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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 467/2015 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giulio Salvatore La Rosa (C.F. ) per procura a margine dell'atto di citazione, C.F._2 ed elettivamente domiciliato in Niscemi, v. Umberto n. 10, presso lo studio del suindicato procuratore
Attore
C O N T R O
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. Maria Selene Cassero (C.F. ) per procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Niscemi, v. Branciforti n. 7, presso lo studio del suindicato procuratore
Convenuto ed attore in riconvenzione
, nato a [...] il [...] (C.F. , in qualità di titolare Controparte_2 C.F._5 dell'impresa edile omonima (P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Angelina Bevilacqua (C.F. P.IVA_1
), ed elettivamente domiciliata in GI, v.le Manzoni n. 24, presso lo studio del C.F._6 suindicato procuratore
Terzo Chiamato in causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso di essere proprietario di un immobile Parte_1 sito in Niscemi, v. Umberto n. 32, composto da piano terra, primo e secondo piano – censito in catasto al fl.
90, part.lla 185 sub 12 - confinante con altro immobile di proprietà di , avente ingresso dalla Controparte_1
v. XX Settembre n. 76, esponeva:
- essendosi manifestati sulle strutture murarie comuni ai due edifici segni di dissesto che avrebbero potuto causare cedimenti strutturali, in data 18/12/2003 l'attore ed il avevano congiuntamente stipulato CP_1 contratto d'appalto con titolare di impresa edile, per l'esecuzione di lavori di straordinaria Controparte_2 manutenzione, specificamente indicati in apposito elenco sottoscritto da entrambi i contraenti, concordando
1 con lo stesso il corrispettivo di € 34.000,00, comprensivo di ogni costo relativo all'esecuzione dei lavori inclusi nell'elenco, ed esclusi invece i lavori non previsti, resi necessari dal verificarsi di cause imprevedibili alla data della sottoscrizione del contratto;
- nel corso dei lavori era tuttavia insorta tra lui ed il una controversia che aveva dato luogo alla CP_2 instaurazione del giudizio civile iscritto al n. 1178/2005 R.G.A.C. presso il Tribunale di GI, a seguito della quale l'appaltatore aveva interrotto i lavori lasciandoli incompiuti;
- con il consenso del egli aveva quindi incaricato del completamento dei lavori l'impresa edile CP_1 _2
, corrispondendogli la somma di € 18.360,70;
[...]
- il si era tuttavia rifiutato di rifondergli la metà del prezzo versato, pari ad € 9180,35, sostenendo che CP_1 per la medesima questione, oggetto del proc. n. 81/2009 R.G. promosso innanzi al Tribunale di GI, era intervenuta una transazione con pagamento a favore dell'attore della somma di € 10.000,00; somma che, invece, avrebbe riguardato differenti lavori eseguiti sul medesimo immobile.
Elencando i lavori oggetto della controversia precedentemente insorta tra le parti e già definita in via transattiva e confrontando gli stessi con i lavori appaltati alla ditta esperita in via stragiudiziale procedura di CP_2 negoziazione assistita con esito negativo, l'attore deduceva un credito nei confronti del convenuto della somma di € 9180,35, pari alla metà delle spese sostenute per il completamento dei lavori concordati con contratto d'appalto del 18/12/2003 stipulato con il da questi lasciati incompiuti ed affidati quindi ad altra CP_2 impresa.
Chiedeva pertanto di dichiarare che il è debitore nei suoi confronti della somma di € 9180,35 e, per CP_1
l'effetto, di condannare il convenuto al pagamento in suo favore della somma indicata, oltre interessi legali dal gennaio 2006 al soddisfo.
Instauratosi il contraddittorio, costituitosi in giudizio con comparsa depositata in Controparte_1 cancelleria in data 16/6/2015, contestava la domanda attorea deducendo di avere regolarmente corrisposto a nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto stipulato in data 18/12/2003, la Controparte_2 somma di € 18.500,00, pari alla metà del corrispettivo pattuito, oltre ad € 1500,00 per imprevisti, di essere rimasto estraneo al giudizio n. 1178/2005 R.G. instaurato dal innanzi al Tribunale di GI contro CP_2
l' per la condanna di quest'ultimo al pagamento di somme ulteriori rispetto agli acconti ricevuti e di non Pt_1 avere mai prestato il consenso all'affidamento ad altra ditta dei lavori asseritamente rimasti incompiuti.
Affermava quindi che la C.T.U. integrativa allegata dall'attore e redatta in assenza di contraddittorio tra le odierne parti di causa si occupava solo dei lavori eseguiti dal e non faceva invece cenno all'effettivo CP_2 completamento dei lavori da parte di altra ditta incaricata, o al costo dei lavori effettuati o, ancora, alla distinzione tra lavori compiuti dall'una e dall'altra impresa. Evidenziava che la transazione con la quale era stato definito il procedimento n. 81/09 promosso davanti al Tribunale di GI, nell'ambito del quale l' gli aveva richiesto il pagamento della somma di € 7137,70 per l'esecuzione di lavori ulteriori sulle Pt_1 parti comuni da parte dell'impresa , con il pagamento da parte sua all'odierno attore della somma di € _2
10.000,00, aveva definito tutti i rapporti debitori pendenti tra le parti, e che nessun cenno era stato fatto in quella sede ad ulteriori spese sostenute dall' Deduceva quindi che la domanda attorea era sprovvista Pt_1
2 dei necessari elementi probatori, quali il computo metrico estimativo relativo ai lavori da eseguire, la contabilità finale dei lavori eseguiti, ricevuta di spese o fatture, e che, in ogni caso, egli non aveva prestato alcun consenso ai presunti lavori affidati all'impresa , di talché nessun rimborso poteva essere _2 riconosciuto all' per eventuali spese sostenute di sua iniziativa e senza la previa autorizzazione del Pt_1 condomino. In ogni caso, ed in via preliminare, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di CP_2 perché, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, questi sia dichiarato
[...] tenuto a rimborsare la somma maggiore indebitamente percepita e sia condannato al pagamento alla parte appaltante di detta somma, pagata dal in esecuzione del contratto di appalto. CP_1
Chiedeva quindi di dichiarare l'improcedibilità della domanda principale, in quanto connessa per l'oggetto e per il titolo con altra causa pregiudiziale, iscritta al n. 1178/2005, pendente innanzi al Tribunale di GI.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda formulata. Senza recesso, in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, in via riconvenzionale chiedeva di dichiarare tenuto a Controparte_2 rimborsarlo della somma contabilizzata, richiesta dall'attore e da lui pagata in esecuzione del contratto d'appalto stipulato in data 18/12/2003, pari ad € 9180,35, o quella maggiore o minore ritenuta dovuta e, per l'effetto, di condannare il a pagare detta somma, o la maggiore o minore somma determinata dal CP_2 giudice, alla parte appaltante risultata creditrice nel rapporto di comunione, e comunque a ciascuno degli appaltanti in ragione del credito vantato nella comunione, per quota parte, fino alla totale compensazione nella comunione. Con vittoria di spese e compensi di lite.
A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e di citazione dello stesso da parte del convenuto, si costituiva in giudizio titolare dell'omonima impresa edile, il quale, deducendo di avere Controparte_2 ricevuto in appalto dall e dal l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria Pt_1 CP_1 dell'immobile per un corrispettivo di € 34.000,00, di avere eseguito anche diversi interventi extra contratto, esclusi dal corrispettivo originario pattuito, su commissione dell' per i quali però l'attore non aveva Pt_1 inteso adempiere la propria obbligazione - sì che contro l' lo stesso aveva agito in giudizio innanzi al Pt_1
Tribunale di GI (proc. n. 1178/2005 R.G.) - mentre il aveva accettato la consegna dei lavori CP_1 senza riserve pagando i soli lavori eseguiti dall'impresa in base agli accordi, in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda, non avendo il convenuto formulato proposta di stipula di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 D.L. 132/14 nonché, senza recesso dalla precedente eccezione, la prescrizione estintiva del credito vantato dal convenuto al rimborso di eventuali somme corrisposte indebitamente in esecuzione dell'appalto sia ai sensi dell'art. 1667 c.c. (due anni dalla consegna dell'opera), che in relazione all'art. 1669 c.c. o al termine di prescrizione decennale per l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., considerato l'avvenuto pagamento da parte del tra il 2003 ed il 2004. Eccepiva quindi l'inammissibilità ed CP_1 infondatezza della chiamata in causa da parte del convenuto, poiché riferita a lavori – di completamento del contratto di appalto del 2003 – diversi da quelli eseguiti dalla sua impresa, per i quali nessun corrispettivo egli aveva ricevuto. Ancora, eccepiva l'intervenuta prescrizione del presunto credito dell'attore nei confronti del convenuto ai sensi dell'art. 2948 c.c. Infine evidenziava che alcuni dei lavori indicati dall' tra quelli Pt_1 commissionati ad altra ditta ed oggetto di transazione con il nell'ambito della causa n. 81/09 R.G. del CP_1
3 Tribunale di GI erano già stati eseguiti dalla sua impresa (come ad es. trasporto a rifiuto di materiale a seguito di demolizioni e scavi, spicconatura dei muri esterni e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, concessione del suolo pubblico e realizzazione del ponteggio), e che in ogni caso l'attore aveva omesso di indicare i lavori affidati all'impresa per un totale di € 18.360,70. Chiedeva pertanto di dichiarare _2
l'improcedibilità della domanda del chiamante. Senza recesso, chiedeva altresì di dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva della domanda proposta nei suoi confronti dal convenuto ed attore in riconvenzione, di dichiarare l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza o la genericità della domanda di indebito avanzata dal nei suoi confronti e di rigettare detta domanda integralmente. Senza recesso, chiedeva di dichiarare CP_1 prescritta ex art. 2948 c.c. la domanda dell' nei confronti del o, comunque, di ritenerne Pt_1 CP_1
l'infondatezza.
