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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 308 / 2024 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CONTE SERGIO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIALE FIUME TIRSO
N. 8 81030 CASTEL VOLTURNO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
GARBELLOTTO GAIA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA SEMINARI
6 BIELLA;
- parte appellata
e contro
1 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GIORGIA Controparte_2 P.IVA_1
VENTRE ed elettivamente domiciliata in TORINO, in Via Alfieri 10;
Oggetto: Opposizione di terzo all'esecuzione presso terzi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di Torino, contrariis reiectis
- In via preliminare: ai sensi e gli effetti di cui all'art. 283 cpc, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- Nel merito: riformare integralmente la sentenza impugnata, e per l'effetto dichiarare che le somme esistenti sul libretto di risparmio postale n. 39969212, cointestato con i figli
[...]
e sono di provenienza e titolarità esclusiva della signora CP_3 Controparte_4
e che la cointestazione è volta solo ed esclusivamente per soccorrere alle Parte_1 esigenze della appellante in caso di impossibilità della medesima;
per l'effetto dichiarare nullo e privo di effetti il pignoramento eseguito su tale libretto, ordinando alla terza AT
l'immediato svincolo delle somme a favore della signora Controparte_2 [...]
. Parte_1
Condannare parte appellata alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio”.
Per parte appellata “Voglia la Ill.ma Corte D'Appello di Torino adita: Controparte_1
In via preliminare
Respingere la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato, in quanto infondata in fatto ed in diritto
Nel merito
Respinta ogni richiesta avversaria
Rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto per Parte_1 le argomentazioni di cui al presente atto e per l'effetto confermare l'impugnata ordinanza di assegnazione resa dal Giudice dell'Esecuzione di Novara in data 08.01.2024 all'esito del procedimento esecutivo n. 873/2023 RGE
In ogni caso
Condannare la IG.ra , odierna appellate alla refusione, delle spese di Parte_1 giudizio”.
2 Per parte appellata : “Voglia codesto Ill.ma Corte di Appello di Torino CP_2
Dato atto della conformità a legge del comportamento di , giudicare Controparte_2
secondo giustizia e mandarla comunque assolta da qualsivoglia pretesa nei suoi confronti.
Spese per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 - ex dipendente dello , Controparte_1 Controparte_5
ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Novara il decreto ingiuntivo n. 199 del 27.11.2022 per crediti da lavoro;
il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. alla prima udienza del giudizio di opposizione introdotto dall'ex datore di lavoro
. Controparte_3
1.2 – La creditrice in forza del predetto titolo esecutivo, ha avviato Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Novara contro una procedura esecutiva Controparte_3 presso terzi pignorando, tra l'altro, la giacenza sul libretto di deposito postale n. 39969212, aperto presso l'ufficio PT di CA D'ON (NO), cointestato al debitore e ad altre due persone, madre del , e la sorella dello stesso dello stesso Parte_1 CP_3
, figlia anche lei della Parte_2 Pt_1
L'atto di pignoramento, con contestuale citazione ex art. 543 c.p.c., risulta notificato alle come terzo pignorato il 31.07.2023. CP_2
1.3 – assumendo di essere proprietaria esclusiva delle somme in Parte_1 giacenza sul libretto (indicate dalla terza AT in € 7.917,39), dal CP_2
momento che il libretto veniva alimentato esclusivamente con i ratei della pensione di vecchiaia e, per una parte (€ 3.500), con i proventi della vendita di legname di sua proprietà alla proponeva opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 Parte_3
c.p.c., nel contraddittorio con la terza AT , con il debitore esecutato CP_2
(che restava contumace) e con la creditrice pignorante. Non veniva, invece, citato come contraddittore il terzo cointestatario del libretto , Controparte_4
La in previsione dell'udienza fissata dal Giudice dell'esecuzione presso terzi, si CP_1
costituiva protestando la illeggibilità della documentazione prodotta dalla terza opponente a corredo dei propri assunti e la fondatezza della pretesa esecutiva.
