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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DELL'11 febbraio 2025 avanti al
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 2293/24
RG., promossa da
Parte_1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., udite le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno delle domande, le note di trattazione scritta depositate, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: come da note di trattazione scritta depositate;
PARTI RESISTENTI: come da note di trattazione scritta depositate;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...] conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per sentirlo CP_1 condannare al pagamento del TFS maturato nel periodo 23.9.1994-1.9.2021.
La ricorrente, dando atto di aver prestato attività lavorativa come docente presso l'istituto scolastico comprensivo “Grossi” di Treviglio nel periodo 23.9.1994-1.9.2021, riferiva che alla scadenza dei termini di legge previsti non aveva ricevuto il pagamento del TFS. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , dando atto che il mancato pagamento CP_1 era dipeso da un errore dell'istituto comprensivo Grossi di Treviglio, che aveva inviato la documentazione necessaria solo in data 9.12.2024.
L' dava comunque atto che, a seguito CP_1 della ricezione della documentazione, aveva disposto il pagamento di quanto richiesto.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiara la cessazione della materia del contendere.
La pretesa dedotta in giudizio è infatti venuta meno a seguito del pagamento della prestazione richiesta da parte dell' . CP_1
Ciò, evidentemente, ha soddisfatto in maniera piena la pretesa azionata dalla ricorrente, venendo quindi meno l'interesse ad agire e la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Del resto, qualora eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti abbiano determinato l'eliminazione dell'originario contrasto ed il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate, anche d'ufficio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (v. per tutte Cass. Civ. sez.
I, 26.5.1999 n. 5097).
In ordine alle spese processuali va in effetti osservato come il rapporto sia cessato l'1.9.2021 e la richiesta di documentazione da parte dell' alla scuola sia successiva CP_1 alla notifica del ricorso.
Ciò giustifica la compensazione del 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo, nei confronti dell' , CP_1 potendosi compensare l'ulteriore 50% in considerazione dell'omesso invio di documentazione da parte della scuola.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2293/24 R.G.:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' alla refusione del 50% CP_1 delle spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, dichiarando compensato l'ulteriore 50%.
Bergamo, 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DELL'11 febbraio 2025 avanti al
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 2293/24
RG., promossa da
Parte_1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., udite le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno delle domande, le note di trattazione scritta depositate, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: come da note di trattazione scritta depositate;
PARTI RESISTENTI: come da note di trattazione scritta depositate;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...] conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per sentirlo CP_1 condannare al pagamento del TFS maturato nel periodo 23.9.1994-1.9.2021.
La ricorrente, dando atto di aver prestato attività lavorativa come docente presso l'istituto scolastico comprensivo “Grossi” di Treviglio nel periodo 23.9.1994-1.9.2021, riferiva che alla scadenza dei termini di legge previsti non aveva ricevuto il pagamento del TFS. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , dando atto che il mancato pagamento CP_1 era dipeso da un errore dell'istituto comprensivo Grossi di Treviglio, che aveva inviato la documentazione necessaria solo in data 9.12.2024.
L' dava comunque atto che, a seguito CP_1 della ricezione della documentazione, aveva disposto il pagamento di quanto richiesto.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiara la cessazione della materia del contendere.
La pretesa dedotta in giudizio è infatti venuta meno a seguito del pagamento della prestazione richiesta da parte dell' . CP_1
Ciò, evidentemente, ha soddisfatto in maniera piena la pretesa azionata dalla ricorrente, venendo quindi meno l'interesse ad agire e la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Del resto, qualora eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti abbiano determinato l'eliminazione dell'originario contrasto ed il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate, anche d'ufficio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (v. per tutte Cass. Civ. sez.
I, 26.5.1999 n. 5097).
In ordine alle spese processuali va in effetti osservato come il rapporto sia cessato l'1.9.2021 e la richiesta di documentazione da parte dell' alla scuola sia successiva CP_1 alla notifica del ricorso.
Ciò giustifica la compensazione del 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo, nei confronti dell' , CP_1 potendosi compensare l'ulteriore 50% in considerazione dell'omesso invio di documentazione da parte della scuola.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2293/24 R.G.:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' alla refusione del 50% CP_1 delle spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, dichiarando compensato l'ulteriore 50%.
Bergamo, 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini