Versione
22 giugno 1975
22 giugno 1975
Art. 20. Regime transitorio
A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria sono integrati entro i limiti e nella misura di cui all'articolo 2 della presente legge.
Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al precedente articolo 12 punto 1).
I limiti temporali degli interventi della Cassa integrazione guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i periodi successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli interventi in corso.
A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria sono integrati entro i limiti e nella misura di cui all'articolo 2 della presente legge.
Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al precedente articolo 12 punto 1).
I limiti temporali degli interventi della Cassa integrazione guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i periodi successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli interventi in corso.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 12/04/1989, n. 192Provvedimento: N. 192 ORDINANZA 10-12 APRILE 1989 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. RO FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI; ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della …Leggi di più...
- sospensioni dal lavoro·
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- manifesta inammissibilita'.