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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 15970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15970 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 50607/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 50607/2022 del R.G.A.C.C., trattenuto in decisione in data 04.07.2025, vertente
T R A
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 17.7.1981, residente in [...], elettivamente domiciliato in
Milano, Via Vivaio n° 24, presso lo Studio Legale Pasian, rappresentato e difeso dall'Avv. Michael Pasian del foro di Milano e dall'Avv. Federico Acampora del foro di Busto Arsizio come da procura allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1 Email_2
RICORRENTE E
, con sede legale in 169-171 Arch. Makarios III Avenue, Cedars Oasis Tower 3027 - Limassol Controparte_1
Cipro-, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , nato in [...] il [...], CP_2
elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Belgioioso n°2, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Grippo, dell'Avv. Salvatore Gaudiello e dell'Avv. Eleonora Isabella, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_3 Email_4
Email_5
RESISTENTE
Ruolo: Generale degli Affari Civili Contenziosi
MATERIA: Contratto e obbligazioni varie( Contr. atipici)
CODICE: 143131
OGGETTO: Intermediazione Finanziaria (S.I.M.)- Contratti di Borsa-
RITO: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado ( post 01/03/2006)
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: nelle note scritte, in sostituzione della udienza dell'1.7.2025, precisava le seguenti conclusioni:
“in via principale: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte dichiarare la nullità del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la società , in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme versate dal Sig. oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via subordinata: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, accertare l'esistenza di tutte le violazioni commesse dalla società , in persona del legale rappresentante pro tempore, pronunciando CP_3
l'annullamento del contratto instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la medesima società alla restituzione di tutte le somme versate dal Sig. oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali Parte_1
sino al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il contratto fosse ritenuto valido ed efficace, per tutti i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dello stesso per grave inadempimento della società , in persona del legale rappresentante pro tempore e, per CP_3
l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione di tutte le somme versate dal Sig. oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi in cui il contratto fosse ritenuto valido ed efficace, per tutte le ragioni in fatto e in diritto suesposte, accertare e dichiarare il grave inadempimento della società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, agli obblighi generali di buona fede e CP_3
correttezza e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia del recesso ad nutum esercitato dalla Società e condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente quantificabili in € 39.293,09 ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
in via di estremo subordine: accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, la responsabilità precontrattuale della società , in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore, al risarcimento dei danni patiti dal Sig. quantificabili in € 78.672,43, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
in ogni caso: condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_3
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa, oltre al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96, I co., c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, III co., c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione in favore dei procuratori antistatari.”
PARTE CONVENUTA: nelle note scritte, in sostituzione dell'udienza del 27.6.2025, precisava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, sia di merito, sia istruttoria, previo ogni necessario accertamento e declaratoria, così giudicare:
In via principale: 1. rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di in quanto Controparte_4
infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti.
In via istruttoria
2. accogliere le istanze istruttorie come formulate nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In ogni caso:
3. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%) e accessori di legge.”
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 26.07.2022 dinanzi all'intestato ufficio, rivolto nei confronti della il Sig. esponeva che: Controparte_1 Parte_1
- nel mese di dicembre dell'anno 2016 esso ricorrente, compilando i campi richiesti e trasmettendo copia della propria carta d'identità, di una bolletta del gas o della luce nonché
i dati del proprio conto corrente, si era registrato formalmente sulla piattaforma di trading on-line denominata marchio commerciale di proprietà della società resistente, CP_1
al fine di poter effettuare alcune operazioni di investimento;
- esso istante, attesa la omessa trasmissione del contratto, aveva autonomamente scaricato dal sito web della piattaforma la relativa documentazione, e, in particolare, il contratto con l'utente, disponibile unicamente in lingua inglese;
- la resistente prestava sul territorio nazionale i servizi di ricezione, esecuzione e trasmissione degli ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, come evincibile dalla lista delle imprese d'investimento senza succursale italiana stilata dalla nonché dalla speculare autorità di vigilanza cipriota;
CP_5
- esso esponente aveva usufruito del servizio di ricezione e di esecuzione degli ordini, secondo cui l'intermediario, una volta ricevuto l'ordine di acquisto o di vendita di un titolo, lo avrebbe dovuto eseguire scegliendo la sede di negoziazione fra uno dei mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e l'internalizzazione dell'ordine, attività da compiersi tenendo sempre fermo, quale obiettivo preminente, quello di perseguire nel miglior modo possibile l'interesse del cliente, avendo riguardo a diversi fattori (prezzo del titolo che si acquistava o si vendeva, costi di esecuzione dell'ordine, rapidità e probabilità di esecuzione, dimensione e natura dell'ordine); - prima di eseguire un ordine di acquisto l'intermediario avrebbe dovuto informare adeguatamente il cliente in ordine alle caratteristiche dello strumento finanziario richiesto, ivi inclusi i relativi rischi, al fine di consentire di valutare compiutamente l'appropriatezza
(a fronte del grado di esperienza e di conoscenza del cliente relativamente al tipo di strumento finanziario chiesto o proposto) dell'operazione raffrontandola al profilo del cliente;
- esso ricorrente non aveva mai chiesto la prestazione di un servizio di mera esecuzione degli ordini, peraltro ammesso soltanto in relazione a strumenti finanziari non complessi, con conseguente permanenza in capo a quest'ultima dei doveri di informazione previsti dalla normativa vigente;
- esso istante aveva, quindi, disposto delle operazioni di trading su prodotti complessi, speculativi ed intrinsecamente rischiosi quali i CFD, che ben avrebbero potuto comportare per l'investitore perdite anche superiori all'intero capitale investito, motivi per cui non erano considerati adatti per la maggior parte della clientela al dettaglio;
- esso esponente era peraltro costantemente costretto a scaricare personalmente dalla piattaforma on-line l'elenco delle operazioni effettuate, in quanto la resistente, in violazione della normativa vigente, ometteva di farlo;
- dal mese di dicembre dell'anno 2016 al mese di agosto dell'anno 2018 esso ricorrente aveva operato sulla piattaforma della resistente senza ricevere alcuna informazione circa i rischi sottesi a ciascuna operazione;
- nel mese di luglio dell'anno 2018 esso istante aveva ricevuto, mediante l'app Plus 500, una notifica, e non una comunicazione e.mail, con cui la resistente comunicava ai clienti che, per poter mantenere la leva finanziaria alta, questi avrebbero dovuto chiedere di essere qualificati quali clienti professionali, come previsto dalle nuove disposizioni contenute nella direttiva MIFID II;
- in data 01.08.2018 esso esponente aveva chiesto, quindi, alla di essere qualificato come cliente CP_1 professionale, nonostante lo stesso avesse omesso di produrre idonea documentazione a sostegno della richiesta formulata, documentazione prescritta dalla normativa vigente;
- la resistente aveva, pertanto, omesso di accertare l'effettivo possesso in capo ad esso istante dei requisiti richiesti al fine di procedere alla categorizzazione dello stesso quale cliente professionale, nonché di informare lo stesso circa i maggiori rischi cui sarebbe stato inevitabilmente esposto il capitale investito;
- la resistente, quale controparte dell'investitore, era portatrice di interessi economici contrapposti a quelli del cliente, con tutte le conseguenti situazioni di conflitto di interessi;
- esso esponente, nel corso del rapporto intercorso con la resistente, aveva depositato la somma complessiva di € 121.900,00, parte della quale era stata poi prelevata, tanto che il deposito netto ammontava alla somma di € 78.672,43, come confermato dalla;
CP_1
- in data 10.06.2021 esso ricorrente era stato sorprendentemente informato dalla che a breve il CP_1
proprio account sarebbe stato disattivato stante l'impossibilità di proseguire il rapporto instauratosi tra le parti, con intimazione, al contempo, operando richiamo alle clausole di cui al n.
