TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/10/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 10.6.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2623/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...], residente in [...]di Parte_1
Militello (ME), Via Enrico Cosenz n.83, C.F. , rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Giorgio Scisca (C.F. – PEC C.F._2
del Foro di Patti, ed elettivamente domiciliato in Capo Email_1
d'Orlando, Via Francesco Crispi n. 39 (ME), presso il suo studio, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, con sede legale in Roma, Via Controparte_1
Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P. IVA in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in qualità di Responsabile Atti Controparte_2
Introduttivi del Giudizio , rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Grazioli (C.F. CP_3
PEC elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliata in Messina, Via Tommaso Cannizzaro n. 206, presso il suo studio, giusta procura in atti resistente , in persona del Presidente Controparte_4
p.t, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, C.F. , rappresentato e difeso P.IVA_2 dagli Avv.ti Nadia Perego (C.F. , Pec C.F._4
t) e Antonello Monoriti (C.F.: Email_3
, ed elettivamente domiciliato in Messina, Via Armeria n. 1, C.F._5 presso la Direzione Provinciale dell'Istituto. resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato il 01.08.2023, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_5
e l' , proponendo opposizione avverso l'intimazione Controparte_1 di pagamento n. 29520239004141009000, notificata via pec in data 12.07.2023, dell'importo di € 80.508,87 di cui € 2556,27 per omissione del versamento dei contributi previdenziali IVS fissi/percentuale sul minimale afferenti all'anno 2018 in forza di un prodromico avviso di addebito n. 59520190001367553000.
Sosteneva l'annullamento dell'intimazione di pagamento per i seguenti motivi:
-Omessa e/o irregolare notifica dell'atto prodromico (avviso di addebito n.
59520190001367553000);
- Prescrizione del diritto alla riscossione della somma di € 2.556,27 per contributi previdenziali IVS relativi all'anno 2018.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' con memoria del Controparte_1
04.03.2024, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva sostenendo la pertinenza esclusiva dell'Ente impositore relativamente all'emissione e alla notifica dell'avviso di addebito, oggetto di contestazione.
In via subordinata insisteva sulla legittimità dell'intimazione di pagamento e contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, con rigetto del ricorso.
Pag. 2 di 6 L' si costituiva in giudizio con memoria del 03.04.2024, deducendo la regolarità CP_5 della notifica dell'avviso di addebito per compiuta giacenza e contestava, altresì, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata ex adverso.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
In via preliminare, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , va rilevato che a fronte di un ricorso avverso Controparte_1 una procedura esecutiva sono legittimati passivi sia colui che è incaricato alla riscossione, sia il titolare del credito. (Cass. sentenza n.3990/2020, Cass. sent. N.
7514/2022).
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento nr. 29520239004141009, deducendo l'inesistenza della notificazione dell'avviso di addebito n. 59520190001367553000 nella stessa indicato, per l'importo di € 2556,70 relativo a contributi IVS afferenti l'anno 2018.
I motivi posti a fondamento dell'opposizione appaiono infondati.
L'ente previdenziale ha l'obbligo di provare l'effettiva e la corretta notifica degli atti prodromici;
in caso contrario, l'intimazione di pagamento viene travolta dalla nullità.
Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “La cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell'avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge”. (Cass. civ. sez.
V sentenza n.476/2008)
Ne consegue che “la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora) attraverso i
Pag. 3 di 6 quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma
3 anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli (nella specie l'avviso di mora) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nella specie la cartella di pagamento)”. (Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-062011, Cass. civ. sez. unite n. 5791/08, Cass. sez. un. civ. n. 16412/07).
Tanto premesso, non può essere accolta l'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla irregolarità della notifica dell'avviso di addebito per compiuta giacenza, stante la mancata produzione, da parte dell' , della raccomandata informativa CAD. CP_5
Ed infatti, la Suprema Corte anche di recente (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 21964 del
2025) ha più volte ribadito che la notifica degli atti impositivi, inclusi quelli dell' , CP_5 può seguire due strade alternative: le forme del codice di rito oppure la notifica a mezzo del servizio postale. In quest'ultimo caso, la procedura non è disciplinata dalle rigide norme sulle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari (L. 890/1982), ma dalle più semplici regole che governano le raccomandate ordinarie.
Di conseguenza non sono necessarie né la redazione di una relata di notifica, né annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento. Se il destinatario è temporaneamente assente, la notifica si perfeziona con la compiuta giacenza, ovvero al termine del periodo di deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
La Corte di legittimità ha precisato che, in questo contesto, la presunzione di conoscenza opera pienamente (art. 1335 c.c.) e può essere vinta solo se il destinatario prova, senza sua colpa, di essere stato nell'impossibilità di averne notizia. L'invio della Parte
pertanto non è un requisito di validità, dovendosi ritenere accertata la sua emissione con il perfezionamento della giacenza.
