Articolo 20 della Legge 20 maggio 1975, n. 164
Articolo 19
Versione
22 giugno 1975
Art. 20. Regime transitorio

A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria sono integrati entro i limiti e nella misura di cui all'articolo 2 della presente legge.
Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al precedente articolo 12 punto 1).
I limiti temporali degli interventi della Cassa integrazione guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i periodi successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli interventi in corso.

Entrata in vigore il 22 giugno 1975
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