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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3289 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 25/06/2024 ed iscritto al n 3289 - 2024 RG , vertente tra
(cod.fisc. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bianco (RC) alla via C. Colombo n. 203, presso e nello Studio dell'Avv. Sebastiano Strangio del Foro di Locri (C.F.
) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
-ricorrente- Contro
(C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo (CF ), in virtù di procura C.F._3 generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma Persona_1
(repertorio 37875 – raccolta 7313);
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CONCLUSIONI: come in atti.
§ 1. Con ricorso depositato in data 25.06.2024, il ricorrente propone tempestiva opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge
1 n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI – 000524796 notificata in data 12/06/2024, recante protocollo .6700.27/05/24.00318513, irrogata Pt_2 dall' per il pagamento della somma di €. 231.83, quale sanzione Pt_2 amministrativa comminata ex art. 11 legge n. 689/1981, per presunta violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazione dalla legge n. 638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in riferimento all'annualità 2019, come da atto di accertamento prot. n.
.6700.22/11/2021.0523843 asseritamente notificato in data Pt_2
22/11/2021. Parte ricorrente, premettendo di non aver mai ricevuto regolarmente la notifica del presupposto atto di accertamento attinente alla omissione contributiva posta alla base della sanzione amministrativa, così come richiamato nell'ordinanza-ingiunzione, eccepisce l'illegittimità dell'O.I. per una pluralità di profili.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che Pt_2 conclude per il rigetto del ricorso. Nel merito osserva che con l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000524796 viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente al periodo 2019. La suddetta ordinanza è stata notificata in data 12.06.2024, sulla base dell'accertamento notificato in data 09.12.2021. La notifica del provvedimento è avvenuta nel rispetto dei termini di prescrizione, considerata la sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista dall'art. 13 D.Lgs.74/2000, operante una volta notificato al datore di lavoro l'avvenuto accertamento o, comunque, una volta che gli sia stata contestata la violazione.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'opponente eccepisce che, non avendo l'Istituto curato la richiesta nei termini previsti dalla legge 689/81, si è verificata la decadenza. Infatti, l'art. 14 impone - pena l'estinzione dell'obbligazione - alla P.A. di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano. Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024). Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova Pt_2 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed
2 onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019). L'applicabilità della l. 689/81 discende dall'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 a mente del quale: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689.” L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della Pt_2 contestazione dell'illecito. Il d.lgs. 8/2016 è entrato in vigore il 06.02.2016 ed ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00. Trattandosi di contributi per il periodo 2019 (più esattamente di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in riferimento all'annualità 2019) considerato il termine di scadenza per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali ((il pagamento va effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello di competenza, con la peculiarità, per i datori di lavoro agricoli -per effetto del combinato disposto dell'art. 18 del d.lgs. n. 241/1997 con l'art. 6, comma 14, del d.l. n. 536 del 1987- che il pagamento in questione viene effettuato con cadenza trimestrale (con scadenza di versamento per il primo trimestre fissata al 16 settembre dello stesso anno, per il secondo trimestre al 16 dicembre dello stesso anno, per il terzo trimestre al 16 marzo dell'anno successivo e per il quarto trimestre al 16 giugno dell'anno successivo)), è tardiva la notificazione dell'atto di accertamento della violazione da parte dell' avvenuta solo in data 9.12.2021. Né può valere in senso contrario Pt_2
l'argomentazione difensiva dell' sulle difficoltà organizzative dell'ente Pt_2 nel gestire la lavorazione massiva degli illeciti depenalizzati. Pertanto, risulta violato il termine di decadenza di cui all'art.14 l. 689/1981, che determina l'estinzione della sanzione e l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, ridotte in considerazione del modestissimo valore della causa, distratte in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI – 000524796 - protocollo 6700.27/05/24.00318513 - notificata in data Pt_2
12/06/2024, dalla sede di Reggio Calabria, e dichiara estinta la Pt_2 sanzione dalla stessa portata;
3 - condanna l' , in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 339,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell' avv. Sebastiano Strangio dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 19/11/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3289 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 25/06/2024 ed iscritto al n 3289 - 2024 RG , vertente tra
(cod.fisc. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bianco (RC) alla via C. Colombo n. 203, presso e nello Studio dell'Avv. Sebastiano Strangio del Foro di Locri (C.F.
) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
-ricorrente- Contro
(C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo (CF ), in virtù di procura C.F._3 generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma Persona_1
(repertorio 37875 – raccolta 7313);
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CONCLUSIONI: come in atti.
§ 1. Con ricorso depositato in data 25.06.2024, il ricorrente propone tempestiva opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge
1 n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI – 000524796 notificata in data 12/06/2024, recante protocollo .6700.27/05/24.00318513, irrogata Pt_2 dall' per il pagamento della somma di €. 231.83, quale sanzione Pt_2 amministrativa comminata ex art. 11 legge n. 689/1981, per presunta violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazione dalla legge n. 638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in riferimento all'annualità 2019, come da atto di accertamento prot. n.
.6700.22/11/2021.0523843 asseritamente notificato in data Pt_2
22/11/2021. Parte ricorrente, premettendo di non aver mai ricevuto regolarmente la notifica del presupposto atto di accertamento attinente alla omissione contributiva posta alla base della sanzione amministrativa, così come richiamato nell'ordinanza-ingiunzione, eccepisce l'illegittimità dell'O.I. per una pluralità di profili.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che Pt_2 conclude per il rigetto del ricorso. Nel merito osserva che con l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000524796 viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente al periodo 2019. La suddetta ordinanza è stata notificata in data 12.06.2024, sulla base dell'accertamento notificato in data 09.12.2021. La notifica del provvedimento è avvenuta nel rispetto dei termini di prescrizione, considerata la sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista dall'art. 13 D.Lgs.74/2000, operante una volta notificato al datore di lavoro l'avvenuto accertamento o, comunque, una volta che gli sia stata contestata la violazione.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'opponente eccepisce che, non avendo l'Istituto curato la richiesta nei termini previsti dalla legge 689/81, si è verificata la decadenza. Infatti, l'art. 14 impone - pena l'estinzione dell'obbligazione - alla P.A. di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano. Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024). Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova Pt_2 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed
2 onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019). L'applicabilità della l. 689/81 discende dall'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 a mente del quale: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689.” L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della Pt_2 contestazione dell'illecito. Il d.lgs. 8/2016 è entrato in vigore il 06.02.2016 ed ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00. Trattandosi di contributi per il periodo 2019 (più esattamente di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in riferimento all'annualità 2019) considerato il termine di scadenza per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali ((il pagamento va effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello di competenza, con la peculiarità, per i datori di lavoro agricoli -per effetto del combinato disposto dell'art. 18 del d.lgs. n. 241/1997 con l'art. 6, comma 14, del d.l. n. 536 del 1987- che il pagamento in questione viene effettuato con cadenza trimestrale (con scadenza di versamento per il primo trimestre fissata al 16 settembre dello stesso anno, per il secondo trimestre al 16 dicembre dello stesso anno, per il terzo trimestre al 16 marzo dell'anno successivo e per il quarto trimestre al 16 giugno dell'anno successivo)), è tardiva la notificazione dell'atto di accertamento della violazione da parte dell' avvenuta solo in data 9.12.2021. Né può valere in senso contrario Pt_2
l'argomentazione difensiva dell' sulle difficoltà organizzative dell'ente Pt_2 nel gestire la lavorazione massiva degli illeciti depenalizzati. Pertanto, risulta violato il termine di decadenza di cui all'art.14 l. 689/1981, che determina l'estinzione della sanzione e l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, ridotte in considerazione del modestissimo valore della causa, distratte in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI – 000524796 - protocollo 6700.27/05/24.00318513 - notificata in data Pt_2
12/06/2024, dalla sede di Reggio Calabria, e dichiara estinta la Pt_2 sanzione dalla stessa portata;
3 - condanna l' , in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 339,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell' avv. Sebastiano Strangio dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 19/11/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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