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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/04/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. MAGARAGGIA UMBERTO
Ricorrente
Contro
Controparte_1 con l'avv. IERO LUCA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato utile all'ottenimento della pensione di inabilità assumendo di essere invalido in misura pari al 100% (ex L. n. 118/71).
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tali prestazioni, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza, ritenendo che le patologie dalle quali è affetto l'odierno opponente consentissero di ravvisare una invalidità in misura pari al 85%.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_2
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta, insistendo per il rigetto. Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il
Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda attrice è infondata e deve esser rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Le censure sollevate dall'istante avverso le conclusioni del ctu (tese a contestare la non corretta valutazione dell'intero quadro clinico, tenuto conto del grado di invalidità attribuito in considerazione della gravità delle patologie riscontrate) infatti, non risultano fondate.
Tanto emerge alla luce delle risultanze del procedimento di atp e di opposizione ad atp che complessivamente offrono elementi sufficienti e determinanti ai fini della decisione.
Ed invero, le conclusioni cui giunge il Ctu nominato in sede di merito risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ...
la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) -
con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn°
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente,
come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009
n° 10123).
Ebbene il ctu nominato in sede di giudizio di opposizione, dott. , dopo una Persona_1
dettagliata analisi delle condizioni di parte ricorrente, rispondeva ai quesiti formulati così in parte argomentando: “Dalla documentazione sanitaria presente in atti emerge che il signor , all'età Parte_1
di circa 4 mesi, veniva trattato chirurgicamente per una cardiopatia congenita con ritorno venoso polmonare anomalo totale (RVPAT), con risultato di buon compenso. Si ricorda, a tal proposito, che nel ritorno venoso polmonare totale anomalo, le vene polmonari si drenano in una confluenza adiacente alla parete posteriore dell'atrio sinistro, ma non si connettono all'atrio sinistro. Al contrario, l'intero ritorno venoso polmonare entra nella circolazione venosa sistemica attraverso una o più connessioni embriologiche persistenti. Il riempimento delle strutture del cuore sinistro e il flusso ematico sistemico dipendono da un'adeguata comunicazione atriale (forame ovale pervio allungato o difetto del setto interatriale reale). Se non vi è ostruzione al ritorno venoso polmonare, la cianosi è lieve, ma il flusso ematico polmonare è notevolmente aumentato. I pazienti possono essere solo lievemente sintomatici o avere sintomi di insufficienza cardiaca significativa. Può verificarsi grave ostruzione del ritorno venoso polmonare, con conseguente grave cianosi neonatale, edema polmonare e ipertensione polmonare. Nel
caso sotto osservazione, già alla prima dimissione è documentato il buon compenso emodinamico come risultato dell'intervento chirurgico. Seguivano controlli annuali e nel 1996 si rendeva necessario ricovero per esiti di embolia cerebrale in paziente che presentava blocco atrio-ventricolare di primo e secondo grado (Mobitz 1) con secondaria emiparesi destra. Del 2015 è l'ennesimo controllo ecocardiografico con rilievo di conservata funzione di pompa del ventricolo sinistro e lievi esiti funzionali a carico del ventricolo destro da pregresso RVAPT operato e del 2019 l'impianto di loop-recorder per studio dei disturbi nella conduzione del ritmo. Le visite neurologiche del 2021-2022 concludevano per “Paresi
spastica brachiale destra da pregressa ischemia fronto parietale sinistra, satellite ad intervento cardiochirurgico;
assenza di crisi comiziali;
assenti disturbi psicopatologici” e “Deficit stenico brachiocrurale destro più evidente all'arto superiore. Modesta spasticità alla mano, con deviazione ulnare del carpo. Movimento di presa compensato alla mano destra con lieve impaccio motorio” con diagnosi finale di “Esiti stabilizzati di insulto cerebrovascolare infantile con buon compenso funzionale
(deficit stenico brachiocrurale destro)”. Del febbraio 2022 è l'impianto di pace-maker bilaterale per blocco atrio-ventricolare parossistico e del maggio 2022 la valutazione Inps parti all'85% per “BAV III
grado con impianto di PM. Emiparesi destra. Esiti di correzione chirurgica cardiopatia congenita” con visita cardiologica (30/9/2022) che concludeva per “dispositivo pace-maker bicamerale normofunzionante”. In detta situazione, il ctu incaricato per atp (dr confermava la Persona_2 percentuale invalidante pari all'85%, a fronte di una obiettività patologica positiva per “deambulazione autonoma lievemente falciante a destra;