Con ordinanza del 23/1/2017 veniva disposto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita, che tuttavia aveva esito negativo.
La causa veniva istruita con l'espletamento dell'interrogatorio formale delle parti, con l'assunzione di prova testimoniale e con l'espletamento di C.T.U. Indi, a seguito del rigetto delle richieste di rinnovazione della consulenza tecnica con nuovo consulente, avanzate dal convenuto e dal terzo chiamato in causa, all'udienza del 18/9/2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva posta in decisione con assegnazione del termine di giorni trenta per deposito di comparse conclusionali e di gg. 20 per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, proprietario di un immobile sito in Niscemi, v. Umberto n. 32, composto da piano terra, primo Parte_1
e secondo piano, in catasto al fl. 90 part.lla 185 sub 12, ha convenuto in giudizio Controparte_1 proprietario dell'immobile confinante, con ingresso dalla via XX Settembre n. 76, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 9180,35, pari alla metà, quale quota di sua pertinenza della spesa sostenuta per lavori eseguiti dall'impresa edile , da lui incaricata - con il presunto consenso del - di Parte_2 CP_1 completare i lavori di straordinaria manutenzione precedentemente affidati dall'attore e dal convenuto congiuntamente all'impresa di ai fini del recupero delle parti comuni dello stabile, lasciati Controparte_2 incompiuti dall'impresa a seguito della controversia insorta con l' CP_2 Pt_1
, allegando a sua volta di essere proprietario dell'immobile a piano terra sito in Niscemi, v. Controparte_1
XX Settembre n. 76, avente parti in comune con l'immobile dell' afferma di avere integralmente Pt_1 corrisposto al la sua parte del corrispettivo pattuito di € 34.000,00, versandogli la somma di € 18.500,00, CP_2 di cui € 1500,00 per eventuali imprevisti. Sostiene pertanto di essere estraneo alla controversia insorta tra il medesimo e l'odierno attore. Al contempo nega di avere prestato il consenso o autorizzato il CP_2 conferimento ad altra ditta – segnatamente all'impresa edile – per l'esecuzione dei lavori rimasti Parte_3 ineseguiti. Rileva inoltre che l'azione precedentemente intentata contro di lui dall innanzi al Tribunale Pt_1 di GI, iscritta al n. 81/09 R.G., perché fosse condannato al pagamento a favore dell'attore della somma di € 7137,70 per l'esecuzione di “lavori ulteriori eseguiti sulle parti comuni dell'immobile da ” Parte_2 era stata definita con transazione in virtù della quale egli aveva accettato di pagare la somma di € 10.000,00 all' a totale definizione dei rapporti debitori pendenti tra le parti. Pt_1
4 Premessi i fatti di causa, preliminarmente si dà atto che la parte convenuta solo con note scritte depositate in data 16/9/2024, in sostituzione dell'udienza del 18/9/2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva rappresentando che “la particella di fabbricato oggetto del presente giudizio, così come l'intero fabbricato è intestato ad altro soggetto che non è a cui Parte_4 già l'immobile risulta essere stato intestato prima del presente giudizio”, circostanza questa che sarebbe emersa con chiarezza “a seguito di ulteriori accertamenti per procedimenti connessi e relativi alla stesso immobile”. A sostegno della propria eccezione il convenuto produce, in allegato alle suddette note scritte, documentazione costituita da atti pubblici, planimetrie ed una visura di consultazione catastale.
Sotto tale profilo si osserva che la questione sollevata dalla parte solo all'atto della precisazione delle conclusioni, definita in termini di difetto di legittimazione passiva, attiene in realtà alla titolarità passiva del rapporto controverso, ha natura di mera difesa, come tale proponibile in ogni fase del giudizio, nonché in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato, ancorché non oggetto di contestazione dell'altra parte, ed è rilevabile d'ufficio se risultante dagli atti di causa, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, in ogni caso “ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (così Cass. Sez. U sent. n. 2951 del 16/02/2016;
Cass. Sez. III ord. n. 11744 del 15/05/2018; conf. da ultimo Cass. Sez. L. ord. n. 23721 del 01/09/2021).
Non essendo mai stata posta in contestazione nel corso del processo la titolarità passiva in capo al del CP_1 rapporto dedotto in giudizio, ed essendo anzi le stesse precedenti difese del convenuto del tutto incompatibili con la questione, da ultimo eccepita, del proprio difetto di legittimazione passiva, il cui fondamento si rinverrebbe nei documenti prodotti solo nella fase della precisazione delle conclusioni, e, pertanto, inammissibili, detta questione non può che essere disattesa per carenza di elementi probatori tempestivamente acquisiti in giudizio circa una diversa titolarità del rapporto controverso.
Nel merito, l'attore, a fronte delle contestazioni sollevate dal convenuto in ordine ai lavori asseritamente affidati all'impresa edile con il consenso dello stesso nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 Parte_2 CP_1
c.p.c. ha precisato che i lavori eseguiti sulle parti comuni sono consistiti nella impermeabilizzazione del terrazzo posto al 2° piano, nel massetto e nella pavimentazione del terrazzo del 2° piano, nel consolidamento delle pareti di tipo A e B su muri portanti, nella spicconatura di pareti interne, nel recupero a perfetta regola d'arte di muri portanti posti al 1° piano, “eseguiti in maniera errata dalla ditta di ”, nella Controparte_2 installazione di ponteggi esterni, nel trasporto a rifiuto di materiali di risulta o scarti, in adempimenti di carattere tecnico affidati all'arch. . Controparte_3
Orbene, l'art. 1104 c.c. in tema di comunione dispone che ciascun partecipante deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune. Inoltre, l'art. 1108 c.c. prevede al comma
1 che, con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa;
al comma 2 dispone che “nello stesso modo
5 si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti”. L'art. 1110 c.c. dispone quindi che “il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso”.
Il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune ha affermato che "l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori;
ciò a differenza di quanto previsto in tema di condominio di edifici, ove il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune è condizionato al più stringente presupposto dell'urgenza, tenuto conto che i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione" (cfr. Cass. ord. 18 febbraio 2022, n. 5465; conf. Cass. Sez. 2, sent. n. 20652 del 09/09/2013). Tale arresto giurisprudenziale esclude dunque ogni rilievo circa l'urgenza o meno dei lavori, con la conseguenza che il partecipante alla comunione ha diritto al rimborso delle spese sostenute purché abbia preventivamente avvertito gli altri comproprietari.
In proposito la Suprema Corte ha anche affermato il seguente principio di diritto: “In tema di spese relative alle parti comuni di un bene, come l'obbligo di partecipare a esse incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione e in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso pro quota delle spese necessarie per consentire l'utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell'art. 1110 c.c., le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle per la conservazione, anche alle spese necessarie perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l'utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale. Invero le spese per la conservazione, nel caso di inattività degli altri comproprietari - da accertarsi in fatto - possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse e di essere può essere chiesto il rimborso” (così Cass. sez. I, 04/02/2016, n.2195).
In ordine alla effettiva esecuzione dei lavori elencati dall'attore nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. in rapporto ai lavori già effettuati dall'impresa sul medesimo immobile, va preliminarmente osservato che CP_2 la sentenza della Corte di appello di Catania, Sez. II, n. 1805/2019, pubblicata in data 23/7/2019, emessa nel giudizio di appello intercorso tra e e prodotta in corso di causa dal terzo Parte_1 Controparte_2 chiamato, benché divenuta irrevocabile non spiega nel presente giudizio ed in relazione all'odierno convenuto
- nei confronti del quale l' fa valere un diritto autonomo rispetto alla situazione Controparte_1 Pt_1
6 giuridica accertata nel precedente processo instaurato contro di lui dal - gli effetti del giudicato previsti CP_2 dall'art. 2909 c.c., che, per i limiti soggettivi del giudicato, non si estendono a soggetti che siano rimasti estranei al processo in cui il giudicato stesso si è formato. Nondimeno la produzione della sentenza – che contiene anche affermazione dell'accertamento da parte del C.T.U. della ultimazione dei lavori oggetto del contratto (“nonostante le lamentate – comunque temporanee – sospensioni”) costituisce nel presente giudizio elemento di prova da valutare unitamente agli altri elementi probatori emersi.
