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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA ZI Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
ST CI IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 697/2025 , introdotta da
(ROMA, 11/09/1971), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
BE LU UO TA e (ROMA, CP_1
09/10/1980), con il patrocinio dell'avv. BIANCA MARIA CARUSO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 18/09/2007 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Roma, Via Ruzzante n. 34, di proprietà del marito, rimane a lui assegnata. La moglie se n'è allontanata dall'inizio del mese di novembre, trasferendosi nella non distante abitazione di Via Pico della Mirandola n. 56, per la quale è stato stipulato contratto di locazione.
3. I figli saranno affidati con modalità condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo insieme tutte le decisioni riguardanti i figli ed occupandosi fattiva-mente della loro educazione ed istruzione, anche tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
4. I minori saranno collocati in via prevalente presso il padre con il quale risiederanno nella casa di famiglia. Essi in ogni caso, salvo diverso accordo che i genitori vorranno adottare nel rispetto delle loro esigenze, di regola staranno:
4.1. Frequentazione ordinaria:
4.1.1. Il lunedì ed il martedì con la madre;
4.1.2. Il mercoledì ed il giovedì con il padre;
4.1.3. I fine settimana dal venerdì sino alla domenica alternativamente con l'uno o con l'altro genitore;
4.2. Durante le vacanze estive:
4.2.1. I figli trascorreranno con i genitori periodi equivalenti, da definire e concordare entro il mese di maggio, durante i quali ciascun genitore potrà tenerli con sé.
4.2.2. In mancanza di accordo, i figli trascorreranno il mese di luglio con la madre e quello di agosto con il padre.
4.2.3. In caso di impiego con relativo piano ferie, ovvero di particolari ulteriori evenienze (i.e. occasioni di viaggio programmabile nel solo mese di agosto) sempre nel termine di cui sopra, la madre avrà facoltà di chiedere al padre lo scambio di una delle settimane di luglio con una di agosto, preferibilmente la prima.
4.3. Durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo, i figli sta-ranno con la madre, ad anni alterni, per il periodo dal 23 dicembre al 30 di-cembre o quello dal 31 dicembre al 6 gennaio, stabilendosi fin da ora che, in caso di disaccordo, sempre ad anni alterni, la cena del 24 dicembre sarà tra-scorsa con la madre ed il pranzo del 25 dicembre con il padre e viceversa. Qualora i due periodi indicati fossero immediatamente prossimi ad un fine settimana o a festività scolastiche si intenderanno automaticamente estesi per ricomprenderle;
4.4. I minori trascorreranno le festività pasquali ed eventuali vacanze scolastiche ed invernali (ad es. la c.d. settimana bianca) ad anni alterni con ciascun genitore. In caso di disaccordo prevarrà il criterio dell'alternanza applicato tenuto conto dell'anno precedente;
4.5. I genitori si suddivideranno paritariamente gli ulteriori eventuali periodi di vacanza, non previsti nel presente accordo, avendo cura di concordarli con congruo anticipo. In caso di disaccordo prevarrà il criterio dell'alternanza applicato tenuto conto dell'anno precedente e, in caso di dubbio, dando preferenza alla madre;
4.6. A prescindere dalla suddetta regolamentazione, i genitori potranno - sempre in accordo tra loro - aggiungere periodi o, comunque, variare gli spazi ed i tempi da trascorrere con i figli.
5. Sotto il profilo economico. 3
5.1. Regime transitorio. A decorrere dal 1° novembre 2024 e sino all'omologa, entro il giorno 5 di ogni mese il marito corrisponde(rà) alla moglie la somma omnicomprensiva di € 2.500,00 a titolo di contributo per il mantenimento proprio e dei figli.
5.2. A decorrere dall'omologa del presente accordo, entro il giorno 5 di ogni mese, il marito corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 3.000,00, di cui € 1.800,00 a titolo di contributo per il proprio mantenimento ed € 1.200,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 600,00 ciascuno), importi questi soggetti a rivalutazione annuale come per legge.
5.3. A decorrere dal 2025, in concomitanza della tredicesima e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, il marito si impegna altresì a versare alla moglie una “una tantum” annuale di € 2.000,00, anch'essa da rivalutarsi annualmente, a titolo di integrazione del contributo al mantenimento dei figli.
5.4. Le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico del ma-rito per il 100 % e, di regola, dovranno preventivamente essere concordate fra i coniugi seguendo il protocollo del Tribunale di Roma, vale a dire che la richiesta dovrà pervenire per iscritto, stesso dicasi per il dissenso che dovrà essere manifestato entro quindici giorni, salvo diverse esigenze oggettive chiaramente esplicitate posto che, in difetto, il silenzio sarà inteso come con-senso alla richiesta. Ciascuna spesa sarà anticipata da uno dei genitori e rimborsata dall'altro nella quota prevista previa, se richiesta, esibizione della relativa documentazione giustificativa.
6. Il marito si impegna a concedere in comodato alla moglie, en-tro due mesi dall'omologa, la vettura “mini”, targata ER303EX, continuando a sostenerne gli oneri di assicurazione e bollo.
7. L'appartamento di via Solari, di proprietà della Sig.ra sarà locato a terzi. A tal fine CP_1
l'immobile verrà messo sul mercato per reperire un nuovo conduttore.
8. In tale ipotesi, considerato quanto concordato in premessa in punto di accollo in capo al marito della gestione ordinaria del suddetto bene, che la moglie percepisce un canone di locazione attualmente pari ad € 800,00 al mese e che ha chiesto al marito - che entro tale limite ha accettato - di garantire la regolarità di incasso mensile di tale somma, i coniugi hanno con- cordato altresì che la moglie conferirà, entro la data di stipula del nuovo con-tratto di locazione e, comunque, non oltre due mesi dall'omologa della presente separazione, al marito una delega per gestire l'immobile de quo e per incassare i relativi canoni senza obbligo di rendiconto nei limiti dell'importo garantito, con impegno di quest'ultimo a tenerla indenne da ritardi e/o even- tuali morosità, nonché periodi di assenza di conduttore, provvedendo lui stesso a versarle la suddetta somma, sempre entro il giorno 5 di ogni mese, da non intendersi quale contributo di mantenimento e da non rivalutarsi, fermo restando il suo diritto di agire in virtù dei poteri che verranno conferiti con la procura de quo nei confronti del conduttore per il recupero delle somme anticipate. Nel caso in cui il canone del nuovo contratto dovesse essere superiore rispetto a quello attuale garantito l'eccedenza sarà di competenza della moglie.
9. Qualora la signora nelle more della presente procedura, dovesse addivenire al CP_1 trasferimento della proprietà dell'appartamento di [costituito da unità immobiliare Parte_2 sita in Comune di Roma, Via Francesco Saverio Solari n. 44 (già Via di Vigna Jacobini) e, precisamente, appartamento posto al piano terra della scala “A”, distinto con l'interno lettera
“A”, composto da ingresso, cucina, disimpegno, due camere e due bagni, confinante con vano scala, chiostrina, appartamento interno “B” della scala “B”, salvo altri, distinto nel catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 795, particella 615, subalterno 12, Via di Vigna Jacobini, Piano Terra, interno “A”, scala “A”, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 2, vani 4 (quattro), superficie catastale totale metri quadrati 71 (settantuno), rendita catastale euro 826,33] il nuovo 4 immobile, frutto di acquisto e/o permuta, da destinare ad abitazione della stessa verrà intestato ai figli con riserva del diritto di usufrutto a vita alla madre.
10. I coniugi dichiarano che la suddetta operazione di trasferimento immobiliare soddisfa i requisiti, ove applicabili, previsti dall'art. 19 della legge 74/1987 e dall'interpretazione di cui alla circolare 18E del 29/05/2013 per l'applicazione del regime fiscale agevolato alle cessioni patrimoniali tra coniugi, in quanto il predetto trasferimento costituisce elemento funzionale indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dell'accordo di separazione.