3 si costituiva precisando, nella comparsa in data 27.07.2023, che “il CP_2
libretto postale oggetto di opposizione si alimenta con la pensione della cointestataria [ossia di … Si precisa altresì che a partire dalla mensilità di settembre [la Parte_1 notifica al terzo pignorato dell'atto di pignoramento è del 31.07.2023] l'accredito INPS è stato spostato su un altro libretto”.
Nel rendere la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c., la stessa Controparte_2 aveva dichiarato: “Si precisa che dalla movimentazione si evince che sul rapporto confluiscono versamenti da ricondurre a ratei pensionistici riferiti al cointestatario estraneo alla procedura;
pertanto l'importo messo a disposizione è da considerarsi al netto delle quote ritenute impignorabili nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 545”.
1.4 – All'esito dell'udienza dell'8.01.2024, il G.E. emetteva un provvedimento del seguente tenore:
“Il GE letti gli atti e rilevato che il creditore procedente in forza di titolo esecutivo ha precettato la somma pari a € 22.627,94; ritenuta l'infondatezza nel merito della proposta opposizione (non risulta agli atti la prova degli assunti difensivi svolti); letta la dichiarazione ex art. 547 cpc resa dal terzo pignorato del Controparte_2
21/8/2023 (Protocollo BP/O/GST/23/079033/00/BP); visti gli artt. 552 e ss. cpc;
assegna in pagamento al creditore procedente, salvo esazione, la somma di € 6.407,58, nonché € 1.946,93, dovuti rispettivamente all'esecutato dal terzo pignorato
[...]
e IN , con soddisfo parziale del credito precettato, CP_2 CP_6
oltre interessi successivi come da titolo esecutivo (se dovuti); liquida le spese legali per la presente procedura in € 1.260,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre spese di registrazione del presente provvedimento (se dovute); ordina ai terzi pignorati di provvedere al pagamento delle somme assegnate e li dichiara liberi da ogni obbligo col versamento delle predette somme al creditore procedente”.
Il provvedimento, quindi, oltre a disporre l'assegnazione pro solvendo di tutte (v. oltre) le somme in giacenza sul conto al netto della somma corrispondente al triplo del minimo della pensione sociale (non pignorabile se sul conto affluiscono crediti da lavoro o pensione, art. 545, 8° co., c.p.c.), respinge anche, in via definitiva (o comunque senza dare termine per la
4 prosecuzione nel merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c., richiamato dall'art. 619, 3° co., c.p.c.),
l'opposizione di terzo all'esecuzione proposta dalla . Parte_1
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Parte_1
2.1 – Avverso il predetto provvedimento ha proposto appello la terza opponente Parte_1
deducendo:
[...]
a) col primo motivo, nell'assunto che il provvedimento di assegnazione contenga anche una sentenza reiettiva dell'opposizione ed abbia, quindi, natura sostanziale di sentenza impugnabile in parte qua, ha contestato la mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 132
c.p.c. per la sentenza, ossia l'intestazione “In nome del popolo italiano”, il dispositivo e soprattutto l'esposizione dei motivi, tali non potendosi ritenere la frase “ritenuta
l'infondatezza nel merito della proposta opposizione (non risulta agli atti la prova degli assunti difensivi svolti)”, senza alcun tipo di argomentazione, seppur minima o concisa.
Il primo Giudice avrebbe, inoltre, violato la necessaria bifasicità delle opposizioni esecutive, respingendo de plano l'opposizione senza concedere termine per l'avvio della fase di merito;
b) con il secondo motivo, si ribadisce che erano state fornite prove sufficienti per ritenere che la provvista sul libretto era formata esclusivamente da conferimenti di essa opponente, costituiti dai ratei della pensione di vecchiaia più una modesta cifra ricavata dalla vendita di legname di sua proprietà; ciò avrebbe consentito di vincere la presunzione di contitolarità per pari quote, sancita dall'art. 1298 c.c. nel caso di libretti cointestati, e di riconoscere che le somme sul conto erano di sua esclusiva proprietà – come del resto riconosciuto fin dal primo grado dalla terza debitrice . CP_2
2.2 – Si è costituita la creditrice pignorante contestando l'appellabilità Controparte_1 del provvedimento dell'8.01.2024 del G.E. del Tribunale di Novara, trattandosi di una mera ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. e, nel merito, la carenza di prova della titolarità esclusiva in capo alla terza opponente delle somme in giacenza sul libretto di deposito.
