CA
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 14/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 246/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Emanuele De Gregorio Presidente
dr.ssa RI Lucia Insinga Consigliere
dr. Gaetano Sole Consigliere est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 246/2020 R.G.
Tra
(P.IVA: Parte_1
), avente sede in nella Via G. Cusmano n. 1, in persona del P.IVA_1 Parte_1
Direttore Generale e legale rappresentane pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Lavinia Cordaro, giusta procura in atti;
Appellante
contro
, nato a [...] il [...], (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...]; , nata a [...] il CP_2
17.08.1960, (C.F. ) ed ivi residente a[...]; C.F._2
, nato a [...] il [...], (C.F. ) ed ivi Controparte_3 C.F._3 residente a[...]; nato a [...] il Controparte_4 27.03.1962, (C.F. ) residente in [...]; C.F._4
, nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_5
) residente in [...], alla va Monteverdi n. 7; C.F._5 [...]
, nata a [...] il [...], (C.F. , Parte_2 C.F._6
residente in [...], tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Gaddo Cecovini;
Appellati
e contro
, (P.I. PI Controparte_6
), avente sede in nel Viale della Vittoria n. 321, in persona del P.IVA_2 CP_6 legale rappresentane pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Castaldo, giusta procura in atti;
Appellata
****
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Preliminarmente, ove ritenuto necessario, procedere alla rinnovazione della CTU. Indi, reiectis adversis, in riforma dell'impugnata sentenza : - Ritenere che
nessuna responsabilità sia ascrivibile ai sanitari che ebbero in cura la signora
[...]
in quanto essi agirono con prudenza, diligenza e perizia e ritenere che la morte Per_1
intervenne per cause naturali dovute al suo pregresso grave stato di salute;
- Ritenere,
pertanto, che nessun risarcimento dei danni a nessun titolo è dovuto agli appellati;
- In subordine ritenere non provato il danno iure proprio subito dagli stessi e, per l'effetto, riformare il relativo capo della sentenza che lo riconosce in capo a ciascuno di essi;
- In subordine ritenere che la maggiore responsabilità nella causazione dell'evento lesivo alla signora sia stato causato dal comportamento omissivo dei medici licatesi e per CP_3
l'effetto condannare gli stessi al maggiore risarcimento nella misura dell'80% od in
quella ritenuta di giustizia. - Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati: “Gli appellati precisano come di seguito le proprie conclusioni: in via
2 preliminare, in rito: dichiarare l'improcedibilità dell'appello di
[...]
, in persona del legale rapp. Parte_1 pro tempore, ex artt. 348, I° co., c.p.c.; per l'effetto, dichiarare definitiva la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Gaddo Cecovini, che si dichiara antistatario;
in via subordinata, nel merito: A) ove denegatamente ritenuto che il Tribunale di Caltanissetta abbia condannato la
e la Controparte_6 [...]
a risarcire gli appellati del Parte_1 danno patito in conseguenza dell'evento per cui è causa nel limite delle rispettive quote di responsabilità concorsuale, riformare in parte qua la sentenza di primo grado (sent.
del Tribunale di Caltanissetta n. 262/2020, pubbl. il 23/07/2020, RG n. 1927/2016, Repert.
n. 467/20207), condannando le citate a risarcire agli appellati il Controparte_7 predetto danno in solido;
confermare per il resto la sentenza di primo grado;
B) ove ritenuto dalla Ill.ma Corte d'Appello che, come risulta evidente, il Tribunale di
Caltanissetta abbia condannato in solido la Controparte_6
e la
[...] Parte_1
a risarcire gli appellati del danno patito in conseguenza dell'evento
[...] per cui è causa confermare la sentenza di primo grado;
C) nella denegata ipotesi in cui
l'Ill.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, escludesse la responsabilità della Parte_1
nella causazione della morte di > accertare la
[...] RS
responsabilità esclusiva della Controparte_6 nella causazione della morte di > per l'effetto, condannare la RS [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, a risarcire per l'intero il danno patito dagli appellati nella misura quantificata nella sentenza di primo grado, ponendo a suo esclusivo carico le spese del primo grado
di giudizio nella misura indicata nella sentenza medesima;
D) nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, escludesse la responsabilità della nella Controparte_6
causazione della morte di > accertare la responsabilità esclusiva della RS
Controparte_8
3
[...] nella causazione della morte di > per l'effetto, condannare la RS [...]
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a risarcire per l'intero il danno patito dagli appellati nella misura quantificata nella sentenza di primo grado, ponendo a suo esclusivo carico
le spese del primo grado di giudizio nella misura indicata nella sentenza medesima;
E) nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello ritenesse insussistente un valido nesso causale tra le omissioni dei sanitari e la morte della sig.ra accertare che CP_3
dette colpevoli omissioni hanno causato agli appellati un duplice danno, iure proprio e
iure hereditario, da perdita di chance, siccome individuato nell'atto di citazione di primo grado e ribadito nella presente comparsa;
per l'effetto, condannare le aziende sanitarie convenute, in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido ex art. 2055 c.c. o, in subordine, in via alternativa, a risarcire agli appellati che sono anche eredi della sig.ra
(i figli e il coniuge) il danno iure hereditario e agli appellati tutti (e dunque anche CP_3 al fratello), quali prossimi congiunti, il danno iure proprio, da quantificarsi
equitativamente ex art. 1226 c.c.; con vittoria di spese del giudizio di primo grado. In tutti
i casi con vittoria di spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv.
Gaddo Cecovini, che si dichiara antistatario;
in via istruttoria: I) per la denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello non dichiarasse l'improcedibilità dell'appello della
e, Parte_1 in dissenso dal Tribunale di Caltanissetta, ritenesse indimostrato in via presuntiva e/o ex
art. 115 c.p.c. il danno da perdita del rapporto parentale liquidato all'esito del giudizio di primo grado, gli appellati insistono per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella II memoria ex art. 183 c.p.c., reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2019, non ammesse nel giudizio di primo grado e riproposte in questo giudizio
d'appello:
1. Vero che il rapporto coniugale tra e fu Controparte_1 RS caratterizzato negli anni da stabilità, amore e rispetto.
2. Vero che i due coniugi
trascorrevano la maggior parte del tempo assieme;
le loro frequentazioni ed uscite erano
limitate alla cerchia dei famigliari (i figli e le loro famiglie, i cognati).
3. Vero che, dalla
morte della moglie, vive da solo nella casa coniugale, esce di rado e Controparte_1
vede la figlia RI nei fine settimana.
4. Vero che, dalla morte della moglie, CP_1
acconsente di rado ad andare a trascorrere qualche giorno dai figli che abitano
[...]
4 in Lombardia.
5. Vero che frequentava settimanalmente la madre e che, CP_2
in particolare, il sabato e la domenica pranzava (con la sua famiglia) con i genitori. 6.
Vero che i figli di - Emanuele, e - sentivano RS Parte_2 CP_5
al telefono quotidianamente la loro madre, prima della sua morte.
7. Vero che Per_1
e il marito si recavano a far visita ai figli che risiedono in Lombardia (Emanuele,
[...]
e ) una volta ogni uno/due mesi;
i quattro figli li ospitavano a Parte_2 CP_5 turno;
in occasione di ciascuna visita e il marito si intrattenevano per RS
alcuni giorni.
8. Vero che tutti e tre i figli residenti in [...], con le rispettive famiglie,
tornavano a EL per le vacanze estive, così come per Natale e Pasqua. 10. Vero che risiede a EL, a soli due chilometri di distanza dall'abitazione della Controparte_3
defunta sorella;
quando era in vita, la frequentava quasi quotidianamente. 11. Vero che circa ogni due mesi il sig. e la moglie, che possiedono una villetta in Controparte_3 campagna, poco fuori EL, invitavano e il marito per trascorrere la RS domenica in compagnia. 12. Vero che Lei riconosce nelle fotografie che si rammostrano
la sig.ra in occasioni di festa con il marito, i figli odierni attori e i nipoti. Testi, sui CP_3
capp. da 1 a 12: , residente in [...]; Testimone_1 Testimone_2
, residente Muggiò (MI), via Baracca n. 9; , residente in [...],
[...] Testimone_3 via Giuffrida 19; , residente in [...], Vico Algeria 3. In subordine, gli Testimone_4 appellati chiedono che, in accoglimento del motivo d'appello incidentale di cui al paragrafo n. 6 della comparsa di risposta in appello, l'Ill.ma Corte d'Appello ammetta la sopra richiamata prova orale;
II) gli appellati si oppongono all'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado in quanto esauriente e chiara nel suo significato per le ragioni già evidenziate nella comparsa di costituzione in appello”.
