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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/10/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3800/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3800/2020 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente, Via Cav. di Vittorio Veneto n. 7, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Rina Rossitto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato ad [...] il CP_1 C.F._2
29.11.1971, ivi residente, via Savonarola, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Nastasi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 28.05.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 (art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato il 22.09.2020 , premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 28.06.2008, di essersi da lui separata giusta sentenza CP_1
n. 1924/2015 del 13.10.2015 (allegata in atti), e che dall'unione coniugale nasceva la figlia
(il 30.09.2009), chiedeva al Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Per_1 del matrimonio.
In ordine alle ulteriori statuizioni, domandava disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario e la previsione dell'obbligo in capo all'ex marito di corrisponderle la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia.
Con comparsa depositata il 06.04.2021 si costituiva in giudizio , il quale non CP_1 si opponeva alla pronuncia di divorzio e aderiva alle domande di affidamento condiviso della figlia con collocamento presso il domicilio materno, e a quella di regolamentazione Per_1 dell'esercizio del proprio diritto di visita.
In ordine alla richiesta economica, deduceva un peggioramento delle condizioni economiche rispetto al tempo della pronuncia della separazione, e per tale ragione manifestava la disponibilità a versare alla ricorrente la somma mensile di euro 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia.
All'esito dell'udienza presidenziale del 06.04.2021, fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi, il Presidente confermava le statuizioni della separazione (affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione dettagliata del diritto di visita del padre e obbligo in capo a quest'ultimo di corrispondere
300,00 euro al mese per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie)
e nominava il giudice istruttore.
La causa veniva istruita documentalmente e, con provvedimento del 28.05.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., posta in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, passando al merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, lo stato di separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della pagina 2 di 5 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione giudiziale, (cfr. sentenza presente in atti), per un tempo superiore a quello prescritto per legge (art. 3, n. 2, lett. b, Legge n. 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 28.06.2008 in Pachino, trascritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune (atto n. 24, parte II, serie A, anno 2008).
3. Va disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi di pregiudizio o di contrasto tra le parti, con collocamento presso il domicilio materno.
Non può, invece, accogliersi la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente, posto che è stata avanzata tardivamente, in sede di precisazione delle conclusioni.
La regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario va rimessa a liberi accordi tra le parti, anche alla luce dell'età di oggi sedicenne. Per_1
In mancanza di accordi, il diritto di visita sarà esercitato nei tempi e con le modalità già indicate nella proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore in corso di causa, ovverosia il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 22.00; a settimane alterne, durante i weekend dalle 15.30 del sabato alle 21.30 della domenica;
il giorno di Natale e Capodanno
e l'anno successivo il giorno della vigilia di Natale e il 31 dicembre, così pure il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; in estate, alternativamente, per due settimane anche non consecutive;
il giorno del compleanno della minore con entrambi i genitori;
inoltre, ciascuna delle parti potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con la figlia, nonché la festa del papà e quella della mamma.
Per quel che riguarda il contributo di mantenimento dovuto dal genitore non collocatario, la pronuncia deve prendere le mosse dalla valutazione della condizione economico-reddituale di entrambe le parti.
Il resistente, fin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha lamentato un peggioramento della propria condizione reddituale rispetto al momento della pronuncia di separazione, quando lavorava e percepiva uno stipendio di euro 1.284,00.
pagina 3 di 5 Orbene, dalla documentazione presente in atti risulta che l'odierno resistente ha svolto attività lavorativa come collaboratore scolastico, sia pur con contratti di lavoro a tempo determinato, prima dal 18.10.2022 al 30.06.2023 e poi dal 09.11.2023 al 20.06.2024 (cfr. comunicazione e contratti di lavoro prodotti dal resistente). Pt_2
Tuttavia, egli non ha prodotto né le buste paga riferite al periodo di tempo in cui ha lavorato, né la certificazione unica o qualsivoglia altro documento fiscale utile a ricostruire con esattezza l'entità della retribuzione dallo stesso percepita e dei redditi nella sua titolarità.
