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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6550/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 6550/2024 promossa da:
, nata a [...] [...], residente in [...]
Roma n. 81, domiciliata ad Alto NO ER (BO) in Via Mazzini - Porretta n. 177 presso e nello studio dell'Avv. Stefania Vignali
e nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_2 domiciliato ad Alto NO ER (BO) in Via Roma - Porretta n. 2 presso e nello studio dell'Avv.
Simone Vivarelli con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 10/07/2025; il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 08/05/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
RS rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia il 31/10/2011 a Porretta ER (Bo); preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive pagina 1 di 4 posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
21/05/1982, e nato a [...] il [...] uniti in matrimonio celebrato il 17/09/2016 Parte_2
ad Alto NO ER (BO), atto di matrimonio n. 6, p.2, serie A anno 2016;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che i ricorrenti vivranno separati, nel reciproco rispetto, restando la madre con la figlia
RS nella casa condotta in locazione sita in GG MO (BO) Via Roma n. 81 e trasferendosi invece il padre altrove;
2) prende atto che la sig.ra si impegnava a volturare il contratto di locazione, intestandolo Pt_1
a suo nome, così come anche le utenze relative a gas, luce, acqua e Tari, entro il 1° maggio
2025; entro tale data il sig. provvederà al cambio di residenza;
Pt_2
RS 3) affida la figlia minore in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio della madre;
i coniugi, pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, condividendone i relativi oneri. Entrambi i genitori manterranno il diritto-dovere di vigilare sull'educazione e istruzione della figlia e si impegnano ad evitare e/o comunque a limitare quanto più possibile interferenze esterne di terzi soggetti. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute verranno, quindi, concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia e in ogni caso considerando esclusivamente prevalente il suo interesse;
RS 4) dispone, tenuto conto dell'età di e degli orari di lavoro del padre, che il Sig. potrà Pt_2
vedere e tenere con sé la minore quando vorrà e previo accordo con la mamma per poter gestire e accudire la figlia minore durante la settimana;
Durante le vacanze di Natale la figlia trascorrerà i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore e starà con il padre almeno altri 6 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche del periodo;
durante le vacanze Pasquali, trascorrerà Pasqua e Pasquetta ad anni alterni tra i RS genitori;
durante le ferie estive ogni genitore avrà la possibilità di tenere con sé due settimane anche non consecutive con comunicazione del periodo prescelto;
RS 5) obbliga il sig. a contribuire al mantenimento di versando alla sig.ra a somma Pt_2 Pt_1 mensile di € 250,00 il giorno 1 di ogni mese a decorrere da maggio 2025, importo rivalutabile pagina 2 di 4 annualmente secondo l'indice Istat a far data dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
6) dispone che entrambi i genitori sopportino nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie, così come identificate nel Protocollo sulle spese straordinarie elaborato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna il 09/08/2017 e più precisamente:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
1) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori
– a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate tra i genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto della relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico
- ricreativo – culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario in quel dato momento e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento (nonni etc) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida dell'autovettura; abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail, o sms o what's app) – anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto – con raccomandata, fax o e-mail o sms o what's app – motivandolo pagina 3 di 4 adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione del documento di spesa e non oltre 15
(quindici) giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero nella quota del 50%; le deduzioni per i figli a carico saranno effettuata al 50% tra i genitori;
7) dispone che l'assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall' venga percepito CP_1
nella misura del 100% dalla madre, avendo il padre rinunciando alla percezione della sua quota;
8) prende atto che, non avendo la sig.ra la disponibilità di un'autovettura, il sig. si Pt_1 Pt_2
impegna a lasciare nella disponibilità della stessa e solo per esigenze della figlia minore, il
RS veicolo a lui in uso e intestato alla nonna paterna per potere accompagnare ai corsi sportivi o partecipare alle attività extrascolastiche, solamente se strettamente necessario e previa richiesta da avanzarsi con congruo anticipo da parte della madre;
9) prende atto che le parti si impegnano, nell'ottica di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, a tener conto nonché assecondare l'inclinazione, i desideri e le aspirazioni della figlia;
10) prende atto che i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
11) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Alto NO ER (BO), di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
12) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 6550/2024 promossa da:
, nata a [...] [...], residente in [...]