1.2 e n. 43.1. del contratto, di chiudere tutte le posizioni in corso e di prelevare eventuali fondi disponibili entro il termine di 14 giorni a decorrere dalla ricezione della comunicazione;
- nei giorni successivi esso istante aveva chiesto a più riprese maggiori delucidazioni in merito a tale decisione immotivata ed arbitraria;
- in data 28.06.2021 la aveva ribadito di aver agito conformemente alle condizioni generali, CP_1
richiamando, a tal fine, quanto disposto dall'art. 22.7 del contratto, che prevedeva espressamente la facoltà della resistente di interrompere discrezionalmente il rapporto con gli investitori;
- in data 30.06.2021 la resistente aveva forzatamente chiuso tutte le operazioni ancora in essere sul portafoglio di esso esponente, tanto che si era visto costretto a prelevare il capitale residuo, pari ad € 5.961,15;
- con missiva del 09.09.2021 esso ricorrente aveva intimato alla la restituzione dell'intero capitale CP_1
versato, al netto dei prelievi effettuati, per la somma complessiva di € 78.672,43;
- la procedura di mediazione obbligatoria si era conclusa con esito negativo.
Esso istante deduceva quindi:
- la illegittima qualificazione di esso esponente quale cliente professionale, dovendo essere annoverato fra i consumatori, con conseguente applicazione della disciplina consumeristica sia nazionale che comunitaria, anche tenuto conto della status di persona politicamente esposta;
- la violazione dei doveri di informazione gravanti sulla resistente, che aveva violato la richiesta contrattuale di ricezione delle informazioni a mezzo della posta elettronica;
- la nullità del contratto ex art. 23 TUF per l'assenza della forma scritta, dei requisiti minimi previsti dall'art. 37 del regolamento Consob, dell'oggetto ex art. 1418 comma secondo c.c. nonché per assenza dell'indicazione del diritto di recesso ex art. 67-septiesdecies del codice del consumo, con conseguente sussistenza del diritto di esso ricorrente ad ottenere la restituzione dell'intero capitale investito;
- la sussistenza di profili di responsabilità pre-contrattuale in capo alla per violazione della direttiva CP_1
MIFID II;
- la violazione dell'art. 21 TUF e del regolamento recante le norme di attuazione del d.lgs. n. 58/1998 in materia di intermediari;
- la violazione dell'art. 67-quater del codice del consumo;
- l'annullabilità del contratto per dolo ex art. 1439 c.c.;
- la risolvibilità del contratto per inadempimento della per omessa verifica CP_1
di appropriatezza per il servizio di ordine ed esecuzione;
- la violazione dell'obbligo informativo anche nei casi di servizio di ordine e di esecuzione e di esecuzione di prodotti finanziari complessi;
- il difetto di prova circa il corretto adempimento dell'obbligo informativo relativo alle operazioni effettuate;
- la violazione del principio di buona fede;
- la responsabilità della ex art. 96 commi primo e terzo c.p.c. CP_1
Esso istante concludeva come in epigrafe riportato.
A seguito del perfezionamento delle procedure notificatorie ( del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del pedissequo decreto di comparizione delle parti) si costituiva con comparsa di risposta, depositata in data
30.6.2023, la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale precisava Controparte_1
che:
- essa resistente (come da autorizzazione e regolamentazione dalla Cyprus Securities and Exchange
Commission con licenza n. 250/14 e registrazione n. 4161 presso la ) aveva agito quale impresa CP_5
abilitata a fornire, sul territorio nazionale, servizi ed attività di investimento in regime di libera prestazione e senza filiale, offrendo, sia quale emittente che quale venditrice, una vasta gamma di prodotti di trading;
- essa resistente aveva sempre prestato i servizi in base alla clausola di c.d. “execution only” o c.d. “self trading”, tanto che i clienti, aprendo di propria iniziativa un conto sulla piattaforma di trading, avevano assunto, in autonomia e senza alcun tipo di consulenza, tutte le decisioni di investimento;
- essa resistente si era, pertanto, limitata a mettere a disposizione dei clienti la richiamata piattaforma senza effettuare alcuna operazione finanziaria o monetaria per loro conto;
- conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali, le imprese di investimento ben potevano prestare i servizi in regime di libera prestazione degli stessi, tanto che l'intermediario, operando materialmente dal proprio paese di origine attraverso strumenti di comunicazione a distanza, era sottoposto alle regole applicabili nel proprio paese di origine, ivi comprese quelle di diretta derivazione comunitaria, quale l'osservanza della direttiva MIFID II, in quanto recepita nel diritto nazionale;
- le previsioni contenute nel TUF e nel regolamento intermediari della non potevano trovare CP_5
applicazione con riferimento alle imprese di investimento operanti sul territorio nazionale in regime di libera prestazione di servizi;
- nel contratto intervenuto tra le parti era stata espressamente prevista l'applicabilità della legge cipriota;
- tutte le comunicazioni di essa resistente ai clienti erano avvenute per iscritto, tramite e.mail o live chat, in assoluta conformità ai principi di trasparenza e di responsabilità;
- essa resistente, durante il processo di registrazione del cliente, aveva applicato rigidi protocolli finalizzati alla puntuale raccolta delle informazioni e della documentazione relativa al potenziale investitore e alla loro verifica, anche in conformità a quanto previsto dalla direttiva euro-comunitaria in punto di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;
- il ricorrente, contrariamente a quanto prospettato in limine litis, aveva maturato una notevole esperienza in materia di investimenti nel mercato finanziario;
- la pagina web di essa resistente recava numerosi e ripetuti avvisi di rischio nonché un link diretto alla relativa documentazione, ivi compresi i termini e le condizioni della piattaforma di trading;
- in data 15.12.2016 il ricorrente aveva richiesto l'apertura del conto di trading on-line;
- in data 16.12.2016 il conto era stato effettivamente aperto, ma solamente all'esito della compilazione da parte del ricorrente di un apposito questionario per la valutazione del requisito di appropriatezza e di pedissequa accettazione dei termini e delle condizioni contrattuali, questionario in cui lo stesso aveva affermato: di aver frequentemente negoziato azioni, obbligazioni, materie prime, derivati OTC e derivati negoziati in borsa e che gli importi medi investiti in precedenza in derivati OTC erano compresi tra € 500,00 ed € 2.000,00 mensili;
- all'esito della procedura di registrazione, il ricorrente aveva ricevuto dalla società una “e-mail di benvenuto” contenente un link a tutti i documenti legali che aveva espressamente accettato e componenti il contratto di trading (ivi compresi l'accordo con l'utente, il documento contenente la descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, le condizioni generali per il servizio di esecuzione degli ordini, la lettera informativa ai sensi della normativa sulla privacy, la lettera informativa relativa alla gestione del conflitto di interessi);
- il ricorrente, dichiarando di accettare l'accordo con l'utente, aveva pertanto perfezionato con essa resistente un accordo valido e vincolante ai sensi della legge applicabile, ossia di quella cipriota;
- il contratto in oggetto doveva essere ricondotto nel genere dei contratti elettronici e nella specie dei contratti c.d. “point and click”, particolare tipologia negoziale in cui l'accordo si perfeziona compilando un format prestabilito presente sul sito della società stipulante;
- tutta la necessaria documentazione informativa e contrattuale era sempre disponibile sul sito internet di essa resistente;
- in occasione di ciascuna delle operazioni effettuate dal ricorrente sulla piattaforma, questi, previa comunicazione di tutte le informazioni necessarie, aveva accettato di essere vincolato dal contratto e aveva confermato di aver letto e compreso sia il contratto che i relativi allegati;
- il contratto all'art.