Dal canto suo, la ricorrente se, per un verso, ha prodotto l'attestazione ISEE per gli anni
2018, 2019 e 2020 dai quali risulta un indicatore di euro 776,57, di euro 859,89 per le prime due annualità e di euro 1.289,54 per la terza annualità (cfr. documentazione allegata al ricorso introduttivo), per altro verso ha anch'ella omesso di indicare e provare l'entità degli emolumenti percepiti a seguito dell'assunzione con contratto a tempo determinato da parte di un istituto scolastico di Portopalo sino al mese di giugno del 2022.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio che è mancata la prova di una variazione della condizione economico-reddituale delle parti rispetto al momento in cui è stata pronunciata la separazione.
Né può reputarsi dimostrato che il resistente versi in uno stato disoccupazione se si considera che, al contrario, dagli unici documenti che egli stesso ha prodotto può trarsi l'idea che egli continui a svolgere attività lavorativa retribuita, sia pur con contratti a tempo determinato che gli vengono rinnovati.
Va, pertanto, confermato l'importo di euro 300,00 al mese – da rivalutare annualmente in base agli indici Istat - che il dovrà corrispondere all'ex moglie per il mantenimento CP_1 della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, somma che il Collegio ritiene congrua e proporzionata anche rispetto all'età della ragazza e alle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche.
4. Tenuto conto dell'esito della controversia e del contenuto della proposta conciliativa formulata dal giudice in corso di causa e rifiutata da , sussistono ragioni per CP_1 compensare le spese di lite nella misura della metà, ponendo la restante parte a carico del resistente, il quale dovrà effettuare il pagamento in favore dell'Erario vista l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di pagina 4 di 5 valore indeterminato), secondo valori compresi tra il minimo ed il medio con riferimento a tutte le fasi di giudizio, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3800/2020 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pachino (atto n. 24, CP_1 parte II, serie A, anno 2008); dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
disciplina l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese – in favore CP_1 di la somma di euro 300,00, soggetta a rivalutazione ISTAT, a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre il 50% delle spese straordinarie;
compensa per la metà le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.712,50, e condanna
al pagamento in favore dell'Erario della restante metà, pari ad euro 2.856,25 CP_1 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 16.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3800/2020 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente, Via Cav. di Vittorio Veneto n. 7, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Rina Rossitto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato ad [...] il CP_1 C.F._2
29.11.1971, ivi residente, via Savonarola, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Nastasi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 28.05.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 (art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato il 22.09.2020 , premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 28.06.2008, di essersi da lui separata giusta sentenza CP_1
n. 1924/2015 del 13.10.2015 (allegata in atti), e che dall'unione coniugale nasceva la figlia
(il 30.09.2009), chiedeva al Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Per_1 del matrimonio.
In ordine alle ulteriori statuizioni, domandava disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario e la previsione dell'obbligo in capo all'ex marito di corrisponderle la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia.
Con comparsa depositata il 06.04.2021 si costituiva in giudizio , il quale non CP_1 si opponeva alla pronuncia di divorzio e aderiva alle domande di affidamento condiviso della figlia con collocamento presso il domicilio materno, e a quella di regolamentazione Per_1 dell'esercizio del proprio diritto di visita.
In ordine alla richiesta economica, deduceva un peggioramento delle condizioni economiche rispetto al tempo della pronuncia della separazione, e per tale ragione manifestava la disponibilità a versare alla ricorrente la somma mensile di euro 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia.
All'esito dell'udienza presidenziale del 06.04.2021, fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi, il Presidente confermava le statuizioni della separazione (affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione dettagliata del diritto di visita del padre e obbligo in capo a quest'ultimo di corrispondere
300,00 euro al mese per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie)
e nominava il giudice istruttore.
La causa veniva istruita documentalmente e, con provvedimento del 28.05.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., posta in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, passando al merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, lo stato di separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della pagina 2 di 5 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione giudiziale, (cfr. sentenza presente in atti), per un tempo superiore a quello prescritto per legge (art. 3, n. 2, lett. b, Legge n. 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 28.06.2008 in Pachino, trascritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune (atto n. 24, parte II, serie A, anno 2008).
3. Va disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi di pregiudizio o di contrasto tra le parti, con collocamento presso il domicilio materno.