Nella fattispecie in esame, pertanto, mentre l' ha dato prova della regolarità della CP_5 notifica dell'avviso di addebito, avvenuta per compiuta giacenza, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la propria impossibilità ad averne avuto notizia, sicché il processo notificatorio dell'avviso di addebito presupposto dall'intimazione di pagamento oggi opposta deve considerarsi legittimamente perfezionato.
Né può essere accolta la generica eccezione in ordine alla inammissibilità ed inutilizzabilità di tali copie informatiche per immagine, sollevata da parte ricorrente;
al
Pag. 4 di 6 riguardo va rammentato che, ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotografiche e cinematografiche, informatiche, fonografiche e, in genere, ogni rappresentazione meccanica di fatti e di cose, compreso l'atto di costituzione in mora inviata tramite il servizio postale, “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
E tale disconoscimento non può limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un mero disconoscimento ma, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. (Cass. 19.1.2018, n. 1250)
Il ricorrente si è limitato a contestare la produzione in modo generico e pertanto non può negarsi l'efficacia probatoria delle copie prodotte per immagine.
Alla luce delle superiori argomentazioni, quindi, la notifica dell'avviso di addebito risulta legittima.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
Al riguardo, occorre rilevare che l'avviso di giacenza prodotto dall' riporta la data CP_5 del 05.09.2019, con la conseguenza che la notificazione si è perfezionata trascorsi i successivi trenta giorni senza che il plico sia stato ritirato dall'interessato presso l'ufficio postale, e quindi precisamente in data 05.10.2019. L'intimazione di pagamento
è stata invece notificata al ricorrente via pec il 12.07.2023, per cui è evidente che non è maturato il termine prescrizionale quinquennale previsto per i contributi previdenziali.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il ricorrente deve essere condannato a pagare agli enti resistenti le spese di lite che, avuto riguardo ai parametri del D.M. n.
147/22 (valore della causa, complessità bassa), si liquidano per ciascuna parte in complessivi € 1.312,00 per onorari, di aumentarsi del 15% per spese generali, e per oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro,
Pag. 5 di 6 intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato il 01.08.2023 avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29520239004141009000, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato b) Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite all' che liquida in € 885,00 per CP_5 onorari da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a, c.p.a. come per legge.
c) Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite all' Controparte_1 che liquida in € 885,00 per onorari da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Patti, 1.10.2025
Il Giudice del lavoro dott. Fabio Licata
Pag. 6 di 6
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 10.6.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2623/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...], residente in [...]di Parte_1
Militello (ME), Via Enrico Cosenz n.83, C.F. , rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Giorgio Scisca (C.F. – PEC C.F._2
del Foro di Patti, ed elettivamente domiciliato in Capo Email_1
d'Orlando, Via Francesco Crispi n. 39 (ME), presso il suo studio, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, con sede legale in Roma, Via Controparte_1
Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P. IVA in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in qualità di Responsabile Atti Controparte_2
Introduttivi del Giudizio , rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Grazioli (C.F. CP_3
PEC elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliata in Messina, Via Tommaso Cannizzaro n. 206, presso il suo studio, giusta procura in atti resistente , in persona del Presidente Controparte_4
p.t, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, C.F. , rappresentato e difeso P.IVA_2 dagli Avv.ti Nadia Perego (C.F. , Pec C.F._4
t) e Antonello Monoriti (C.F.: Email_3
, ed elettivamente domiciliato in Messina, Via Armeria n. 1, C.F._5 presso la Direzione Provinciale dell'Istituto. resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato il 01.08.2023, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_5
e l' , proponendo opposizione avverso l'intimazione Controparte_1 di pagamento n. 29520239004141009000, notificata via pec in data 12.07.2023, dell'importo di € 80.508,87 di cui € 2556,27 per omissione del versamento dei contributi previdenziali IVS fissi/percentuale sul minimale afferenti all'anno 2018 in forza di un prodromico avviso di addebito n. 59520190001367553000.
Sosteneva l'annullamento dell'intimazione di pagamento per i seguenti motivi:
-Omessa e/o irregolare notifica dell'atto prodromico (avviso di addebito n.
59520190001367553000);
- Prescrizione del diritto alla riscossione della somma di € 2.556,27 per contributi previdenziali IVS relativi all'anno 2018.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' con memoria del Controparte_1
04.03.2024, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva sostenendo la pertinenza esclusiva dell'Ente impositore relativamente all'emissione e alla notifica dell'avviso di addebito, oggetto di contestazione.
In via subordinata insisteva sulla legittimità dell'intimazione di pagamento e contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, con rigetto del ricorso.
Pag. 2 di 6 L' si costituiva in giudizio con memoria del 03.04.2024, deducendo la regolarità CP_5 della notifica dell'avviso di addebito per compiuta giacenza e contestava, altresì, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata ex adverso.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
In via preliminare, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , va rilevato che a fronte di un ricorso avverso Controparte_1 una procedura esecutiva sono legittimati passivi sia colui che è incaricato alla riscossione, sia il titolare del credito. (Cass. sentenza n.3990/2020, Cass. sent. N.