L'appellata dà atto nella propria comparsa di risposta che dopo Controparte_1
l'ordinanza di assegnazione, la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 199/2022 era stata conciliata come da verbale del 1.02.2024, il quale dava atto che € 8.354,51 erano stati già recuperati all'esito dell'esecuzione presso terzi di cui sopra, e prevedeva il pagamento
5 della somma residua con n. 23 rate mensili a decorrere dal 15.02.2024; il termine risulterebbe ancora pendente.
2.3 – Si è costituita, altresì, la terza AT , che ha ribadito le difese CP_2
già svolte in prime cure.
2.4 – Questa Corte, dopo avere respinto l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c., ha disposto la discussione orale della causa a norma dell'art. 350 bis c.p.c.
Le parti hanno quindi discusso all'udienza del 26.11.2024, richiamando le conclusioni rassegnate negli scritti difensivi depositati prima dell'udienza.
2.5 – Va anzitutto precisato che l'omessa partecipazione a questo giudizio della terza co- intestataria del libretto di deposito , sorella del debitore esecutato e Controparte_4 madre dell'odierna appellante-opponente in prime cure, non è motivo di invalidità del processo.
Il co-intestatario dei beni pignorati non è infatti litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, anche se promosso da altro cointestatario, dato che l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. mira soltanto all'accertamento negativo dell'appartenenza dei beni pignorati al debitore senza che il pignoramento possa incidere sulla quota di detto comproprietario (Cass., 1.04.1994, n. 3170; Id., 6.09/1968. n. 2893).
2.6 – I due motivi di impugnazione meritano di essere esaminati congiuntamente.
2.6.1 – Con un provvedimento del tutto eccentrico rispetto agli schemi imposti dagli artt.
619, 3° co., e 616 c.p.c., il G.E., anziché decidere sull'eventuale sospensiva richiesta dal terzo opponente e sulle spese della fase cautelare, concedendo poi termine per la introduzione della fase di merito dell'opposizione di terzo all'esecuzione, ha respinto de plano l'opposizione ed ha contestualmente disposto l'assegnazione del credito pignorato
(peraltro, per l'intero, e non per la quota di pertinenza del debitore esecutato, presuntivamente individuabile ex art. 1298 c.c. in un terzo dell'importo, trattandosi di libretto cointestato tra il debitore, la sorella e la madre), concludendo in tal modo anche il processo esecutivo.
Nella parte in cui respinge, in via definitiva, senza dare termine per prosecuzione nel merito del giudizio, l'opposizione di terzo all'esecuzione proposta da il Parte_1
6 provvedimento in parola, benchè assunto in forma di ordinanza, assume natura sostanziale di sentenza, ed è come tale appellabile.
La nullità dell'ordinanza-sentenza per mancanza dei requisiti formali dell'art. 132 c.p.c. e per la sostanziale assenza di motivazione resta peraltro superata dall'effetto devolutivo pieno dell'appello, non rientrando nelle ipotesi (tassative) di rimessione al primo giudice previste dall'art. 354 c.p.c. (cfr., infatti, l'art. 354, ult. co., c.p.c.); essa, cioè, non impedisce a questa
Corte di decidere direttamente nel merito, sostituendo l'ordinanza-sentenza nulla con altro idoneo provvedimento, che pronuncia sulla pretesa attributiva del bene della vita avanzata dall'opponente.
2.6.2 – Ora, le pagine estratte dal libretto postale, prodotte in fotocopia ai docc. 1A e 1B, indicano una serie di movimentazioni da cui non è in alcun modo possibile ricostruire la provenienza del denaro versato;
POSTE ITALIANE, nella sua dichiarazione ex art. 547
c.p.c. e poi negli atti difensivi, conferma che in effetti sul libretto veniva versata la pensione di ma non sembra in alcun modo affermare che le somme che Parte_1
affluivano in deposito fossero solo e soltanto della e non anche degli altri Pt_1
cointestatari.