Sennonché, in questo procedimento, il terzo chiamato nel corso dell'interrogatorio formale Controparte_2 reso all'udienza del 6/11/2017, rispondendo alla domanda sub 4) della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del chiamante , nel confermare che i contrasti tra lui e l' sono insorti nel corso dell'esecuzione dei CP_1 Pt_1 lavori ai piani superiori di proprietà di quest'ultimo (“E' vera la circostanza”), ha dichiarato: “... infatti io lavoravo e compravo il materiale e impiegavo manodopera e il sig. a un certo punto ha interrotto i Pt_1 pagamenti e io ho smesso di lavorare e ho instaurato una causa a GI nei confronti di
[...]
”. Pt_1
Inoltre, l'esecuzione da parte dall'impresa , su commissione dell' dei lavori elencati nel cap. Parte_2 Pt_1
c) della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, pag. 3, si ricava dalla testimonianza resa in giudizio dal teste già dipendente dell'impresa nel 2005. Questi invero ha confermato Testimone_1 _2
l'esecuzione, su incarico dell' di lavori edili su un immobile sito in Niscemi, v. XX Settembre n. 76 e Pt_1
v. Umberto n. 32, consistiti nella impermeabilizzazione del terrazzo posto al 2° piano, nel massetto e nella pavimentazione del terrazzo del 2° piano, nel consolidamento di pareti di tipo A e B su muri portanti, nella spicconatura di pareti interne, nel recupero di muri portanti posti al 1° piano, nella installazione di ponteggi esterni. Il teste ha anche confermato che l'impresa per cui lavorava eseguì sul medesimo immobile lavori di spicconatura e intonaco esterno sul lato di v. XX Settembre, ed anche gli scavi nei muri e la collocazione dei tubi relativi all'impianto di riscaldamento.
Orbene, le dichiarazioni del teste circa l'individuazione e l'ubicazione dell'edificio oggetto degli interventi manutentivi posti in essere – corrispondente all'immobile sito in Niscemi, alle vie XX Settembre n. 76 e
Umberto n. 32 – e le parti dell'immobile interessate dai lavori (riguardanti il terrazzo di copertura ed il consolidamento di muri portanti) inducono a ritenere che i lavori eseguiti abbiano riguardato parti comuni dell'edificio, già interessate dai lavori commissionati congiuntamente all'impresa dall'attore e dal CP_2 convenuto in qualità di comproprietari.
Sotto tale profilo, la C.T.U. del geom. , depositata nel procedimento n 1178/2005 R.G. Persona_1 del Tribunale di GI, instaurato da contro , evidenzia che l'impresa Controparte_2 Parte_1 ha eseguito per conto dell' e del lavori da contratto – tra cui anche CP_2 Pt_1 CP_1
l'impermeabilizzazione con guaina del terrazzo (punto 1 del computo metrico allegato al contratto), demolizione di solai, tramezzi e pavimenti, rimozione di intonaco (punto 7 dell'allegato computo metrico) - per un totale di € 15.639,30. Sul punto non osta all'utilizzabilità nel presente giudizio della consulenza tecnica espletata in altro procedimento che ad esso sia rimasta estranea una delle parti di causa (nella specie il convenuto ), avendo la giurisprudenza chiarito che “il giudice di merito può tenere conto, ai fini della CP_1
7 sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa” (così Cassazione civile sez. III, 06/05/2016, n.9242; conf. Cass. Sez. I,
10/10/2018, n.25067; Cass. sez. III, 31/10/2023, n.30298).
Per il principio della utilizzabilità di prove acquisite in un diverso giudizio, depone per l'esecuzione dei lavori elencati dalla parte attrice sulle parti comuni dell'edificio da parte dell'impresa edile anche la _2 testimonianza resa nel proc. n. 1178/05 innanzi al Tribunale di GI dallo stesso (le cui Parte_2 generalità per mero errore sono riportate a verbale come “ ”, anziché – v. per le esatte Persona_2 _2 generalità certificato di morte allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. dell' e memoria ex art. Pt_1
184 c.p.c., documenti entrambi prodotti nel presente giudizio in allegato alla memoria dell'attore ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.), il quale, alla domanda sub 9) della memoria ex art. 184 c.p.c. – “Vero o non che a causa dell'incompletezza dei lavori che si è reso indispensabile realizzare i lavori che erano già previsti nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti: impermeabilizzazione del terrazzo € 120,00; muratura 2^ piano €476,88 consolidamento pareti intervento “tipo B” € 5523,91; massetto sottofondo terrazzo € 157,25; pavimentazione terrazzo € 435,68; consolidamento pareti intervento “tipo A” € 2597,40; trasporto e rifiuto di materiali € 80,00)
... – ha dichiarato: “I lavori che VS mi ha elencato sono stati completati da me e per gli stessi sono stato pagato per circa € 10.000,00”; inoltre, alla domanda sub 12) della medesima memoria (“Vero o no che il vespaio a piano terra si trova nella esclusiva proprietà dell'altro committente ”), il teste ha anche CP_1 _2 dichiarato: “Si è vero, so perché ho eseguito lavori anche per il ed anche nel vespaio. Nello stesso CP_1 periodo in cui ho eseguito i lavori per l' per il ho fatto intonaco, massetti, impianto di Pt_1 CP_1 termosifone e tali lavori sono stati pagati dall' e non erano previsti nel contratto”. A.D.R.: “Ho eseguito Pt_1 anche i lavori ai cornicioni e al prospetto”.
Depone ancora nel senso della conoscenza in capo al convenuto del rapporto instaurato dall' con Pt_1
l'impresa per l'esecuzione di lavori sull'immobile sito tra v. Umberto n. 32 e via XX Settembre la _2 circostanza che nel procedimento n. 81/09 R.G. promosso dall' contro il per la condanna di Pt_1 CP_1 quest'ultimo al pagamento della metà della somma di € 9675,40, anticipata dall'attore per lavori eseguiti dall'impresa di su detto immobile, oltre che per la somma anticipata sempre dall' per lavori Parte_2 Pt_1
(sistemazione sottoscala, sistemazione porta sottoscala, riquadratura porta interna ed esterna, massetto in calcestruzzo, intonaco interno ai locali terranei del convenuto, collocazione telaio porta interna, impianto elettrico sottotraccia vano ) realizzati nella proprietà dell'odierno convenuto, il abbia accettato, CP_1 CP_1 ancorché in via transattiva, di pagare all' la somma di € 10.000,00 per “spese anticipate per l'esecuzione Pt_1 dei lavori da parte del muratore sig. ” (v. nota del 26/2/2014 a firma del legale di fiducia del Parte_2
in risposta alla nota inviata nell'interesse dell datata 11/2/2014). CP_1 Pt_1
Del resto, la circostanza che il fosse a conoscenza dell'affidamento dei lavori all'impresa di CP_1 _2
può anche presumersi dall'esecuzione da parte dell'impresa – confermata dal teste - di
[...] _2 Tes_1
8 lavori su parti dell'immobile di sua proprietà, come ad esempio lavori di spicconatura e di intonaco esterno sulla via XX Settembre, corrispondente al prospetto dell'immobile di proprietà . CP_1
Tali elementi inducono a ritenere che il convenuto fosse a conoscenza dei lavori affidati all'impresa _2
(tant'è che per parte dei lavori effettuati da tale impresa, il cui corrispettivo è stato anticipato dall'
[...] Pt_1 egli ha in seguito accettato di versare la sua parte).
Alla stregua dei principi di diritto in precedenza enunciati, deve dunque ritenersi che il , informato di CP_1 tali lavori - da reputarsi necessari ai fini della conservazione della cosa comune (sia per la loro stessa natura –
v. in particolare lavori di impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo di copertura, o lavori di consolidamento su muri portanti – sia perché già menzionati nel computo metrico allegato al contratto d'appalto stipulato con il sottoscritto anche dal ), in base al disposto di cui agli artt. 1104 e CP_2 CP_1
1110 c.c. debba contribuire alla spesa a tal fine sostenuta rimborsando all' l'importo dei lavori di cui Pt_1 risulti accertata la compiuta esecuzione.
Sotto tale profilo il C.T.U. arch. , a seguito di sopralluogo anche presso i locali di proprietà Persona_3 esclusiva del convenuto , ha effettivamente riscontrato l'esecuzione da parte dell'impresa Controparte_1
sull'immobile per cui è causa di lavori di impermeabilizzazione del terrazzo posto al 2° piano, di _2 realizzazione del massetto e della pavimentazione del terrazzo del 2° piano, di lavori di consolidamento di pareti di tipo A e B su muri portanti e di installazione di ponteggi esterni (di cui in sede di richiamo ha confermato le quantità e le lavorazioni “poiché costituiscono le effettive misure e quantità rilevate in sede di operazioni peritali”).