Per l' : “si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Voglia accogliere Controparte_6 Part le seguenti conclusioni: Rigettare l'Appello proposto dall di perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto;
Confermare la Sentenza n. 262/2020 R.G. 1927/2016 emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 23/07/2020, ove si attribuiva all una Controparte_6
responsabilità pari al 10%. -Condannare l'appellante al pagamento delle spese del
presente grado di giudizio e quelle di primo grado. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari per il presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part Con atto di citazione regolarmente notificato, l' di proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 262/2020 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 23.07.2020,
nel procedimento recante il n. 1927/2016 R.G., con la quale, in parziale accoglimento delle domande formulate dagli odierni appellati, l' veniva condannata, Parte_1 insieme all' in rapporto di solidarietà interna, al pagamento del 90% Controparte_6
delle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno iure proprio derivante da
malpractice medica per la perdita della congiunta , nei confronti dei RS
parenti , , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_5 [...]
(rispettivamente coniuge e figli, in favore dei quali veniva liquidata la Parte_2 somma di € 182.556,00 ciascuno), (fratello, in favore del quale veniva Controparte_3 liquidata la somma di € 27.623,00), oltre al pagamento su tutte le somme, previa devalutazione alla data della causazione del danno (15.07.2013) degli interessi legali sulle somme progressivamente rivalutate di anno in anno fino al soddisfo, oltre alle spese funerarie e mediche (€ 3.636,00) riconosciute in favore del marito e alle Controparte_1 spese mediche (€ 800,00) riconosciute in favore del figlio oltre Controparte_4 interessi legali fino al soddisfo.
Il Giudice di primo grado compensava per la metà le spese di lite, ponendo la rimanente
Part metà a carico delle due (mantenendo lo stesso rapporto percentuale tra le due),
disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Venivano,
Part altresì, poste a carico delle due in solido tra loro, le spese della CTU medico legale,
con il medesimo rapporto percentuale di ripartizione (90%-10%).
L'appellante ha impugnato la sentenza chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti stante l'assenza di responsabilità dei sanitari del nosocomio gelese.
Si costituivano in giudizio i familiari della defunta chiedendo il rigetto dell'appello principale, e spiegando altresì appello incidentale, limitatamente all'aspetto inerente alla ripartizione del risarcimento tra le due convenute, chiedendone la Controparte_7 condanna in solido;
in via istruttoria chiedevano l'ammissione della prova testimoniale.
Si costituiva, altresì, l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_6 della sentenza impugnata.
6 Per una migliore comprensione della vicenda che ci occupa, è opportuno svolgere una breve ricostruzione dei fatti da cui originava il processo.
Con atto di citazione del 1.06.2016, ritualmente notificato, , Controparte_1 CP_2
, , , Peritore
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 convenivano innanzi al Tribunale di Caltanissetta l' Controparte_9
(in relazione all'operato dei medici del nosocomio di EL) e l'
[...] [...]
(in relazione all'operato dei medici del nosocomio di Controparte_10
CA), chiedendo accertarsi la responsabilità professionale dei sanitari che ebbero in cura
, dapprima presso l'Ospedale di CA e poi presso l'Ospedale di EL, RS
per aver posto in essere gravi omissioni ed errori diagnostici, che avrebbero determinato il decesso della congiunta.
Segnatamente, gli attori rappresentavano che in data 15.07.2013, alle ore 12.30,
[...]
veniva accompagnata presso il Centro San Giovanni di CA per effettuare una Per_1 seduta di emodialisi quando, giungendo in prossimità della struttura, cadeva accidentalmente per terra sbattendo la testa. Veniva, quindi, ricoverata presso il centro ospedaliero di CA, dove veniva refertata frattura cranica in regione occipitale per trauma con “sfumata iperdensità di possibile natura ematica” e, per tale motivo, alle ore
14:00, veniva contattato il reparto di neurochirurgia dell' di Controparte_11 CP_12 che consigliava svolgimento di ulteriore TAC, a sei ore di distanza, ed eventuale trasferimento presso l'Ospedale di EL, in quanto dotato di reparto di neurochirurgia e centro dialisi, trattamento a cui la paziente avrebbe dovuto essere sottoposta la stessa mattina del 15.07.2013. Gli attori riportavano i valori evidenziati dalla cartella clinica della
Sig.ra alle ore 14:51, sottolineando la presenza di un blocco atrio-ventricolare, CP_3 nonchè di un livello di potassio nel sangue pari a 6.4, e di glicemia, pari a 184. Alle ore
18:49 la paziente veniva trasferita presso l'Ospedale di EL, dove veniva somministrata soluzione fisiologica ed insulina;
alle ore 22:19 veniva effettuato elettrocardiogramma che attestava bradicardia e blocco atrio-ventricolare; dalle ore 23:30 seguiva arresto cardio-
circolatorio, trattato con “massaggio cardiaco esterno, assistenza respiratoria con intubazione endotracheale con Rianimatore”, adrenalina endovena endotracheale e atropina;
dall'emogasanalisi delle ore 23:55 veniva evidenziato un valore di potassio pari a 7.5, fino al decesso per ulteriore arresto cardiaco occorso alle ore 00:40 del 16.07.2013.
7 Tanto premesso, gli attori invocando l'accertamento della responsabilità delle strutture sanitarie di CA ( ) e di EL ( ) per la morte della Controparte_6 Parte_1
paziente Sig.ra ne chiedevano la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti CP_3
(patrimoniali e non) sia iure proprio sia iure hereditatis nella misura ritenuta di giustizia.
Nel giudizio di primo grado veniva autorizzato il deposito della documentazione medico- sanitaria, disposta consulenza tecnica medico-legale e, all'esito dell'istruttoria, il
Tribunale di Caltanissetta accoglieva parzialmente le domande spiegate dagli attori, nella misura suindicata, ritenendo provata la responsabilità delle strutture sanitarie nella causazione dell'evento morte della paziente.
***
L' censurava la correttezza della sentenza di primo grado affidando Parte_1 le proprie doglianze a cinque motivi di impugnazione.
Con il primo, deduceva l'erroneità delle considerazioni svolte dal giudice di prime cure, nell'aver integralmente fatto proprie le conclusioni alle quali erano giunti i consulenti tecnici d'ufficio. Ed invero, l'appellante evidenziava il corretto operato dei sanitari dell'Ospedale di EL nell'aver rimandato la terapia emodialitica, in quanto controindicata nel caso di specie, in virtù del fatto che, prevedendo la somministrazione massiccia di anticoagulanti, avrebbe alimentato l'emorragia in atto. I sanitari ritenevano, dunque, prioritaria la stabilizzazione dell'emorragia cerebrale in corso.
Part Con il secondo motivo di gravame, l' lamentava l'erronea impostazione della sentenza di primo grado, avendo il giudice di prime cure fatto propri i ragionamenti e le conclusioni a cui erano giunti i consulenti d'ufficio, trasformandoli nel corpo della sentenza. Il giudice di prime cure si sarebbe, infatti, limitato ad un'operazione di mero rinvio alla CTU medico-legale.
Con il terzo motivo di gravame, si censurava l'erroneità della motivazione in ordine alla ripartizione interna della responsabilità, stabilita in misura pari al 10% a carico dell'
[...]
e del 90% a carico dell' . Il giudice di prime cure non CP_6 Parte_1
avrebbe considerato che le omissioni poste in essere dai medici dell'Ospedale di CA
avrebbero reso più grave la condizione clinica della che al momento delle CP_3 dimissioni aveva una probabilità di decesso pari all'80%.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione del
8 Tribunale in ordine al riconoscimento del risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, in considerazione del fatto che nessuno dei richiedenti avrebbe subito uno sconvolgimento della propria esistenza tale da alterare in modo sostanziale il proprio stile di vita a causa del decesso della Sig.ra CP_3
Infine, con l'ultimo motivo, l'appellante censurava l'erroneità della motivazione per insussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei medici e l'evento morte. Il giudice di prime cure, infatti, avrebbe omesso di considerare le gravi patologie delle quali la Sig.ra era affetta e che avrebbero concorso a determinarne il decesso. CP_3
Si costituiva in giudizio l , contestando il contenuto dell'atto di appello Controparte_6
e nel merito evidenziando la correttezza dell'iter motivazionale della sentenza di primo grado.
Segnatamente, ripercorreva la vicenda ricostruendo l'errato approccio diagnostico e terapeutico tenuto dai sanitari gelesi fin dal primo ingresso presso la struttura ospedaliera.
A tal proposito, l'appellata precisava che il nesso di causalità che coinvolgerebbe l'
[...]
sarebbe del tutto marginale, in quanto in occasione del ricovero della CP_6 CP_3
erano stati eseguiti immediatamente tutti gli accertamenti possibili e, in mancanza di reparti adeguati, veniva correttamente disposto il trasferimento della paziente presso l'Ospedale di EL, dotato del reparto presso cui svolgere la dialisi.
Concludeva invocando la conferma della sentenza appellata in virtù del fatto che l'evento morte fosse addebitabile alle numerose patologie da cui era affetta la paziente, nonché all'operato dei sanitari del nosocomio gelese.
