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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/04/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di
Consiglio nelle persone di: dott. Aldo Gubitosi Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 329/24 avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa dal Tribunale di Salerno nel giudizio iscritto al n. 288/23, depositata l'1.3.24
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Carlo Mansi Parte_1
Appellante
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Serrelli
Appellato
E
, in persona del p.t., rappresentata e difesa CP_2 CP_3 dall'avv. Barbara Battistella
Appellata
E
Controparte_4
Appellata contumace
E 1 Controparte_5
Appellata contumace
E
Controparte_6
Appellata contumace
E
Controparte_7
Appellata contumace
Conclusioni: come da atti di costituzione e note di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si rinvia all'ordinanza impugnata per il riassunto dello svolgimento del processo di primo grado nonché delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti;
tale esposizione risulta completa e ben articolata, non richiede correzioni e può considerarsi già nota alle parti.
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di
Salerno, all'esito dell'istruttoria svolta, ha così statuito sulle domande proposte dal ricorrente:
“1) rigetta il ricorso;
2) dichiara che l'istanza di esdebitazione va presentata al giudice concorsuale ex art 14 ter terdecies l. 3/12;
3) compensa le spese
4) manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite”.
In particolare, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da , volta all'accertamento dell'illegittimità e Parte_1
l'infondatezza della pretesa creditoria dell' Controparte_8
degli enti impositori e la conseguente domanda risarcitoria,
[...] così argomentando:
“…lo strumento per dichiarare che il sovraindebitato non è più tenuto ad adempiere ai debiti precedenti l'omologa è l'esdebitazione prevista per il sovraindebitato dall'art. 14 ter terdecies l 3/12.
2 I debiti del debitore persona fisica residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti continuano ad esistere dopo la regolare esecuzione del piano fino a quando il debitore non chiede ed ottiene dal tribunale la pronuncia del provvedimento della liberazione dei debiti.
Infatti non basta il pagamento dei debiti come da piano ma occorre anche provare solo e soltanto nel giudizio ai sensi dell'art. 14 ter terdecies un serie di condizioni ivi puntualmente specificate,
Si tratta di un potere di concedere l'esdebitazione attribuito al giudice della concorsualità e non al giudice della cognizione il quale finchè tale provvedimento non è stato pronunciato deve prendere atto che nonostante il pagamento di tutte le rate previste dal piano non è intervenuta la liberazione nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti.
Per contro nel giudizio di accertamento si deve prendere atto che manca il ricorso al giudice concorsuale ex art 14 ter terdecies l. 3/12 e manca il provvedimento di esdebitazione sicché i debiti esistono”.
Avverso questa decisione ha proposto appello, così Parte_1 concludendo:
“1) Accogliere la domanda e dichiarare illegittima, infondata ed inesistente la pretesa creditoria dell' di Controparte_4 CP_4
e/o degli altri Enti resistenti;
2) Dichiarare l'esecutività del Decreto di Omologa del Piano del
Consumatore emesso a conclusione del Giudizio recante R.G. 2/2020 nei confronti di e di tutti gli Enti Creditori;
CP_9
3) Ordinare agli odierni resistenti di sgravare il ruolo residuo a carico del sig. ; Parte_1
4) Condannare i resistenti al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.
96, commi sia primo che terzo c.p.c. (responsabilità aggravata / lite temeraria), per la ragioni esposte in narrativa;
3 5) In ogni caso condannare i resistenti al pagamento delle spese, spese generali forfetizzate, competenze del giudizio, oltre ad oneri previdenziali e fiscali come per legge.”
Si sono costituiti il e l' CP_10 Controparte_11
chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato;
l' ha
[...] CP_1 chiesto anche la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Non si sono costituite l' Controparte_4
, la la
[...] Controparte_5 Controparte_6
e l' .
[...] Controparte_7
All'udienza del 12.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia dell'
[...]
, della della Controparte_4 Controparte_5
e dell' Controparte_6 [...]
, le quali, benché ritualmente Controparte_7 citate, non si sono costituite in giudizio.
Con un unico motivo l'appellante denuncia “violazioni di legge” da parte del giudice di primo grado per aver erroneamente ritenuto che Pt_1
dovesse avviare la procedura di esdebitazione ex art. 14
[...] terdecies L. 3/12 per liberarsi dai propri debiti.
Assume che tale interpretazione normativa è errata, non solo perché non applicabile al caso specifico, ma anche perché comporterebbe un'ingiustizia imponendogli di duplicare un'azione già intrapresa (la ristrutturazione dei debiti), dovendo pagare due volte: prima un
Organismo e poi nuovamente i creditori, a causa del comportamento ostruzionistico degli enti creditori e degli evidenti errori commessi dall' (come la richiesta di somme superiori a quelle CP_12 riconosciute con l'omologa del Piano di Ristrutturazione, discrepanze tra somme versate e somme stralciate, ecc.).