11. Resta inteso che, qualora si pervenisse alla realizzazione di quanto previsto al punto 9 verrà meno l'impegno del Sig. di cui al precedente punto 8. Pt_1
12. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti anche autonomi per i figli minori”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 11/09/1971) e (ROMA, 09/10/1980), che CP_1
hanno contratto matrimonio in contratto in Roma in data 18/09/2007 ,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
01938, Parte II , Serie A01, Anno 2007, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/05/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
MA ZI 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA ZI Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
ST CI IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 697/2025 , introdotta da
(ROMA, 11/09/1971), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
BE LU UO TA e (ROMA, CP_1
09/10/1980), con il patrocinio dell'avv. BIANCA MARIA CARUSO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 18/09/2007 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Roma, Via Ruzzante n. 34, di proprietà del marito, rimane a lui assegnata. La moglie se n'è allontanata dall'inizio del mese di novembre, trasferendosi nella non distante abitazione di Via Pico della Mirandola n. 56, per la quale è stato stipulato contratto di locazione.
3. I figli saranno affidati con modalità condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo insieme tutte le decisioni riguardanti i figli ed occupandosi fattiva-mente della loro educazione ed istruzione, anche tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
4. I minori saranno collocati in via prevalente presso il padre con il quale risiederanno nella casa di famiglia. Essi in ogni caso, salvo diverso accordo che i genitori vorranno adottare nel rispetto delle loro esigenze, di regola staranno:
4.1. Frequentazione ordinaria:
4.1.1. Il lunedì ed il martedì con la madre;
4.1.2. Il mercoledì ed il giovedì con il padre;
4.1.3. I fine settimana dal venerdì sino alla domenica alternativamente con l'uno o con l'altro genitore;
4.2. Durante le vacanze estive:
4.2.1. I figli trascorreranno con i genitori periodi equivalenti, da definire e concordare entro il mese di maggio, durante i quali ciascun genitore potrà tenerli con sé.
4.2.2. In mancanza di accordo, i figli trascorreranno il mese di luglio con la madre e quello di agosto con il padre.
4.2.3. In caso di impiego con relativo piano ferie, ovvero di particolari ulteriori evenienze (i.e. occasioni di viaggio programmabile nel solo mese di agosto) sempre nel termine di cui sopra, la madre avrà facoltà di chiedere al padre lo scambio di una delle settimane di luglio con una di agosto, preferibilmente la prima.
4.3. Durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo, i figli sta-ranno con la madre, ad anni alterni, per il periodo dal 23 dicembre al 30 di-cembre o quello dal 31 dicembre al 6 gennaio, stabilendosi fin da ora che, in caso di disaccordo, sempre ad anni alterni, la cena del 24 dicembre sarà tra-scorsa con la madre ed il pranzo del 25 dicembre con il padre e viceversa. Qualora i due periodi indicati fossero immediatamente prossimi ad un fine settimana o a festività scolastiche si intenderanno automaticamente estesi per ricomprenderle;
4.4. I minori trascorreranno le festività pasquali ed eventuali vacanze scolastiche ed invernali (ad es. la c.d. settimana bianca) ad anni alterni con ciascun genitore. In caso di disaccordo prevarrà il criterio dell'alternanza applicato tenuto conto dell'anno precedente;
4.5. I genitori si suddivideranno paritariamente gli ulteriori eventuali periodi di vacanza, non previsti nel presente accordo, avendo cura di concordarli con congruo anticipo. In caso di disaccordo prevarrà il criterio dell'alternanza applicato tenuto conto dell'anno precedente e, in caso di dubbio, dando preferenza alla madre;
4.6. A prescindere dalla suddetta regolamentazione, i genitori potranno - sempre in accordo tra loro - aggiungere periodi o, comunque, variare gli spazi ed i tempi da trascorrere con i figli.
5. Sotto il profilo economico. 3
5.1. Regime transitorio. A decorrere dal 1° novembre 2024 e sino all'omologa, entro il giorno 5 di ogni mese il marito corrisponde(rà) alla moglie la somma omnicomprensiva di € 2.500,00 a titolo di contributo per il mantenimento proprio e dei figli.
5.2. A decorrere dall'omologa del presente accordo, entro il giorno 5 di ogni mese, il marito corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 3.000,00, di cui € 1.800,00 a titolo di contributo per il proprio mantenimento ed € 1.200,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 600,00 ciascuno), importi questi soggetti a rivalutazione annuale come per legge.
5.3. A decorrere dal 2025, in concomitanza della tredicesima e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, il marito si impegna altresì a versare alla moglie una “una tantum” annuale di € 2.000,00, anch'essa da rivalutarsi annualmente, a titolo di integrazione del contributo al mantenimento dei figli.