Si costituivano infine i familiari della contestando il contenuto dell'atto di appello CP_3
e, nel merito, evidenziavano la correttezza dell'iter motivazionale della sentenza di primo grado.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, gli appellati ne rilevavano l'infondatezza sotto diversi profili:
- non sarebbe corretto affermare che i medici gelesi, somministrando alla soluzione CP_3
fisiologica ed insulina, abbiano correttamente attuato la terapia farmacologica imposta dalle linee guida in caso di severo eccesso di potassio;
- non sarebbe corretto affermare che le linee guida sconsigliano l'immediata esecuzione della dialisi in quanto basata sulla somministrazione di farmaci anticoagulanti,
9 controindicati in presenza di emorragie in atto.
In merito al secondo motivo, inerente alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio,
sposate dal giudice di primo grado, gli appellati ne sottolineavano la coerenza e la linearità.
Part Per quel che concerne la ripartizione di responsabilità tra le due i familiari appellati sottolineavano la sussistenza del nesso causale rispetto alla condotta tenuta ed alla realizzazione dell'evento dannoso in capo ad entrambe le strutture e, con appello incidentale, invocavano alla luce del ritenuto concorso causale delle strutture sanitarie, e tenuto conto della non chiara formulazione in parte qua della pronuncia oggetto di gravame, affermarsi la responsabilità in solido e per l'intero delle stesse ex art. 2055 c.c., rilevando le quote interne di responsabilità al solo fine del regresso ex art. 2055 co. 2 c.c.
In merito al quarto motivo, inerente al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, gli appellati invocavano la conferma della sentenza, attesa la corretta quantificazione del danno.
Part In conclusione, dunque, chiedevano incidentalmente la condanna delle al risarcimento del danno in solido e, per il resto, la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese dei due gradi di giudizio, insistendo nell'ammissione dei mezzi di prova articolati.
All'udienza del 12.04.2021, la Corte rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni;
quindi all'udienza del 26.09.2024, celebrata in modalità cartolare a seguito di deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente, mette conto evidenziare come l non abbia spiegato Controparte_6 alcun appello incidentale avverso la pronuncia del Tribunale nisseno, limitandosi a concludere per la declaratoria di rigetto dell'appello principale.
Ne consegue che deve ritenersi passata in giudicato la statuizione inerente
Part all'affermazione di responsabilità della predetta sebbene limitatamente alla percentuale del 10%, e fatte salve le precisazioni che verranno chiarite in seguito, in ordine all'appello incidentale spiegato dai familiari della vittima.
Ciò posto, l'appello principale è infondato sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Ragioni di ordine logico suggeriscono di procedere ad un'analisi congiunta dei primi due
10 motivi di gravame.
Ed invero, con riferimento al paventato vizio di carenza di motivazione della sentenza, che avrebbe recepito per relationem le conclusioni e l'iter logico della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, non può che rilevarsene l'infondatezza.
Sul punto mette conto evidenziare che il giudice di primo grado, riportando integralmente i passaggi salienti della relazione di consulenza tecnica, ha inteso evidenziare la propria piena adesione rispetto all'iter argomentativo seguito dai consulenti d'ufficio, senza che ciò implichi, di per sé, alcun vizio di omessa motivazione. Di conseguenza, nessuna censura può essere accolta sul punto, atteso che il giudice di prime cure ha provveduto a riportare alcuni stralci della consulenza tecnica “evidenziando che, per il loro pregio
medico, le valutazioni dei consulenti nominati dal Giudice si appalesano come pienamente accoglibili perché adesive ai quesiti, logiche, non contraddittorie ed argomentate secondo la migliore scienza medica”.
Peraltro, il Tribunale provvedeva, in ogni caso, ad arricchirne il contenuto con proprie glosse di commento, sì da dare contezza delle ragioni sottese alla propria motivata adesione.
Peraltro è del tutto evidente che le conclusioni cui è giunto il primo giudicante sono ampiamente giustificate dal fatto che il tessuto argomentativo della relazione di consulenza tecnica risulta esaustivo (oltre che condivisibile come si vedrà a breve) essendo stati evidenziati tutti quegli elementi che consentono di delineare il percorso logico seguito.
Il Tribunale ha, dunque, deciso in conformità all'orientamento secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il
percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche 'per relationem' dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. ord. n. 11917 del
06/05/2021; Cass. ord. n. 15147 del 11/06/2018).
Parallelamente, per quel che concerne specificamente la censura relativa alla non corretta valutazione, da parte del Tribunale, del comportamento tenuto dagli operatori sanitari del
11 nosocomio gelese, va rilevato come i consulenti abbiano chiarito che, stante la severa iperpotassiemia (> 6,6 mEQ/l) che interessava la al momento del suo accesso presso CP_3
l'Ospedale di EL, l'infusione di soluzione fisiologica e di insulina costituiva solo una componente di una terapia farmacologica combinata che avrebbe dovuto essere somministrata: terapia che, per essere completa, richiedeva almeno la somministrazione anche di calcio TO (trattamento d'urgenza che protegge da disturbi cardiaci i quali erano già in atto, presentando la sig.ra un blocco atrioventricolare di I° grado) e/o CP_3 di resine (per favorire l'escrezione dei fluidi).
Peraltro, che la terapia somministrata fosse risultata del tutto inidonea a raggiungere l'obbiettivo sperato (abbassamento dei livelli di potassio) è dimostrato dal fatto che la prima verifica del livello di potassio (tardivamente) effettuata alle ore 23:55 dai sanitari di
EL, dopo l'infusione di insulina delle ore 20:00, evidenziava la sussistenza di un elevatissimo – e ritenuto mortale dai CTU – valore di 7,5 mEQ/l, a nulla rilevando la considerazione per cui l'ultimo valore del potassio rilevato alle ore 00.13 fosse di 4 mEQ/l: essendo tale valore inattendibile, essendo stato rilevato in limine vita, e cioè a meno di trenta minuti dal decesso, come compiutamente spiegato dai consulenti.
L'accertamento tecnico espletato in primo grado ha, inoltre, consentito di evidenziare la sussistenza di altri profili di responsabilità: in particolare, ulteriore profilo di colpa nella condotta dei sanitari del si desume dal mancato svolgimento di analisi Controparte_13 del sangue all'atto di ingresso della paziente: analisi che avrebbero certamente rilevato un ulteriore innalzamento dei valori di potassio nel sangue (rispetto ai dati riportati in cartella), trattandosi di paziente che in pari data avrebbe dovuto essere sottoposta ad emodialisi. In altri termini, il deficit diagnostico dei sanitari gelesi impediva un tempestivo inquadramento del quadro renale, determinando un grave ritardo nella piena comprensione della situazione che, per quanto detto, i sanitari ebbero solo alle ore 23:55, allorché venne misurato per la prima volta il livello di potassio (pari a 7,5 mEQ/l).
Né può condividersi l'assunto evidenziato da parte appellante, secondo cui il trattamento di emodialisi non avrebbe potuto essere effettuato, poiché la paziente non avrebbe potuto assumere gli anticoagulanti necessari per poter effettuare la terapia, in considerazione dell'emorragia celebrale in atto: ed invero, al di là del fatto che tale assunto non è stato minimamente evidenziato da parte dei consulenti tecnici di parte nel corso del giudizio di
12 primo grado (cfr. relazione di risposta dei CTU alle osservazioni di parte), risultando quindi la sussistenza di tale ostacolo, già sul piano scientifico, del tutto indimostrata, non può non evidenziarsi come dalla lettura della consulenza si evinca chiaramente che la era già al soggetta a terapia anticoagulante al momento del ricovero (cfr. Cartella CP_3
clinica redatta presso il P.O. Vittorio Emanuele di EL- Reparto di Medicina del 15.07.13 ore 19.03: “…diagnosi di accettazione: trauma cranico occipitale con ferita lacerocontusa in pz dializzata in terapia anticoaugulante orale”).
Sulla scorta di tali considerazioni, non possono che condividersi le argomentazioni del giudice di prime cure secondo il quale “E' senz'altro determinante l'omissione terapeutica occorsa all'arrivo, alle ore 19:03 del 15/7/2013, della Sig.ra presso il nosocomio CP_3
“V. Emanuele” di EL. Tale omissione è essenzialmente consistita nella omessa mancata valutazione del valore ematologico del potassio, da effettuarsi, secondo le leges artis in
prima battuta ed al ricevimento della paziente: la programmazione di dialisi lo stesso
giorno del subito trauma ovvero in data 15/7/2013 alle ore 12,30 circa, doveva far ritenere
che oramai la fosse in uno stadio da sovraccarico di potassio elevato o CP_3
quantomeno ingravescente. Pur esistente uno specifico reparto di emodialisi presso il
nosocomio di ricovero, non venne valutato, ivi, alcun dato relativo al potassio, ma – quel che è più grave – non venne ancora neanche praticata una terapia endovena palliativa ovvero temporaneamente sostituiva o di rallentamento dell'impellenza del bisogno dialitico”.