Le affermazioni di , come terzo pignorato, non sono pertanto bastevoli a CP_2 dimostrare che l'intera provvista in deposito AT dalla ia di pertinenza della CP_1
sola superando in tal modo la presunzione di contitolarità per pari Parte_1
quote ex art. 1298 c.c.
Il cedolino della pensione della relativo al rateo di settembre 2024, quando ha Pt_1 cambiato libretto (doc. 5), indica un importo mensile di € 499,05, che non corrisponde ad alcuno dei versamenti riportati nel libretto di deposito prodotto in fotocopia.
Allo stesso modo, per la vendita del legname, per € 3.500, c'è solo una dichiarazione a firma della stessa u carta intestata della che Pt_1 Parte_4
neppure firma, datata 25.10.2023 (doc. 2), e una ricevuta di versamento della somma su libretto alla data del 26.01.2023 (doc. 3), ma la predetta ricevuta di versamento non trova alcuna corrispondenza nelle movimentazioni in avere delle fotocopie del libretto prodotte in atti.
La prova dell'appartenenza alla sola di tutto il denaro sul libretto di deposito Pt_1 postale non può, pertanto, ritenersi raggiunta e l'opposizione, pur se irritualmente decisa in primo grado, va perciò respinta nel merito.
7 § 3. – Le spese.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge;
esse vanno liquidate sul valore del bene in contestazione (l'importo in giacenza sul libretto, rivendicato per l'intero dalla e vanno poste a carico dell'appellante nei rapporti con l'appellata Pt_1 CP_1
la posizione neutra assunta in questa fase, come pure in primo grado, dalla terza
[...]
AT porta ad escludere una liquidazione delle spese da essa CP_2 sostenute in danno dell'appellante soccombente, in applicazione del principio dell'art. 92, 1° co., c.p.c., che esclude dalla ripetizione le somme per attività processuali superflue o inutili.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Novara in data 8.01.2024, con atto di citazione notificato in data 1.03.2024:
a) respinge l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara non dovuta la rifusione delle spese nei rapporti con;
CP_2
d) dichiara infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10/01/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 308 / 2024 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CONTE SERGIO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIALE FIUME TIRSO
N. 8 81030 CASTEL VOLTURNO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
GARBELLOTTO GAIA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA SEMINARI
6 BIELLA;
- parte appellata
e contro
1 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GIORGIA Controparte_2 P.IVA_1
VENTRE ed elettivamente domiciliata in TORINO, in Via Alfieri 10;
Oggetto: Opposizione di terzo all'esecuzione presso terzi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di Torino, contrariis reiectis
- In via preliminare: ai sensi e gli effetti di cui all'art. 283 cpc, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- Nel merito: riformare integralmente la sentenza impugnata, e per l'effetto dichiarare che le somme esistenti sul libretto di risparmio postale n. 39969212, cointestato con i figli
[...]
e sono di provenienza e titolarità esclusiva della signora CP_3 Controparte_4
e che la cointestazione è volta solo ed esclusivamente per soccorrere alle Parte_1 esigenze della appellante in caso di impossibilità della medesima;
per l'effetto dichiarare nullo e privo di effetti il pignoramento eseguito su tale libretto, ordinando alla terza AT
l'immediato svincolo delle somme a favore della signora Controparte_2 [...]
. Parte_1
Condannare parte appellata alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio”.
Per parte appellata “Voglia la Ill.ma Corte D'Appello di Torino adita: Controparte_1
In via preliminare
Respingere la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato, in quanto infondata in fatto ed in diritto
Nel merito
Respinta ogni richiesta avversaria
Rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto per Parte_1 le argomentazioni di cui al presente atto e per l'effetto confermare l'impugnata ordinanza di assegnazione resa dal Giudice dell'Esecuzione di Novara in data 08.01.2024 all'esito del procedimento esecutivo n. 873/2023 RGE
In ogni caso
Condannare la IG.ra , odierna appellate alla refusione, delle spese di Parte_1 giudizio”.
2 Per parte appellata : “Voglia codesto Ill.ma Corte di Appello di Torino CP_2
Dato atto della conformità a legge del comportamento di , giudicare Controparte_2
secondo giustizia e mandarla comunque assolta da qualsivoglia pretesa nei suoi confronti.