deficit stenico arto superiore destro con atteggiamento in flessione al gomito;
dita iperestese;
deviazione ulnare del carpo e difficoltà nella prensione con la mano destra” e diagnosi di “Emiparesi destra (codice 7305: 50%); esiti di cardiopatia congenita operata
(cardiopatia valvolare codice 6410: 35%); BAV di terzo grado (cardiopatia con applicazione di pace- maker codice 9202: 30%)”. Valutazione, quest'ultima, sostanzialmente condivisibile alla luce della natura delle minorazioni sofferte, delle disfunzioni documentate e del riscontro obiettivo diretto avuto nel corso della visita diretta del 29/07/2024: “Emiparesi destra maggiormente espressa sull'arto superiore con marcata riduzione della funzione della mano e della presa;
moderata ipomobilità di gomito e di spalla. Deambulazione autonoma, lievemente falciante a destra;
passaggi posturali autonomi,
sufficientemente disinvolti”. Anche la più recente visita cardiologica del 26/08/2024 conferma i buoni risultati offerti dall'intervento chirurgico correttivo della cardiopatia congenita e dell'impianto del pace- maker bilaterale: “… Sottoposto nel 2022 ad impianto di pace-maker bicamerale per riscontro al controllo Loop di BAV completo parossistico. Pregresso intervento per ritorno venoso polmonare anomalo totale. Pregresso ictus cerebri con emiparesi residua dell'arto superiore destro. ECG ritmo sinusale 76 bm… Controllo del PM bicamerale: buono lo stato di carica e corretto funzionamento.
Non eventi aritmici nel report. Eco2D atrio sinistro nei limiti ventricolo sinistro di normali dimensioni e spessori normocontrattile. FE conservata. Sezioni destre: ventricolo destro ai limiti alti, lieve rigurgito tricuspidalico con PAPS nei limiti, non versamento pericardico. Non sincopi e lipotimie non dispnea. Non angor tipico…”. Alla luce di quanto, in accordo alle tabelle di legge annesse al decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, l'attuale situazione patologico-disfunzionale presente nel ricorrente è valutabile nel seguente modo:
• Esiti di emiparesi destra con attuale marcata ipofunzione dell'arto superiore e lieve disfunzione a livello dell'arto inferiore: 50% (codice 7305 – emiparesi emisoma dominante: 41-50%).
• Buon compenso emodinamico in esiti di cardiopatia congenita per ritorno venoso polmonare anomalo totale trattata chirurgicamente (41% per applicazione del codice 6442 – miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA): 41- 50%) e di impianto di pace-maker bicamerale per blocco atrio-ventricolare (BAV) di terzo grado (35% per applicazione del codice 9201 – cardiopatie con applicazione di pace-maker a frequenza fissa: 31-40%).
Realizzando il calcolo con l'utilizzo della formula salomonica per le minorazioni cardiache concorrenti fra loro (41+35= 68%) e la formula a scalare di AR fra il risultato ottenuto (60) e la percentuale invalidante pari al 50% per l'emiparesi destra, si ottiene una percentuale di riduzione della capacità lavorativa pari all'85%. Percentuale, quest'ultima, sempre presente dalla data della domanda amministrativa (10/03/2022) per la sostanziale stabilità del quadro clinico-disfunzionale.”
Ed infine lo stesso consulente così concludeva: “• Dalla data della domanda amministrativa (10/03/2022) ad oggi, il signor non ha mai presentato un complesso invalidante tanto grave da integrare Parte_1
lo stato di invalidità al 100% per totale inabilità lavorativa (L. 118/71). • La percentuale invalidante, oggi riscontrabile, non è superiore all'85%.”
Avverso le suddette conclusioni nessuna osservazione perveniva dalle parti ed il ctu rendeva la sua consulenza definitiva.
È del tutto evidente dunque come, nell'ambito del presente giudizio, il ctu nominato in sede di merito, alla luce del riesame della documentazione in atti, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad escludere la sussistenza delle condizioni utili al riconoscimento del requisito sanitario.
Né le deduzioni della parte ricorrente contenute nel verbale dell'odierna udienza unitamente alla nuova documentazione medica offerta in comunicazione consentono di addivenire a diverse conclusioni, non sussistendo nella specie idonei presupposti medico legali per ritenere intervenuto un aggravamento incidente sul grado di invalidità accertato dal ctu.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti per modificare l'esito delle conclusioni del ctu avendo lo stesso valutato la situazione clinica globale del paziente tenendo conto di ogni patologia riscontrata.
Le spese di lite vista la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cpc devono esser dichiarate irripetibili.
Spese di ctu a carico dell'Inps.
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- rigetta il ricorso.
b)- Spese di lite irripetibili.
c)- Spese di ctu a carico dell'Inps.
Brindisi, 01/04/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio