Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 15/04/2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13728 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Valeria Albora, presso la quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Roberto Bocchini presso il quale elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.06.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto, di essere dipendente dell'ente convenuto in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full– time dal 1.01.2013 con la qualifica prima di OPERATORE TECNICO inquadrato al parametro retributivo 170, e dal gennaio 2019, con la qualifica DI CAPO
OPERATORE inquadrato al parametro retributivo 188 come CCNL Autoferrotranvieri
Mobilità – TPL, CCNL degli autoferrotranviari 23 luglio 1976 e successive modifiche ed integrazioni del 12 marzo 1980, 27 novembre 2000 e da ultimo 28 novembre 2015, con
di aver negli anni prestato, in maniera fissa e continuativa, un numero ingente di ore di straordinario - sia diurne, che notturne– che superano il limite massimo sia delle 250 ore annue consentite D.LGS N. 66/2003 sia delle
150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive consentito dall'art.28 comma 2 CCNL
28/11/2015, in misura pari o addirittura superiore al doppio Controparte_2
– come risulta dalle buste paga e dal prospetto contabile in atti;
che con il numero di ore di straordinario espletate è stato comunque superato il limite della ragionevolezza, in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità psicofisica garantita dalla Costituzione e dall'articolo 2087 cod.civ.; di essere stato inquadrato nell'aera operativa manutenzione impianti ed officine di cui al CCNL Autoferrotranvieri;
di aver svolto mansioni di operatore tecnico parametro 170 e di svolgere attualmente le mansioni di Capo operatori settore
ARMAMENTO, parametro 188, e secondo il CCNL autoferrotranvieri;
di aver prestato e di prestare tuttora, la propria opera sulla tratta ferroviaria ex Circumvesuviana nell'area operativa di aver svolto in squadra con altri colleghi, le mansioni tipiche del Parte_2 manutentore ferroviario, così come indicate dalla convenuta nel “Programma di manutenzione binario e sede ferroviaria” e di tutte le ulteriori attività specificate in ricorso;
di aver inoltre, prestato assistenza alle ditte esecutrici dei lavori di manutenzione
CP_ straordinaria e degli interventi di particolare complessità appaltati dall' convenuto;
che in caso di interventi urgenti sui treni, ad esempio in caso di guasti, la prestazione lavorativa può essere eseguita al di fuori del normale orario di servizio, anche nelle ore notturne;
di essere tenuto, al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento di determinate attività in presenza di specifici presupposti, a garantire la propria reperibilità al servizio;
che la tabella
A allegata al D.M. 05/02/2018 include tra le attività cosiddette gravose, quelle da lui espletate e pertanto, la gravosità della prestazione lavorativa resa è riconosciuta ipso iure;
che con il ricorso eccessivo al lavoro straordinario oltre il limite massimo consentito dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore, la convenuta ha violato l'articolo 5 punto 5 del relativo Codice Etico, di aver svolto le suddette attività di giorno, di notte, con esposizione a tutte le condizioni climatiche e a temperature molto elevate in estate e molto basse d'inverno; di essere stato tenuto alla reperibilità nei giorni di lavoro e in quelli di riposo e festivi, per poter essere prontamente rintracciato per eventuali richieste di svolgimento della sua prestazione lavorativa, circostanza, questa, verificatasi molto spesso, come emerge dalle buste paga allegate in atti;
di non aver fruito, per far fronte alle continue richieste di straordinario da parte della convenuta, dei riposi giornalieri minimi ininterrotti previsti dalla legge;
che come da giurisprudenza di merito e di legittimità sussiste il suo diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica per le ore di lavoro straordinario effettuate in eccedenza rispetto al limite massimo fissato dalla normativa citata;
di aver vanamente inviato una diffida a mezzo pec all'ente convenuto.