Spese per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 - ex dipendente dello , Controparte_1 Controparte_5
ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Novara il decreto ingiuntivo n. 199 del 27.11.2022 per crediti da lavoro;
il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. alla prima udienza del giudizio di opposizione introdotto dall'ex datore di lavoro
. Controparte_3
1.2 – La creditrice in forza del predetto titolo esecutivo, ha avviato Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Novara contro una procedura esecutiva Controparte_3 presso terzi pignorando, tra l'altro, la giacenza sul libretto di deposito postale n. 39969212, aperto presso l'ufficio PT di CA D'ON (NO), cointestato al debitore e ad altre due persone, madre del , e la sorella dello stesso dello stesso Parte_1 CP_3
, figlia anche lei della Parte_2 Pt_1
L'atto di pignoramento, con contestuale citazione ex art. 543 c.p.c., risulta notificato alle come terzo pignorato il 31.07.2023. CP_2
1.3 – assumendo di essere proprietaria esclusiva delle somme in Parte_1 giacenza sul libretto (indicate dalla terza AT in € 7.917,39), dal CP_2
momento che il libretto veniva alimentato esclusivamente con i ratei della pensione di vecchiaia e, per una parte (€ 3.500), con i proventi della vendita di legname di sua proprietà alla proponeva opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 Parte_3
c.p.c., nel contraddittorio con la terza AT , con il debitore esecutato CP_2
(che restava contumace) e con la creditrice pignorante. Non veniva, invece, citato come contraddittore il terzo cointestatario del libretto , Controparte_4
La in previsione dell'udienza fissata dal Giudice dell'esecuzione presso terzi, si CP_1
costituiva protestando la illeggibilità della documentazione prodotta dalla terza opponente a corredo dei propri assunti e la fondatezza della pretesa esecutiva.
3 si costituiva precisando, nella comparsa in data 27.07.2023, che “il CP_2
libretto postale oggetto di opposizione si alimenta con la pensione della cointestataria [ossia di … Si precisa altresì che a partire dalla mensilità di settembre [la Parte_1 notifica al terzo pignorato dell'atto di pignoramento è del 31.07.2023] l'accredito INPS è stato spostato su un altro libretto”.
Nel rendere la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c., la stessa Controparte_2 aveva dichiarato: “Si precisa che dalla movimentazione si evince che sul rapporto confluiscono versamenti da ricondurre a ratei pensionistici riferiti al cointestatario estraneo alla procedura;
pertanto l'importo messo a disposizione è da considerarsi al netto delle quote ritenute impignorabili nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 545”.
1.4 – All'esito dell'udienza dell'8.01.2024, il G.E. emetteva un provvedimento del seguente tenore:
“Il GE letti gli atti e rilevato che il creditore procedente in forza di titolo esecutivo ha precettato la somma pari a € 22.627,94; ritenuta l'infondatezza nel merito della proposta opposizione (non risulta agli atti la prova degli assunti difensivi svolti); letta la dichiarazione ex art. 547 cpc resa dal terzo pignorato del Controparte_2
21/8/2023 (Protocollo BP/O/GST/23/079033/00/BP); visti gli artt. 552 e ss. cpc;
assegna in pagamento al creditore procedente, salvo esazione, la somma di € 6.407,58, nonché € 1.946,93, dovuti rispettivamente all'esecutato dal terzo pignorato
[...]
e IN , con soddisfo parziale del credito precettato, CP_2 CP_6
oltre interessi successivi come da titolo esecutivo (se dovuti); liquida le spese legali per la presente procedura in € 1.260,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre spese di registrazione del presente provvedimento (se dovute); ordina ai terzi pignorati di provvedere al pagamento delle somme assegnate e li dichiara liberi da ogni obbligo col versamento delle predette somme al creditore procedente”.