Il Consulente ha invece dato atto di non aver potuto verificare il recupero dei muri portanti posti al 1° piano rispetto ad eventuali errori esecutivi imputabili alla precedente appaltatrice, il trasporto a rifiuto di materiali di risulta o di scarto (non risultando agli atti i relativi formulari), il compimento di adempimenti tecnici propri della direzione lavori (non risultando agli atti lettera d'incarico, parcella o fattura).
Nondimeno nella relazione di C.T.U. del geom. nel proc. n. 1178/2005 (v. integrazione allegata Per_1 al fascicolo di parte attrice) si dà atto, a seguito delle verifiche eseguite sui luoghi, di infiltrazioni di acque meteoriche dal tetto anche in ragione di una saldatura della guaina eseguita non a regola d'arte e si indicano i costi stimati per la revisione del tetto di copertura.
Inoltre, lo stesso nella propria comparsa di costituzione ha ammesso di non avere realizzato i lavori di CP_2 intonacatura e rifinitura dei prospetti esterni, sostenendo di non avere percepito alcuna somma a tale titolo dai committenti.
L'importo dei lavori eseguiti dall'impresa su incarico dell' sulle parti comuni dell'edificio, Parte_2 Pt_1 sì come individuati e descritti nell'elaborato peritale in atti, è stato determinato dal C.T.U. nominato nel presente giudizio in complessivi € 13.933,09. Di questi, il , essendo tenuto a contribuire alla spesa CP_1 sostenuta nella misura di ½, è obbligato a corrispondere all' la somma di € 6966,54, e va pertanto Pt_1 condannato al pagamento in favore dell' di detta somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Pt_1
Non spetta invece all'attore la chiesta rivalutazione monetaria, per la natura di debito di valuta dell'obbligazione a carico del convenuto.
9 Procedendo ad esaminare la domanda del nei confronti del terzo chiamato di rimborso CP_1 Controparte_2 delle somme indebitamente corrisposte per lavori non eseguiti, ritiene preliminarmente il decidente che l'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo chiamato in causa debba essere disattesa.
Sotto tale profilo non trova applicazione la prescrizione biennale prevista dall'art. 1667 co. 3 c.c. in caso di vizi o difformità dell'opera, poiché – come chiarito dalla giurisprudenza – “nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” (Cass.
Sez. II sent. n. 13983 del 24/06/2011; conf. Cass. Sez. I ord. n. 4511 del 14/02/2019; da ultimo v. Cass. sez.
II, 17/05/2024, n.13821; nella giurisprudenza di merito v. Tribunale Monza sez. II, 10/01/2024, n.41).
Né può ritenersi compiuta la prescrizione ordinaria decennale prevista in caso di inadempimento contrattuale, pure applicabile al caso di specie, considerando come dies a quo il saldo del corrispettivo pattuito nel 2004 (v. scrittura sottoscritta dal prodotta dal convenuto, che dà atto dei pagamenti effettuati fino alla data del CP_2
15/9/2004), poiché il relativo termine deve considerarsi interrotto con atto di costituzione in mora inviato a mezzo lettera raccomandata e pervenuto al il 12/12/2013, documentato dall'avviso di ricevimento della CP_2 raccomandata pervenuta al destinatario (v. fascicolo di parte convenuta), sul cui contenuto il terzo chiamato non ha sollevato alcuna specifica contestazione.
Quanto all'eccezione di prescrizione del credito vantato dall'attore nei confronti del convenuto, sollevata dal terzo chiamato, questa va ritenuta inammissibile poiché sollevata da soggetto estraneo al rapporto obbligatorio cui l'eccezione è riferita e, pertanto, privo della necessaria legittimazione.
Nel merito, il convenuto , in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, ha chiesto CP_1 la condanna del al rimborso della maggior somma da costui percepita, avendogli integralmente CP_2 corrisposto la somma di € 17.000,00, pari alla metà del corrispettivo pattuito in favore dell'appaltatore con contratto d'appalto stipulato in data 18/12/2003 dallo stesso e dall' in qualità di committenti, oltre ad € Pt_1
1500,00 a titolo di maggiorazione per eventuali imprevisti. Tale pagamento, peraltro incontestato, risulta dalla scrittura allegata al fascicolo di parte convenuta, recante l'elenco delle somme versate al per la CP_2 complessiva somma di € 18.500,00 a saldo, recante conferma – si presume dell'avvenuto pagamento delle somme – sottoscritta – con sottoscrizione, non disconosciuta - da Controparte_2
La somma corrisposta dal costituisce però, pro quota, il corrispettivo complessivo dei lavori previsti CP_1 in contratto.
A fronte del parziale inadempimento del che, per sua stessa ammissione, ha omesso di completare CP_2
l'opera effettuata (assumendo di avere interrotto i lavori a causa dell'inadempimento dell' , la domanda Pt_1
10 di rimborso della maggior somma indebitamente versata proposta dal nei suoi confronti si fonda sul CP_1 diritto alla riduzione del prezzo a carico della parte committente in misura corrispondente ai lavori ineseguiti ed al risarcimento degli ulteriori costi affrontati per il completamento degli interventi di ristrutturazione poi affidati ad altra impresa.
Orbene, tale domanda è fondata.
Il contratto d'appalto sottoscritto dalle parti prevede espressamente il diritto dei committenti di risolvere il contratto e di pagare all'appaltatore il prezzo corrispondente ai lavori regolarmente eseguiti, oltre che il diritto al risarcimento dei danni per il mancato completamento dei lavori. Tale principio opera, ad avviso del decidente, quale rimedio generale in caso di inadempimento dell'appaltatore, anche a prescindere dalla risoluzione del contratto, in caso di esecuzione solo parziale o non corretta dei lavori appaltati, ben potendo in tale ipotesi il committente, secondo la propria convenienza, trattenere la parte di manufatto realizzato e provvedere direttamente al completamento e alla eliminazione degli eventuali difetti riscontrati, chiedendo poi il risarcimento dei danni - che può tradursi in una riduzione del prezzo pattuito - tenuto conto sia del valore dell'opera ineseguita che dell'ammontare delle spese sostenute dal suddetto, previo, se del caso, espletamento dei necessari incombenti istruttori (conf. Cass. sez. II, 12/04/1983, n.2573; Cass. Sez. 2, sent.
n. 3786 del 17/02/2010).
Alla luce dei principi esposti, la domanda proposta dal nei confronti del a seguito del parziale CP_1 CP_2 inadempimento di quest'ultimo, a fronte della previsione in contratto di un corrispettivo pattuito nella misura di € 34.000,00 per la corretta esecuzione di tutti i lavori di cui all' elenco allegato, va intesa come domanda di restituzione della somma indebitamente versata dal committente in relazione ai lavori rimasti ineseguiti, quale effetto della riduzione del prezzo in misura proporzionale a tali lavori, e di risarcimento per gli ulteriori costi sopportati.
Va altresì precisato che l'obbligazione assunta dai committenti di pagamento del prezzo, sebbene il testo contrattuale non contenga una chiara enunciazione sul punto, è intesa dalle parti come obbligazione parziaria, in quanto gravante su ciascuno dei committenti per la metà del prezzo complessivo stabilito, tant'è che lo stesso avendo ricevuto dal il pagamento della somma corrispondente alla metà di sua CP_2 CP_1 pertinenza, oltre ad una somma di € 1500,00 per eventuali imprevisti, ha agito nei confronti del solo Pt_1 per il pagamento del residuo prezzo da costui dovuto, pretendendo il pagamento, oltre che del corrispettivo per lavori extra contratto da quest'ultimo commissionati, anche della somma corrispondente all'IVA su due fatture emesse dall'appaltatore (v. sentenza Trib. GI dep. il 18/11/2017, versata in atti dal terzo chiamato).
Ne consegue l'obbligo del di corrispondere al la somma di € 6966,54, pari alla quota di CP_2 CP_1 pertinenza del del costo dei lavori di seguito affidati all'impresa edile di e da questa CP_1 Parte_2 eseguiti - impermeabilizzazione, massetto e pavimentazione del terrazzo posto al 2° piano, consolidamento pareti tipo A e B su muri portanti, ponteggi esterni – sì come accertato dal C.T.U. arch. e Persona_3 confermato dal teste (v. memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. dell'attore, sub c). Tes_1
11 Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, CP_2 va condannato alla restituzione a della somma suindicata, oltre interessi legali dalla
[...] Controparte_1 data della domanda al soddisfo.
Ex art. 92 co. 2 c.p.c., la complessità della ricostruzione in fatto dei rapporti intercorsi tra le parti e dei rispettivi rapporti di dare – avere giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite e di C.T.U. (queste ultime già liquidate in corso di causa come da separato decreto).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 467/2015 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di , con chiamata in causa di e con domanda proposta Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 in via riconvenzionale nei confronti di quest'ultimo, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 6966,54, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Parte_1 in accoglimento della domanda proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, Controparte_1 condanna , in qualità di titolare dell'omonima impresa edile, alla restituzione a favore di Controparte_2 [...]
della somma di € 6966,54, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
CP_1 compensa integralmente tra le parti le spese di lite e di C.T.U..