Alla luce di quanto precede, il primo e il secondo motivo di gravame devono essere rigettati.
Ragioni di ordine logico e chiarezza espositiva rendono, a questo punto, opportuno l'esame dell'ultimo motivo di gravame relativo al nesso di causalità tra la condotta dei medici e l'evento morte.
Anche sotto tale aspetto, risulta corretta la decisione del Tribunale, che riteneva del tutto condivisibili le conclusioni dei consulenti tecnici di ufficio, i quali evidenziavano che “per quel che attiene la ricostruzione del nesso causale, nel rispetto del criterio cronologico
(comparsa di iperkaliemia) topografico, fenomenico e di esclusione di altre cause, appare etiopatogeneticamente riconducibile il decesso al mancato trattamento dell'iperkaliemia
(7.5), insorta proprio in occasione del ricovero presso il reparto di CA ed aggravatasi
13 durante il successivo trasferimento presso il reparto di Medicina Interna del P.O. Vittorio
Emanuele di EL, in soggetto affetto da Insufficienza renale cronica, diabete mellito e
F.A cronica”.
A conforto della sostanziale correttezza, sul piano prettamente giuridico, di tale affermazione, si rende opportuno il richiamo della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale “In tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un
autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato,
spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra
intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione
patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa
esterna; qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale,
la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana” (Cass. Sent. n. 5632 del
23/02/2023).
Orbene, trattandosi di paziente sottoposta al trattamento di emodialisi (motivo per il quale si era recata presso apposito centro in CA, sede in cui accidentalmente rovinava per terra procurandosi un'emorragia cerebrale), appare lineare il ragionamento sviluppato dai consulenti tecnici, e sposato dal Tribunale, secondo cui il mancato monitoraggio e la gestione non adeguata dei livelli di potassio nel sangue abbia determinato un repentino peggioramento del quadro clinico, determinato dalla nota insufficienza renale della CP_3
che ha poi condotto ad una rapida ingravescenza della situazione tale da condurre in breve tempo all'evento morte. Tale circostanza sarebbe stata assolutamente prevenibile ed evitabile se i medici gelesi avessero adottato, come ben chiarito dai consulenti tecnici nominati dal Tribunale, un'idonea cura farmacologica, come previsto delle buone prassi clinico-assistenziali, al fine di evitare l'innalzamento del relativo valore kaliemico, ovvero avessero praticato la necessaria emodialisi richiesta nei casi di pazienti affetti da insufficienza renale.
Né l'odierna appellante ha in alcun modo chiarito, al di là del generico riferimento alla sussistenza di pregresse patologie in capo alla paziente, quale sarebbe stata la diversa causa
14 del decesso della vittima.
Infine non può non evidenziarsi come la percentuale di sopravvivenza indicata dai consulenti, nel caso in cui fosse stata praticata la corretta terapia da parte dei sanitari del nosocomio gelese (percentuale del 60%), sia idonea a giustificare, sulla scorta del noto principio del più probabile che non, l'affermazione circa la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari ed evento morte.
Venendo al vaglio del quarto motivo di gravame, attinente al risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, esso risulta privo di pregio.
Ed invero, deve rilevarsi che, per giurisprudenza consolidata, la perdita del congiunto che colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela determina la sussistenza di una presunzione di danno non patrimoniale: “Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del
rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela,
la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della
scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa
ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale
ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si
esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da
reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo
assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario,
nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. Sent. n. 4253 del 16/03/2012).
Nel caso di specie è incontestato che i familiari odierni appellati siano legati alla vittima dal rapporto di coniugio, di filiazione e di fratellanza (cfr. certificato di stato di famiglia);
tale circostanza consente, già di per sé, di presumere che si sia prodotto il danno da perdita del rapporto parentale: né l'odierna appellante ha evidenziato quali sarebbero le ragioni per cui in concreto tale danno non si sarebbe verificato, se non facendo riferimento all'età
avanzata della vittima. Circostanza, questa, che facendo applicazione dei criteri sposati dalla costante giurisprudenza di legittimità, può incidere solo sul quantum e non già sull'an debeatur.
15 Ne consegue che il Tribunale ha correttamente riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti dei familiari della vittima sulla scorta dei valori espressi dalle
Tabelle di Milano, in virtù del fatto che “In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno
è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto,
comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno
dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusivo di tutto il danno non
patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla
composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e
materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla
personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche
presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio,
spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la
continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass. Sent. n. 14655 del 13/06/2017).
Venendo ora all'esame dell'appello incidentale proposto dai parenti della vittima, esso risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente va rilevato che tale appello incidentale risulta strettamente collegato al terzo motivo proposto nell'atto di appello, nei limiti in cui viene richiamato l'accertamento della percentuale di responsabilità disposta a carico di entrambe le strutture ospedaliere.
Ed invero, mentre l'appellante principale invocava l'accertamento della maggiore responsabilità in capo alla struttura ospedaliera di CA, gli appellanti incidentali chiedevano pronunciarsi la responsabilità solidale tra le strutture, a maggior tutela dell'adempimento della prestazione obbligatoria riconosciuta a loro favore.
Prendendo le mosse proprio da tale ultimo profilo, va rilevato che in tema di obbligazioni solidali “la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione
risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa
gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse,
può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra
i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e
16 deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia
esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di
regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti” (Cass. Sent. n. 5475 del 22/02/2023).
Ancora costante giurisprudenza è concorde nel ritenere che “in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle
colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma
versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro
esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio
contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà
esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili,
ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili” (Cass. Ord. n. 20170 del 22/07/2024, Cass. Ord. n. 2066 del 29/01/2018).
Orbene tenuto conto dell'utilizzo da parte del Tribunale di un'espressione foriera di possibili future incertezze interpretative (ed invero l'utilizzo dell'espressione solidarietà interna accompagnato dalle percentuali di responsabilità delle due aziende sanitarie, risulta effettivamente poco chiaro), si rende opportuno l'accoglimento dell'appello incidentale, dovendo essere espressamente affermata a carico di entrambe le aziende sanitarie la responsabilità in solido e per l'intero ex art. 2055 c.c. per il pagamento delle somme dovute in favore dei familiari appellati-appellanti incidentali.
È, infatti, evidente che le rispettive quote di responsabilità rilevano ai soli fini dei rapporti interni tra le aziende ospedaliere obbligate, nonché ai fini dell'esercizio del diritto di regresso ex art. 2055 co. 2 c.c.
Venendo a questo punto, al profilo inerente alla graduazione di responsabilità tra le due aziende, erra l'appellante principale nel censurare l'individuazione della maggiore responsabilità in capo ai medici del nosocomio gelese, in quanto determinante è la circostanza inerente alla (pacifica) impossibilità da parte dei sanitari dell'Ospedale di
CA di procedere ad emotrasfusione, per carenza di apposita struttura. D'altro canto assolutamente determinante è risultata l'omissione diagnostica e terapeutica occorsa al
17 momento di ingresso della presso l'Ospedale di EL, consistita nella omessa CP_3
valutazione del valore ematologico del potassio, e nella predisposizione di terapie del tutto insufficienti a far fronte alla crisi che avrebbe poi condotto al decesso della paziente.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate sulla scorta dei criteri offerti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. in complessivi € 12.033,00 (in relazione ai valori minimi, del relativo scaglione di valore ed elisa la fase istruttoria per mancato svolgimento della stessa), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, in favore di entrambe le parti appellate.
Quanto alle spese del primo grado di giudizio (di cui tutte le parti chiedono la refusione,
in riforma della pronuncia appellata), la relativa statuizione va integralmente confermata, essendo la compensazione parziale pienamente giustificata alla luce dell'accoglimento parziale della domanda avanzata dagli attori (soccombenti rispetto alle domande di danno catastrofale e biologico iure hereditario).
Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, deve darsi atto che sussistono i Part presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante principale di
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per Parte_1
l'impugnazione ex art. 13, co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 246/2020 R.G., definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 262/2020 del 23.07.2020:
- rigetta l'appello principale proposto dall' ; Parte_1
- accoglie l'appello incidentale proposto dagli appellati , , Controparte_1 CP_2
, , Peritore e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_14 condanna l' e l' al risarcimento del danno in solido, Controparte_6 Parte_1 nella misura indicata dalla sentenza di primo grado, e ferme per i soli rapporti interni le quote di responsabilità individuate;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite affrontate nell'ambito Parte_1 dell'odierno giudizio di appello, liquidate in € 12.033,00 oltre spese generali IVA e CPA, in favore di ognuna delle parti appellate da distrarsi a favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari.
18 Ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte appellante principale,
[...]