Il provvedimento, quindi, oltre a disporre l'assegnazione pro solvendo di tutte (v. oltre) le somme in giacenza sul conto al netto della somma corrispondente al triplo del minimo della pensione sociale (non pignorabile se sul conto affluiscono crediti da lavoro o pensione, art. 545, 8° co., c.p.c.), respinge anche, in via definitiva (o comunque senza dare termine per la
4 prosecuzione nel merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c., richiamato dall'art. 619, 3° co., c.p.c.),
l'opposizione di terzo all'esecuzione proposta dalla . Parte_1
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Parte_1
2.1 – Avverso il predetto provvedimento ha proposto appello la terza opponente Parte_1
deducendo:
[...]
a) col primo motivo, nell'assunto che il provvedimento di assegnazione contenga anche una sentenza reiettiva dell'opposizione ed abbia, quindi, natura sostanziale di sentenza impugnabile in parte qua, ha contestato la mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 132
c.p.c. per la sentenza, ossia l'intestazione “In nome del popolo italiano”, il dispositivo e soprattutto l'esposizione dei motivi, tali non potendosi ritenere la frase “ritenuta
l'infondatezza nel merito della proposta opposizione (non risulta agli atti la prova degli assunti difensivi svolti)”, senza alcun tipo di argomentazione, seppur minima o concisa.
Il primo Giudice avrebbe, inoltre, violato la necessaria bifasicità delle opposizioni esecutive, respingendo de plano l'opposizione senza concedere termine per l'avvio della fase di merito;
b) con il secondo motivo, si ribadisce che erano state fornite prove sufficienti per ritenere che la provvista sul libretto era formata esclusivamente da conferimenti di essa opponente, costituiti dai ratei della pensione di vecchiaia più una modesta cifra ricavata dalla vendita di legname di sua proprietà; ciò avrebbe consentito di vincere la presunzione di contitolarità per pari quote, sancita dall'art. 1298 c.c. nel caso di libretti cointestati, e di riconoscere che le somme sul conto erano di sua esclusiva proprietà – come del resto riconosciuto fin dal primo grado dalla terza debitrice . CP_2
2.2 – Si è costituita la creditrice pignorante contestando l'appellabilità Controparte_1 del provvedimento dell'8.01.2024 del G.E. del Tribunale di Novara, trattandosi di una mera ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. e, nel merito, la carenza di prova della titolarità esclusiva in capo alla terza opponente delle somme in giacenza sul libretto di deposito.
L'appellata dà atto nella propria comparsa di risposta che dopo Controparte_1
l'ordinanza di assegnazione, la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 199/2022 era stata conciliata come da verbale del 1.02.2024, il quale dava atto che € 8.354,51 erano stati già recuperati all'esito dell'esecuzione presso terzi di cui sopra, e prevedeva il pagamento
5 della somma residua con n. 23 rate mensili a decorrere dal 15.02.2024; il termine risulterebbe ancora pendente.
2.3 – Si è costituita, altresì, la terza AT , che ha ribadito le difese CP_2
già svolte in prime cure.
2.4 – Questa Corte, dopo avere respinto l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c., ha disposto la discussione orale della causa a norma dell'art. 350 bis c.p.c.
Le parti hanno quindi discusso all'udienza del 26.11.2024, richiamando le conclusioni rassegnate negli scritti difensivi depositati prima dell'udienza.
2.5 – Va anzitutto precisato che l'omessa partecipazione a questo giudizio della terza co- intestataria del libretto di deposito , sorella del debitore esecutato e Controparte_4 madre dell'odierna appellante-opponente in prime cure, non è motivo di invalidità del processo.
Il co-intestatario dei beni pignorati non è infatti litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, anche se promosso da altro cointestatario, dato che l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. mira soltanto all'accertamento negativo dell'appartenenza dei beni pignorati al debitore senza che il pignoramento possa incidere sulla quota di detto comproprietario (Cass., 1.04.1994, n. 3170; Id., 6.09/1968. n. 2893).
2.6 – I due motivi di impugnazione meritano di essere esaminati congiuntamente.
2.6.1 – Con un provvedimento del tutto eccentrico rispetto agli schemi imposti dagli artt.