5.4 aveva espressamente previsto che i clienti fossero esclusivamente responsabili di tutte le attività effettuate sulla piattaforma;
- il ricorrente, in costanza di rapporto, aveva periodicamente (in data 18.6.2018, 19.12.2019 e 8.5.2020) ripetuto il questionario di valutazione dell'appropriatezza;
- il ricorrente aveva operato attivamente sulla piattaforma di trading dal mese di dicembre dell'anno 2016 al mese di giugno dell'anno 2021 effettuando, esclusivamente di propria iniziativa, un totale di 6.456 operazioni, 5.121 delle quali concluse con un profitto per il cliente;
- nel corso del rapporto essa resistente aveva sempre notificato puntualmente al cliente gli aggiornamenti contrattuali volti anche a recepire le novità introdotte per effetto della MIFID II ed i relativi provvedimenti di attuazione, aggiornamenti che il ricorrente aveva sempre visionato ed espressamente accettato in data 31.12017, 2.4.2017, 1.11.2017, 28.12.2017, 28.2.2019,
3.12.2019, 14.6.2020, 16.8.2020, 30.12.2020, 24.1.2021 nonché 15.2.2021 onde poter continuare a operare sulla piattaforma;
- in data 10.06.2021 essa resistente, nel rispetto di quanto previsto dalle clausole 1.2, 22.7 e 43.1 dell'accordo con l'utente, aveva notificato al cliente l'intervenuta chiusura del conto di investimento, invitandolo altresì a chiedere tutte le posizioni di trading aperte e a ritirare entro 14 giorni tutti i propri fondi attivi;
- tale decisione era coerente con la politica di anti-riciclaggio della società e con le disposizioni contrattuali in quanto, a seguito di un ulteriore esame delle informazioni fornite e dei documenti depositati dal ricorrente, il predetto era stato qualificato persona politicamente esposta, nonostante lo stesso, in occasione delle operazioni di trading, avesse sempre negato tale qualifica, così contravvenendo alla clausola 5.3.5 dell'accordo con l'utente.
Essa resistente eccepiva quindi:
- la inapplicabilità della legge italiana all'azione proposta dal ricorrente;
- la validità ed efficacia del contratto intervenuto tra le parti;
- la insussistenza del dedotto vizio di nullità del rapporto contrattuale per carenza del contratto-quadro ex art. 23 TUF, invero regolarmente sottoscritto mediante firma elettronica apposta per c.d. “point and click”;
- la insussistenza del dedotto vizio di nullità del contratto per assenza dei requisiti minimi previsti dal regolamento intermediari, comunque inapplicabile al caso di specie, e per assenza dell'oggetto ex art. 1418 c.c., in quanto puntualmente rispettati (i requisiti minimi) e determinato (l'oggetto del contratto) dal combinato disposto delle previsioni contenute nell'accordo con l'utente, nella nota informativa rischi e nelle CGA, nell'informativa privacy nonché nell'informativa sul conflitto di interesse che il ricorrente aveva dichiarato di aver espressamente visionato, compreso e accettato;
- la insussistenza del dedotto vizio di nullità del contratto per omessa indicazione del diritto di recesso ex art. 67-septdecies del codice del consumo, attesa la inapplicabilità al caso di specie ed in quanto il contratto intervenuto tra le parti aveva espressamente previsto il c.d. “diritto di ripensamento” dell'investitore;
- la insussistenza del dedotto vizio di annullamento del contratto per conflitto di interessi, attesa la genericità e la infondatezza della censura;
- la insussistenza del dedotto vizio di annullamento del contratto per dolo, in quanto la resistente aveva correttamente e diligentemente adempiuto agli obblighi informativi sulla stessa gravanti, sia nella fase anteriore alla stipula del contratto che nella sua esecuzione;
- il corretto adempimento del dovere di informazione del cliente in quanto la resistente aveva sempre fornito informazioni adeguate sia sulla natura che sui rischi degli investimenti contestati nonché sui costi e sugli oneri connessi all'operatività sulla piattaforma di trading;
- la legittima esecuzione di operazioni adeguate al profilo di rischio del ricorrente;
- la corretta classificazione del ricorrente quale cliente professionale elettivo, sia alla luce della sua autonoma richiesta a tal fine che all'esito della valutazione circa le conoscenze e l'esperienza del richiedente;
- la legittimità del recesso operato dalla resistente alla luce delle condizioni contrattuali, in quanto il ricorrente aveva assunto la qualifica di persona politicamente esposta.
Essa resistente, previa richiesta di conversione del rito in ordinario di cognizione, concludeva come in epigrafe riportato.
3. All'udienza del 10.07.2023 parte ricorrente disconosceva i documenti n. 2, n. 3, n.
4-a, n.
4-b, n.
4-c, n. 4-
d, n.
4-e, n. 5, n. 6, n. 8, n.
9-a, n.
9-b, n.
9-c, n.
9-d, n.
9-e, n. 10, n. 12, n. 13, n. 15, e n. 16, in quanto talune delle copie versate in atti, oltre ad essere prive di data certa, risultavano incomprensibili e, pertanto, prive di valore probatorio.
Veniva altresì disposto il mutamento del rito sommario in quello del processo di cognizione ordinaria.
La causa veniva quindi istruita in via meramente documentale per poi essere trattenuta in decisione in data 04.07.2025.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere considerato che entrambe le parti hanno prodotto documenti redatti in lingua inglese senza la corrispondente traduzione in lingua italiana (art. 122 c.p.c.), documenti che tuttavia sono egualmente valutabili in quanto non si verte in ambito di requisito della validità dell'atto (Cass. civ. Sez. II Sent. 12.07.2023 n. 19900).
Va altresì evidenziato, quanto alla potestas iudicandi, che in materia di contratti conclusi dal consumatore - qualora il contratto sia stato concluso con una persona fisica le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro,
( ipotesi sussistente considerate le circostanze del caso di specie ed in particolare tenuto conto del fatto che il rapporto contrattuale si è svolto con un soggetto domiciliato in Italia e, seppur solamente in parte, in lingua italiana, come risulta dalla lingua di visualizzazione della piattaforma web utilizzata per effettuare gli acquisti e di conversazione tra l'attore e il servizio di assistenza clienti )- l'azione del consumatore nei confronti dell'altra parte del contratto può essere proposta, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali in cui è domiciliato il consumatore (artt. 17 e 18 del Reg. UE n.
1215/2012).
Tale disciplina deroga al criterio generale di cui all'art. 4 Reg. UE n. 1215/2012, ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento, in forza del quale le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro ai sensi delle norme di cui alla sezione 4 del capo II del regolamento e, cioè, delle disposizioni di cui sopra in materia di contratti conclusi da consumatori (cfr. sul punto Cass. civ. S.U. ordinanza 3.10.2024 n. 25954: “le norme sulla competenza di cui alla sezione 4 del capo II del regolamento CE n. 44/2001 e del regolamento CE n.
1215/2012 costituiscono una deroga tanto alla regola generale di competenza fissata, rispettivamente, all'articolo 2 ed all'articolo 4, paragrafo 1, di tali regolamenti, che attribuisce la competenza ai giudici dello
Stato membro nel cui territorio il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza speciale in materia di contratti, secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio (CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C.-498/16, punto
43 e giurisprudenza citata)”.
Nel caso in esame non è contestato in maniera specifica il dato fattuale per cui il contratto inter partes sia stato concluso dal ricorrente per un uso estraneo alla sua attività professionale e, pertanto, nella veste di
“consumatore” ai sensi dell'art. 17 Reg. UE 1215/2012.
Al riguardo si evidenzia che la nozione di “consumatore” deve essere interpretata operando riferimento alla posizione della persona fisica in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest'ultimo, e non alla situazione soggettiva, sicché, anche a prescindere da altre considerazioni, è irrilevante la deduzione di parte resistente secondo cui, in data
01.8.2018, il Sig. abbia chiesto alla società resistente Parte_1
di essere qualificato cliente professionale, in quanto la domanda dallo stesso avanzata in via principale attiene alla fase genetica del contratto e non allo sviluppo successivo;
né ha valore probante la deduzione secondo cui il cliente ha effettuato un numero considerevole di operazioni di trading.
Segnatamente la società resistente non ha fornito prova circa le asserite competenze professionali del ricorrente nel campo degli investimenti finanziari.
Occorre inoltre rammentare che, stando alle allegazioni di entrambe le parti, il ricorrente ha svolto la propria attività professionale nell'ambito della carriera diplomatica dapprima e quale funzionario pubblico successivamente.
