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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/07/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 839/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 839/2021 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. IAQUINANDI GOFFREDO
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CORAZZARI FRANCESCA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Conclusioni
Congiunte depositate in data 4/7/2025
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. - La ricorrente (28/1/1972), residente a [...] ha chiesto Parte_1 dichiararsi la separazione personale con addebito al coniuge (15/4/1968), Controparte_1 residente a [...].
Il matrimonio è del 28/3/1993. Sono nati tre figli: (8/3/1994), (12/7/1998) e Per_1 Per_2 Per_3
(7/11/2008).
pagina 1 di 5 Sono stati emessi, con ordinanza presidenziale del 7/5/2021, i provvedimenti temporanei ed urgenti, con cui il giudice ha:
autorizzato i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto;
disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, anche per le decisioni di Per_3 maggiore interesse;
previsto che il figlio rimanesse collocato presso la madre, con facoltà per il padre di incontrarlo previo accordo con la madre;
determinato a carico del padre un contributo mensile di mantenimento pari a € 200,00 per Per_3
[...
e € 150,00 per oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondere entro il giorno Per_2
10 di ogni mese, annualmente rivalutabili, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Modena in data 25/09/2019;
Il convenuto , beneficiario di amministrazione di sostegno, si è costituito nella fase Controparte_1 di merito.
ha allegato di non avere potuto adempiere all'obbligo di mantenimento nei termini sopra CP_1 indicati a causa delle gravi e documentate difficoltà economiche in cui versa, nonché per le precarie condizioni di salute che ne hanno limitato la capacità lavorativa e reddituale;
ha la piena ed esclusiva proprietà di due immobili siti in Sarno alla Via Provinciale G. CP_1
Amendola n. 171. Una prima unità è situata al primo piano, mentre l'altra risulta ancora in costruzione per soprelevazione al piano terra;
censiti al Catasto dei Fabbricati al foglio 29 particella 1175 sub 3 e sub 4. Sub 3 categoria A3 consistenza 5 vani;
sub 4 in corso di costruzione. Il suddetto immobile è abitato dalla famiglia del sig. ; CP_1
Le parti, in via stragiudiziale, hanno convenuto di sostituire il versamento del mantenimento con la donazione, da parte del marito, del suddetto immobile di sua esclusiva proprietà, da destinarsi in favore dei figli e in particolare in favore del minore;
Per_3
a seguito di istanza del 28/04/2023 depositata per tramite dell'Amministratrice di Sostegno è CP_1 stato autorizzato in data 07/07/2023 dal Giudice Tutelare del Tribunale di Modena a donare il suddetto immobile ai figli come da istanza e pedissequo decreto allegati al presente accordo;
A seguito di istanza presentata dalla SI.ra , il Giudice Tutelare del Tribunale Parte_1 di Nocera Inferiore nel procedimento n. 284/25 RGV, ritenuta conveniente per il minore
[...]
, nato in [...] il [...], il prospettato trasferimento immobiliare, stante l'evidente Per_4 utilità dell'atto, autorizzava l'istante , ad accettare, in nome e per Parte_1 conto del figlio minore il trasferimento della proprietà/nuda proprietà dell'immobile sopra descritto.
L'intenzione del sig. di donare l'immobile ai figli perdura e la sua volontà è immutata. CP_1 pagina 2 di 5 In virtù di tale accordo, le parti hanno è inteso ritenere la donazione dell'immobile adempimento sostitutivo e satisfattivo degli obblighi di mantenimento, e la moglie ha accettato tale soluzione.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13/5/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc abbreviati.
Allo scadere del secondo termine, le parti hanno depositato in data 4/7/2025 conclusioni congiunte, chiedendo che le stesse venissero recepite dal Tribunale con conseguente omologazione della separazione trasformata in consensuale.
2. - Il Tribunale ritiene l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
Art. 1 – Separazione
Le parti si separano consensualmente, accettando e facendo propri i termini del presente accordo, che definisce i reciproci rapporti personali e patrimoniali.
Art. 2 – Affidamento e collocamento dei figli
Il figlio minore rimane affidato esclusivamente alla madre, anche con riferimento alle Per_3 decisioni di maggiore interesse, come già disposto in sede presidenziale. Il collocamento è fissato presso la madre, con possibilità per il padre di vedere il figlio previo accordo tra le parti.