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per Parte_1
l'impugnazione ex art.13 co. 1, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, il
28.2.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Gaetano Sole Dott. Emanuele De Gregorio
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Emanuele De Gregorio Presidente
dr.ssa RI Lucia Insinga Consigliere
dr. Gaetano Sole Consigliere est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 246/2020 R.G.
Tra
(P.IVA: Parte_1
), avente sede in nella Via G. Cusmano n. 1, in persona del P.IVA_1 Parte_1
Direttore Generale e legale rappresentane pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Lavinia Cordaro, giusta procura in atti;
Appellante
contro
, nato a [...] il [...], (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...]; , nata a [...] il CP_2
17.08.1960, (C.F. ) ed ivi residente a[...]; C.F._2
, nato a [...] il [...], (C.F. ) ed ivi Controparte_3 C.F._3 residente a[...]; nato a [...] il Controparte_4 27.03.1962, (C.F. ) residente in [...]; C.F._4
, nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_5
) residente in [...], alla va Monteverdi n. 7; C.F._5 [...]
, nata a [...] il [...], (C.F. , Parte_2 C.F._6
residente in [...], tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Gaddo Cecovini;
Appellati
e contro
, (P.I. PI Controparte_6
), avente sede in nel Viale della Vittoria n. 321, in persona del P.IVA_2 CP_6 legale rappresentane pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Castaldo, giusta procura in atti;
Appellata
****
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Preliminarmente, ove ritenuto necessario, procedere alla rinnovazione della CTU. Indi, reiectis adversis, in riforma dell'impugnata sentenza : - Ritenere che
nessuna responsabilità sia ascrivibile ai sanitari che ebbero in cura la signora
[...]
in quanto essi agirono con prudenza, diligenza e perizia e ritenere che la morte Per_1
intervenne per cause naturali dovute al suo pregresso grave stato di salute;
- Ritenere,
pertanto, che nessun risarcimento dei danni a nessun titolo è dovuto agli appellati;
- In subordine ritenere non provato il danno iure proprio subito dagli stessi e, per l'effetto, riformare il relativo capo della sentenza che lo riconosce in capo a ciascuno di essi;
- In subordine ritenere che la maggiore responsabilità nella causazione dell'evento lesivo alla signora sia stato causato dal comportamento omissivo dei medici licatesi e per CP_3
l'effetto condannare gli stessi al maggiore risarcimento nella misura dell'80% od in
quella ritenuta di giustizia. - Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati: “Gli appellati precisano come di seguito le proprie conclusioni: in via
2 preliminare, in rito: dichiarare l'improcedibilità dell'appello di
[...]
, in persona del legale rapp. Parte_1 pro tempore, ex artt. 348, I° co., c.p.c.; per l'effetto, dichiarare definitiva la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Gaddo Cecovini, che si dichiara antistatario;
in via subordinata, nel merito: A) ove denegatamente ritenuto che il Tribunale di Caltanissetta abbia condannato la
e la Controparte_6 [...]
a risarcire gli appellati del Parte_1 danno patito in conseguenza dell'evento per cui è causa nel limite delle rispettive quote di responsabilità concorsuale, riformare in parte qua la sentenza di primo grado (sent.
del Tribunale di Caltanissetta n. 262/2020, pubbl. il 23/07/2020, RG n. 1927/2016, Repert.
n. 467/20207), condannando le citate a risarcire agli appellati il Controparte_7 predetto danno in solido;
confermare per il resto la sentenza di primo grado;
B) ove ritenuto dalla Ill.ma Corte d'Appello che, come risulta evidente, il Tribunale di
Caltanissetta abbia condannato in solido la Controparte_6
e la
[...] Parte_1
a risarcire gli appellati del danno patito in conseguenza dell'evento
[...] per cui è causa confermare la sentenza di primo grado;
C) nella denegata ipotesi in cui
l'Ill.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, escludesse la responsabilità della Parte_1
nella causazione della morte di > accertare la
[...] RS
responsabilità esclusiva della Controparte_6 nella causazione della morte di > per l'effetto, condannare la RS [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, a risarcire per l'intero il danno patito dagli appellati nella misura quantificata nella sentenza di primo grado, ponendo a suo esclusivo carico le spese del primo grado
di giudizio nella misura indicata nella sentenza medesima;
D) nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, escludesse la responsabilità della nella Controparte_6
causazione della morte di > accertare la responsabilità esclusiva della RS
Controparte_8
3
[...] nella causazione della morte di > per l'effetto, condannare la RS [...]
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a risarcire per l'intero il danno patito dagli appellati nella misura quantificata nella sentenza di primo grado, ponendo a suo esclusivo carico
le spese del primo grado di giudizio nella misura indicata nella sentenza medesima;
E) nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello ritenesse insussistente un valido nesso causale tra le omissioni dei sanitari e la morte della sig.ra accertare che CP_3
dette colpevoli omissioni hanno causato agli appellati un duplice danno, iure proprio e
iure hereditario, da perdita di chance, siccome individuato nell'atto di citazione di primo grado e ribadito nella presente comparsa;
per l'effetto, condannare le aziende sanitarie convenute, in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido ex art. 2055 c.c. o, in subordine, in via alternativa, a risarcire agli appellati che sono anche eredi della sig.ra
(i figli e il coniuge) il danno iure hereditario e agli appellati tutti (e dunque anche CP_3 al fratello), quali prossimi congiunti, il danno iure proprio, da quantificarsi
equitativamente ex art. 1226 c.c.; con vittoria di spese del giudizio di primo grado. In tutti
i casi con vittoria di spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv.
Gaddo Cecovini, che si dichiara antistatario;
in via istruttoria: I) per la denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello non dichiarasse l'improcedibilità dell'appello della
e, Parte_1 in dissenso dal Tribunale di Caltanissetta, ritenesse indimostrato in via presuntiva e/o ex
art. 115 c.p.c. il danno da perdita del rapporto parentale liquidato all'esito del giudizio di primo grado, gli appellati insistono per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella II memoria ex art. 183 c.p.c., reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2019, non ammesse nel giudizio di primo grado e riproposte in questo giudizio
d'appello:
1. Vero che il rapporto coniugale tra e fu Controparte_1 RS caratterizzato negli anni da stabilità, amore e rispetto.
2. Vero che i due coniugi
trascorrevano la maggior parte del tempo assieme;
le loro frequentazioni ed uscite erano
limitate alla cerchia dei famigliari (i figli e le loro famiglie, i cognati).
3. Vero che, dalla
morte della moglie, vive da solo nella casa coniugale, esce di rado e Controparte_1
vede la figlia RI nei fine settimana.
4. Vero che, dalla morte della moglie, CP_1
acconsente di rado ad andare a trascorrere qualche giorno dai figli che abitano
[...]
4 in Lombardia.
5. Vero che frequentava settimanalmente la madre e che, CP_2
in particolare, il sabato e la domenica pranzava (con la sua famiglia) con i genitori. 6.
Vero che i figli di - Emanuele, e - sentivano RS Parte_2 CP_5
al telefono quotidianamente la loro madre, prima della sua morte.
7. Vero che Per_1
e il marito si recavano a far visita ai figli che risiedono in Lombardia (Emanuele,
[...]
e ) una volta ogni uno/due mesi;
i quattro figli li ospitavano a Parte_2 CP_5 turno;
in occasione di ciascuna visita e il marito si intrattenevano per RS
alcuni giorni.
8. Vero che tutti e tre i figli residenti in [...], con le rispettive famiglie,
tornavano a EL per le vacanze estive, così come per Natale e Pasqua. 10. Vero che risiede a EL, a soli due chilometri di distanza dall'abitazione della Controparte_3
defunta sorella;
quando era in vita, la frequentava quasi quotidianamente. 11. Vero che circa ogni due mesi il sig. e la moglie, che possiedono una villetta in Controparte_3 campagna, poco fuori EL, invitavano e il marito per trascorrere la RS domenica in compagnia. 12. Vero che Lei riconosce nelle fotografie che si rammostrano
la sig.ra in occasioni di festa con il marito, i figli odierni attori e i nipoti. Testi, sui CP_3
capp. da 1 a 12: , residente in [...]; Testimone_1 Testimone_2
, residente Muggiò (MI), via Baracca n. 9; , residente in [...],
[...] Testimone_3 via Giuffrida 19; , residente in [...], Vico Algeria 3. In subordine, gli Testimone_4 appellati chiedono che, in accoglimento del motivo d'appello incidentale di cui al paragrafo n. 6 della comparsa di risposta in appello, l'Ill.ma Corte d'Appello ammetta la sopra richiamata prova orale;
II) gli appellati si oppongono all'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado in quanto esauriente e chiara nel suo significato per le ragioni già evidenziate nella comparsa di costituzione in appello”.