619, 3° co., e 616 c.p.c., il G.E., anziché decidere sull'eventuale sospensiva richiesta dal terzo opponente e sulle spese della fase cautelare, concedendo poi termine per la introduzione della fase di merito dell'opposizione di terzo all'esecuzione, ha respinto de plano l'opposizione ed ha contestualmente disposto l'assegnazione del credito pignorato
(peraltro, per l'intero, e non per la quota di pertinenza del debitore esecutato, presuntivamente individuabile ex art. 1298 c.c. in un terzo dell'importo, trattandosi di libretto cointestato tra il debitore, la sorella e la madre), concludendo in tal modo anche il processo esecutivo.
Nella parte in cui respinge, in via definitiva, senza dare termine per prosecuzione nel merito del giudizio, l'opposizione di terzo all'esecuzione proposta da il Parte_1
6 provvedimento in parola, benchè assunto in forma di ordinanza, assume natura sostanziale di sentenza, ed è come tale appellabile.
La nullità dell'ordinanza-sentenza per mancanza dei requisiti formali dell'art. 132 c.p.c. e per la sostanziale assenza di motivazione resta peraltro superata dall'effetto devolutivo pieno dell'appello, non rientrando nelle ipotesi (tassative) di rimessione al primo giudice previste dall'art. 354 c.p.c. (cfr., infatti, l'art. 354, ult. co., c.p.c.); essa, cioè, non impedisce a questa
Corte di decidere direttamente nel merito, sostituendo l'ordinanza-sentenza nulla con altro idoneo provvedimento, che pronuncia sulla pretesa attributiva del bene della vita avanzata dall'opponente.
2.6.2 – Ora, le pagine estratte dal libretto postale, prodotte in fotocopia ai docc. 1A e 1B, indicano una serie di movimentazioni da cui non è in alcun modo possibile ricostruire la provenienza del denaro versato;
POSTE ITALIANE, nella sua dichiarazione ex art. 547
c.p.c. e poi negli atti difensivi, conferma che in effetti sul libretto veniva versata la pensione di ma non sembra in alcun modo affermare che le somme che Parte_1
affluivano in deposito fossero solo e soltanto della e non anche degli altri Pt_1
cointestatari.
Le affermazioni di , come terzo pignorato, non sono pertanto bastevoli a CP_2 dimostrare che l'intera provvista in deposito AT dalla ia di pertinenza della CP_1
sola superando in tal modo la presunzione di contitolarità per pari Parte_1
quote ex art. 1298 c.c.
Il cedolino della pensione della relativo al rateo di settembre 2024, quando ha Pt_1 cambiato libretto (doc. 5), indica un importo mensile di € 499,05, che non corrisponde ad alcuno dei versamenti riportati nel libretto di deposito prodotto in fotocopia.
Allo stesso modo, per la vendita del legname, per € 3.500, c'è solo una dichiarazione a firma della stessa u carta intestata della che Pt_1 Parte_4
neppure firma, datata 25.10.2023 (doc. 2), e una ricevuta di versamento della somma su libretto alla data del 26.01.2023 (doc. 3), ma la predetta ricevuta di versamento non trova alcuna corrispondenza nelle movimentazioni in avere delle fotocopie del libretto prodotte in atti.
La prova dell'appartenenza alla sola di tutto il denaro sul libretto di deposito Pt_1 postale non può, pertanto, ritenersi raggiunta e l'opposizione, pur se irritualmente decisa in primo grado, va perciò respinta nel merito.
7 § 3. – Le spese.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge;
esse vanno liquidate sul valore del bene in contestazione (l'importo in giacenza sul libretto, rivendicato per l'intero dalla e vanno poste a carico dell'appellante nei rapporti con l'appellata Pt_1 CP_1
la posizione neutra assunta in questa fase, come pure in primo grado, dalla terza
[...]
AT porta ad escludere una liquidazione delle spese da essa CP_2 sostenute in danno dell'appellante soccombente, in applicazione del principio dell'art. 92, 1° co., c.p.c., che esclude dalla ripetizione le somme per attività processuali superflue o inutili.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Novara in data 8.01.2024, con atto di citazione notificato in data 1.03.2024:
a) respinge l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara non dovuta la rifusione delle spese nei rapporti con;
CP_2
d) dichiara infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10/01/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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