Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. promossa da:
( CF ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Pietricola presso il medesimo elettivamente domiciliato in Terracina ( Latina)
Via Badino n. 104 per procura in calce all'atto introduttivo
-PARTE OPPONENTE
CONTRO
:
( ), in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1 P.IVA_1 rappresentata dall'avv. Marco Rossi elettivamente domiciliata presso il cui studio in
Verona, vicolo S. Bernardino, 5/A per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 ottobre 2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 22 febbraio 2017, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 201/2017 RG 5932/2016 emesso dal
Tribunale di Latina in data 19 gennaio 2017, su ricorso di per il CP_1
1
A sostegno dell'opposizione si eccepiva in primo luogo la carenza di legittimazione attiva fin dalla fase monitoria di il difetto di rappresentanza del procuratore CP_1
conferente il mandato alle liti al difensore ed il conseguente difetto di ius postulandi in capo al medesimo;
si eccepiva inolt5re l'insussistenza delle condizioni e dei presupposti di ammissibilità per la richiesta di ingiunzione di pagamento e la mancanza di prova scritta del credito. Quanto al merito si affermava che l'opponente nulla doveva avendo estinto ogni pendenza.
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione rilevandone il carattere generico anche con riferimento alle doglianze in merito agli interessi di mora e la infondatezza delle eccezioni preliminari.
Parte opposta così concludeva:
“Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo
e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di CP_1 Parte_1 della somma di € 25.603,78 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora come liquidati in decreto (in ogni caso entro i limiti di cui alla legge
108/1996) da calcolarsi sul solo capitale di € 15.768, fino al soddisfo”.
Concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto e svolta una istruttoria meramente documentale, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 17 ottobre 2024.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e non risulta meritevole di accoglimento.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
2 Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). ha agito monitoriamente quale cessionaria del credito derivante da contratto di CP_1
finanziamento n. 3622544 sottoscritto in data 27 aprile 2010 con Controparte_2
dall'opponente assumendo la maturazione di un saldo debitorio di € 25.603,78 di
[...] cui € 11.996,96 in linea capitale ed € 9.835,78 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto e comunque entro i limiti del tasso soglia usura ed €
3.771,04 a titolo di rate scadute e non pagate.
L'opponente non ha contestato la sottoscrizione del contratto se non in forma assolutamente generica né ha comprovato l'adempimento al pagamento delle rate dichiarate come insolute e risultanti dall'estratto conto a corredo del monitorio. In particolare in esito alla produzione dell'originale del contratto di finanziamento non si è avuto il formale disconoscimento da parte dell'opponente delle sottoscrizioni risultanti in calce al medesimo.
Risultano in primo luogo infondate le eccezioni preliminari dell'opponente relative al difetto dei poteri del procuratore conferente il mandato al difensore, risultanti dalla procura in atti.
Parimenti quanto alla prova del credito ha prodotto il contratto di CP_1
finanziamento e l'estratto conto delle rate insolute nonché ha comprovato la propria legittimazione attiva derivante dalla cessione del credito sottoscritta con la Banca finanziatrice, regolarmente comunicata al debitore.
Si afferma pacificamente in giurisprudenza che con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto e l'unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all'art. 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del
3 pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.
Si è altresì precisato che, dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario, quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacché dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio (che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica)della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi, l'adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha più efficacia liberatoria .
Quanto alla valenza dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, secondo la giurisprudenza ( da ultimo Cass. 3 dicembre 2019 n. 31577), la possibilità di avvalersi dell'estratto ex art. 50 T.U.B. deve essere riconosciuta anche ai cessionari dei crediti, ivi compresa l'ipotesi in cui non si tratti di banche, allo scopo di dotarli di strumenti rapidi ed efficaci che consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti, i cui effetti dannosi si rifletterebbero automaticamente su tutto il sistema economico e finanziario che riceve credito dalle banche. Dunque, la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito non rileva ai fini dell'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 50 TUB, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione (e conseguentemente anche ai loro mandatari) direttamente dalla legge.
Nessuna delle ulteriori invalidità prospettate dall'opponente ha formato oggetto di valida allegazione, essendosi parte opponente limitata ad una deduzione generale ed astratta, avulsa dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto finanziario ovvero senza alcuno specifico riferimento né alla formulazione delle clausole di cui si dovesse ritenere la nullità, né alle correlate annotazioni in conto.
Si ritiene, invero, che anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il cliente sia tenuto ad individuare specificamente le clausole di cui assume la nullità e le singole poste ritenute indebite ed ad un rilievo di invalidità sufficientemente puntuale e concretamente rispondente al tenore delle singole pattuizioni censurate.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo nei confronti di . Parte_1
4 Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto del valore della lite e della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, Parte_1
in favore di nella somma di € 2.540,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso forfettario, CPA ed IVA .
Così deciso in Latina, il 18 febbraio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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