4 Evidenzia l'appellante di essere disoccupato dal 2020 e che, dopo aver avviato la procedura di sovraindebitamento, ha effettuato pagamenti all'Organismo di Mediazione e ai creditori nell'importo stabilito dal
Giudice che , peraltro, ha dichiarato la chiusura del procedimento di sovraindebitamento con ordinanza del 04/10/2021; ciò nonostante, pur non risultando debitore verso alcuna delle parti convenute, si trova ancora a fronteggiare cartelle esattoriali sospese, come se i procedimenti fossero ancora in corso, anziché essere state stralciate.
Sostiene che non ricorre il presupposto oggettivo per ricorrere alla domanda di esdebitazione perché il debito “è inesistente”.
Soggiunge “Infatti tutti i presunti creditori intervenuti hanno dichiarato di non avere crediti nei confronti del sig. , compreso, di fatto, Pt_1
l' di che ha sgravato la cartella di cui chiedeva il CP_9 CP_4 pagamento ante causa, ma che, ciò nonostante, ad oggi si trincera in un assordante silenzio.
Last but not least, nelle more della presente impugnazione, perveniva comunicazione dell'organismo concorsuale dell , Controparte_4 la quale di dichiara “relativamente alla procedura crisi di
Sovraindebitamento del debitore si conferma che a Parte_1 seguito di pagamento effettuato con bonifico in data 10/07/2020 regolarmente quietanzato, nulla è dovuto per la procedura omologata”
(v. appello pag. 10).
L'appello è infondato e la statuizione di rigetto impugnata va confermata, sebbene alla stregua di diverso iter argomentativo.
La domanda proposta in primo grado dall'odierno appellante è volta all'accertamento dell'inesistenza di pretese creditorie dell' CP_4
e degli Enti impositori convenuti in giudizio fondate sulle
[...] cartelle esattoriali che, a seguito di indagini da lui compiute, risultavano ancora a suo carico, nonostante l'avvenuta chiusura, in data
4.10.2021, della procedura di sovraindebitamento n. R.g. 2/2020, per
“regolare esecuzione dell'accordo omologato”.
5 Orbene, pacifico in causa che effettivamente l'appellante ha presentato un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano ex art. 7 L. 3/2012, che l'accordo è stato omologato in data 25/06/2020 ed eseguito con il pagamento delle somme previste nel piano in data 10/07/2020 all' ed alla CP_9 CP_13
, che ne è stata attestata la regolare esecuzione con ordinanza dal
[...]
Tribunale in data 04/10/2021, osserva la Corte che l'effetto conseguente all'adempimento dell'accordo o del piano del consumatore non è l'estinzione dei rapporti obbligatori aventi ad oggetto i crediti falcidiati.
In particolare, nel caso di piano del consumatore e accordo del debitore, al completo adempimento del debitore, consegue automaticamente un effetto esdebitativo, senza bisogno di ulteriori atti o provvedimenti;
nel caso di liquidazione del patrimonio, invece,
l'esdebitazione è subordinata a un provvedimento giudiziale che ne riconosca la concessione attraverso l'espletamento della procedura di cui all'art. 14 terdecies della L. 3/2012.
Nel caso di specie l'appellante ha certamente conseguito, in via automatica, l'effetto esdebitativo stante il pagamento oggetto dell'accordo di ristrutturazione, ma l'esdebitazione ha avuto esclusivamente l'effetto di rendere inesigibili i crediti falcidiati;
detta inesigibilità comporta soltanto che, qualora il fosse stato Pt_1 convenuto in giudizio per l'adempimento, avrebbe potuto eccepire l'avvenuta liberazione dall'obbligo di adempimento delle prestazioni ancora dovute ai creditori rimasti insoddisfatti in tutto o in parte, ma non chiedere, come pretende ancora in questa sede, di far “dichiarare illegittima, infondata ed inesistente la pretesa creditoria dell'
[...]
di e/o degli altri Enti resistenti” e di ordinare agli CP_4 CP_4 enti impositori di “sgravare il ruolo” residuo a suo carico, perché una tale statuizione presuppone l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria, indagine che non è stata oggetto della procedura di
6 sovraindebitamento, finalizzata esclusivamente alla ristrutturazione dei debiti esistenti in capo al debitore.
Peraltro l'odierno appellante ha agito in assenza di qualsivoglia domanda di adempimento dei crediti oggetto di falcidia da parte dell e degli altri enti convenuti in giudizio e tanto Controparte_4 rende inconfigurabile in capo al il reclamato diritto risarcitorio Pt_1 oggetto della domanda pure proposta che, peraltro, per come formulata, è del tutto inammissibile in quanto del tutto priva di causa petendi e di petitum.
In definitiva, alla stregua delle osservazioni che precedono l'appello va rigettato con la conferma della statuizione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante che va condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore delle parti costituite.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre
2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di ciascun appellato costituito, l' Controparte_14
, in persona del Sindaco p.t., spese che liquida per
[...] ciascuno in euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali (15%), cpa ed Iva come per legge;
7 - dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n.
228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Salerno, 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Elena Del Forno
Il Presidente
dott. Aldo Gubitosi
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