Non può, invece, accogliersi la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente, posto che è stata avanzata tardivamente, in sede di precisazione delle conclusioni.
La regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario va rimessa a liberi accordi tra le parti, anche alla luce dell'età di oggi sedicenne. Per_1
In mancanza di accordi, il diritto di visita sarà esercitato nei tempi e con le modalità già indicate nella proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore in corso di causa, ovverosia il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 22.00; a settimane alterne, durante i weekend dalle 15.30 del sabato alle 21.30 della domenica;
il giorno di Natale e Capodanno
e l'anno successivo il giorno della vigilia di Natale e il 31 dicembre, così pure il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; in estate, alternativamente, per due settimane anche non consecutive;
il giorno del compleanno della minore con entrambi i genitori;
inoltre, ciascuna delle parti potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con la figlia, nonché la festa del papà e quella della mamma.
Per quel che riguarda il contributo di mantenimento dovuto dal genitore non collocatario, la pronuncia deve prendere le mosse dalla valutazione della condizione economico-reddituale di entrambe le parti.
Il resistente, fin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha lamentato un peggioramento della propria condizione reddituale rispetto al momento della pronuncia di separazione, quando lavorava e percepiva uno stipendio di euro 1.284,00.
pagina 3 di 5 Orbene, dalla documentazione presente in atti risulta che l'odierno resistente ha svolto attività lavorativa come collaboratore scolastico, sia pur con contratti di lavoro a tempo determinato, prima dal 18.10.2022 al 30.06.2023 e poi dal 09.11.2023 al 20.06.2024 (cfr. comunicazione e contratti di lavoro prodotti dal resistente). Pt_2
Tuttavia, egli non ha prodotto né le buste paga riferite al periodo di tempo in cui ha lavorato, né la certificazione unica o qualsivoglia altro documento fiscale utile a ricostruire con esattezza l'entità della retribuzione dallo stesso percepita e dei redditi nella sua titolarità.
Dal canto suo, la ricorrente se, per un verso, ha prodotto l'attestazione ISEE per gli anni
2018, 2019 e 2020 dai quali risulta un indicatore di euro 776,57, di euro 859,89 per le prime due annualità e di euro 1.289,54 per la terza annualità (cfr. documentazione allegata al ricorso introduttivo), per altro verso ha anch'ella omesso di indicare e provare l'entità degli emolumenti percepiti a seguito dell'assunzione con contratto a tempo determinato da parte di un istituto scolastico di Portopalo sino al mese di giugno del 2022.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio che è mancata la prova di una variazione della condizione economico-reddituale delle parti rispetto al momento in cui è stata pronunciata la separazione.
Né può reputarsi dimostrato che il resistente versi in uno stato disoccupazione se si considera che, al contrario, dagli unici documenti che egli stesso ha prodotto può trarsi l'idea che egli continui a svolgere attività lavorativa retribuita, sia pur con contratti a tempo determinato che gli vengono rinnovati.
Va, pertanto, confermato l'importo di euro 300,00 al mese – da rivalutare annualmente in base agli indici Istat - che il dovrà corrispondere all'ex moglie per il mantenimento CP_1 della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, somma che il Collegio ritiene congrua e proporzionata anche rispetto all'età della ragazza e alle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche.
4. Tenuto conto dell'esito della controversia e del contenuto della proposta conciliativa formulata dal giudice in corso di causa e rifiutata da , sussistono ragioni per CP_1 compensare le spese di lite nella misura della metà, ponendo la restante parte a carico del resistente, il quale dovrà effettuare il pagamento in favore dell'Erario vista l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di pagina 4 di 5 valore indeterminato), secondo valori compresi tra il minimo ed il medio con riferimento a tutte le fasi di giudizio, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3800/2020 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pachino (atto n. 24, CP_1 parte II, serie A, anno 2008); dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
disciplina l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese – in favore CP_1 di la somma di euro 300,00, soggetta a rivalutazione ISTAT, a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre il 50% delle spese straordinarie;
compensa per la metà le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.712,50, e condanna
al pagamento in favore dell'Erario della restante metà, pari ad euro 2.856,25 CP_1 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 16.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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