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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/05/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3822/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3822/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUGADA Parte_1 C.F._1
GIOVANNA del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso la medesima come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica regolamentazione inerente figlio nato fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_2
in modifica delle condizioni di cui al decreto del decreto del 27.09-3.10.2016 R.G. 2900/2015 del
[...] Tribunale di Lodi e del decreto della Corte d'Appello di Milano del 11.5-27.6.2017 R.G. 618/2016 così pronunciare, Per affidare in via super esclusiva (affidamento rafforzato) la figlia alla madre e confermare il collocamento presso la stessa;
la madre potrà esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale, assumendo autonomamente le decisioni tutte inerenti la figlia (in via esemplificativa, ma non esaustiva, per salute, scuola, educazione, residenza, rilascio dei documenti validi per l'espatrio); revocare, conseguentemente, l'affido di al Comune di Vimodrone e per esso ai Servizi Sociali Persona_2 competenti;
Per disporre che il signor contribuisca al mantenimento della figlia versando dal di della domanda Per_2 alla signora un assegno mensile di euro 500,00 con adeguamento istat annuale, oltre al rimborso Pt_1 pagina 1 di 5 del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano, o , un assegno di mantenimento di euro 650,00 mensile anche comprensivo di spese straordinarie, o quell'altra maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
disporre che qualora il signor chiedesse di riprendere le visite con la figlia, si debba rivolgere ai Per_2
Servizi Sociali del Comune di residenza della minore che previa valutazione della volontà, del benessere e della serenità della minore, nonché della adeguatezza genitoriale del richiedente, alla luce anche del periodo di assoluta assenza, provvederanno, se del caso, a attivare visite in spazio neutro con operatore e con gradualità: disporre che l'assegno unico, le detrazioni per la figlia e ogni altro aiuto per la figlia competerà in via esclusiva alla signora genitore affidatario e collocatario della minore. Parte_1
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE ha chiesto, in revisione della regolamentazione disposta dal Tribunale di Lodi con Parte_1 decreto in data 3.10.16, confermata con integrazioni dalla Corte d'Appello di Milano che prevedeva Per l'affidamento all'ente di residenza della minore nata nel 2013 dalla relazione delle parti,
l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia, rapporti di frequentazione padre-figlia in forma protetta ove il padre avesse manifestato la volontà di riprendere i rapporti di frequentazione con la figlia interrotti da tempo e un concorso al mantenimento della stessa di € 500,00 mensili e la percezione per intero dell'importo dell'assegno unico ed universale per la prole. A fondamento di tali modifiche la ricorrente poneva l'assenza di comunicazione con l'altro genitore e il comportamento disinteressato del padre che si era trasferito all'estero e aveva interrotto i rapporti con la figlia dall'estate del 2022.
Il resistente non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
In vista dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. veniva acquisita relazione dei Servizi Sociali di Vimodrone, ente affidatario della minore, che confermava l'assunto della ricorrente, secondo il quale i rapporti tra padre e figlia si erano completamente interrotti nell'estate 2022 con l'improvviso trasferimento all'estero del resistente e da allora l'unico genitore ad occuparsi della cura e delle esigenze della minore era stata la madre. Gli operatori dei Servizi davano inoltre atto di aver preso contatti con il resistente che era rientrato temporaneamente in Italia per motivi familiari, ma viveva stabilmente negli Stati Uniti dove lavorava e viveva con la moglie. Nel corso del colloquio il resistente concordava con la revoca dell'affidamento all'ente e il contestuale affidamento esclusivo della figlia alla madre.
Nel corso del giudizio venivano assunti i seguenti provvedimenti provvisori:
pagina 3 di 5 Per
1. Affida la figlia in via esclusiva alla madre che potrà altresì esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale, assumendo autonomamente le decisioni inerenti tutte le questioni riguardanti la figlia (salute, scuola, educazione, residenza, rilascio dei documenti validi per l'espatrio); Per
2. Revoca per l'effetto l'affidamento di ai Servizi Sociali di Vimodrone
3. Incarica i Servizi Sociali del luogo di residenza della minore di regolamentare i rapporti di frequentazione padre-figlia qualora la minore o i genitori chiedessero la ripresa dei contatti;
4. ridetermina con decorrenza dalla domanda in € 450,00 onnicomprensivi di ogni spesa l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia che il padre deve corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità all'anno a importo da rivalutarsi annualmente secondo Parte_1 gli indici Istat a decorrere dal mese di marzo 2026;
5. dispone che l'assegno unico ed universale per la prole spetti interamente ad Parte_1
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di discussione la ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti del presidente relatore ad eccezione del contributo al mantenimento che domandava venisse rideterminato in € 650,00 mensili onnicomprensivi di ogni spesa, stante l'impossibilità di concordare con l'altro genitore le spese di carattere straordinario per la figlia sia per la lontananza che per l'assenza di comunicazione.