Ebbene, ai fini della qualificazione di consumatore, “da un lato, fattori quali il valore delle operazioni effettuate in forza di contratti quali i contratti differenziali, l'entità dei rischi di perdite finanziarie associati alla conclusione di tali contratti, le eventuali conoscenze o competenze di detta persona nel settore degli strumenti finanziari o il suo comportamento attivo nel contesto di tali operazioni sono, in quanto tali, in linea di principio, privi di pertinenza” (Cass. civ., S.U. ordinanza 6.3.2020 n. 6456; vedi anche Cass. civ. S.U. ordinanza 3.10.2024 n. 25954: “Sono, quindi, i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l'unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, e dunque per un uso non professionale del bene o del servizio di cui trattasi, quelli che rientrano nel particolare regime previsto dai citati regolamenti in materia di protezione del consumatore in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è invece giustificata in caso di contratto avente come finalità un'attività professionale (CGUE, sentenza del 9 marzo 2023, État Belge e Promo 54, C-
239/22; sentenza del 20 ottobre 2022, ROI Land Investments, C 604/20, punti 54 e 55; sentenza del 14 febbraio 2019, Milivojevic, C-630/17, punto 87 e giurisprudenza ivi citata;
sentenza del 3 ottobre 2019, C-
208/18, punto 44 e giurisprudenza ivi citata;
sentenza del 14 febbraio 2019, Milivojevic, C-630/17, punti 88
e 89, e giurisprudenza ivi citata)”.
Inoltre, per quanto riguarda la legge applicabile all'odierna controversia, secondo il disposto dell'art. 6, reg.
(CE) N. 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) un contratto concluso da un consumatore, ovvero una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale con un professionista, ovvero un'altra persona che agisca nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista, tra l'altro, svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, o diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo.
Da tali argomentazioni deriva che deve farsi governo della legge italiana essendo la stessa riferibile al luogo in cui il consumatore ha la propria residenza abituale.
Tale conclusione non può essere inficiata dalla previsione contenuta all'art. 40.1 del contratto asseritamente intervenuto tra le parti il quale stabilisce espressamente che il rapporto è disciplinato dalle leggi della Repubblica di Cipro.
In progressione di argomenti, a mente del principio della ragione più liquida, deve essere esaminata la questione relativa al difetto di forma ex art. 23 comma primo TUF del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento.
In primis deve essere confutato l'assunto secondo cui il TUF non si applicherebbe in quanto la società resistente avrebbe prestato i propri servizi sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi.
Ed infatti, dal combinato disposto della normativa vigente, emerge che: 1) ex art. 18 del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 si prevede che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento sia riservato alle imprese di investimento e alle banche;
2) ex art. 20 del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 si prevede che la iscriva in un apposito albo le SIM e le CP_5
imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo;
3) ex art. 21 del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 si prevede che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati debbano:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Non può pertanto porsi in dubbio l'applicabilità al caso di specie del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998, in quanto espressamente rivolto anche alle imprese di investimento comunitarie che operano nel territorio nazionale senza succursale.
Quanto alla domanda di nullità deve al riguardo essere osservato che:
a) ai sensi dell'art. 23 TUF - nel testo vigente al tempo della stipula del contratto avvenuta il 15.12.2016 - “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”;
b) si rientra, dunque, nella previsione dell'art. 1350 n. 13 c.c. in forza della quale devono stipularsi per atto pubblico o per scrittura privata a pena di nullità gli altri atti specialmente indicati dalla legge;
c) con specifico riguardo a tale ipotesi, l'art. 21 comma 2-bis CAD
- applicabile ratione temporis - prevede che “salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale”.
Nel quadro normativo delineato deve, per l'effetto, essere dichiarata la nullità del contratto-quadro in essere tra le parti trattandosi di contratto non sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.
Opina il decidente che l'assunto di parte resistente secondo cui sarebbe valida la sottoscrizione del contratto mediante procedura c.d. point and click non trovi conferma nella disciplina vigente (cfr. Corte d'Appello di Firenze n°568 del 23.3.2025 ).
Trattasi infatti di una mera firma elettronica non riconducibile alla firma elettronica avanzata, qualificata o digitale né altrimenti idonea ad integrare la forma scritta ad substantiam prevista dall'art. 23 TUF.
Né a diversa soluzione può pervenirsi alla luce della giurisprudenza citata dalla parte resistente, considerato che alla controversia decisa da Cass. civ. sez. I ordinanza 9.4.2021 n. 9413 non era applicabile la normativa inerente la fattispecie concernendo un caso diverso in quanto non afferiva alla sottoscrizione del contratto-quadro bensì alla negoziazione in “covered warrant”.
In forza dei superiori rilievi, in accoglimento del capo principale di domanda, deve, per l'effetto, essere dichiarata la nullità del contratto sulla scorta del quale sono stati forniti i servizi di investimento.
Ne consegue che gli ordini di acquisto disposti nel corso del rapporto non trovano valido fondamento nel contesto del contratto-quadro- come sopra- dichiarato nullo.
È quindi fondata la domanda di restituzione dell'importo di € 78.672,43, somma confermata, al netto dei prelievi effettuati dal ricorrente in costanza di rapporto, dalla stessa resistente nella propria missiva di riscontro dell'11.10.2021 (cfr. doc. n. 6 allegato all'atto di citazione).
Su tale somma, trattandosi di un debito di valuta, spettano gli interessi legali poiché, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il solvens ha diritto agli interessi sulla somma da restituire dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda, che, in presenza di un documentato atto di messa in mora antecedente alla notificazione dell'atto introduttivo, va individuato nell'avvio della procedura di mediazione ex art. 2 d.lgs. 28/2010 del 25.08.2021. La buona fede dell'accipiens si presume e può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza, da parte dell'accipiens medesimo, dell'insussistenza del diritto al pagamento.
Nella fattispecie non risulta offerta la prova di tale consapevolezza in capo alla parte resistente anche considerato che, in materia di indebito oggettivo, ai fini della decorrenza degli interessi ai sensi dell'art. 2033 c.c., rileva una nozione di buona fede in senso soggettivo, coincidente con l'ignoranza dell'effettiva situazione giuridica in conseguenza, non solo di un errore di fatto, ma anche di un errore di diritto (vedi in tal senso Cass. 8587/2004 e Cass. 2103/82).
Pertanto, gli interessi ex art. 1284 comma primo c.c. vanno riconosciuti dal 25.08.2021, data di deposito dell'istanza di avvio della procedura di mediazione.
La somma sopra indicata non è invece soggetta a rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
In proposito si osserva che la parte ricorrente non ha chiesto il maggior danno ex art. 1224 2° comma c.c. ma soltanto la corresponsione degli interessi legali ex art. 1284 comma primo c.c. e la rivalutazione monetaria.
Né è a ritenere che la domanda di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria possa qualificarsi istanza di rivendicazione del maggior danno ex art. 1224 2° comma c.c., in quanto, come evidenziato dalla Suprema Corte con pronuncia n° 11012 del 09/05/2013
“il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (cfr. Cass. civ. sez. III sentenza n° 22273 del 02.11.2010 e Cass. civ. sez. III sentenza n°888 del 25.01.2002).
L'accoglimento del capo di domanda di accertamento della nullità del contratto-quadro risulta dirimente ed esime il giudicante dal delibare le gradate invocazioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della società resistente, con pronuncia accessoria ex art. 93 c.p.c..
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede: 1) dichiara la nullità del contratto-quadro relativo alla prestazione di servizi di investimento stipulato tra il
Sig. e la società ; Parte_1 Controparte_1
2) condanna la società al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 Parte_1 della somma pari ad € 78.672,43 oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dal 25.08.2021 al saldo;
3) condanna la società a rifondere in favore del Sig. e, Controparte_1 Parte_1
per esso, nei confronti dei procuratori distrattari, le spese del presente giudizio che si liquidano in € 14.103,00 oltre rimborso forfettario spese generali, 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 14/11/2025.
