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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 4582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4582 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, rilevato che il provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. è stato comunicato alle parti;
lette le note scritte depositate soltanto da parte attrice;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 10630/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: cessione del credito e vertente
TRA
Già (c.f. ), in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dei procuratori dott. e avv. Lorenza Prati, in virtù di scritture private autenticate dal Parte_3 dott. Notaio in Milano (rispettivamente Rep. 19897, Raccolta Persona_1
7889 del 1/6/2018 e Rep. 21394, Raccolta 8528 del 31/1/2019), rapp.ta e difesa dagli avv.ti Paolo
Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 del l.r.p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
CONVENUTA
CONCLUSIONI come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24/3/2020, la d'ora in poi per brevità Parte_4
Part
) conveniva in giudizio l' , chiedendo: Controparte_2 I. in via principale, condannarsi la convenuta al pagamento della somma di € 36.674,10 per sorte capitale di cui alle fatture ad essa cedute dalle società Hera Comm. S.r.l., Controparte_3
(quest'ultime, a sua volta, emesse e cedute dalla , ed Parte_5 Controparte_4 Controparte_5
come da elenco esibito all. 3;
[...]
II. gli interessi maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza, per le fatture cedute da Hera Comm S.r.l. dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del contratto di cessione sino al saldo, e per tutte le altre fatture dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento in esse indicato sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale scaduti, alla data di notifica dell'atto di citazione, da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
V. € 2.036,14 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note debito scaduti, alla data di notifica del presente atto, da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
VII. € 220,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 11 fatture il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto delle note debito;
In via subordinata, condannarsi l' al pagamento di ogni Controparte_2 diversa somma che ritenuta dovuta per le causali di cui sopra;
In via ulteriormente subordinata, condannarsi l' al Controparte_2 pagamento di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA. A sostegno della domanda deduceva di essere cessionaria, per l'ammontare indicato, dei crediti vantati dalle società Hera Comm. S.r.l., ed Controparte_3 Controparte_4 [...] nei confronti della convenuta, in parte per la fornitura di servizi di pulizia e in parte per CP_5 la fornitura di utenze di energia elettrica, cessioni che avevano avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitali, anche i relativi interessi maturati e maturandi.
Si costituiva in giudizio l' (d'ora in poi Controparte_2
, che eccepiva l'infondatezza della pretesa della cessionaria stante la non esigibilità, a CP_2 vario titolo, dei crediti reclamati. Precisamente, eccepiva che: - i crediti ceduti dalla Hera Comm si riferivano a consumi di energia relativi alla sede sita nel Comune di Nola, del quale l' CP_6 convenuto aveva già cessato la fruizione alla data in cui venivano rilevati i consumi;
- la fattura emessa da era stata saldata prima della notifica dell'atto di cessione;
- il credito CP_5 ceduto dalla , non avendo mai ricevuto le relative fatture, era da ritenersi prescritto, come CP_3 già contestato ante causam;- i pagamenti nei confronti della erano stati sospesi a causa CP_4 del mancato pagamento dei dipendenti da parte di quest'ultima; - quanto agli altri crediti, che non vi era prova del ritardo dei pagamenti che aveva generato gli interessi richiesti. Nelle successive note di trattazione depositate in data 29/5/2023, eccepiva altresì che, non essendo stati depositati in giudizio i contratti scritti da cui erano originati i crediti ceduti, la stessa cessione dei crediti era nulla in conseguenza della nullità del rapporto contrattuale sottostante per mancanza di forma scritta richiesta ad substantiam.
Non veniva svolta attività istruttoria.
Indi, sostituita l'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data odierna la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, la domanda proposta è infondata e va pertanto rigettata.
In via assorbente va, infatti, rilevato che il rapporto a monte delle cessioni di credito dedotte in giudizio è nullo, non avendo l'attrice prodotto in giudizio il contratto e/o i contratti scritti sulla cui base sono stare rese le prestazioni di servizio da parte delle società cedenti.
Com'è noto, infatti, in tema di contratti con la P.A. la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, requisito che si intende soddisfatto mediante la redazione, di regola, di un unico documento recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Tale requisito formale è funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare il regime dei controlli ed è rispondente all'esigenza di evitare l'assunzione di impegni privi di copertura finanziaria (cfr. ex multis, Cass. 23/2/2022, n. 5996; Cass. 8/1/2020, n. 142; Cass. 10/1/2019, n. 453). Part Logico corollario di tale principio è che le fatture prodotte in giudizio dalla non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo, né la mancata impugnativa di ciascuna di esse può rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto che si pretende costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (cfr. Cass. 22/6/2018, n. 16562). Part Dalla accertata nullità discende la non debenza di tutte le somme richieste dalla in via contrattuale e, dunque, non solo delle somme richieste a titolo di sorte capitale, ma anche di quelle richieste a titolo di interessi data la loro natura accessoria rispetto all'obbligazione principale.
E', invece, inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata dall'attrice.
Occorre innanzitutto premettere che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto: SS.UU. 28042/08), mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non appare più indispensabile il riconoscimento dell'utilitas, anche implicitamente, nel caso in cui l'arricchito sia una PA (“il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”: Cass. S.U. n.
10798/2015). Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante. Come ampiamente chiarito dalle SS.UU. n. 23385/2008, a questa conclusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo completamento nell'espressione "pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il "danno ingiusto" di cui all'art. 2043
c.c. e con le sue componenti. D'altra parte, l'invocata esigenza di sacrificare la lettera della norma alla asserita ratio che, intendendo eliminare ogni pregiudizio subito (nei limiti dell'altrui arricchimento) dall'impoverito, ne imporrebbe un'interpretazione estensiva, comprensiva anche del mancato guadagno per utile di impresa connesso a prestazioni erogate sine causa, non si sottrae alla critica di risolversi in una petizione di principio, posto che ciò che dovrebbe dimostrarsi è proprio che l'espressione
"diminuzione patrimoniale", nel contesto del disposto dell'art. 2041 c.c., abbia, malgrado la diversa terminologia, la medesima estensione della nozione di risarcimento del danno di cui all'art. 1223 c.c.
(recepita dall'art. 2043 c.c., e segg.).
Nel caso in esame manca il requisito della sussidiarietà. Come chiarito dalla S.C. (per ultimo:
Cass. n. 20871/2015): “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20141 del 2007; Cass.
11067 del 2003; Cass. 16340 del 2002), l'azione generale di arricchimento ha natura complementare
e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito,
o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere…”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'attrice ben potrà agire nei confronti del cedente in virtù dei contratti di cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 1266 c.c.., essendo la cedente tenuta ex art. 1266
c.c. a garantire l'esistenza del credito ceduto.
La norma suddetta, infatti, configura la garanzia del cedente come un'obbligazione accessoria che è effetto naturale dell'efficacia traslativa immediata del contratto di cessione, sicché tale obbligazione ha la funzione di assicurare comunque, il ristoro dell'interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui il menzionato effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente, a causa dell'inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente, come l'assenza di legittimazione del cedente o la nullità del credito. (cfr. Cass. 6/7/2020,
n. 13953).
A ciò aggiungasi, poi, che l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante. Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c., ben avrebbe dovuto l'attrice provare l'effettivo impoverimento subito, e tale prova non è stata fornita, limitandosi la stessa a domandare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. del tutto genericamente, senza neppure indicare un importo.
In definitiva, la domanda di ingiustificato arricchimento va dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti dell' , così provvede: Parte_4 Controparte_2
a) rigetta le domande proposte dall'attrice in via principale ed in via subordinata;
b) dichiara inammissibile la domanda proposta in via ulteriormente subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
c) condanna la al pagamento, in favore dell' Parte_4 Controparte_2
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.713,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, 8/5/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, rilevato che il provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. è stato comunicato alle parti;
lette le note scritte depositate soltanto da parte attrice;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 10630/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: cessione del credito e vertente
TRA
Già (c.f. ), in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dei procuratori dott. e avv. Lorenza Prati, in virtù di scritture private autenticate dal Parte_3 dott. Notaio in Milano (rispettivamente Rep. 19897, Raccolta Persona_1
7889 del 1/6/2018 e Rep. 21394, Raccolta 8528 del 31/1/2019), rapp.ta e difesa dagli avv.ti Paolo
Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 del l.r.p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
CONVENUTA
CONCLUSIONI come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24/3/2020, la d'ora in poi per brevità Parte_4
Part
) conveniva in giudizio l' , chiedendo: Controparte_2 I. in via principale, condannarsi la convenuta al pagamento della somma di € 36.674,10 per sorte capitale di cui alle fatture ad essa cedute dalle società Hera Comm. S.r.l., Controparte_3
(quest'ultime, a sua volta, emesse e cedute dalla , ed Parte_5 Controparte_4 Controparte_5
come da elenco esibito all. 3;
[...]
II. gli interessi maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza, per le fatture cedute da Hera Comm S.r.l. dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del contratto di cessione sino al saldo, e per tutte le altre fatture dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento in esse indicato sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale scaduti, alla data di notifica dell'atto di citazione, da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
V. € 2.036,14 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note debito scaduti, alla data di notifica del presente atto, da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
VII. € 220,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 11 fatture il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto delle note debito;
In via subordinata, condannarsi l' al pagamento di ogni Controparte_2 diversa somma che ritenuta dovuta per le causali di cui sopra;
In via ulteriormente subordinata, condannarsi l' al Controparte_2 pagamento di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA. A sostegno della domanda deduceva di essere cessionaria, per l'ammontare indicato, dei crediti vantati dalle società Hera Comm. S.r.l., ed Controparte_3 Controparte_4 [...] nei confronti della convenuta, in parte per la fornitura di servizi di pulizia e in parte per CP_5 la fornitura di utenze di energia elettrica, cessioni che avevano avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitali, anche i relativi interessi maturati e maturandi.
Si costituiva in giudizio l' (d'ora in poi Controparte_2
, che eccepiva l'infondatezza della pretesa della cessionaria stante la non esigibilità, a CP_2 vario titolo, dei crediti reclamati. Precisamente, eccepiva che: - i crediti ceduti dalla Hera Comm si riferivano a consumi di energia relativi alla sede sita nel Comune di Nola, del quale l' CP_6 convenuto aveva già cessato la fruizione alla data in cui venivano rilevati i consumi;
- la fattura emessa da era stata saldata prima della notifica dell'atto di cessione;
- il credito CP_5 ceduto dalla , non avendo mai ricevuto le relative fatture, era da ritenersi prescritto, come CP_3 già contestato ante causam;- i pagamenti nei confronti della erano stati sospesi a causa CP_4 del mancato pagamento dei dipendenti da parte di quest'ultima; - quanto agli altri crediti, che non vi era prova del ritardo dei pagamenti che aveva generato gli interessi richiesti. Nelle successive note di trattazione depositate in data 29/5/2023, eccepiva altresì che, non essendo stati depositati in giudizio i contratti scritti da cui erano originati i crediti ceduti, la stessa cessione dei crediti era nulla in conseguenza della nullità del rapporto contrattuale sottostante per mancanza di forma scritta richiesta ad substantiam.
Non veniva svolta attività istruttoria.
Indi, sostituita l'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data odierna la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, la domanda proposta è infondata e va pertanto rigettata.
In via assorbente va, infatti, rilevato che il rapporto a monte delle cessioni di credito dedotte in giudizio è nullo, non avendo l'attrice prodotto in giudizio il contratto e/o i contratti scritti sulla cui base sono stare rese le prestazioni di servizio da parte delle società cedenti.
Com'è noto, infatti, in tema di contratti con la P.A. la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, requisito che si intende soddisfatto mediante la redazione, di regola, di un unico documento recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Tale requisito formale è funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare il regime dei controlli ed è rispondente all'esigenza di evitare l'assunzione di impegni privi di copertura finanziaria (cfr. ex multis, Cass. 23/2/2022, n. 5996; Cass. 8/1/2020, n. 142; Cass. 10/1/2019, n. 453). Part Logico corollario di tale principio è che le fatture prodotte in giudizio dalla non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo, né la mancata impugnativa di ciascuna di esse può rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto che si pretende costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (cfr. Cass. 22/6/2018, n. 16562). Part Dalla accertata nullità discende la non debenza di tutte le somme richieste dalla in via contrattuale e, dunque, non solo delle somme richieste a titolo di sorte capitale, ma anche di quelle richieste a titolo di interessi data la loro natura accessoria rispetto all'obbligazione principale.
E', invece, inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata dall'attrice.
Occorre innanzitutto premettere che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto: SS.UU. 28042/08), mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non appare più indispensabile il riconoscimento dell'utilitas, anche implicitamente, nel caso in cui l'arricchito sia una PA (“il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”: Cass. S.U. n.
10798/2015). Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante. Come ampiamente chiarito dalle SS.UU. n. 23385/2008, a questa conclusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo completamento nell'espressione "pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il "danno ingiusto" di cui all'art. 2043
c.c. e con le sue componenti. D'altra parte, l'invocata esigenza di sacrificare la lettera della norma alla asserita ratio che, intendendo eliminare ogni pregiudizio subito (nei limiti dell'altrui arricchimento) dall'impoverito, ne imporrebbe un'interpretazione estensiva, comprensiva anche del mancato guadagno per utile di impresa connesso a prestazioni erogate sine causa, non si sottrae alla critica di risolversi in una petizione di principio, posto che ciò che dovrebbe dimostrarsi è proprio che l'espressione
"diminuzione patrimoniale", nel contesto del disposto dell'art. 2041 c.c., abbia, malgrado la diversa terminologia, la medesima estensione della nozione di risarcimento del danno di cui all'art. 1223 c.c.
(recepita dall'art. 2043 c.c., e segg.).
Nel caso in esame manca il requisito della sussidiarietà. Come chiarito dalla S.C. (per ultimo:
Cass. n. 20871/2015): “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20141 del 2007; Cass.
11067 del 2003; Cass. 16340 del 2002), l'azione generale di arricchimento ha natura complementare
e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito,
o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere…”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'attrice ben potrà agire nei confronti del cedente in virtù dei contratti di cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 1266 c.c.., essendo la cedente tenuta ex art. 1266
c.c. a garantire l'esistenza del credito ceduto.
La norma suddetta, infatti, configura la garanzia del cedente come un'obbligazione accessoria che è effetto naturale dell'efficacia traslativa immediata del contratto di cessione, sicché tale obbligazione ha la funzione di assicurare comunque, il ristoro dell'interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui il menzionato effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente, a causa dell'inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente, come l'assenza di legittimazione del cedente o la nullità del credito. (cfr. Cass. 6/7/2020,
n. 13953).
A ciò aggiungasi, poi, che l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante. Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c., ben avrebbe dovuto l'attrice provare l'effettivo impoverimento subito, e tale prova non è stata fornita, limitandosi la stessa a domandare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. del tutto genericamente, senza neppure indicare un importo.
In definitiva, la domanda di ingiustificato arricchimento va dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti dell' , così provvede: Parte_4 Controparte_2
a) rigetta le domande proposte dall'attrice in via principale ed in via subordinata;
b) dichiara inammissibile la domanda proposta in via ulteriormente subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
c) condanna la al pagamento, in favore dell' Parte_4 Controparte_2
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.713,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, 8/5/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)