In mancanza di circostanze sopravvenute, avuto riguardo alle risultanze della relazione dei Servizi
Sociali, al ruolo di unica figura genitoriale di riferimento assolto dalla madre e all'abdicazione al proprio ruolo genitoriale da parte del padre, che si è trasferito all'estero e si dedica al proprio nuovo Per progetto di vita che include al momento solo la figlia maggiore e non anche , va confermato Per_3
l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre. Del resto, è stato lo stesso resistente a Per riconoscere che è interesse di l'affidamento in via esclusiva alla madre.
Ai Servizi Sociali di Vimodrone competerà la regolamentazione dei rapporti di frequentazione padre- figlia laddove sopravvengano le condizioni per una loro ripresa in futuro. Per Quanto all'assegno di mantenimento per la figlia , stante l'assenza di mantenimento diretto da parte del padre che lavora negli Stati Uniti ove vive con la nuova moglie (non è nota l'attività lavorativa svolta) e tenuto conto della totale assenza di comunicazione tra le parti, lo stesso viene rideterminato con decorrenza dalla data della presente sentenza in € 500,00 mensili, comprensivi anche delle spese straordinarie, che vengono stabilite forfettariamente in € 100,00 mensili. Sull'importo di € 400,00 maturerà con periodicità annuale la rivalutazione Istat. L'assegno unico ed universale per la prole spetterà interamente alla ricorrente nella sua qualità di genitore affidatario in via esclusiva della figlia.
Le spese di lite, attesa l'adesione del resistente alla domanda di affidamento in via esclusiva della figlia alla madre, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
In via definitiva così provvede, in modifica del decreto del Tribunale di Lodi in data 3.10.16:
pagina 4 di 5 Per
1. Affida la figlia in via esclusiva alla madre che potrà altresì esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale, assumendo autonomamente le decisioni inerenti tutte le questioni riguardanti la figlia (salute, scuola, educazione, residenza, rilascio dei documenti validi per l'espatrio);
2. Incarica i Servizi Sociali del luogo di residenza della minore -attualmente Vimodrone- di regolamentare i rapporti di frequentazione padre-figlia qualora la minore o i genitori chiedessero la ripresa dei contatti;
3. ridetermina con decorrenza dalla data della presente sentenza in € 500,00 mensili -di cui € 400,00 a titolo di mantenimento ordinario e € 100,00 a titolo di spese straordinarie-, l'importo che
[...]
deve corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità all'anno a CP_2 [...]
a titolo di concorso al mantenimento della figlia;
l'importo di € 400,00 dovrà essere Pt_1 rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di maggio 2026;
4. dispone che l'assegno unico ed universale per la prole spetti interamente ad Parte_1
5. spese di lite irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Laura Gaggiotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3822/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUGADA Parte_1 C.F._1
GIOVANNA del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso la medesima come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica regolamentazione inerente figlio nato fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_2
in modifica delle condizioni di cui al decreto del decreto del 27.09-3.10.2016 R.G. 2900/2015 del
[...] Tribunale di Lodi e del decreto della Corte d'Appello di Milano del 11.5-27.6.2017 R.G. 618/2016 così pronunciare, Per affidare in via super esclusiva (affidamento rafforzato) la figlia alla madre e confermare il collocamento presso la stessa;
la madre potrà esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale, assumendo autonomamente le decisioni tutte inerenti la figlia (in via esemplificativa, ma non esaustiva, per salute, scuola, educazione, residenza, rilascio dei documenti validi per l'espatrio); revocare, conseguentemente, l'affido di al Comune di Vimodrone e per esso ai Servizi Sociali Persona_2 competenti;
Per disporre che il signor contribuisca al mantenimento della figlia versando dal di della domanda Per_2 alla signora un assegno mensile di euro 500,00 con adeguamento istat annuale, oltre al rimborso Pt_1 pagina 1 di 5 del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano, o , un assegno di mantenimento di euro 650,00 mensile anche comprensivo di spese straordinarie, o quell'altra maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
disporre che qualora il signor chiedesse di riprendere le visite con la figlia, si debba rivolgere ai Per_2
Servizi Sociali del Comune di residenza della minore che previa valutazione della volontà, del benessere e della serenità della minore, nonché della adeguatezza genitoriale del richiedente, alla luce anche del periodo di assoluta assenza, provvederanno, se del caso, a attivare visite in spazio neutro con operatore e con gradualità: disporre che l'assegno unico, le detrazioni per la figlia e ogni altro aiuto per la figlia competerà in via esclusiva alla signora genitore affidatario e collocatario della minore. Parte_1
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE ha chiesto, in revisione della regolamentazione disposta dal Tribunale di Lodi con Parte_1 decreto in data 3.10.16, confermata con integrazioni dalla Corte d'Appello di Milano che prevedeva Per l'affidamento all'ente di residenza della minore nata nel 2013 dalla relazione delle parti,
l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia, rapporti di frequentazione padre-figlia in forma protetta ove il padre avesse manifestato la volontà di riprendere i rapporti di frequentazione con la figlia interrotti da tempo e un concorso al mantenimento della stessa di € 500,00 mensili e la percezione per intero dell'importo dell'assegno unico ed universale per la prole. A fondamento di tali modifiche la ricorrente poneva l'assenza di comunicazione con l'altro genitore e il comportamento disinteressato del padre che si era trasferito all'estero e aveva interrotto i rapporti con la figlia dall'estate del 2022.