5.4. Le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico del ma-rito per il 100 % e, di regola, dovranno preventivamente essere concordate fra i coniugi seguendo il protocollo del Tribunale di Roma, vale a dire che la richiesta dovrà pervenire per iscritto, stesso dicasi per il dissenso che dovrà essere manifestato entro quindici giorni, salvo diverse esigenze oggettive chiaramente esplicitate posto che, in difetto, il silenzio sarà inteso come con-senso alla richiesta. Ciascuna spesa sarà anticipata da uno dei genitori e rimborsata dall'altro nella quota prevista previa, se richiesta, esibizione della relativa documentazione giustificativa.
6. Il marito si impegna a concedere in comodato alla moglie, en-tro due mesi dall'omologa, la vettura “mini”, targata ER303EX, continuando a sostenerne gli oneri di assicurazione e bollo.
7. L'appartamento di via Solari, di proprietà della Sig.ra sarà locato a terzi. A tal fine CP_1
l'immobile verrà messo sul mercato per reperire un nuovo conduttore.
8. In tale ipotesi, considerato quanto concordato in premessa in punto di accollo in capo al marito della gestione ordinaria del suddetto bene, che la moglie percepisce un canone di locazione attualmente pari ad € 800,00 al mese e che ha chiesto al marito - che entro tale limite ha accettato - di garantire la regolarità di incasso mensile di tale somma, i coniugi hanno con- cordato altresì che la moglie conferirà, entro la data di stipula del nuovo con-tratto di locazione e, comunque, non oltre due mesi dall'omologa della presente separazione, al marito una delega per gestire l'immobile de quo e per incassare i relativi canoni senza obbligo di rendiconto nei limiti dell'importo garantito, con impegno di quest'ultimo a tenerla indenne da ritardi e/o even- tuali morosità, nonché periodi di assenza di conduttore, provvedendo lui stesso a versarle la suddetta somma, sempre entro il giorno 5 di ogni mese, da non intendersi quale contributo di mantenimento e da non rivalutarsi, fermo restando il suo diritto di agire in virtù dei poteri che verranno conferiti con la procura de quo nei confronti del conduttore per il recupero delle somme anticipate. Nel caso in cui il canone del nuovo contratto dovesse essere superiore rispetto a quello attuale garantito l'eccedenza sarà di competenza della moglie.
9. Qualora la signora nelle more della presente procedura, dovesse addivenire al CP_1 trasferimento della proprietà dell'appartamento di [costituito da unità immobiliare Parte_2 sita in Comune di Roma, Via Francesco Saverio Solari n. 44 (già Via di Vigna Jacobini) e, precisamente, appartamento posto al piano terra della scala “A”, distinto con l'interno lettera
“A”, composto da ingresso, cucina, disimpegno, due camere e due bagni, confinante con vano scala, chiostrina, appartamento interno “B” della scala “B”, salvo altri, distinto nel catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 795, particella 615, subalterno 12, Via di Vigna Jacobini, Piano Terra, interno “A”, scala “A”, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 2, vani 4 (quattro), superficie catastale totale metri quadrati 71 (settantuno), rendita catastale euro 826,33] il nuovo 4 immobile, frutto di acquisto e/o permuta, da destinare ad abitazione della stessa verrà intestato ai figli con riserva del diritto di usufrutto a vita alla madre.
10. I coniugi dichiarano che la suddetta operazione di trasferimento immobiliare soddisfa i requisiti, ove applicabili, previsti dall'art. 19 della legge 74/1987 e dall'interpretazione di cui alla circolare 18E del 29/05/2013 per l'applicazione del regime fiscale agevolato alle cessioni patrimoniali tra coniugi, in quanto il predetto trasferimento costituisce elemento funzionale indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dell'accordo di separazione.
11. Resta inteso che, qualora si pervenisse alla realizzazione di quanto previsto al punto 9 verrà meno l'impegno del Sig. di cui al precedente punto 8. Pt_1
12. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti anche autonomi per i figli minori”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 11/09/1971) e (ROMA, 09/10/1980), che CP_1
hanno contratto matrimonio in contratto in Roma in data 18/09/2007 ,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
01938, Parte II , Serie A01, Anno 2007, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/05/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
MA ZI 5