Il Giudice
Dott. UR AN
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 50607/2022 del R.G.A.C.C., trattenuto in decisione in data 04.07.2025, vertente
T R A
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 17.7.1981, residente in [...], elettivamente domiciliato in
Milano, Via Vivaio n° 24, presso lo Studio Legale Pasian, rappresentato e difeso dall'Avv. Michael Pasian del foro di Milano e dall'Avv. Federico Acampora del foro di Busto Arsizio come da procura allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1 Email_2
RICORRENTE E
, con sede legale in 169-171 Arch. Makarios III Avenue, Cedars Oasis Tower 3027 - Limassol Controparte_1
Cipro-, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , nato in [...] il [...], CP_2
elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Belgioioso n°2, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Grippo, dell'Avv. Salvatore Gaudiello e dell'Avv. Eleonora Isabella, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_3 Email_4
Email_5
RESISTENTE
Ruolo: Generale degli Affari Civili Contenziosi
MATERIA: Contratto e obbligazioni varie( Contr. atipici)
CODICE: 143131
OGGETTO: Intermediazione Finanziaria (S.I.M.)- Contratti di Borsa-
RITO: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado ( post 01/03/2006)
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: nelle note scritte, in sostituzione della udienza dell'1.7.2025, precisava le seguenti conclusioni:
“in via principale: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte dichiarare la nullità del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la società , in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme versate dal Sig. oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via subordinata: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, accertare l'esistenza di tutte le violazioni commesse dalla società , in persona del legale rappresentante pro tempore, pronunciando CP_3
l'annullamento del contratto instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la medesima società alla restituzione di tutte le somme versate dal Sig. oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali Parte_1
sino al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il contratto fosse ritenuto valido ed efficace, per tutti i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dello stesso per grave inadempimento della società , in persona del legale rappresentante pro tempore e, per CP_3
l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione di tutte le somme versate dal Sig. oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi in cui il contratto fosse ritenuto valido ed efficace, per tutte le ragioni in fatto e in diritto suesposte, accertare e dichiarare il grave inadempimento della società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, agli obblighi generali di buona fede e CP_3
correttezza e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia del recesso ad nutum esercitato dalla Società e condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente quantificabili in € 39.293,09 ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
in via di estremo subordine: accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, la responsabilità precontrattuale della società , in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore, al risarcimento dei danni patiti dal Sig. quantificabili in € 78.672,43, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
in ogni caso: condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_3
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa, oltre al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96, I co., c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, III co., c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione in favore dei procuratori antistatari.”
PARTE CONVENUTA: nelle note scritte, in sostituzione dell'udienza del 27.6.2025, precisava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, sia di merito, sia istruttoria, previo ogni necessario accertamento e declaratoria, così giudicare:
In via principale: 1. rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di in quanto Controparte_4
infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti.
In via istruttoria
2. accogliere le istanze istruttorie come formulate nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In ogni caso:
3. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%) e accessori di legge.”
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 26.07.2022 dinanzi all'intestato ufficio, rivolto nei confronti della il Sig. esponeva che: Controparte_1 Parte_1
- nel mese di dicembre dell'anno 2016 esso ricorrente, compilando i campi richiesti e trasmettendo copia della propria carta d'identità, di una bolletta del gas o della luce nonché
i dati del proprio conto corrente, si era registrato formalmente sulla piattaforma di trading on-line denominata marchio commerciale di proprietà della società resistente, CP_1
al fine di poter effettuare alcune operazioni di investimento;
- esso istante, attesa la omessa trasmissione del contratto, aveva autonomamente scaricato dal sito web della piattaforma la relativa documentazione, e, in particolare, il contratto con l'utente, disponibile unicamente in lingua inglese;
- la resistente prestava sul territorio nazionale i servizi di ricezione, esecuzione e trasmissione degli ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, come evincibile dalla lista delle imprese d'investimento senza succursale italiana stilata dalla nonché dalla speculare autorità di vigilanza cipriota;
CP_5
- esso esponente aveva usufruito del servizio di ricezione e di esecuzione degli ordini, secondo cui l'intermediario, una volta ricevuto l'ordine di acquisto o di vendita di un titolo, lo avrebbe dovuto eseguire scegliendo la sede di negoziazione fra uno dei mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e l'internalizzazione dell'ordine, attività da compiersi tenendo sempre fermo, quale obiettivo preminente, quello di perseguire nel miglior modo possibile l'interesse del cliente, avendo riguardo a diversi fattori (prezzo del titolo che si acquistava o si vendeva, costi di esecuzione dell'ordine, rapidità e probabilità di esecuzione, dimensione e natura dell'ordine); - prima di eseguire un ordine di acquisto l'intermediario avrebbe dovuto informare adeguatamente il cliente in ordine alle caratteristiche dello strumento finanziario richiesto, ivi inclusi i relativi rischi, al fine di consentire di valutare compiutamente l'appropriatezza
(a fronte del grado di esperienza e di conoscenza del cliente relativamente al tipo di strumento finanziario chiesto o proposto) dell'operazione raffrontandola al profilo del cliente;
- esso ricorrente non aveva mai chiesto la prestazione di un servizio di mera esecuzione degli ordini, peraltro ammesso soltanto in relazione a strumenti finanziari non complessi, con conseguente permanenza in capo a quest'ultima dei doveri di informazione previsti dalla normativa vigente;
- esso istante aveva, quindi, disposto delle operazioni di trading su prodotti complessi, speculativi ed intrinsecamente rischiosi quali i CFD, che ben avrebbero potuto comportare per l'investitore perdite anche superiori all'intero capitale investito, motivi per cui non erano considerati adatti per la maggior parte della clientela al dettaglio;
- esso esponente era peraltro costantemente costretto a scaricare personalmente dalla piattaforma on-line l'elenco delle operazioni effettuate, in quanto la resistente, in violazione della normativa vigente, ometteva di farlo;
- dal mese di dicembre dell'anno 2016 al mese di agosto dell'anno 2018 esso ricorrente aveva operato sulla piattaforma della resistente senza ricevere alcuna informazione circa i rischi sottesi a ciascuna operazione;
- nel mese di luglio dell'anno 2018 esso istante aveva ricevuto, mediante l'app Plus 500, una notifica, e non una comunicazione e.mail, con cui la resistente comunicava ai clienti che, per poter mantenere la leva finanziaria alta, questi avrebbero dovuto chiedere di essere qualificati quali clienti professionali, come previsto dalle nuove disposizioni contenute nella direttiva MIFID II;
- in data 01.08.2018 esso esponente aveva chiesto, quindi, alla di essere qualificato come cliente CP_1 professionale, nonostante lo stesso avesse omesso di produrre idonea documentazione a sostegno della richiesta formulata, documentazione prescritta dalla normativa vigente;
- la resistente aveva, pertanto, omesso di accertare l'effettivo possesso in capo ad esso istante dei requisiti richiesti al fine di procedere alla categorizzazione dello stesso quale cliente professionale, nonché di informare lo stesso circa i maggiori rischi cui sarebbe stato inevitabilmente esposto il capitale investito;
- la resistente, quale controparte dell'investitore, era portatrice di interessi economici contrapposti a quelli del cliente, con tutte le conseguenti situazioni di conflitto di interessi;
- esso esponente, nel corso del rapporto intercorso con la resistente, aveva depositato la somma complessiva di € 121.900,00, parte della quale era stata poi prelevata, tanto che il deposito netto ammontava alla somma di € 78.672,43, come confermato dalla;
CP_1
- in data 10.06.2021 esso ricorrente era stato sorprendentemente informato dalla che a breve il CP_1
proprio account sarebbe stato disattivato stante l'impossibilità di proseguire il rapporto instauratosi tra le parti, con intimazione, al contempo, operando richiamo alle clausole di cui al n.