Per l' : “si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Voglia accogliere Controparte_6 Part le seguenti conclusioni: Rigettare l'Appello proposto dall di perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto;
Confermare la Sentenza n. 262/2020 R.G. 1927/2016 emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 23/07/2020, ove si attribuiva all una Controparte_6
responsabilità pari al 10%. -Condannare l'appellante al pagamento delle spese del
presente grado di giudizio e quelle di primo grado. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari per il presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part Con atto di citazione regolarmente notificato, l' di proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 262/2020 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 23.07.2020,
nel procedimento recante il n. 1927/2016 R.G., con la quale, in parziale accoglimento delle domande formulate dagli odierni appellati, l' veniva condannata, Parte_1 insieme all' in rapporto di solidarietà interna, al pagamento del 90% Controparte_6
delle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno iure proprio derivante da
malpractice medica per la perdita della congiunta , nei confronti dei RS
parenti , , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_5 [...]
(rispettivamente coniuge e figli, in favore dei quali veniva liquidata la Parte_2 somma di € 182.556,00 ciascuno), (fratello, in favore del quale veniva Controparte_3 liquidata la somma di € 27.623,00), oltre al pagamento su tutte le somme, previa devalutazione alla data della causazione del danno (15.07.2013) degli interessi legali sulle somme progressivamente rivalutate di anno in anno fino al soddisfo, oltre alle spese funerarie e mediche (€ 3.636,00) riconosciute in favore del marito e alle Controparte_1 spese mediche (€ 800,00) riconosciute in favore del figlio oltre Controparte_4 interessi legali fino al soddisfo.
Il Giudice di primo grado compensava per la metà le spese di lite, ponendo la rimanente
Part metà a carico delle due (mantenendo lo stesso rapporto percentuale tra le due),
disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Venivano,
Part altresì, poste a carico delle due in solido tra loro, le spese della CTU medico legale,
con il medesimo rapporto percentuale di ripartizione (90%-10%).
L'appellante ha impugnato la sentenza chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti stante l'assenza di responsabilità dei sanitari del nosocomio gelese.
Si costituivano in giudizio i familiari della defunta chiedendo il rigetto dell'appello principale, e spiegando altresì appello incidentale, limitatamente all'aspetto inerente alla ripartizione del risarcimento tra le due convenute, chiedendone la Controparte_7 condanna in solido;
in via istruttoria chiedevano l'ammissione della prova testimoniale.
Si costituiva, altresì, l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_6 della sentenza impugnata.
6 Per una migliore comprensione della vicenda che ci occupa, è opportuno svolgere una breve ricostruzione dei fatti da cui originava il processo.
Con atto di citazione del 1.06.2016, ritualmente notificato, , Controparte_1 CP_2
, , , Peritore
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 convenivano innanzi al Tribunale di Caltanissetta l' Controparte_9
(in relazione all'operato dei medici del nosocomio di EL) e l'
[...] [...]
(in relazione all'operato dei medici del nosocomio di Controparte_10
CA), chiedendo accertarsi la responsabilità professionale dei sanitari che ebbero in cura
, dapprima presso l'Ospedale di CA e poi presso l'Ospedale di EL, RS
per aver posto in essere gravi omissioni ed errori diagnostici, che avrebbero determinato il decesso della congiunta.
Segnatamente, gli attori rappresentavano che in data 15.07.2013, alle ore 12.30,
[...]
veniva accompagnata presso il Centro San Giovanni di CA per effettuare una Per_1 seduta di emodialisi quando, giungendo in prossimità della struttura, cadeva accidentalmente per terra sbattendo la testa. Veniva, quindi, ricoverata presso il centro ospedaliero di CA, dove veniva refertata frattura cranica in regione occipitale per trauma con “sfumata iperdensità di possibile natura ematica” e, per tale motivo, alle ore
14:00, veniva contattato il reparto di neurochirurgia dell' di Controparte_11 CP_12 che consigliava svolgimento di ulteriore TAC, a sei ore di distanza, ed eventuale trasferimento presso l'Ospedale di EL, in quanto dotato di reparto di neurochirurgia e centro dialisi, trattamento a cui la paziente avrebbe dovuto essere sottoposta la stessa mattina del 15.07.2013. Gli attori riportavano i valori evidenziati dalla cartella clinica della
Sig.ra alle ore 14:51, sottolineando la presenza di un blocco atrio-ventricolare, CP_3 nonchè di un livello di potassio nel sangue pari a 6.4, e di glicemia, pari a 184. Alle ore
18:49 la paziente veniva trasferita presso l'Ospedale di EL, dove veniva somministrata soluzione fisiologica ed insulina;
alle ore 22:19 veniva effettuato elettrocardiogramma che attestava bradicardia e blocco atrio-ventricolare; dalle ore 23:30 seguiva arresto cardio-
circolatorio, trattato con “massaggio cardiaco esterno, assistenza respiratoria con intubazione endotracheale con Rianimatore”, adrenalina endovena endotracheale e atropina;
dall'emogasanalisi delle ore 23:55 veniva evidenziato un valore di potassio pari a 7.5, fino al decesso per ulteriore arresto cardiaco occorso alle ore 00:40 del 16.07.2013.
7 Tanto premesso, gli attori invocando l'accertamento della responsabilità delle strutture sanitarie di CA ( ) e di EL ( ) per la morte della Controparte_6 Parte_1
paziente Sig.ra ne chiedevano la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti CP_3
(patrimoniali e non) sia iure proprio sia iure hereditatis nella misura ritenuta di giustizia.
Nel giudizio di primo grado veniva autorizzato il deposito della documentazione medico- sanitaria, disposta consulenza tecnica medico-legale e, all'esito dell'istruttoria, il
Tribunale di Caltanissetta accoglieva parzialmente le domande spiegate dagli attori, nella misura suindicata, ritenendo provata la responsabilità delle strutture sanitarie nella causazione dell'evento morte della paziente.
***
L' censurava la correttezza della sentenza di primo grado affidando Parte_1 le proprie doglianze a cinque motivi di impugnazione.
Con il primo, deduceva l'erroneità delle considerazioni svolte dal giudice di prime cure, nell'aver integralmente fatto proprie le conclusioni alle quali erano giunti i consulenti tecnici d'ufficio. Ed invero, l'appellante evidenziava il corretto operato dei sanitari dell'Ospedale di EL nell'aver rimandato la terapia emodialitica, in quanto controindicata nel caso di specie, in virtù del fatto che, prevedendo la somministrazione massiccia di anticoagulanti, avrebbe alimentato l'emorragia in atto. I sanitari ritenevano, dunque, prioritaria la stabilizzazione dell'emorragia cerebrale in corso.
Part Con il secondo motivo di gravame, l' lamentava l'erronea impostazione della sentenza di primo grado, avendo il giudice di prime cure fatto propri i ragionamenti e le conclusioni a cui erano giunti i consulenti d'ufficio, trasformandoli nel corpo della sentenza. Il giudice di prime cure si sarebbe, infatti, limitato ad un'operazione di mero rinvio alla CTU medico-legale.
Con il terzo motivo di gravame, si censurava l'erroneità della motivazione in ordine alla ripartizione interna della responsabilità, stabilita in misura pari al 10% a carico dell'
[...]
e del 90% a carico dell' . Il giudice di prime cure non CP_6 Parte_1
avrebbe considerato che le omissioni poste in essere dai medici dell'Ospedale di CA
avrebbero reso più grave la condizione clinica della che al momento delle CP_3 dimissioni aveva una probabilità di decesso pari all'80%.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione del
8 Tribunale in ordine al riconoscimento del risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, in considerazione del fatto che nessuno dei richiedenti avrebbe subito uno sconvolgimento della propria esistenza tale da alterare in modo sostanziale il proprio stile di vita a causa del decesso della Sig.ra CP_3
Infine, con l'ultimo motivo, l'appellante censurava l'erroneità della motivazione per insussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei medici e l'evento morte. Il giudice di prime cure, infatti, avrebbe omesso di considerare le gravi patologie delle quali la Sig.ra era affetta e che avrebbero concorso a determinarne il decesso. CP_3
Si costituiva in giudizio l , contestando il contenuto dell'atto di appello Controparte_6
e nel merito evidenziando la correttezza dell'iter motivazionale della sentenza di primo grado.
Segnatamente, ripercorreva la vicenda ricostruendo l'errato approccio diagnostico e terapeutico tenuto dai sanitari gelesi fin dal primo ingresso presso la struttura ospedaliera.
A tal proposito, l'appellata precisava che il nesso di causalità che coinvolgerebbe l'
[...]
sarebbe del tutto marginale, in quanto in occasione del ricovero della CP_6 CP_3
erano stati eseguiti immediatamente tutti gli accertamenti possibili e, in mancanza di reparti adeguati, veniva correttamente disposto il trasferimento della paziente presso l'Ospedale di EL, dotato del reparto presso cui svolgere la dialisi.
Concludeva invocando la conferma della sentenza appellata in virtù del fatto che l'evento morte fosse addebitabile alle numerose patologie da cui era affetta la paziente, nonché all'operato dei sanitari del nosocomio gelese.
