Articolo 49 della Legge 7 agosto 1973, n. 519
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9 settembre 1973
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7 agosto 2012
Art. 49. (Commissione di disciplina)

La commissione di disciplina per tutto il personale dell'Istituto e' nominata con decreto del Ministro per la sanita' ed e' composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un direttore di reparto o di servizio tecnico, da un capo servizio e da due rappresentanti del personale; questi ultimi designati dagli impiegati di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un primo dirigente.
Per ciascuno dei quattro membri della commissione e per il segretario e' nominato un membro supplente; in caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro piu' anziano il quale e' a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 7 agosto 2012