1.2 e n. 43.1. del contratto, di chiudere tutte le posizioni in corso e di prelevare eventuali fondi disponibili entro il termine di 14 giorni a decorrere dalla ricezione della comunicazione;
- nei giorni successivi esso istante aveva chiesto a più riprese maggiori delucidazioni in merito a tale decisione immotivata ed arbitraria;
- in data 28.06.2021 la aveva ribadito di aver agito conformemente alle condizioni generali, CP_1
richiamando, a tal fine, quanto disposto dall'art. 22.7 del contratto, che prevedeva espressamente la facoltà della resistente di interrompere discrezionalmente il rapporto con gli investitori;
- in data 30.06.2021 la resistente aveva forzatamente chiuso tutte le operazioni ancora in essere sul portafoglio di esso esponente, tanto che si era visto costretto a prelevare il capitale residuo, pari ad € 5.961,15;
- con missiva del 09.09.2021 esso ricorrente aveva intimato alla la restituzione dell'intero capitale CP_1
versato, al netto dei prelievi effettuati, per la somma complessiva di € 78.672,43;
- la procedura di mediazione obbligatoria si era conclusa con esito negativo.
Esso istante deduceva quindi:
- la illegittima qualificazione di esso esponente quale cliente professionale, dovendo essere annoverato fra i consumatori, con conseguente applicazione della disciplina consumeristica sia nazionale che comunitaria, anche tenuto conto della status di persona politicamente esposta;
- la violazione dei doveri di informazione gravanti sulla resistente, che aveva violato la richiesta contrattuale di ricezione delle informazioni a mezzo della posta elettronica;
- la nullità del contratto ex art. 23 TUF per l'assenza della forma scritta, dei requisiti minimi previsti dall'art. 37 del regolamento Consob, dell'oggetto ex art. 1418 comma secondo c.c. nonché per assenza dell'indicazione del diritto di recesso ex art. 67-septiesdecies del codice del consumo, con conseguente sussistenza del diritto di esso ricorrente ad ottenere la restituzione dell'intero capitale investito;
- la sussistenza di profili di responsabilità pre-contrattuale in capo alla per violazione della direttiva CP_1
MIFID II;
- la violazione dell'art. 21 TUF e del regolamento recante le norme di attuazione del d.lgs. n. 58/1998 in materia di intermediari;
- la violazione dell'art. 67-quater del codice del consumo;
- l'annullabilità del contratto per dolo ex art. 1439 c.c.;
- la risolvibilità del contratto per inadempimento della per omessa verifica CP_1
di appropriatezza per il servizio di ordine ed esecuzione;
- la violazione dell'obbligo informativo anche nei casi di servizio di ordine e di esecuzione e di esecuzione di prodotti finanziari complessi;
- il difetto di prova circa il corretto adempimento dell'obbligo informativo relativo alle operazioni effettuate;
- la violazione del principio di buona fede;
- la responsabilità della ex art. 96 commi primo e terzo c.p.c. CP_1
Esso istante concludeva come in epigrafe riportato.
A seguito del perfezionamento delle procedure notificatorie ( del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del pedissequo decreto di comparizione delle parti) si costituiva con comparsa di risposta, depositata in data
30.6.2023, la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale precisava Controparte_1
che:
- essa resistente (come da autorizzazione e regolamentazione dalla Cyprus Securities and Exchange
Commission con licenza n. 250/14 e registrazione n. 4161 presso la ) aveva agito quale impresa CP_5
abilitata a fornire, sul territorio nazionale, servizi ed attività di investimento in regime di libera prestazione e senza filiale, offrendo, sia quale emittente che quale venditrice, una vasta gamma di prodotti di trading;
- essa resistente aveva sempre prestato i servizi in base alla clausola di c.d. “execution only” o c.d. “self trading”, tanto che i clienti, aprendo di propria iniziativa un conto sulla piattaforma di trading, avevano assunto, in autonomia e senza alcun tipo di consulenza, tutte le decisioni di investimento;
- essa resistente si era, pertanto, limitata a mettere a disposizione dei clienti la richiamata piattaforma senza effettuare alcuna operazione finanziaria o monetaria per loro conto;
- conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali, le imprese di investimento ben potevano prestare i servizi in regime di libera prestazione degli stessi, tanto che l'intermediario, operando materialmente dal proprio paese di origine attraverso strumenti di comunicazione a distanza, era sottoposto alle regole applicabili nel proprio paese di origine, ivi comprese quelle di diretta derivazione comunitaria, quale l'osservanza della direttiva MIFID II, in quanto recepita nel diritto nazionale;
- le previsioni contenute nel TUF e nel regolamento intermediari della non potevano trovare CP_5
applicazione con riferimento alle imprese di investimento operanti sul territorio nazionale in regime di libera prestazione di servizi;
- nel contratto intervenuto tra le parti era stata espressamente prevista l'applicabilità della legge cipriota;
- tutte le comunicazioni di essa resistente ai clienti erano avvenute per iscritto, tramite e.mail o live chat, in assoluta conformità ai principi di trasparenza e di responsabilità;
- essa resistente, durante il processo di registrazione del cliente, aveva applicato rigidi protocolli finalizzati alla puntuale raccolta delle informazioni e della documentazione relativa al potenziale investitore e alla loro verifica, anche in conformità a quanto previsto dalla direttiva euro-comunitaria in punto di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;
- il ricorrente, contrariamente a quanto prospettato in limine litis, aveva maturato una notevole esperienza in materia di investimenti nel mercato finanziario;
- la pagina web di essa resistente recava numerosi e ripetuti avvisi di rischio nonché un link diretto alla relativa documentazione, ivi compresi i termini e le condizioni della piattaforma di trading;
- in data 15.12.2016 il ricorrente aveva richiesto l'apertura del conto di trading on-line;
- in data 16.12.2016 il conto era stato effettivamente aperto, ma solamente all'esito della compilazione da parte del ricorrente di un apposito questionario per la valutazione del requisito di appropriatezza e di pedissequa accettazione dei termini e delle condizioni contrattuali, questionario in cui lo stesso aveva affermato: di aver frequentemente negoziato azioni, obbligazioni, materie prime, derivati OTC e derivati negoziati in borsa e che gli importi medi investiti in precedenza in derivati OTC erano compresi tra € 500,00 ed € 2.000,00 mensili;
- all'esito della procedura di registrazione, il ricorrente aveva ricevuto dalla società una “e-mail di benvenuto” contenente un link a tutti i documenti legali che aveva espressamente accettato e componenti il contratto di trading (ivi compresi l'accordo con l'utente, il documento contenente la descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, le condizioni generali per il servizio di esecuzione degli ordini, la lettera informativa ai sensi della normativa sulla privacy, la lettera informativa relativa alla gestione del conflitto di interessi);
- il ricorrente, dichiarando di accettare l'accordo con l'utente, aveva pertanto perfezionato con essa resistente un accordo valido e vincolante ai sensi della legge applicabile, ossia di quella cipriota;
- il contratto in oggetto doveva essere ricondotto nel genere dei contratti elettronici e nella specie dei contratti c.d. “point and click”, particolare tipologia negoziale in cui l'accordo si perfeziona compilando un format prestabilito presente sul sito della società stipulante;
- tutta la necessaria documentazione informativa e contrattuale era sempre disponibile sul sito internet di essa resistente;
- in occasione di ciascuna delle operazioni effettuate dal ricorrente sulla piattaforma, questi, previa comunicazione di tutte le informazioni necessarie, aveva accettato di essere vincolato dal contratto e aveva confermato di aver letto e compreso sia il contratto che i relativi allegati;
- il contratto all'art.