Si costituivano infine i familiari della contestando il contenuto dell'atto di appello CP_3
e, nel merito, evidenziavano la correttezza dell'iter motivazionale della sentenza di primo grado.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, gli appellati ne rilevavano l'infondatezza sotto diversi profili:
- non sarebbe corretto affermare che i medici gelesi, somministrando alla soluzione CP_3
fisiologica ed insulina, abbiano correttamente attuato la terapia farmacologica imposta dalle linee guida in caso di severo eccesso di potassio;
- non sarebbe corretto affermare che le linee guida sconsigliano l'immediata esecuzione della dialisi in quanto basata sulla somministrazione di farmaci anticoagulanti,
9 controindicati in presenza di emorragie in atto.
In merito al secondo motivo, inerente alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio,
sposate dal giudice di primo grado, gli appellati ne sottolineavano la coerenza e la linearità.
Part Per quel che concerne la ripartizione di responsabilità tra le due i familiari appellati sottolineavano la sussistenza del nesso causale rispetto alla condotta tenuta ed alla realizzazione dell'evento dannoso in capo ad entrambe le strutture e, con appello incidentale, invocavano alla luce del ritenuto concorso causale delle strutture sanitarie, e tenuto conto della non chiara formulazione in parte qua della pronuncia oggetto di gravame, affermarsi la responsabilità in solido e per l'intero delle stesse ex art. 2055 c.c., rilevando le quote interne di responsabilità al solo fine del regresso ex art. 2055 co. 2 c.c.
In merito al quarto motivo, inerente al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, gli appellati invocavano la conferma della sentenza, attesa la corretta quantificazione del danno.
Part In conclusione, dunque, chiedevano incidentalmente la condanna delle al risarcimento del danno in solido e, per il resto, la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese dei due gradi di giudizio, insistendo nell'ammissione dei mezzi di prova articolati.
All'udienza del 12.04.2021, la Corte rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni;
quindi all'udienza del 26.09.2024, celebrata in modalità cartolare a seguito di deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente, mette conto evidenziare come l non abbia spiegato Controparte_6 alcun appello incidentale avverso la pronuncia del Tribunale nisseno, limitandosi a concludere per la declaratoria di rigetto dell'appello principale.
Ne consegue che deve ritenersi passata in giudicato la statuizione inerente
Part all'affermazione di responsabilità della predetta sebbene limitatamente alla percentuale del 10%, e fatte salve le precisazioni che verranno chiarite in seguito, in ordine all'appello incidentale spiegato dai familiari della vittima.
Ciò posto, l'appello principale è infondato sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Ragioni di ordine logico suggeriscono di procedere ad un'analisi congiunta dei primi due
10 motivi di gravame.
Ed invero, con riferimento al paventato vizio di carenza di motivazione della sentenza, che avrebbe recepito per relationem le conclusioni e l'iter logico della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, non può che rilevarsene l'infondatezza.
Sul punto mette conto evidenziare che il giudice di primo grado, riportando integralmente i passaggi salienti della relazione di consulenza tecnica, ha inteso evidenziare la propria piena adesione rispetto all'iter argomentativo seguito dai consulenti d'ufficio, senza che ciò implichi, di per sé, alcun vizio di omessa motivazione. Di conseguenza, nessuna censura può essere accolta sul punto, atteso che il giudice di prime cure ha provveduto a riportare alcuni stralci della consulenza tecnica “evidenziando che, per il loro pregio
medico, le valutazioni dei consulenti nominati dal Giudice si appalesano come pienamente accoglibili perché adesive ai quesiti, logiche, non contraddittorie ed argomentate secondo la migliore scienza medica”.
Peraltro, il Tribunale provvedeva, in ogni caso, ad arricchirne il contenuto con proprie glosse di commento, sì da dare contezza delle ragioni sottese alla propria motivata adesione.
Peraltro è del tutto evidente che le conclusioni cui è giunto il primo giudicante sono ampiamente giustificate dal fatto che il tessuto argomentativo della relazione di consulenza tecnica risulta esaustivo (oltre che condivisibile come si vedrà a breve) essendo stati evidenziati tutti quegli elementi che consentono di delineare il percorso logico seguito.
Il Tribunale ha, dunque, deciso in conformità all'orientamento secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il
percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche 'per relationem' dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. ord. n. 11917 del
06/05/2021; Cass. ord. n. 15147 del 11/06/2018).
Parallelamente, per quel che concerne specificamente la censura relativa alla non corretta valutazione, da parte del Tribunale, del comportamento tenuto dagli operatori sanitari del
11 nosocomio gelese, va rilevato come i consulenti abbiano chiarito che, stante la severa iperpotassiemia (> 6,6 mEQ/l) che interessava la al momento del suo accesso presso CP_3
l'Ospedale di EL, l'infusione di soluzione fisiologica e di insulina costituiva solo una componente di una terapia farmacologica combinata che avrebbe dovuto essere somministrata: terapia che, per essere completa, richiedeva almeno la somministrazione anche di calcio TO (trattamento d'urgenza che protegge da disturbi cardiaci i quali erano già in atto, presentando la sig.ra un blocco atrioventricolare di I° grado) e/o CP_3 di resine (per favorire l'escrezione dei fluidi).
Peraltro, che la terapia somministrata fosse risultata del tutto inidonea a raggiungere l'obbiettivo sperato (abbassamento dei livelli di potassio) è dimostrato dal fatto che la prima verifica del livello di potassio (tardivamente) effettuata alle ore 23:55 dai sanitari di
EL, dopo l'infusione di insulina delle ore 20:00, evidenziava la sussistenza di un elevatissimo – e ritenuto mortale dai CTU – valore di 7,5 mEQ/l, a nulla rilevando la considerazione per cui l'ultimo valore del potassio rilevato alle ore 00.13 fosse di 4 mEQ/l: essendo tale valore inattendibile, essendo stato rilevato in limine vita, e cioè a meno di trenta minuti dal decesso, come compiutamente spiegato dai consulenti.
L'accertamento tecnico espletato in primo grado ha, inoltre, consentito di evidenziare la sussistenza di altri profili di responsabilità: in particolare, ulteriore profilo di colpa nella condotta dei sanitari del si desume dal mancato svolgimento di analisi Controparte_13 del sangue all'atto di ingresso della paziente: analisi che avrebbero certamente rilevato un ulteriore innalzamento dei valori di potassio nel sangue (rispetto ai dati riportati in cartella), trattandosi di paziente che in pari data avrebbe dovuto essere sottoposta ad emodialisi. In altri termini, il deficit diagnostico dei sanitari gelesi impediva un tempestivo inquadramento del quadro renale, determinando un grave ritardo nella piena comprensione della situazione che, per quanto detto, i sanitari ebbero solo alle ore 23:55, allorché venne misurato per la prima volta il livello di potassio (pari a 7,5 mEQ/l).
Né può condividersi l'assunto evidenziato da parte appellante, secondo cui il trattamento di emodialisi non avrebbe potuto essere effettuato, poiché la paziente non avrebbe potuto assumere gli anticoagulanti necessari per poter effettuare la terapia, in considerazione dell'emorragia celebrale in atto: ed invero, al di là del fatto che tale assunto non è stato minimamente evidenziato da parte dei consulenti tecnici di parte nel corso del giudizio di
12 primo grado (cfr. relazione di risposta dei CTU alle osservazioni di parte), risultando quindi la sussistenza di tale ostacolo, già sul piano scientifico, del tutto indimostrata, non può non evidenziarsi come dalla lettura della consulenza si evinca chiaramente che la era già al soggetta a terapia anticoagulante al momento del ricovero (cfr. Cartella CP_3
clinica redatta presso il P.O. Vittorio Emanuele di EL- Reparto di Medicina del 15.07.13 ore 19.03: “…diagnosi di accettazione: trauma cranico occipitale con ferita lacerocontusa in pz dializzata in terapia anticoaugulante orale”).
Sulla scorta di tali considerazioni, non possono che condividersi le argomentazioni del giudice di prime cure secondo il quale “E' senz'altro determinante l'omissione terapeutica occorsa all'arrivo, alle ore 19:03 del 15/7/2013, della Sig.ra presso il nosocomio CP_3
“V. Emanuele” di EL. Tale omissione è essenzialmente consistita nella omessa mancata valutazione del valore ematologico del potassio, da effettuarsi, secondo le leges artis in
prima battuta ed al ricevimento della paziente: la programmazione di dialisi lo stesso
giorno del subito trauma ovvero in data 15/7/2013 alle ore 12,30 circa, doveva far ritenere
che oramai la fosse in uno stadio da sovraccarico di potassio elevato o CP_3
quantomeno ingravescente. Pur esistente uno specifico reparto di emodialisi presso il
nosocomio di ricovero, non venne valutato, ivi, alcun dato relativo al potassio, ma – quel che è più grave – non venne ancora neanche praticata una terapia endovena palliativa ovvero temporaneamente sostituiva o di rallentamento dell'impellenza del bisogno dialitico”.