Tanto premesso, rappresentando il suo diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica per eccesso di lavoro straordinario prestato, evidenziando che il superamento del tetto massimo di straordinario non è stato occasionale o saltuario, ma si è verificato in maniera fissa e continuativa dal 2014 al 2023, attraverso lo svolgimento di un numero ingente di ore di straordinario, ha concluso chiedendo di “- accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi nell'arco temporale cha va dal 01/01/2014 al 31/12/2023, eccedono il limite massimo fissato dagli artt.5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28 comma 2 CCNL
Autoferrotranvieri 28/11/2015, in violazione di tale norma, applicabile 'ratione CP_2 temporis', e del principio di ragionevolezza, nonché in violazione degli articoli 36 e 32 Cost.,
1175, 1375, 1218, 2108 comma 3 cod.civ. e dell'obbligo prevenzionale di cui all'art.2087 cod.civ. e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da usura psicofisica, in attuazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione nelle pronunce nn.26450/21, 12538/19, 12539/19, 12540/19, per i motivi esplicitati nel presente atto, ovvero per le diverse causali ravvisate dal Giudice adìto ; per l'effetto, condannare
l in persona del Presidente del CdA, nonché legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica relativamente al suddetto periodo, l'importo di € 57.506,27 – risultante dal prospetto contabile, costituente parte integrante del presente atto – ovvero il diverso importo eventualmente liquidato dal Giudice in via equitativa ex art.432 c.p.c., anche scaturente dal diverso periodo che l'adito Giudice vorrà ritenere, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l ne ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto concludendo per l'integrale rigetto.
Ha preliminarmente evidenziato di essere una società in house a totale capitale pubblico, il cui unico socio è la e di essere come tale, soggetta, ai vincoli di Controparte_3
reclutamento fissati dalla legge;
ha inoltre descritto i vari momenti storici in cui ha dovuto assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale, con un personale via via sempre più ridotto e con difficoltà varie;
ha poi dedotto di aver sempre agito nel pieno rispetto delle norme di legge che regolano la materia;
che nel caso di specie non è stato specificato né sufficientemente provato il presunto pregiudizio lamentato;
che le richieste risarcitorie formulate sono del tutto infondate in quanto non provate ed in ogni caso eccessive sulla base dei criteri adottati dalla giurisprudenza;
che il presupposto per il riconoscimento del danno è l'accertamento di una condotta colposa o dolosa da parte dell'autore , ritenuta insussistente nel caso di specie;
ha in ogni caso rilevato l'erroneità dei conteggi allegati rappresentando che il limite del lavoro straordinario, dopo il rinnovo del CCNL di comparto, non è più di 250 ore, bensì di 150 ore per ogni periodo di 26 settimane.
*************
Occorre preliminarmente ripercorrere il quadro normativo cui fare riferimento.
Nel caso di specie, in particolare, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs.
n. 66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. 4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina del lavoro straordinario è quindi integrata dalle disposizioni contenute nel
CCNL di settore ( Autoferrotranvieri), che, all'art. 28, stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma
2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali
è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”.
L'art. 27 del CCNL citato prevede inoltre che “1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
In definitiva il CCNL stabilisce che “In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del
D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di
26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27” ( comma 2 art 28 cit).
Va ancora evidenziato che la norma riportata prevede alcune deroghe in relazione all'orario medio settimanale e sulla base di specifici accordi aziendali e in presenza di esigenze specifiche e accertate dalle parti, pertanto esse non riguardano il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che comunque non può superare le 150 ore lavorabili, limite su cui non v'è contestazione, dal momento che la difesa della società si sofferma sulla circostanza che, ai fini del calcolo delle ore in esubero, occorre considerare non l'anno ma il periodo consecutivo di 26 settimane.
Il ricorrente ha versato agli atti le buste paga per ciascun anno per il quale è stato richiesto il riconoscimento del danno, elaborando il conteggio sulla base delle stesse per ciascun mese ed anno in cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario tenuto conto delle prescrizioni della normativa contrattuale.
La società resistente ha eccepito che le ore di lavoro straordinario riportate nel conteggio elaborato dai ricorrenti non corrisponderebbero al dato effettivo, in quanto il conteggio di parte ricorrente non terrebbe conto della circostanza per cui dopo il rinnovo del CCNL di comparto, il limite massimo previsto non è più di 250 ore, bensì di 150 ore per ogni periodo di 26 settimane
Senonchè la contestazione oltre ad essere generica al punto da non poter essere presa nella debita considerazione, dal momento che il ricorrente ha depositato le buste paga da cui è possibile evincere i dati necessari per l'elaborazione del conteggio, è altresì infondata, dal momento che nella tabella relativa al conteggio contenuto nel ricorso, è contenuta una distinzione tra il calcolo effettuato per gli anni 2014 e 2015 e quello pe gli anni successivi, proprio in ragione delle modifiche apportate da detto rinnovo contrattuale.
D'altro canto la società non ha in alcun modo evidenziato – neppure indicando le asserite criticità a mezzo di esame a campione dei documenti depositati –in che termini e in che misura il calcolo non sarebbe corretto quanto alle poste contabili utilizzate, dal momento che le buste paga sono documenti emessi dal datore di lavoro, con particolare rifermento alle ore di lavoro 'straordinario' così definito in busta paga dalla società ( cfr in busta paga le colonne ' voce' e 'descrizione').
Ciò posto dalla documentazione allegata emerge che il ricorrente ha svolto lavoro straordinario per un numero di ore di gran lunga superiore al limite consentito dalle disposizioni riportate, in maniera sistematica e protratta per più anni, la cui continuità rende evidente il superamento del limite delle 300 ore annuali complessive, che costituisce la soglia di 'tollerabilità' prefissata Circostanza essenzialmente incontestata nel suo oggettivo accadimento, dal momento che la società si è soffermata sulle esigenze aziendali che nel tempo l'hanno indotta al sistematico ricorso al lavoro straordinario.
In punto di diritto va evidenziato come la Corte di Cassazione, con diverse pronunce (cfr ordinanze nn. 26450/21, 12538/19, 12540/19, 14710/15, 11581/14) abbia affermato il principio secondo il quale la prestazione lavorativa straordinaria che supera «di gran lunga» i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e si protrae «per diversi anni», cagiona al lavoratore un «danno da usura psico–fisica», di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, dimostrato dalla stessa abnormità della prestazione di lavoro – desumibile dal «numero delle ore straordinarie svolte» e dal «periodo di riferimento» – la cui sussistenza deve ritenersi presunta nell'an, in quanto «lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost.», mentre per la quantificazione del danno risarcibile occorre valutare la «gravità della prestazione» e le «indicazioni della disciplina collettiva». Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi” (Cass. 12538/2019).
Pertanto, ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento;
in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come “abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali.
Secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti al risarcimento del «danno da usura psico–fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti».
La Corte di Cassazione con le richiamate pronunce nn. 18884/19 e 26450/21, ha inoltre chiarito che la maggiorazione retributiva erogata per il lavoro straordinario, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore.
Sempre il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”. Nel caso di specie può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), e non l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali ( come da conteggio allegato al ricorso), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione;
ma dovendo essere considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico- finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione.
Il ricorrente infatti è alle dipendenze della società resistente con qualifica di 'operatore tecnico' (area operativa manutenzione impianti ed officine- cfr ccnl) cui appartengono i
"Lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza professionale, operano, con margini di autonomia, in attività tecniche e/o tecnico/manuali che richiedono particolare perizia e responsabilità, anche intervenendo con autonomia operativa in linea. Controllano e coordinano ove previsto dalla funzione attribuita dall'azienda l'attività di lavoratori di livello inferiore, partecipando all'attività lavorativa della squadra, e sovrintendono altresì alla sede ed all'armamento di linee ad impianto fisso". Successivamente con qualifica di 'CAPO
OPERATORE'
In definitiva, dovendosi procedere alla quantificazione equitativa del danno da usura psicofisica, qui accertato, risulta congruo determinare il danno da usura psico-fisica in €
11.501,25 pari al 20% dell'importo indicato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, a titolo di risarcimento per lavoro straordinario eccedente le 300 ore annuali, calcolato – con metodo che qui non si condivide - in misura del 100% della paga oraria maggiorata secondo le percentuali contrattuali,(valore riportato nella prima colonna del conteggio allegato al ricorso).
Per la valutazione in termini economici del danno che si sta liquidando, assume altresì rilevanza la circostanza che tra un mese e l'altro di ciascun anno preso in esame sussistono delle sensibili oscillazioni orarie infine ad una siffatta conclusone anche la portata dell'accordo sindacale intervenuto CP_4 di recente ( 11.3.2024) tra l'azienda e i rappresentato dei lavoratori – ove la percentuale ipotizzata e concordata è indicata nel 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio - che costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata , ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti.
Inoltre, a tal fine ( liquidazione equitativa), si è altresì tenuto conto della parziale prescrizione del credito in questione – che soggiace al termine ordinario decennale in ragione della sua natura risarcitoria e non retributiva – in quanto il primo atto di messa in mora è dato dalla pec del 30.04.2024.
Da questa data decorrono inoltre gli interessi legali sull'importo qui liquidato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l
[...]
l pagamento di € 11.501,25 in favore di , a titolo Controparte_1 Parte_1
di risarcimento del danno da usura psicofisica, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 30.04.2023;
b) condanna l al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che si liquidano in complessivi € 2.700,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario
Napoli 15.04.2025
Il Giudice