5.4 aveva espressamente previsto che i clienti fossero esclusivamente responsabili di tutte le attività effettuate sulla piattaforma;
- il ricorrente, in costanza di rapporto, aveva periodicamente (in data 18.6.2018, 19.12.2019 e 8.5.2020) ripetuto il questionario di valutazione dell'appropriatezza;
- il ricorrente aveva operato attivamente sulla piattaforma di trading dal mese di dicembre dell'anno 2016 al mese di giugno dell'anno 2021 effettuando, esclusivamente di propria iniziativa, un totale di 6.456 operazioni, 5.121 delle quali concluse con un profitto per il cliente;
- nel corso del rapporto essa resistente aveva sempre notificato puntualmente al cliente gli aggiornamenti contrattuali volti anche a recepire le novità introdotte per effetto della MIFID II ed i relativi provvedimenti di attuazione, aggiornamenti che il ricorrente aveva sempre visionato ed espressamente accettato in data 31.12017, 2.4.2017, 1.11.2017, 28.12.2017, 28.2.2019,
3.12.2019, 14.6.2020, 16.8.2020, 30.12.2020, 24.1.2021 nonché 15.2.2021 onde poter continuare a operare sulla piattaforma;
- in data 10.06.2021 essa resistente, nel rispetto di quanto previsto dalle clausole 1.2, 22.7 e 43.1 dell'accordo con l'utente, aveva notificato al cliente l'intervenuta chiusura del conto di investimento, invitandolo altresì a chiedere tutte le posizioni di trading aperte e a ritirare entro 14 giorni tutti i propri fondi attivi;
- tale decisione era coerente con la politica di anti-riciclaggio della società e con le disposizioni contrattuali in quanto, a seguito di un ulteriore esame delle informazioni fornite e dei documenti depositati dal ricorrente, il predetto era stato qualificato persona politicamente esposta, nonostante lo stesso, in occasione delle operazioni di trading, avesse sempre negato tale qualifica, così contravvenendo alla clausola 5.3.5 dell'accordo con l'utente.
Essa resistente eccepiva quindi:
- la inapplicabilità della legge italiana all'azione proposta dal ricorrente;
- la validità ed efficacia del contratto intervenuto tra le parti;
- la insussistenza del dedotto vizio di nullità del rapporto contrattuale per carenza del contratto-quadro ex art. 23 TUF, invero regolarmente sottoscritto mediante firma elettronica apposta per c.d. “point and click”;
- la insussistenza del dedotto vizio di nullità del contratto per assenza dei requisiti minimi previsti dal regolamento intermediari, comunque inapplicabile al caso di specie, e per assenza dell'oggetto ex art. 1418 c.c., in quanto puntualmente rispettati (i requisiti minimi) e determinato (l'oggetto del contratto) dal combinato disposto delle previsioni contenute nell'accordo con l'utente, nella nota informativa rischi e nelle CGA, nell'informativa privacy nonché nell'informativa sul conflitto di interesse che il ricorrente aveva dichiarato di aver espressamente visionato, compreso e accettato;
- la insussistenza del dedotto vizio di nullità del contratto per omessa indicazione del diritto di recesso ex art. 67-septdecies del codice del consumo, attesa la inapplicabilità al caso di specie ed in quanto il contratto intervenuto tra le parti aveva espressamente previsto il c.d. “diritto di ripensamento” dell'investitore;
- la insussistenza del dedotto vizio di annullamento del contratto per conflitto di interessi, attesa la genericità e la infondatezza della censura;
- la insussistenza del dedotto vizio di annullamento del contratto per dolo, in quanto la resistente aveva correttamente e diligentemente adempiuto agli obblighi informativi sulla stessa gravanti, sia nella fase anteriore alla stipula del contratto che nella sua esecuzione;
- il corretto adempimento del dovere di informazione del cliente in quanto la resistente aveva sempre fornito informazioni adeguate sia sulla natura che sui rischi degli investimenti contestati nonché sui costi e sugli oneri connessi all'operatività sulla piattaforma di trading;
- la legittima esecuzione di operazioni adeguate al profilo di rischio del ricorrente;
- la corretta classificazione del ricorrente quale cliente professionale elettivo, sia alla luce della sua autonoma richiesta a tal fine che all'esito della valutazione circa le conoscenze e l'esperienza del richiedente;
- la legittimità del recesso operato dalla resistente alla luce delle condizioni contrattuali, in quanto il ricorrente aveva assunto la qualifica di persona politicamente esposta.
Essa resistente, previa richiesta di conversione del rito in ordinario di cognizione, concludeva come in epigrafe riportato.
3. All'udienza del 10.07.2023 parte ricorrente disconosceva i documenti n. 2, n. 3, n.
4-a, n.
4-b, n.
4-c, n. 4-
d, n.
4-e, n. 5, n. 6, n. 8, n.
9-a, n.
9-b, n.
9-c, n.
9-d, n.
9-e, n. 10, n. 12, n. 13, n. 15, e n. 16, in quanto talune delle copie versate in atti, oltre ad essere prive di data certa, risultavano incomprensibili e, pertanto, prive di valore probatorio.
Veniva altresì disposto il mutamento del rito sommario in quello del processo di cognizione ordinaria.
La causa veniva quindi istruita in via meramente documentale per poi essere trattenuta in decisione in data 04.07.2025.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere considerato che entrambe le parti hanno prodotto documenti redatti in lingua inglese senza la corrispondente traduzione in lingua italiana (art. 122 c.p.c.), documenti che tuttavia sono egualmente valutabili in quanto non si verte in ambito di requisito della validità dell'atto (Cass. civ. Sez. II Sent. 12.07.2023 n. 19900).
Va altresì evidenziato, quanto alla potestas iudicandi, che in materia di contratti conclusi dal consumatore - qualora il contratto sia stato concluso con una persona fisica le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro,
( ipotesi sussistente considerate le circostanze del caso di specie ed in particolare tenuto conto del fatto che il rapporto contrattuale si è svolto con un soggetto domiciliato in Italia e, seppur solamente in parte, in lingua italiana, come risulta dalla lingua di visualizzazione della piattaforma web utilizzata per effettuare gli acquisti e di conversazione tra l'attore e il servizio di assistenza clienti )- l'azione del consumatore nei confronti dell'altra parte del contratto può essere proposta, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali in cui è domiciliato il consumatore (artt. 17 e 18 del Reg. UE n.
1215/2012).
Tale disciplina deroga al criterio generale di cui all'art. 4 Reg. UE n. 1215/2012, ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento, in forza del quale le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro ai sensi delle norme di cui alla sezione 4 del capo II del regolamento e, cioè, delle disposizioni di cui sopra in materia di contratti conclusi da consumatori (cfr. sul punto Cass. civ. S.U. ordinanza 3.10.2024 n. 25954: “le norme sulla competenza di cui alla sezione 4 del capo II del regolamento CE n. 44/2001 e del regolamento CE n.
1215/2012 costituiscono una deroga tanto alla regola generale di competenza fissata, rispettivamente, all'articolo 2 ed all'articolo 4, paragrafo 1, di tali regolamenti, che attribuisce la competenza ai giudici dello
Stato membro nel cui territorio il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza speciale in materia di contratti, secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio (CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C.-498/16, punto
43 e giurisprudenza citata)”.
Nel caso in esame non è contestato in maniera specifica il dato fattuale per cui il contratto inter partes sia stato concluso dal ricorrente per un uso estraneo alla sua attività professionale e, pertanto, nella veste di
“consumatore” ai sensi dell'art. 17 Reg. UE 1215/2012.
Al riguardo si evidenzia che la nozione di “consumatore” deve essere interpretata operando riferimento alla posizione della persona fisica in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest'ultimo, e non alla situazione soggettiva, sicché, anche a prescindere da altre considerazioni, è irrilevante la deduzione di parte resistente secondo cui, in data
01.8.2018, il Sig. abbia chiesto alla società resistente Parte_1
di essere qualificato cliente professionale, in quanto la domanda dallo stesso avanzata in via principale attiene alla fase genetica del contratto e non allo sviluppo successivo;
né ha valore probante la deduzione secondo cui il cliente ha effettuato un numero considerevole di operazioni di trading.
Segnatamente la società resistente non ha fornito prova circa le asserite competenze professionali del ricorrente nel campo degli investimenti finanziari.
Occorre inoltre rammentare che, stando alle allegazioni di entrambe le parti, il ricorrente ha svolto la propria attività professionale nell'ambito della carriera diplomatica dapprima e quale funzionario pubblico successivamente.
Ebbene, ai fini della qualificazione di consumatore, “da un lato, fattori quali il valore delle operazioni effettuate in forza di contratti quali i contratti differenziali, l'entità dei rischi di perdite finanziarie associati alla conclusione di tali contratti, le eventuali conoscenze o competenze di detta persona nel settore degli strumenti finanziari o il suo comportamento attivo nel contesto di tali operazioni sono, in quanto tali, in linea di principio, privi di pertinenza” (Cass. civ., S.U. ordinanza 6.3.2020 n. 6456; vedi anche Cass. civ. S.U. ordinanza 3.10.2024 n. 25954: “Sono, quindi, i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l'unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, e dunque per un uso non professionale del bene o del servizio di cui trattasi, quelli che rientrano nel particolare regime previsto dai citati regolamenti in materia di protezione del consumatore in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è invece giustificata in caso di contratto avente come finalità un'attività professionale (CGUE, sentenza del 9 marzo 2023, État Belge e Promo 54, C-
239/22; sentenza del 20 ottobre 2022, ROI Land Investments, C 604/20, punti 54 e 55; sentenza del 14 febbraio 2019, Milivojevic, C-630/17, punto 87 e giurisprudenza ivi citata;
sentenza del 3 ottobre 2019, C-
208/18, punto 44 e giurisprudenza ivi citata;
sentenza del 14 febbraio 2019, Milivojevic, C-630/17, punti 88
e 89, e giurisprudenza ivi citata)”.
Inoltre, per quanto riguarda la legge applicabile all'odierna controversia, secondo il disposto dell'art. 6, reg.
(CE) N. 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) un contratto concluso da un consumatore, ovvero una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale con un professionista, ovvero un'altra persona che agisca nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista, tra l'altro, svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, o diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo.
Da tali argomentazioni deriva che deve farsi governo della legge italiana essendo la stessa riferibile al luogo in cui il consumatore ha la propria residenza abituale.
Tale conclusione non può essere inficiata dalla previsione contenuta all'art. 40.1 del contratto asseritamente intervenuto tra le parti il quale stabilisce espressamente che il rapporto è disciplinato dalle leggi della Repubblica di Cipro.
In progressione di argomenti, a mente del principio della ragione più liquida, deve essere esaminata la questione relativa al difetto di forma ex art. 23 comma primo TUF del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento.
In primis deve essere confutato l'assunto secondo cui il TUF non si applicherebbe in quanto la società resistente avrebbe prestato i propri servizi sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi.
Ed infatti, dal combinato disposto della normativa vigente, emerge che: 1) ex art. 18 del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 si prevede che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento sia riservato alle imprese di investimento e alle banche;
2) ex art. 20 del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 si prevede che la iscriva in un apposito albo le SIM e le CP_5
imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo;
3) ex art. 21 del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 si prevede che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati debbano:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Non può pertanto porsi in dubbio l'applicabilità al caso di specie del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998, in quanto espressamente rivolto anche alle imprese di investimento comunitarie che operano nel territorio nazionale senza succursale.
Quanto alla domanda di nullità deve al riguardo essere osservato che:
a) ai sensi dell'art. 23 TUF - nel testo vigente al tempo della stipula del contratto avvenuta il 15.12.2016 - “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”;
b) si rientra, dunque, nella previsione dell'art. 1350 n. 13 c.c. in forza della quale devono stipularsi per atto pubblico o per scrittura privata a pena di nullità gli altri atti specialmente indicati dalla legge;
c) con specifico riguardo a tale ipotesi, l'art. 21 comma 2-bis CAD
- applicabile ratione temporis - prevede che “salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale”.
Nel quadro normativo delineato deve, per l'effetto, essere dichiarata la nullità del contratto-quadro in essere tra le parti trattandosi di contratto non sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.
Opina il decidente che l'assunto di parte resistente secondo cui sarebbe valida la sottoscrizione del contratto mediante procedura c.d. point and click non trovi conferma nella disciplina vigente (cfr. Corte d'Appello di Firenze n°568 del 23.3.2025 ).
Trattasi infatti di una mera firma elettronica non riconducibile alla firma elettronica avanzata, qualificata o digitale né altrimenti idonea ad integrare la forma scritta ad substantiam prevista dall'art. 23 TUF.
Né a diversa soluzione può pervenirsi alla luce della giurisprudenza citata dalla parte resistente, considerato che alla controversia decisa da Cass. civ. sez. I ordinanza 9.4.2021 n. 9413 non era applicabile la normativa inerente la fattispecie concernendo un caso diverso in quanto non afferiva alla sottoscrizione del contratto-quadro bensì alla negoziazione in “covered warrant”.
In forza dei superiori rilievi, in accoglimento del capo principale di domanda, deve, per l'effetto, essere dichiarata la nullità del contratto sulla scorta del quale sono stati forniti i servizi di investimento.
Ne consegue che gli ordini di acquisto disposti nel corso del rapporto non trovano valido fondamento nel contesto del contratto-quadro- come sopra- dichiarato nullo.
È quindi fondata la domanda di restituzione dell'importo di € 78.672,43, somma confermata, al netto dei prelievi effettuati dal ricorrente in costanza di rapporto, dalla stessa resistente nella propria missiva di riscontro dell'11.10.2021 (cfr. doc. n. 6 allegato all'atto di citazione).
Su tale somma, trattandosi di un debito di valuta, spettano gli interessi legali poiché, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il solvens ha diritto agli interessi sulla somma da restituire dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda, che, in presenza di un documentato atto di messa in mora antecedente alla notificazione dell'atto introduttivo, va individuato nell'avvio della procedura di mediazione ex art. 2 d.lgs. 28/2010 del 25.08.2021. La buona fede dell'accipiens si presume e può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza, da parte dell'accipiens medesimo, dell'insussistenza del diritto al pagamento.
Nella fattispecie non risulta offerta la prova di tale consapevolezza in capo alla parte resistente anche considerato che, in materia di indebito oggettivo, ai fini della decorrenza degli interessi ai sensi dell'art. 2033 c.c., rileva una nozione di buona fede in senso soggettivo, coincidente con l'ignoranza dell'effettiva situazione giuridica in conseguenza, non solo di un errore di fatto, ma anche di un errore di diritto (vedi in tal senso Cass. 8587/2004 e Cass. 2103/82).
Pertanto, gli interessi ex art. 1284 comma primo c.c. vanno riconosciuti dal 25.08.2021, data di deposito dell'istanza di avvio della procedura di mediazione.
La somma sopra indicata non è invece soggetta a rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
In proposito si osserva che la parte ricorrente non ha chiesto il maggior danno ex art. 1224 2° comma c.c. ma soltanto la corresponsione degli interessi legali ex art. 1284 comma primo c.c. e la rivalutazione monetaria.
Né è a ritenere che la domanda di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria possa qualificarsi istanza di rivendicazione del maggior danno ex art. 1224 2° comma c.c., in quanto, come evidenziato dalla Suprema Corte con pronuncia n° 11012 del 09/05/2013
“il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (cfr. Cass. civ. sez. III sentenza n° 22273 del 02.11.2010 e Cass. civ. sez. III sentenza n°888 del 25.01.2002).
L'accoglimento del capo di domanda di accertamento della nullità del contratto-quadro risulta dirimente ed esime il giudicante dal delibare le gradate invocazioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della società resistente, con pronuncia accessoria ex art. 93 c.p.c..
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede: 1) dichiara la nullità del contratto-quadro relativo alla prestazione di servizi di investimento stipulato tra il
Sig. e la società ; Parte_1 Controparte_1
2) condanna la società al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 Parte_1 della somma pari ad € 78.672,43 oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dal 25.08.2021 al saldo;
3) condanna la società a rifondere in favore del Sig. e, Controparte_1 Parte_1
per esso, nei confronti dei procuratori distrattari, le spese del presente giudizio che si liquidano in € 14.103,00 oltre rimborso forfettario spese generali, 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 14/11/2025.
Il Giudice
Dott. UR AN