile situazione economica a causa del mancato ed ingiustificato pagamento di numerose parcelle professionali e, dunque, non solo di quelle che qui interessano, per cui non può ritenersi raggiunta la prova nei sensi sopra delineati.
A tanto si aggiunga che al sono stati in questa sede riconosciuti esclusivamente compensi Pt_1
per prestazioni aggiuntive svolte fino al 2016, la cui mancata corresponsione non può avere determinato il ricorso al prestito bancario per liquidità, contratto solo nel 2014 e, dunque, quando il diritto ai compensi di cui trattasi non era ancora maturato.
Di qui il rigetto della pretesa in contestazione.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, attesa la parziale, reciproca soccombenza (le convenute anche in ordine alle eccezioni preliminari).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della e della Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti "pro tempore", ogni ulteriore istanza,
[...]
difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
5 a) in accoglimento, sul punto, della domanda, condanna la al pagamento, Controparte_1
in favore del della somma di euro 10.855,61, oltre interessi moratori ex D. Lgs n. 231/02 Pt_1
dalla domanda al saldo, IVA e INARCASSA come per legge;
b) rigetta le ulteriori domande attrici;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara, il 26 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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