Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7582/2022
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
7582/2022 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. DI PIERRO MICHELE, avv. DI PIERRO Parte_1
MATTEO; ricorrente
E
, avv. Controparte_1
BOVE ANTONIO, resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 02.12.2022, la parte ricorrente esponeva:
di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984;
che il CTU nominato riconosceva il relativo requisito sanitario con decorrenza differita dal 23.05.2022;
di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa del 26.11.2020.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello
1
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisita la documentazione, disposta nuova CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è fondata.
A tal proposito si consideri che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445bis, comma 5, c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto per l'omologa.
3) L'art. 1 della l. 222/1984 dispone che “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , Controparte_1
l'assicurato la cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, il dott.
[...]
, ha ritenuto che la parte ricorrente presenta una capacità di lavoro Per_1 in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta in modo permanente a meno di un terzo avendo riscontrato “la presenza di esiti legati alla grave patologia respiratoria (come documentato dalla certificazione presente agli atti), in soggetto con patologie a carico dell'apparato osteoarticolare” precisando che “Tali aspetti a mio avviso, riducono in maniera significativa la capacità lavorativa specifica di un pescatore, (già evidenziata nell'elaborato peritale di primo grado), il quale notoriamente, è soggetto a perfrigerazioni, attività con macroclima sfavorevole, attività che quindi richiedono un impegno psicofisico importante” (cfr. CTU in atti).
2 Tanto basta ad integrare il requisito sanitario per ottenere l'assegno ordinario di invalidità.
Tale requisito viene accertato a partire dal 26.11.2020 data della domanda amministrativa.
Nessuna contestazione veniva mossa dalle parti alle conclusioni del CTU.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per percepire l'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984 dalla data della domanda amministrativa.
4) Le spese seguono, dunque, la soccombenza dell' e sono liquidate in CP_1 dispositivo in relazione allo scaglione di riferimento, sia per la fase ATP, che per la fase di merito, con distrazione.
In relazione alla fase di ATP le spese seguono lo scaglione relativo al pieno valore della prestazione di riferimento.
Per il giudizio di merito lo scaglione deve riferirsi al solo valore della decorrenza anticipata.
Le spese di CTU sono da porre definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità ex l.
222/1984 dalla data della domanda amministrativa;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, da CP_1 distrarsi in favore dei procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida per onorari nella misura di € 1.5260,00 per la fase di ATP e di € 2.697,00 per il presente giudizio oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al 15%);
3. pone le spese di CTU di entrambe le fasi definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 29/01/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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