Così deciso in Gela in data 7/1/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 467/2015 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giulio Salvatore La Rosa (C.F. ) per procura a margine dell'atto di citazione, C.F._2 ed elettivamente domiciliato in Niscemi, v. Umberto n. 10, presso lo studio del suindicato procuratore
Attore
C O N T R O
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. Maria Selene Cassero (C.F. ) per procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Niscemi, v. Branciforti n. 7, presso lo studio del suindicato procuratore
Convenuto ed attore in riconvenzione
, nato a [...] il [...] (C.F. , in qualità di titolare Controparte_2 C.F._5 dell'impresa edile omonima (P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Angelina Bevilacqua (C.F. P.IVA_1
), ed elettivamente domiciliata in GI, v.le Manzoni n. 24, presso lo studio del C.F._6 suindicato procuratore
Terzo Chiamato in causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso di essere proprietario di un immobile Parte_1 sito in Niscemi, v. Umberto n. 32, composto da piano terra, primo e secondo piano – censito in catasto al fl.
90, part.lla 185 sub 12 - confinante con altro immobile di proprietà di , avente ingresso dalla Controparte_1
v. XX Settembre n. 76, esponeva:
- essendosi manifestati sulle strutture murarie comuni ai due edifici segni di dissesto che avrebbero potuto causare cedimenti strutturali, in data 18/12/2003 l'attore ed il avevano congiuntamente stipulato CP_1 contratto d'appalto con titolare di impresa edile, per l'esecuzione di lavori di straordinaria Controparte_2 manutenzione, specificamente indicati in apposito elenco sottoscritto da entrambi i contraenti, concordando
1 con lo stesso il corrispettivo di € 34.000,00, comprensivo di ogni costo relativo all'esecuzione dei lavori inclusi nell'elenco, ed esclusi invece i lavori non previsti, resi necessari dal verificarsi di cause imprevedibili alla data della sottoscrizione del contratto;
- nel corso dei lavori era tuttavia insorta tra lui ed il una controversia che aveva dato luogo alla CP_2 instaurazione del giudizio civile iscritto al n. 1178/2005 R.G.A.C. presso il Tribunale di GI, a seguito della quale l'appaltatore aveva interrotto i lavori lasciandoli incompiuti;
- con il consenso del egli aveva quindi incaricato del completamento dei lavori l'impresa edile CP_1 _2
, corrispondendogli la somma di € 18.360,70;
[...]
- il si era tuttavia rifiutato di rifondergli la metà del prezzo versato, pari ad € 9180,35, sostenendo che CP_1 per la medesima questione, oggetto del proc. n. 81/2009 R.G. promosso innanzi al Tribunale di GI, era intervenuta una transazione con pagamento a favore dell'attore della somma di € 10.000,00; somma che, invece, avrebbe riguardato differenti lavori eseguiti sul medesimo immobile.
Elencando i lavori oggetto della controversia precedentemente insorta tra le parti e già definita in via transattiva e confrontando gli stessi con i lavori appaltati alla ditta esperita in via stragiudiziale procedura di CP_2 negoziazione assistita con esito negativo, l'attore deduceva un credito nei confronti del convenuto della somma di € 9180,35, pari alla metà delle spese sostenute per il completamento dei lavori concordati con contratto d'appalto del 18/12/2003 stipulato con il da questi lasciati incompiuti ed affidati quindi ad altra CP_2 impresa.
Chiedeva pertanto di dichiarare che il è debitore nei suoi confronti della somma di € 9180,35 e, per CP_1
l'effetto, di condannare il convenuto al pagamento in suo favore della somma indicata, oltre interessi legali dal gennaio 2006 al soddisfo.
Instauratosi il contraddittorio, costituitosi in giudizio con comparsa depositata in Controparte_1 cancelleria in data 16/6/2015, contestava la domanda attorea deducendo di avere regolarmente corrisposto a nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto stipulato in data 18/12/2003, la Controparte_2 somma di € 18.500,00, pari alla metà del corrispettivo pattuito, oltre ad € 1500,00 per imprevisti, di essere rimasto estraneo al giudizio n. 1178/2005 R.G. instaurato dal innanzi al Tribunale di GI contro CP_2
l' per la condanna di quest'ultimo al pagamento di somme ulteriori rispetto agli acconti ricevuti e di non Pt_1 avere mai prestato il consenso all'affidamento ad altra ditta dei lavori asseritamente rimasti incompiuti.
Affermava quindi che la C.T.U. integrativa allegata dall'attore e redatta in assenza di contraddittorio tra le odierne parti di causa si occupava solo dei lavori eseguiti dal e non faceva invece cenno all'effettivo CP_2 completamento dei lavori da parte di altra ditta incaricata, o al costo dei lavori effettuati o, ancora, alla distinzione tra lavori compiuti dall'una e dall'altra impresa. Evidenziava che la transazione con la quale era stato definito il procedimento n. 81/09 promosso davanti al Tribunale di GI, nell'ambito del quale l' gli aveva richiesto il pagamento della somma di € 7137,70 per l'esecuzione di lavori ulteriori sulle Pt_1 parti comuni da parte dell'impresa , con il pagamento da parte sua all'odierno attore della somma di € _2
10.000,00, aveva definito tutti i rapporti debitori pendenti tra le parti, e che nessun cenno era stato fatto in quella sede ad ulteriori spese sostenute dall' Deduceva quindi che la domanda attorea era sprovvista Pt_1
2 dei necessari elementi probatori, quali il computo metrico estimativo relativo ai lavori da eseguire, la contabilità finale dei lavori eseguiti, ricevuta di spese o fatture, e che, in ogni caso, egli non aveva prestato alcun consenso ai presunti lavori affidati all'impresa , di talché nessun rimborso poteva essere _2 riconosciuto all' per eventuali spese sostenute di sua iniziativa e senza la previa autorizzazione del Pt_1 condomino. In ogni caso, ed in via preliminare, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di CP_2 perché, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, questi sia dichiarato
[...] tenuto a rimborsare la somma maggiore indebitamente percepita e sia condannato al pagamento alla parte appaltante di detta somma, pagata dal in esecuzione del contratto di appalto. CP_1
Chiedeva quindi di dichiarare l'improcedibilità della domanda principale, in quanto connessa per l'oggetto e per il titolo con altra causa pregiudiziale, iscritta al n. 1178/2005, pendente innanzi al Tribunale di GI.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda formulata. Senza recesso, in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, in via riconvenzionale chiedeva di dichiarare tenuto a Controparte_2 rimborsarlo della somma contabilizzata, richiesta dall'attore e da lui pagata in esecuzione del contratto d'appalto stipulato in data 18/12/2003, pari ad € 9180,35, o quella maggiore o minore ritenuta dovuta e, per l'effetto, di condannare il a pagare detta somma, o la maggiore o minore somma determinata dal CP_2 giudice, alla parte appaltante risultata creditrice nel rapporto di comunione, e comunque a ciascuno degli appaltanti in ragione del credito vantato nella comunione, per quota parte, fino alla totale compensazione nella comunione. Con vittoria di spese e compensi di lite.
A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e di citazione dello stesso da parte del convenuto, si costituiva in giudizio titolare dell'omonima impresa edile, il quale, deducendo di avere Controparte_2 ricevuto in appalto dall e dal l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria Pt_1 CP_1 dell'immobile per un corrispettivo di € 34.000,00, di avere eseguito anche diversi interventi extra contratto, esclusi dal corrispettivo originario pattuito, su commissione dell' per i quali però l'attore non aveva Pt_1 inteso adempiere la propria obbligazione - sì che contro l' lo stesso aveva agito in giudizio innanzi al Pt_1
Tribunale di GI (proc. n. 1178/2005 R.G.) - mentre il aveva accettato la consegna dei lavori CP_1 senza riserve pagando i soli lavori eseguiti dall'impresa in base agli accordi, in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda, non avendo il convenuto formulato proposta di stipula di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 D.L. 132/14 nonché, senza recesso dalla precedente eccezione, la prescrizione estintiva del credito vantato dal convenuto al rimborso di eventuali somme corrisposte indebitamente in esecuzione dell'appalto sia ai sensi dell'art. 1667 c.c. (due anni dalla consegna dell'opera), che in relazione all'art. 1669 c.c. o al termine di prescrizione decennale per l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., considerato l'avvenuto pagamento da parte del tra il 2003 ed il 2004. Eccepiva quindi l'inammissibilità ed CP_1 infondatezza della chiamata in causa da parte del convenuto, poiché riferita a lavori – di completamento del contratto di appalto del 2003 – diversi da quelli eseguiti dalla sua impresa, per i quali nessun corrispettivo egli aveva ricevuto. Ancora, eccepiva l'intervenuta prescrizione del presunto credito dell'attore nei confronti del convenuto ai sensi dell'art. 2948 c.c. Infine evidenziava che alcuni dei lavori indicati dall' tra quelli Pt_1 commissionati ad altra ditta ed oggetto di transazione con il nell'ambito della causa n. 81/09 R.G. del CP_1
3 Tribunale di GI erano già stati eseguiti dalla sua impresa (come ad es. trasporto a rifiuto di materiale a seguito di demolizioni e scavi, spicconatura dei muri esterni e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, concessione del suolo pubblico e realizzazione del ponteggio), e che in ogni caso l'attore aveva omesso di indicare i lavori affidati all'impresa per un totale di € 18.360,70. Chiedeva pertanto di dichiarare _2
l'improcedibilità della domanda del chiamante. Senza recesso, chiedeva altresì di dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva della domanda proposta nei suoi confronti dal convenuto ed attore in riconvenzione, di dichiarare l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza o la genericità della domanda di indebito avanzata dal nei suoi confronti e di rigettare detta domanda integralmente. Senza recesso, chiedeva di dichiarare CP_1 prescritta ex art. 2948 c.c. la domanda dell' nei confronti del o, comunque, di ritenerne Pt_1 CP_1
l'infondatezza.