Roma n. 81, domiciliata ad Alto NO ER (BO) in Via Mazzini - Porretta n. 177 presso e nello studio dell'Avv. Stefania Vignali
e nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_2 domiciliato ad Alto NO ER (BO) in Via Roma - Porretta n. 2 presso e nello studio dell'Avv.
Simone Vivarelli con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 10/07/2025; il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 08/05/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
RS rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia il 31/10/2011 a Porretta ER (Bo); preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive pagina 1 di 4 posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
21/05/1982, e nato a [...] il [...] uniti in matrimonio celebrato il 17/09/2016 Parte_2
ad Alto NO ER (BO), atto di matrimonio n. 6, p.2, serie A anno 2016;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che i ricorrenti vivranno separati, nel reciproco rispetto, restando la madre con la figlia
RS nella casa condotta in locazione sita in GG MO (BO) Via Roma n. 81 e trasferendosi invece il padre altrove;
2) prende atto che la sig.ra si impegnava a volturare il contratto di locazione, intestandolo Pt_1
a suo nome, così come anche le utenze relative a gas, luce, acqua e Tari, entro il 1° maggio
2025; entro tale data il sig. provvederà al cambio di residenza;
Pt_2
RS 3) affida la figlia minore in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio della madre;
i coniugi, pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, condividendone i relativi oneri. Entrambi i genitori manterranno il diritto-dovere di vigilare sull'educazione e istruzione della figlia e si impegnano ad evitare e/o comunque a limitare quanto più possibile interferenze esterne di terzi soggetti. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute verranno, quindi, concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia e in ogni caso considerando esclusivamente prevalente il suo interesse;
RS 4) dispone, tenuto conto dell'età di e degli orari di lavoro del padre, che il Sig. potrà Pt_2
vedere e tenere con sé la minore quando vorrà e previo accordo con la mamma per poter gestire e accudire la figlia minore durante la settimana;
Durante le vacanze di Natale la figlia trascorrerà i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore e starà con il padre almeno altri 6 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche del periodo;
durante le vacanze Pasquali, trascorrerà Pasqua e Pasquetta ad anni alterni tra i RS genitori;
durante le ferie estive ogni genitore avrà la possibilità di tenere con sé due settimane anche non consecutive con comunicazione del periodo prescelto;
RS 5) obbliga il sig. a contribuire al mantenimento di versando alla sig.ra a somma Pt_2 Pt_1 mensile di € 250,00 il giorno 1 di ogni mese a decorrere da maggio 2025, importo rivalutabile pagina 2 di 4 annualmente secondo l'indice Istat a far data dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
6) dispone che entrambi i genitori sopportino nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie, così come identificate nel Protocollo sulle spese straordinarie elaborato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna il 09/08/2017 e più precisamente:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
1) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori
– a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate tra i genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto della relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico
- ricreativo – culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario in quel dato momento e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento (nonni etc) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida dell'autovettura; abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail, o sms o what's app) – anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto – con raccomandata, fax o e-mail o sms o what's app – motivandolo pagina 3 di 4 adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione del documento di spesa e non oltre 15
(quindici) giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero nella quota del 50%; le deduzioni per i figli a carico saranno effettuata al 50% tra i genitori;
7) dispone che l'assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall' venga percepito CP_1
nella misura del 100% dalla madre, avendo il padre rinunciando alla percezione della sua quota;
8) prende atto che, non avendo la sig.ra la disponibilità di un'autovettura, il sig. si Pt_1 Pt_2
impegna a lasciare nella disponibilità della stessa e solo per esigenze della figlia minore, il
RS veicolo a lui in uso e intestato alla nonna paterna per potere accompagnare ai corsi sportivi o partecipare alle attività extrascolastiche, solamente se strettamente necessario e previa richiesta da avanzarsi con congruo anticipo da parte della madre;
9) prende atto che le parti si impegnano, nell'ottica di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, a tener conto nonché assecondare l'inclinazione, i desideri e le aspirazioni della figlia;
10) prende atto che i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
11) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Alto NO ER (BO), di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
12) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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