Il resistente non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
In vista dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. veniva acquisita relazione dei Servizi Sociali di Vimodrone, ente affidatario della minore, che confermava l'assunto della ricorrente, secondo il quale i rapporti tra padre e figlia si erano completamente interrotti nell'estate 2022 con l'improvviso trasferimento all'estero del resistente e da allora l'unico genitore ad occuparsi della cura e delle esigenze della minore era stata la madre. Gli operatori dei Servizi davano inoltre atto di aver preso contatti con il resistente che era rientrato temporaneamente in Italia per motivi familiari, ma viveva stabilmente negli Stati Uniti dove lavorava e viveva con la moglie. Nel corso del colloquio il resistente concordava con la revoca dell'affidamento all'ente e il contestuale affidamento esclusivo della figlia alla madre.
Nel corso del giudizio venivano assunti i seguenti provvedimenti provvisori:
pagina 3 di 5 Per
1. Affida la figlia in via esclusiva alla madre che potrà altresì esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale, assumendo autonomamente le decisioni inerenti tutte le questioni riguardanti la figlia (salute, scuola, educazione, residenza, rilascio dei documenti validi per l'espatrio); Per
2. Revoca per l'effetto l'affidamento di ai Servizi Sociali di Vimodrone
3. Incarica i Servizi Sociali del luogo di residenza della minore di regolamentare i rapporti di frequentazione padre-figlia qualora la minore o i genitori chiedessero la ripresa dei contatti;
4. ridetermina con decorrenza dalla domanda in € 450,00 onnicomprensivi di ogni spesa l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia che il padre deve corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità all'anno a importo da rivalutarsi annualmente secondo Parte_1 gli indici Istat a decorrere dal mese di marzo 2026;
5. dispone che l'assegno unico ed universale per la prole spetti interamente ad Parte_1
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di discussione la ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti del presidente relatore ad eccezione del contributo al mantenimento che domandava venisse rideterminato in € 650,00 mensili onnicomprensivi di ogni spesa, stante l'impossibilità di concordare con l'altro genitore le spese di carattere straordinario per la figlia sia per la lontananza che per l'assenza di comunicazione.
In mancanza di circostanze sopravvenute, avuto riguardo alle risultanze della relazione dei Servizi
Sociali, al ruolo di unica figura genitoriale di riferimento assolto dalla madre e all'abdicazione al proprio ruolo genitoriale da parte del padre, che si è trasferito all'estero e si dedica al proprio nuovo Per progetto di vita che include al momento solo la figlia maggiore e non anche , va confermato Per_3
l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre. Del resto, è stato lo stesso resistente a Per riconoscere che è interesse di l'affidamento in via esclusiva alla madre.
Ai Servizi Sociali di Vimodrone competerà la regolamentazione dei rapporti di frequentazione padre- figlia laddove sopravvengano le condizioni per una loro ripresa in futuro. Per Quanto all'assegno di mantenimento per la figlia , stante l'assenza di mantenimento diretto da parte del padre che lavora negli Stati Uniti ove vive con la nuova moglie (non è nota l'attività lavorativa svolta) e tenuto conto della totale assenza di comunicazione tra le parti, lo stesso viene rideterminato con decorrenza dalla data della presente sentenza in € 500,00 mensili, comprensivi anche delle spese straordinarie, che vengono stabilite forfettariamente in € 100,00 mensili. Sull'importo di € 400,00 maturerà con periodicità annuale la rivalutazione Istat. L'assegno unico ed universale per la prole spetterà interamente alla ricorrente nella sua qualità di genitore affidatario in via esclusiva della figlia.
Le spese di lite, attesa l'adesione del resistente alla domanda di affidamento in via esclusiva della figlia alla madre, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
In via definitiva così provvede, in modifica del decreto del Tribunale di Lodi in data 3.10.16:
pagina 4 di 5 Per
1. Affida la figlia in via esclusiva alla madre che potrà altresì esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale, assumendo autonomamente le decisioni inerenti tutte le questioni riguardanti la figlia (salute, scuola, educazione, residenza, rilascio dei documenti validi per l'espatrio);
2. Incarica i Servizi Sociali del luogo di residenza della minore -attualmente Vimodrone- di regolamentare i rapporti di frequentazione padre-figlia qualora la minore o i genitori chiedessero la ripresa dei contatti;
3. ridetermina con decorrenza dalla data della presente sentenza in € 500,00 mensili -di cui € 400,00 a titolo di mantenimento ordinario e € 100,00 a titolo di spese straordinarie-, l'importo che
[...]
deve corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità all'anno a CP_2 [...]
a titolo di concorso al mantenimento della figlia;
l'importo di € 400,00 dovrà essere Pt_1 rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di maggio 2026;
4. dispone che l'assegno unico ed universale per la prole spetti interamente ad Parte_1
5. spese di lite irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Laura Gaggiotti
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