La figlia resta anch'essa collocata presso la madre. Per_2
Art. 3 – Mantenimento
Tenuto conto: della condizione economica e sanitaria precaria del padre;
della volontà comune delle parti di destinare ai figli l'immobile di proprietà esclusiva del padre in luogo del mantenimento periodico;
le parti concordano quanto segue:
Il padre non corrisponderà alcun assegno mensile di mantenimento in favore dei figli;
Il padre si impegna a donare gli immobili siti in Sarno alla Via Provinciale G. Amendola n. 171, Una prima unità è situata al primo piano, mentre l'altra risulta ancora in costruzione per soprelevazione al piano terra;
censiti al Catasto dei Fabbricati al foglio 29 particella 1175 sub 3 e sub 4. Sub 3 categoria
A3 consistenza 5 vani;
sub 4 in corso di costruzione, in favore della madre, nell'interesse dei figli, entro e non oltre dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo;
Le spese notarili e fiscali della donazione saranno a carico del marito;
Tale donazione è considerata sostitutiva e satisfattiva dell'obbligo di mantenimento previsto dall'ordinanza presidenziale.
Art. 4 – Clausola risolutiva
pagina 3 di 5 In caso di mancata formalizzazione della donazione entro il termine stabilito, per causa imputabile al marito, la moglie si riserva la facoltà di agire in sede giudiziaria per la determinazione di un assegno di mantenimento ordinario e per la corresponsione delle somme pregresse, o per ottenere sentenza di trasferimento dell'immobile.
Art. 5 – Omologazione
Il presente accordo viene sottoposto all'Intestato Tribunale affinchè, verificatane la compatibilità con l'interesse dei figli minori, ai sensi dell'art. 158 c.c., lo stesso Voglia accogliere la domanda di mutamento del rito e provvedere di conseguenza all'omologazione nei termini sopra descritti.
Il Tribunale, premesso che l'impegno a donare deve essere inteso quale impegno a trasferire senza corrispettivo al figlio minorenne ed alla figlia maggiorenne non economicamente Per_3 Per_2 autosufficiente quale modalità di adempimento dell'obbligo di mantenimento (essendo nulla la promessa di donazione), ritiene che con tale accordo siano salvaguardati gli interessi del figlio minorenne , che compirà 17 anni il prossimo 7/11/2025, e della figlia maggiorenne e Per_3 Per_2 che l'accordo sul mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete.
Nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasta con regole inderogabili di legge.
Il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.
Per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale può essere accolta e possono venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata ad [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da accordo
[...] depositato in data 4/7/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AMALFI di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1993 Atto n. 11 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in pagina 4 di 5 giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 839/2021 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. IAQUINANDI GOFFREDO
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CORAZZARI FRANCESCA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Conclusioni
Congiunte depositate in data 4/7/2025
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. - La ricorrente (28/1/1972), residente a [...] ha chiesto Parte_1 dichiararsi la separazione personale con addebito al coniuge (15/4/1968), Controparte_1 residente a [...].
Il matrimonio è del 28/3/1993. Sono nati tre figli: (8/3/1994), (12/7/1998) e Per_1 Per_2 Per_3
(7/11/2008).
pagina 1 di 5 Sono stati emessi, con ordinanza presidenziale del 7/5/2021, i provvedimenti temporanei ed urgenti, con cui il giudice ha:
autorizzato i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto;
disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, anche per le decisioni di Per_3 maggiore interesse;
previsto che il figlio rimanesse collocato presso la madre, con facoltà per il padre di incontrarlo previo accordo con la madre;
determinato a carico del padre un contributo mensile di mantenimento pari a € 200,00 per Per_3
[...
e € 150,00 per oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondere entro il giorno Per_2
10 di ogni mese, annualmente rivalutabili, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Modena in data 25/09/2019;
Il convenuto , beneficiario di amministrazione di sostegno, si è costituito nella fase Controparte_1 di merito.
ha allegato di non avere potuto adempiere all'obbligo di mantenimento nei termini sopra CP_1 indicati a causa delle gravi e documentate difficoltà economiche in cui versa, nonché per le precarie condizioni di salute che ne hanno limitato la capacità lavorativa e reddituale;
ha la piena ed esclusiva proprietà di due immobili siti in Sarno alla Via Provinciale G. CP_1
Amendola n. 171. Una prima unità è situata al primo piano, mentre l'altra risulta ancora in costruzione per soprelevazione al piano terra;
censiti al Catasto dei Fabbricati al foglio 29 particella 1175 sub 3 e sub 4. Sub 3 categoria A3 consistenza 5 vani;
sub 4 in corso di costruzione. Il suddetto immobile è abitato dalla famiglia del sig. ; CP_1
Le parti, in via stragiudiziale, hanno convenuto di sostituire il versamento del mantenimento con la donazione, da parte del marito, del suddetto immobile di sua esclusiva proprietà, da destinarsi in favore dei figli e in particolare in favore del minore;
Per_3
a seguito di istanza del 28/04/2023 depositata per tramite dell'Amministratrice di Sostegno è CP_1 stato autorizzato in data 07/07/2023 dal Giudice Tutelare del Tribunale di Modena a donare il suddetto immobile ai figli come da istanza e pedissequo decreto allegati al presente accordo;
A seguito di istanza presentata dalla SI.ra , il Giudice Tutelare del Tribunale Parte_1 di Nocera Inferiore nel procedimento n. 284/25 RGV, ritenuta conveniente per il minore
[...]
, nato in [...] il [...], il prospettato trasferimento immobiliare, stante l'evidente Per_4 utilità dell'atto, autorizzava l'istante , ad accettare, in nome e per Parte_1 conto del figlio minore il trasferimento della proprietà/nuda proprietà dell'immobile sopra descritto.
L'intenzione del sig. di donare l'immobile ai figli perdura e la sua volontà è immutata. CP_1 pagina 2 di 5 In virtù di tale accordo, le parti hanno è inteso ritenere la donazione dell'immobile adempimento sostitutivo e satisfattivo degli obblighi di mantenimento, e la moglie ha accettato tale soluzione.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13/5/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc abbreviati.
Allo scadere del secondo termine, le parti hanno depositato in data 4/7/2025 conclusioni congiunte, chiedendo che le stesse venissero recepite dal Tribunale con conseguente omologazione della separazione trasformata in consensuale.
2. - Il Tribunale ritiene l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
Art. 1 – Separazione
Le parti si separano consensualmente, accettando e facendo propri i termini del presente accordo, che definisce i reciproci rapporti personali e patrimoniali.
Art. 2 – Affidamento e collocamento dei figli
Il figlio minore rimane affidato esclusivamente alla madre, anche con riferimento alle Per_3 decisioni di maggiore interesse, come già disposto in sede presidenziale. Il collocamento è fissato presso la madre, con possibilità per il padre di vedere il figlio previo accordo tra le parti.
La figlia resta anch'essa collocata presso la madre. Per_2
Art. 3 – Mantenimento
Tenuto conto: della condizione economica e sanitaria precaria del padre;
della volontà comune delle parti di destinare ai figli l'immobile di proprietà esclusiva del padre in luogo del mantenimento periodico;
le parti concordano quanto segue:
Il padre non corrisponderà alcun assegno mensile di mantenimento in favore dei figli;
Il padre si impegna a donare gli immobili siti in Sarno alla Via Provinciale G. Amendola n. 171, Una prima unità è situata al primo piano, mentre l'altra risulta ancora in costruzione per soprelevazione al piano terra;
censiti al Catasto dei Fabbricati al foglio 29 particella 1175 sub 3 e sub 4. Sub 3 categoria
A3 consistenza 5 vani;
sub 4 in corso di costruzione, in favore della madre, nell'interesse dei figli, entro e non oltre dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo;
Le spese notarili e fiscali della donazione saranno a carico del marito;
Tale donazione è considerata sostitutiva e satisfattiva dell'obbligo di mantenimento previsto dall'ordinanza presidenziale.
Art. 4 – Clausola risolutiva
pagina 3 di 5 In caso di mancata formalizzazione della donazione entro il termine stabilito, per causa imputabile al marito, la moglie si riserva la facoltà di agire in sede giudiziaria per la determinazione di un assegno di mantenimento ordinario e per la corresponsione delle somme pregresse, o per ottenere sentenza di trasferimento dell'immobile.
Art. 5 – Omologazione
Il presente accordo viene sottoposto all'Intestato Tribunale affinchè, verificatane la compatibilità con l'interesse dei figli minori, ai sensi dell'art. 158 c.c., lo stesso Voglia accogliere la domanda di mutamento del rito e provvedere di conseguenza all'omologazione nei termini sopra descritti.
Il Tribunale, premesso che l'impegno a donare deve essere inteso quale impegno a trasferire senza corrispettivo al figlio minorenne ed alla figlia maggiorenne non economicamente Per_3 Per_2 autosufficiente quale modalità di adempimento dell'obbligo di mantenimento (essendo nulla la promessa di donazione), ritiene che con tale accordo siano salvaguardati gli interessi del figlio minorenne , che compirà 17 anni il prossimo 7/11/2025, e della figlia maggiorenne e Per_3 Per_2 che l'accordo sul mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete.
Nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasta con regole inderogabili di legge.
Il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.
Per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale può essere accolta e possono venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata ad [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da accordo
[...] depositato in data 4/7/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AMALFI di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1993 Atto n. 11 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in pagina 4 di 5 giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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