Alla luce di quanto precede, il primo e il secondo motivo di gravame devono essere rigettati.
Ragioni di ordine logico e chiarezza espositiva rendono, a questo punto, opportuno l'esame dell'ultimo motivo di gravame relativo al nesso di causalità tra la condotta dei medici e l'evento morte.
Anche sotto tale aspetto, risulta corretta la decisione del Tribunale, che riteneva del tutto condivisibili le conclusioni dei consulenti tecnici di ufficio, i quali evidenziavano che “per quel che attiene la ricostruzione del nesso causale, nel rispetto del criterio cronologico
(comparsa di iperkaliemia) topografico, fenomenico e di esclusione di altre cause, appare etiopatogeneticamente riconducibile il decesso al mancato trattamento dell'iperkaliemia
(7.5), insorta proprio in occasione del ricovero presso il reparto di CA ed aggravatasi
13 durante il successivo trasferimento presso il reparto di Medicina Interna del P.O. Vittorio
Emanuele di EL, in soggetto affetto da Insufficienza renale cronica, diabete mellito e
F.A cronica”.
A conforto della sostanziale correttezza, sul piano prettamente giuridico, di tale affermazione, si rende opportuno il richiamo della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale “In tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un
autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato,
spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra
intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione
patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa
esterna; qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale,
la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana” (Cass. Sent. n. 5632 del
23/02/2023).
Orbene, trattandosi di paziente sottoposta al trattamento di emodialisi (motivo per il quale si era recata presso apposito centro in CA, sede in cui accidentalmente rovinava per terra procurandosi un'emorragia cerebrale), appare lineare il ragionamento sviluppato dai consulenti tecnici, e sposato dal Tribunale, secondo cui il mancato monitoraggio e la gestione non adeguata dei livelli di potassio nel sangue abbia determinato un repentino peggioramento del quadro clinico, determinato dalla nota insufficienza renale della CP_3
che ha poi condotto ad una rapida ingravescenza della situazione tale da condurre in breve tempo all'evento morte. Tale circostanza sarebbe stata assolutamente prevenibile ed evitabile se i medici gelesi avessero adottato, come ben chiarito dai consulenti tecnici nominati dal Tribunale, un'idonea cura farmacologica, come previsto delle buone prassi clinico-assistenziali, al fine di evitare l'innalzamento del relativo valore kaliemico, ovvero avessero praticato la necessaria emodialisi richiesta nei casi di pazienti affetti da insufficienza renale.
Né l'odierna appellante ha in alcun modo chiarito, al di là del generico riferimento alla sussistenza di pregresse patologie in capo alla paziente, quale sarebbe stata la diversa causa
14 del decesso della vittima.
Infine non può non evidenziarsi come la percentuale di sopravvivenza indicata dai consulenti, nel caso in cui fosse stata praticata la corretta terapia da parte dei sanitari del nosocomio gelese (percentuale del 60%), sia idonea a giustificare, sulla scorta del noto principio del più probabile che non, l'affermazione circa la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari ed evento morte.
Venendo al vaglio del quarto motivo di gravame, attinente al risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, esso risulta privo di pregio.
Ed invero, deve rilevarsi che, per giurisprudenza consolidata, la perdita del congiunto che colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela determina la sussistenza di una presunzione di danno non patrimoniale: “Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del
rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela,
la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della
scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa
ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale
ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si
esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da
reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo
assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario,
nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. Sent. n. 4253 del 16/03/2012).
Nel caso di specie è incontestato che i familiari odierni appellati siano legati alla vittima dal rapporto di coniugio, di filiazione e di fratellanza (cfr. certificato di stato di famiglia);
tale circostanza consente, già di per sé, di presumere che si sia prodotto il danno da perdita del rapporto parentale: né l'odierna appellante ha evidenziato quali sarebbero le ragioni per cui in concreto tale danno non si sarebbe verificato, se non facendo riferimento all'età
avanzata della vittima. Circostanza, questa, che facendo applicazione dei criteri sposati dalla costante giurisprudenza di legittimità, può incidere solo sul quantum e non già sull'an debeatur.
15 Ne consegue che il Tribunale ha correttamente riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti dei familiari della vittima sulla scorta dei valori espressi dalle
Tabelle di Milano, in virtù del fatto che “In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno
è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto,
comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno
dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusivo di tutto il danno non
patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla
composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e
materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla
personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche
presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio,
spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la
continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass. Sent. n. 14655 del 13/06/2017).
Venendo ora all'esame dell'appello incidentale proposto dai parenti della vittima, esso risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente va rilevato che tale appello incidentale risulta strettamente collegato al terzo motivo proposto nell'atto di appello, nei limiti in cui viene richiamato l'accertamento della percentuale di responsabilità disposta a carico di entrambe le strutture ospedaliere.
Ed invero, mentre l'appellante principale invocava l'accertamento della maggiore responsabilità in capo alla struttura ospedaliera di CA, gli appellanti incidentali chiedevano pronunciarsi la responsabilità solidale tra le strutture, a maggior tutela dell'adempimento della prestazione obbligatoria riconosciuta a loro favore.
Prendendo le mosse proprio da tale ultimo profilo, va rilevato che in tema di obbligazioni solidali “la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione
risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa
gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse,
può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra
i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e
16 deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia
esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di
regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti” (Cass. Sent. n. 5475 del 22/02/2023).
Ancora costante giurisprudenza è concorde nel ritenere che “in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle
colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma
versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro
esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio
contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà
esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili,
ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili” (Cass. Ord. n. 20170 del 22/07/2024, Cass. Ord. n. 2066 del 29/01/2018).
Orbene tenuto conto dell'utilizzo da parte del Tribunale di un'espressione foriera di possibili future incertezze interpretative (ed invero l'utilizzo dell'espressione solidarietà interna accompagnato dalle percentuali di responsabilità delle due aziende sanitarie, risulta effettivamente poco chiaro), si rende opportuno l'accoglimento dell'appello incidentale, dovendo essere espressamente affermata a carico di entrambe le aziende sanitarie la responsabilità in solido e per l'intero ex art. 2055 c.c. per il pagamento delle somme dovute in favore dei familiari appellati-appellanti incidentali.
È, infatti, evidente che le rispettive quote di responsabilità rilevano ai soli fini dei rapporti interni tra le aziende ospedaliere obbligate, nonché ai fini dell'esercizio del diritto di regresso ex art. 2055 co. 2 c.c.
Venendo a questo punto, al profilo inerente alla graduazione di responsabilità tra le due aziende, erra l'appellante principale nel censurare l'individuazione della maggiore responsabilità in capo ai medici del nosocomio gelese, in quanto determinante è la circostanza inerente alla (pacifica) impossibilità da parte dei sanitari dell'Ospedale di
CA di procedere ad emotrasfusione, per carenza di apposita struttura. D'altro canto assolutamente determinante è risultata l'omissione diagnostica e terapeutica occorsa al
17 momento di ingresso della presso l'Ospedale di EL, consistita nella omessa CP_3
valutazione del valore ematologico del potassio, e nella predisposizione di terapie del tutto insufficienti a far fronte alla crisi che avrebbe poi condotto al decesso della paziente.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate sulla scorta dei criteri offerti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. in complessivi € 12.033,00 (in relazione ai valori minimi, del relativo scaglione di valore ed elisa la fase istruttoria per mancato svolgimento della stessa), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, in favore di entrambe le parti appellate.
Quanto alle spese del primo grado di giudizio (di cui tutte le parti chiedono la refusione,
in riforma della pronuncia appellata), la relativa statuizione va integralmente confermata, essendo la compensazione parziale pienamente giustificata alla luce dell'accoglimento parziale della domanda avanzata dagli attori (soccombenti rispetto alle domande di danno catastrofale e biologico iure hereditario).
Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, deve darsi atto che sussistono i Part presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante principale di
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per Parte_1
l'impugnazione ex art. 13, co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 246/2020 R.G., definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 262/2020 del 23.07.2020:
- rigetta l'appello principale proposto dall' ; Parte_1
- accoglie l'appello incidentale proposto dagli appellati , , Controparte_1 CP_2
, , Peritore e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_14 condanna l' e l' al risarcimento del danno in solido, Controparte_6 Parte_1 nella misura indicata dalla sentenza di primo grado, e ferme per i soli rapporti interni le quote di responsabilità individuate;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite affrontate nell'ambito Parte_1 dell'odierno giudizio di appello, liquidate in € 12.033,00 oltre spese generali IVA e CPA, in favore di ognuna delle parti appellate da distrarsi a favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari.
18 Ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte appellante principale,
[...]
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per Parte_1
l'impugnazione ex art.13 co. 1, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, il
28.2.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Gaetano Sole Dott. Emanuele De Gregorio
19