Con ordinanza del 23/1/2017 veniva disposto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita, che tuttavia aveva esito negativo.
La causa veniva istruita con l'espletamento dell'interrogatorio formale delle parti, con l'assunzione di prova testimoniale e con l'espletamento di C.T.U. Indi, a seguito del rigetto delle richieste di rinnovazione della consulenza tecnica con nuovo consulente, avanzate dal convenuto e dal terzo chiamato in causa, all'udienza del 18/9/2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva posta in decisione con assegnazione del termine di giorni trenta per deposito di comparse conclusionali e di gg. 20 per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, proprietario di un immobile sito in Niscemi, v. Umberto n. 32, composto da piano terra, primo Parte_1
e secondo piano, in catasto al fl. 90 part.lla 185 sub 12, ha convenuto in giudizio Controparte_1 proprietario dell'immobile confinante, con ingresso dalla via XX Settembre n. 76, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 9180,35, pari alla metà, quale quota di sua pertinenza della spesa sostenuta per lavori eseguiti dall'impresa edile , da lui incaricata - con il presunto consenso del - di Parte_2 CP_1 completare i lavori di straordinaria manutenzione precedentemente affidati dall'attore e dal convenuto congiuntamente all'impresa di ai fini del recupero delle parti comuni dello stabile, lasciati Controparte_2 incompiuti dall'impresa a seguito della controversia insorta con l' CP_2 Pt_1
, allegando a sua volta di essere proprietario dell'immobile a piano terra sito in Niscemi, v. Controparte_1
XX Settembre n. 76, avente parti in comune con l'immobile dell' afferma di avere integralmente Pt_1 corrisposto al la sua parte del corrispettivo pattuito di € 34.000,00, versandogli la somma di € 18.500,00, CP_2 di cui € 1500,00 per eventuali imprevisti. Sostiene pertanto di essere estraneo alla controversia insorta tra il medesimo e l'odierno attore. Al contempo nega di avere prestato il consenso o autorizzato il CP_2 conferimento ad altra ditta – segnatamente all'impresa edile – per l'esecuzione dei lavori rimasti Parte_3 ineseguiti. Rileva inoltre che l'azione precedentemente intentata contro di lui dall innanzi al Tribunale Pt_1 di GI, iscritta al n. 81/09 R.G., perché fosse condannato al pagamento a favore dell'attore della somma di € 7137,70 per l'esecuzione di “lavori ulteriori eseguiti sulle parti comuni dell'immobile da ” Parte_2 era stata definita con transazione in virtù della quale egli aveva accettato di pagare la somma di € 10.000,00 all' a totale definizione dei rapporti debitori pendenti tra le parti. Pt_1
4 Premessi i fatti di causa, preliminarmente si dà atto che la parte convenuta solo con note scritte depositate in data 16/9/2024, in sostituzione dell'udienza del 18/9/2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva rappresentando che “la particella di fabbricato oggetto del presente giudizio, così come l'intero fabbricato è intestato ad altro soggetto che non è a cui Parte_4 già l'immobile risulta essere stato intestato prima del presente giudizio”, circostanza questa che sarebbe emersa con chiarezza “a seguito di ulteriori accertamenti per procedimenti connessi e relativi alla stesso immobile”. A sostegno della propria eccezione il convenuto produce, in allegato alle suddette note scritte, documentazione costituita da atti pubblici, planimetrie ed una visura di consultazione catastale.
Sotto tale profilo si osserva che la questione sollevata dalla parte solo all'atto della precisazione delle conclusioni, definita in termini di difetto di legittimazione passiva, attiene in realtà alla titolarità passiva del rapporto controverso, ha natura di mera difesa, come tale proponibile in ogni fase del giudizio, nonché in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato, ancorché non oggetto di contestazione dell'altra parte, ed è rilevabile d'ufficio se risultante dagli atti di causa, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, in ogni caso “ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (così Cass. Sez. U sent. n. 2951 del 16/02/2016;
Cass. Sez. III ord. n. 11744 del 15/05/2018; conf. da ultimo Cass. Sez. L. ord. n. 23721 del 01/09/2021).
Non essendo mai stata posta in contestazione nel corso del processo la titolarità passiva in capo al del CP_1 rapporto dedotto in giudizio, ed essendo anzi le stesse precedenti difese del convenuto del tutto incompatibili con la questione, da ultimo eccepita, del proprio difetto di legittimazione passiva, il cui fondamento si rinverrebbe nei documenti prodotti solo nella fase della precisazione delle conclusioni, e, pertanto, inammissibili, detta questione non può che essere disattesa per carenza di elementi probatori tempestivamente acquisiti in giudizio circa una diversa titolarità del rapporto controverso.
Nel merito, l'attore, a fronte delle contestazioni sollevate dal convenuto in ordine ai lavori asseritamente affidati all'impresa edile con il consenso dello stesso nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 Parte_2 CP_1
c.p.c. ha precisato che i lavori eseguiti sulle parti comuni sono consistiti nella impermeabilizzazione del terrazzo posto al 2° piano, nel massetto e nella pavimentazione del terrazzo del 2° piano, nel consolidamento delle pareti di tipo A e B su muri portanti, nella spicconatura di pareti interne, nel recupero a perfetta regola d'arte di muri portanti posti al 1° piano, “eseguiti in maniera errata dalla ditta di ”, nella Controparte_2 installazione di ponteggi esterni, nel trasporto a rifiuto di materiali di risulta o scarti, in adempimenti di carattere tecnico affidati all'arch. . Controparte_3
Orbene, l'art. 1104 c.c. in tema di comunione dispone che ciascun partecipante deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune. Inoltre, l'art. 1108 c.c. prevede al comma
1 che, con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa;
al comma 2 dispone che “nello stesso modo
5 si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti”. L'art. 1110 c.c. dispone quindi che “il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso”.
Il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune ha affermato che "l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori;
ciò a differenza di quanto previsto in tema di condominio di edifici, ove il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune è condizionato al più stringente presupposto dell'urgenza, tenuto conto che i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione" (cfr. Cass. ord. 18 febbraio 2022, n. 5465; conf. Cass. Sez. 2, sent. n. 20652 del 09/09/2013). Tale arresto giurisprudenziale esclude dunque ogni rilievo circa l'urgenza o meno dei lavori, con la conseguenza che il partecipante alla comunione ha diritto al rimborso delle spese sostenute purché abbia preventivamente avvertito gli altri comproprietari.
In proposito la Suprema Corte ha anche affermato il seguente principio di diritto: “In tema di spese relative alle parti comuni di un bene, come l'obbligo di partecipare a esse incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione e in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso pro quota delle spese necessarie per consentire l'utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell'art. 1110 c.c., le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle per la conservazione, anche alle spese necessarie perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l'utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale. Invero le spese per la conservazione, nel caso di inattività degli altri comproprietari - da accertarsi in fatto - possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse e di essere può essere chiesto il rimborso” (così Cass. sez. I, 04/02/2016, n.2195).
In ordine alla effettiva esecuzione dei lavori elencati dall'attore nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. in rapporto ai lavori già effettuati dall'impresa sul medesimo immobile, va preliminarmente osservato che CP_2 la sentenza della Corte di appello di Catania, Sez. II, n. 1805/2019, pubblicata in data 23/7/2019, emessa nel giudizio di appello intercorso tra e e prodotta in corso di causa dal terzo Parte_1 Controparte_2 chiamato, benché divenuta irrevocabile non spiega nel presente giudizio ed in relazione all'odierno convenuto
- nei confronti del quale l' fa valere un diritto autonomo rispetto alla situazione Controparte_1 Pt_1
6 giuridica accertata nel precedente processo instaurato contro di lui dal - gli effetti del giudicato previsti CP_2 dall'art. 2909 c.c., che, per i limiti soggettivi del giudicato, non si estendono a soggetti che siano rimasti estranei al processo in cui il giudicato stesso si è formato. Nondimeno la produzione della sentenza – che contiene anche affermazione dell'accertamento da parte del C.T.U. della ultimazione dei lavori oggetto del contratto (“nonostante le lamentate – comunque temporanee – sospensioni”) costituisce nel presente giudizio elemento di prova da valutare unitamente agli altri elementi probatori emersi.