7514/2022).
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento nr. 29520239004141009, deducendo l'inesistenza della notificazione dell'avviso di addebito n. 59520190001367553000 nella stessa indicato, per l'importo di € 2556,70 relativo a contributi IVS afferenti l'anno 2018.
I motivi posti a fondamento dell'opposizione appaiono infondati.
L'ente previdenziale ha l'obbligo di provare l'effettiva e la corretta notifica degli atti prodromici;
in caso contrario, l'intimazione di pagamento viene travolta dalla nullità.
Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “La cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell'avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge”. (Cass. civ. sez.
V sentenza n.476/2008)
Ne consegue che “la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora) attraverso i
Pag. 3 di 6 quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma
3 anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli (nella specie l'avviso di mora) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nella specie la cartella di pagamento)”. (Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-062011, Cass. civ. sez. unite n. 5791/08, Cass. sez. un. civ. n. 16412/07).
Tanto premesso, non può essere accolta l'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla irregolarità della notifica dell'avviso di addebito per compiuta giacenza, stante la mancata produzione, da parte dell' , della raccomandata informativa CAD. CP_5
Ed infatti, la Suprema Corte anche di recente (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 21964 del
2025) ha più volte ribadito che la notifica degli atti impositivi, inclusi quelli dell' , CP_5 può seguire due strade alternative: le forme del codice di rito oppure la notifica a mezzo del servizio postale. In quest'ultimo caso, la procedura non è disciplinata dalle rigide norme sulle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari (L. 890/1982), ma dalle più semplici regole che governano le raccomandate ordinarie.
Di conseguenza non sono necessarie né la redazione di una relata di notifica, né annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento. Se il destinatario è temporaneamente assente, la notifica si perfeziona con la compiuta giacenza, ovvero al termine del periodo di deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
La Corte di legittimità ha precisato che, in questo contesto, la presunzione di conoscenza opera pienamente (art. 1335 c.c.) e può essere vinta solo se il destinatario prova, senza sua colpa, di essere stato nell'impossibilità di averne notizia. L'invio della Parte
pertanto non è un requisito di validità, dovendosi ritenere accertata la sua emissione con il perfezionamento della giacenza.
Nella fattispecie in esame, pertanto, mentre l' ha dato prova della regolarità della CP_5 notifica dell'avviso di addebito, avvenuta per compiuta giacenza, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la propria impossibilità ad averne avuto notizia, sicché il processo notificatorio dell'avviso di addebito presupposto dall'intimazione di pagamento oggi opposta deve considerarsi legittimamente perfezionato.
Né può essere accolta la generica eccezione in ordine alla inammissibilità ed inutilizzabilità di tali copie informatiche per immagine, sollevata da parte ricorrente;
al
Pag. 4 di 6 riguardo va rammentato che, ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotografiche e cinematografiche, informatiche, fonografiche e, in genere, ogni rappresentazione meccanica di fatti e di cose, compreso l'atto di costituzione in mora inviata tramite il servizio postale, “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
E tale disconoscimento non può limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un mero disconoscimento ma, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. (Cass. 19.1.2018, n. 1250)
Il ricorrente si è limitato a contestare la produzione in modo generico e pertanto non può negarsi l'efficacia probatoria delle copie prodotte per immagine.
Alla luce delle superiori argomentazioni, quindi, la notifica dell'avviso di addebito risulta legittima.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
Al riguardo, occorre rilevare che l'avviso di giacenza prodotto dall' riporta la data CP_5 del 05.09.2019, con la conseguenza che la notificazione si è perfezionata trascorsi i successivi trenta giorni senza che il plico sia stato ritirato dall'interessato presso l'ufficio postale, e quindi precisamente in data 05.10.2019. L'intimazione di pagamento
è stata invece notificata al ricorrente via pec il 12.07.2023, per cui è evidente che non è maturato il termine prescrizionale quinquennale previsto per i contributi previdenziali.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il ricorrente deve essere condannato a pagare agli enti resistenti le spese di lite che, avuto riguardo ai parametri del D.M. n.
147/22 (valore della causa, complessità bassa), si liquidano per ciascuna parte in complessivi € 1.312,00 per onorari, di aumentarsi del 15% per spese generali, e per oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro,
Pag. 5 di 6 intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato il 01.08.2023 avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29520239004141009000, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato b) Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite all' che liquida in € 885,00 per CP_5 onorari da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a, c.p.a. come per legge.
c) Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite all' Controparte_1 che liquida in € 885,00 per onorari da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Patti, 1.10.2025
Il Giudice del lavoro dott. Fabio Licata
Pag. 6 di 6