Sennonché, in questo procedimento, il terzo chiamato nel corso dell'interrogatorio formale Controparte_2 reso all'udienza del 6/11/2017, rispondendo alla domanda sub 4) della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del chiamante , nel confermare che i contrasti tra lui e l' sono insorti nel corso dell'esecuzione dei CP_1 Pt_1 lavori ai piani superiori di proprietà di quest'ultimo (“E' vera la circostanza”), ha dichiarato: “... infatti io lavoravo e compravo il materiale e impiegavo manodopera e il sig. a un certo punto ha interrotto i Pt_1 pagamenti e io ho smesso di lavorare e ho instaurato una causa a GI nei confronti di
[...]
”. Pt_1
Inoltre, l'esecuzione da parte dall'impresa , su commissione dell' dei lavori elencati nel cap. Parte_2 Pt_1
c) della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, pag. 3, si ricava dalla testimonianza resa in giudizio dal teste già dipendente dell'impresa nel 2005. Questi invero ha confermato Testimone_1 _2
l'esecuzione, su incarico dell' di lavori edili su un immobile sito in Niscemi, v. XX Settembre n. 76 e Pt_1
v. Umberto n. 32, consistiti nella impermeabilizzazione del terrazzo posto al 2° piano, nel massetto e nella pavimentazione del terrazzo del 2° piano, nel consolidamento di pareti di tipo A e B su muri portanti, nella spicconatura di pareti interne, nel recupero di muri portanti posti al 1° piano, nella installazione di ponteggi esterni. Il teste ha anche confermato che l'impresa per cui lavorava eseguì sul medesimo immobile lavori di spicconatura e intonaco esterno sul lato di v. XX Settembre, ed anche gli scavi nei muri e la collocazione dei tubi relativi all'impianto di riscaldamento.
Orbene, le dichiarazioni del teste circa l'individuazione e l'ubicazione dell'edificio oggetto degli interventi manutentivi posti in essere – corrispondente all'immobile sito in Niscemi, alle vie XX Settembre n. 76 e
Umberto n. 32 – e le parti dell'immobile interessate dai lavori (riguardanti il terrazzo di copertura ed il consolidamento di muri portanti) inducono a ritenere che i lavori eseguiti abbiano riguardato parti comuni dell'edificio, già interessate dai lavori commissionati congiuntamente all'impresa dall'attore e dal CP_2 convenuto in qualità di comproprietari.
Sotto tale profilo, la C.T.U. del geom. , depositata nel procedimento n 1178/2005 R.G. Persona_1 del Tribunale di GI, instaurato da contro , evidenzia che l'impresa Controparte_2 Parte_1 ha eseguito per conto dell' e del lavori da contratto – tra cui anche CP_2 Pt_1 CP_1
l'impermeabilizzazione con guaina del terrazzo (punto 1 del computo metrico allegato al contratto), demolizione di solai, tramezzi e pavimenti, rimozione di intonaco (punto 7 dell'allegato computo metrico) - per un totale di € 15.639,30. Sul punto non osta all'utilizzabilità nel presente giudizio della consulenza tecnica espletata in altro procedimento che ad esso sia rimasta estranea una delle parti di causa (nella specie il convenuto ), avendo la giurisprudenza chiarito che “il giudice di merito può tenere conto, ai fini della CP_1
7 sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa” (così Cassazione civile sez. III, 06/05/2016, n.9242; conf. Cass. Sez. I,
10/10/2018, n.25067; Cass. sez. III, 31/10/2023, n.30298).
Per il principio della utilizzabilità di prove acquisite in un diverso giudizio, depone per l'esecuzione dei lavori elencati dalla parte attrice sulle parti comuni dell'edificio da parte dell'impresa edile anche la _2 testimonianza resa nel proc. n. 1178/05 innanzi al Tribunale di GI dallo stesso (le cui Parte_2 generalità per mero errore sono riportate a verbale come “ ”, anziché – v. per le esatte Persona_2 _2 generalità certificato di morte allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. dell' e memoria ex art. Pt_1
184 c.p.c., documenti entrambi prodotti nel presente giudizio in allegato alla memoria dell'attore ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.), il quale, alla domanda sub 9) della memoria ex art. 184 c.p.c. – “Vero o non che a causa dell'incompletezza dei lavori che si è reso indispensabile realizzare i lavori che erano già previsti nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti: impermeabilizzazione del terrazzo € 120,00; muratura 2^ piano €476,88 consolidamento pareti intervento “tipo B” € 5523,91; massetto sottofondo terrazzo € 157,25; pavimentazione terrazzo € 435,68; consolidamento pareti intervento “tipo A” € 2597,40; trasporto e rifiuto di materiali € 80,00)
... – ha dichiarato: “I lavori che VS mi ha elencato sono stati completati da me e per gli stessi sono stato pagato per circa € 10.000,00”; inoltre, alla domanda sub 12) della medesima memoria (“Vero o no che il vespaio a piano terra si trova nella esclusiva proprietà dell'altro committente ”), il teste ha anche CP_1 _2 dichiarato: “Si è vero, so perché ho eseguito lavori anche per il ed anche nel vespaio. Nello stesso CP_1 periodo in cui ho eseguito i lavori per l' per il ho fatto intonaco, massetti, impianto di Pt_1 CP_1 termosifone e tali lavori sono stati pagati dall' e non erano previsti nel contratto”. A.D.R.: “Ho eseguito Pt_1 anche i lavori ai cornicioni e al prospetto”.
Depone ancora nel senso della conoscenza in capo al convenuto del rapporto instaurato dall' con Pt_1
l'impresa per l'esecuzione di lavori sull'immobile sito tra v. Umberto n. 32 e via XX Settembre la _2 circostanza che nel procedimento n. 81/09 R.G. promosso dall' contro il per la condanna di Pt_1 CP_1 quest'ultimo al pagamento della metà della somma di € 9675,40, anticipata dall'attore per lavori eseguiti dall'impresa di su detto immobile, oltre che per la somma anticipata sempre dall' per lavori Parte_2 Pt_1
(sistemazione sottoscala, sistemazione porta sottoscala, riquadratura porta interna ed esterna, massetto in calcestruzzo, intonaco interno ai locali terranei del convenuto, collocazione telaio porta interna, impianto elettrico sottotraccia vano ) realizzati nella proprietà dell'odierno convenuto, il abbia accettato, CP_1 CP_1 ancorché in via transattiva, di pagare all' la somma di € 10.000,00 per “spese anticipate per l'esecuzione Pt_1 dei lavori da parte del muratore sig. ” (v. nota del 26/2/2014 a firma del legale di fiducia del Parte_2
in risposta alla nota inviata nell'interesse dell datata 11/2/2014). CP_1 Pt_1
Del resto, la circostanza che il fosse a conoscenza dell'affidamento dei lavori all'impresa di CP_1 _2
può anche presumersi dall'esecuzione da parte dell'impresa – confermata dal teste - di
[...] _2 Tes_1
8 lavori su parti dell'immobile di sua proprietà, come ad esempio lavori di spicconatura e di intonaco esterno sulla via XX Settembre, corrispondente al prospetto dell'immobile di proprietà . CP_1
Tali elementi inducono a ritenere che il convenuto fosse a conoscenza dei lavori affidati all'impresa _2
(tant'è che per parte dei lavori effettuati da tale impresa, il cui corrispettivo è stato anticipato dall'
[...] Pt_1 egli ha in seguito accettato di versare la sua parte).
Alla stregua dei principi di diritto in precedenza enunciati, deve dunque ritenersi che il , informato di CP_1 tali lavori - da reputarsi necessari ai fini della conservazione della cosa comune (sia per la loro stessa natura –
v. in particolare lavori di impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo di copertura, o lavori di consolidamento su muri portanti – sia perché già menzionati nel computo metrico allegato al contratto d'appalto stipulato con il sottoscritto anche dal ), in base al disposto di cui agli artt. 1104 e CP_2 CP_1
1110 c.c. debba contribuire alla spesa a tal fine sostenuta rimborsando all' l'importo dei lavori di cui Pt_1 risulti accertata la compiuta esecuzione.
Sotto tale profilo il C.T.U. arch. , a seguito di sopralluogo anche presso i locali di proprietà Persona_3 esclusiva del convenuto , ha effettivamente riscontrato l'esecuzione da parte dell'impresa Controparte_1
sull'immobile per cui è causa di lavori di impermeabilizzazione del terrazzo posto al 2° piano, di _2 realizzazione del massetto e della pavimentazione del terrazzo del 2° piano, di lavori di consolidamento di pareti di tipo A e B su muri portanti e di installazione di ponteggi esterni (di cui in sede di richiamo ha confermato le quantità e le lavorazioni “poiché costituiscono le effettive misure e quantità rilevate in sede di operazioni peritali”).
Il Consulente ha invece dato atto di non aver potuto verificare il recupero dei muri portanti posti al 1° piano rispetto ad eventuali errori esecutivi imputabili alla precedente appaltatrice, il trasporto a rifiuto di materiali di risulta o di scarto (non risultando agli atti i relativi formulari), il compimento di adempimenti tecnici propri della direzione lavori (non risultando agli atti lettera d'incarico, parcella o fattura).
Nondimeno nella relazione di C.T.U. del geom. nel proc. n. 1178/2005 (v. integrazione allegata Per_1 al fascicolo di parte attrice) si dà atto, a seguito delle verifiche eseguite sui luoghi, di infiltrazioni di acque meteoriche dal tetto anche in ragione di una saldatura della guaina eseguita non a regola d'arte e si indicano i costi stimati per la revisione del tetto di copertura.
Inoltre, lo stesso nella propria comparsa di costituzione ha ammesso di non avere realizzato i lavori di CP_2 intonacatura e rifinitura dei prospetti esterni, sostenendo di non avere percepito alcuna somma a tale titolo dai committenti.
L'importo dei lavori eseguiti dall'impresa su incarico dell' sulle parti comuni dell'edificio, Parte_2 Pt_1 sì come individuati e descritti nell'elaborato peritale in atti, è stato determinato dal C.T.U. nominato nel presente giudizio in complessivi € 13.933,09. Di questi, il , essendo tenuto a contribuire alla spesa CP_1 sostenuta nella misura di ½, è obbligato a corrispondere all' la somma di € 6966,54, e va pertanto Pt_1 condannato al pagamento in favore dell' di detta somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Pt_1
Non spetta invece all'attore la chiesta rivalutazione monetaria, per la natura di debito di valuta dell'obbligazione a carico del convenuto.
9 Procedendo ad esaminare la domanda del nei confronti del terzo chiamato di rimborso CP_1 Controparte_2 delle somme indebitamente corrisposte per lavori non eseguiti, ritiene preliminarmente il decidente che l'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo chiamato in causa debba essere disattesa.
Sotto tale profilo non trova applicazione la prescrizione biennale prevista dall'art. 1667 co. 3 c.c. in caso di vizi o difformità dell'opera, poiché – come chiarito dalla giurisprudenza – “nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” (Cass.
Sez. II sent. n. 13983 del 24/06/2011; conf. Cass. Sez. I ord. n. 4511 del 14/02/2019; da ultimo v. Cass. sez.
II, 17/05/2024, n.13821; nella giurisprudenza di merito v. Tribunale Monza sez. II, 10/01/2024, n.41).
Né può ritenersi compiuta la prescrizione ordinaria decennale prevista in caso di inadempimento contrattuale, pure applicabile al caso di specie, considerando come dies a quo il saldo del corrispettivo pattuito nel 2004 (v. scrittura sottoscritta dal prodotta dal convenuto, che dà atto dei pagamenti effettuati fino alla data del CP_2
15/9/2004), poiché il relativo termine deve considerarsi interrotto con atto di costituzione in mora inviato a mezzo lettera raccomandata e pervenuto al il 12/12/2013, documentato dall'avviso di ricevimento della CP_2 raccomandata pervenuta al destinatario (v. fascicolo di parte convenuta), sul cui contenuto il terzo chiamato non ha sollevato alcuna specifica contestazione.
Quanto all'eccezione di prescrizione del credito vantato dall'attore nei confronti del convenuto, sollevata dal terzo chiamato, questa va ritenuta inammissibile poiché sollevata da soggetto estraneo al rapporto obbligatorio cui l'eccezione è riferita e, pertanto, privo della necessaria legittimazione.
Nel merito, il convenuto , in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, ha chiesto CP_1 la condanna del al rimborso della maggior somma da costui percepita, avendogli integralmente CP_2 corrisposto la somma di € 17.000,00, pari alla metà del corrispettivo pattuito in favore dell'appaltatore con contratto d'appalto stipulato in data 18/12/2003 dallo stesso e dall' in qualità di committenti, oltre ad € Pt_1
1500,00 a titolo di maggiorazione per eventuali imprevisti. Tale pagamento, peraltro incontestato, risulta dalla scrittura allegata al fascicolo di parte convenuta, recante l'elenco delle somme versate al per la CP_2 complessiva somma di € 18.500,00 a saldo, recante conferma – si presume dell'avvenuto pagamento delle somme – sottoscritta – con sottoscrizione, non disconosciuta - da Controparte_2
La somma corrisposta dal costituisce però, pro quota, il corrispettivo complessivo dei lavori previsti CP_1 in contratto.
A fronte del parziale inadempimento del che, per sua stessa ammissione, ha omesso di completare CP_2
l'opera effettuata (assumendo di avere interrotto i lavori a causa dell'inadempimento dell' , la domanda Pt_1
10 di rimborso della maggior somma indebitamente versata proposta dal nei suoi confronti si fonda sul CP_1 diritto alla riduzione del prezzo a carico della parte committente in misura corrispondente ai lavori ineseguiti ed al risarcimento degli ulteriori costi affrontati per il completamento degli interventi di ristrutturazione poi affidati ad altra impresa.
Orbene, tale domanda è fondata.
Il contratto d'appalto sottoscritto dalle parti prevede espressamente il diritto dei committenti di risolvere il contratto e di pagare all'appaltatore il prezzo corrispondente ai lavori regolarmente eseguiti, oltre che il diritto al risarcimento dei danni per il mancato completamento dei lavori. Tale principio opera, ad avviso del decidente, quale rimedio generale in caso di inadempimento dell'appaltatore, anche a prescindere dalla risoluzione del contratto, in caso di esecuzione solo parziale o non corretta dei lavori appaltati, ben potendo in tale ipotesi il committente, secondo la propria convenienza, trattenere la parte di manufatto realizzato e provvedere direttamente al completamento e alla eliminazione degli eventuali difetti riscontrati, chiedendo poi il risarcimento dei danni - che può tradursi in una riduzione del prezzo pattuito - tenuto conto sia del valore dell'opera ineseguita che dell'ammontare delle spese sostenute dal suddetto, previo, se del caso, espletamento dei necessari incombenti istruttori (conf. Cass. sez. II, 12/04/1983, n.2573; Cass. Sez. 2, sent.
n. 3786 del 17/02/2010).
Alla luce dei principi esposti, la domanda proposta dal nei confronti del a seguito del parziale CP_1 CP_2 inadempimento di quest'ultimo, a fronte della previsione in contratto di un corrispettivo pattuito nella misura di € 34.000,00 per la corretta esecuzione di tutti i lavori di cui all' elenco allegato, va intesa come domanda di restituzione della somma indebitamente versata dal committente in relazione ai lavori rimasti ineseguiti, quale effetto della riduzione del prezzo in misura proporzionale a tali lavori, e di risarcimento per gli ulteriori costi sopportati.
Va altresì precisato che l'obbligazione assunta dai committenti di pagamento del prezzo, sebbene il testo contrattuale non contenga una chiara enunciazione sul punto, è intesa dalle parti come obbligazione parziaria, in quanto gravante su ciascuno dei committenti per la metà del prezzo complessivo stabilito, tant'è che lo stesso avendo ricevuto dal il pagamento della somma corrispondente alla metà di sua CP_2 CP_1 pertinenza, oltre ad una somma di € 1500,00 per eventuali imprevisti, ha agito nei confronti del solo Pt_1 per il pagamento del residuo prezzo da costui dovuto, pretendendo il pagamento, oltre che del corrispettivo per lavori extra contratto da quest'ultimo commissionati, anche della somma corrispondente all'IVA su due fatture emesse dall'appaltatore (v. sentenza Trib. GI dep. il 18/11/2017, versata in atti dal terzo chiamato).
Ne consegue l'obbligo del di corrispondere al la somma di € 6966,54, pari alla quota di CP_2 CP_1 pertinenza del del costo dei lavori di seguito affidati all'impresa edile di e da questa CP_1 Parte_2 eseguiti - impermeabilizzazione, massetto e pavimentazione del terrazzo posto al 2° piano, consolidamento pareti tipo A e B su muri portanti, ponteggi esterni – sì come accertato dal C.T.U. arch. e Persona_3 confermato dal teste (v. memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. dell'attore, sub c). Tes_1
11 Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, CP_2 va condannato alla restituzione a della somma suindicata, oltre interessi legali dalla
[...] Controparte_1 data della domanda al soddisfo.
Ex art. 92 co. 2 c.p.c., la complessità della ricostruzione in fatto dei rapporti intercorsi tra le parti e dei rispettivi rapporti di dare – avere giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite e di C.T.U. (queste ultime già liquidate in corso di causa come da separato decreto).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 467/2015 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di , con chiamata in causa di e con domanda proposta Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 in via riconvenzionale nei confronti di quest'ultimo, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 6966,54, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Parte_1 in accoglimento della domanda proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, Controparte_1 condanna , in qualità di titolare dell'omonima impresa edile, alla restituzione a favore di Controparte_2 [...]
della somma di € 6966,54, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
CP_1 compensa integralmente tra le parti le spese di lite e di C.T.U..
Così deciso in Gela in data 7/1/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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