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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/10/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati
dr. SE NI Presidente
dr.ssa Rossana Musumeci Giudice
dr.ssa Giorgia Cotroneo Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 748 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Bagheria, via Antonio Vivaldi n. 7, presso lo studio dell'avv. Rosa Maria Sciortino, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], eletti- Controparte_1
vamente domiciliato in Bagheria, via Orazio Costantino n. 12, presso lo studio dell'avv. Gaspare Affatigato, che lo rappresenta e difende per man-
dato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
R.G. n. 748/2023
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 09/10/2025 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo il proprio visto e non op-
ponendosi all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi più di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presi-
dente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostitui-
ti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spiritua-
le tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pro-
nunziato da questo Tribunale in data 09/03/2021.
Ciò posto, deve rilevarsi che nonostante alcune divergenze iniziali, le parti sono addivenute a concordare su tutte le condizioni del divorzio.
In particolare, sin dagli atti introduttivi, entrambe hanno chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori nato Persona_1
a Palermo il 15.09.2008, e nato a [...] il 27.03. Persona_2
2017, con dimora presso la madre.
Quanto alle condizioni economiche, all'udienza del 09/10/2025, i pro-
- 2 -
R.G. n. 748/2023
curatori delle parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza del 18/04/2025.
Tali condizioni, espressione della volontà delle parti e conformi all'interesse dei minori possono essere assunte dal Tribunale quali condi-
zioni del divorzio, con conferma del calendario di incontri tra i figli minori e il genitore non collocatario già stabilito in sede di separazione.
Va quindi disposto che i figli minori della coppia Persona_1
nato a [...] il [...] e nato a [...]-
[...] Persona_2
mo il 27.03. 2017 siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con dimora presso la madre e con obbligo per il di versare € Per_1
400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), a titolo di mantenimento del-
la prole minorenne da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di cia-
scun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei minori vanno sostenute da entrambi i genitori in ragione della metà.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compen-
sazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenu-
te.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bagheria, in data 09/04/2002, da , Parte_1
- 3 -
R.G. n. 748/2023
nata a [...], in data [...], e da , na- Controparte_1
to a LE (PA), in data 21/08/1979, trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 11, parte I, Uff. 1, dell'anno 2002;
affida i figli minori della coppia e Persona_1 [...]
ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la Persona_3
madre e con regime di visita da parte del padre come determinato in parte motiva e salvo diversi accordi liberamente stretti tra le parti;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1
della resistente, un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di manteni-
mento dei figli minori della coppia e Persona_1 [...]
(200,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di Persona_3
ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prez-
zi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli minori e Persona_1 [...]
Persona_3
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 10/10/2025.
Il Presidente
SE NI
- 4 -
- 5 -
R.G. n. 748/2023
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati
dr. SE NI Presidente
dr.ssa Rossana Musumeci Giudice
dr.ssa Giorgia Cotroneo Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 748 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Bagheria, via Antonio Vivaldi n. 7, presso lo studio dell'avv. Rosa Maria Sciortino, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], eletti- Controparte_1
vamente domiciliato in Bagheria, via Orazio Costantino n. 12, presso lo studio dell'avv. Gaspare Affatigato, che lo rappresenta e difende per man-
dato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
R.G. n. 748/2023
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 09/10/2025 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo il proprio visto e non op-
ponendosi all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi più di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presi-
dente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostitui-
ti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spiritua-
le tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pro-
nunziato da questo Tribunale in data 09/03/2021.
Ciò posto, deve rilevarsi che nonostante alcune divergenze iniziali, le parti sono addivenute a concordare su tutte le condizioni del divorzio.
In particolare, sin dagli atti introduttivi, entrambe hanno chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori nato Persona_1
a Palermo il 15.09.2008, e nato a [...] il 27.03. Persona_2
2017, con dimora presso la madre.
Quanto alle condizioni economiche, all'udienza del 09/10/2025, i pro-
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R.G. n. 748/2023
curatori delle parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza del 18/04/2025.
Tali condizioni, espressione della volontà delle parti e conformi all'interesse dei minori possono essere assunte dal Tribunale quali condi-
zioni del divorzio, con conferma del calendario di incontri tra i figli minori e il genitore non collocatario già stabilito in sede di separazione.
Va quindi disposto che i figli minori della coppia Persona_1
nato a [...] il [...] e nato a [...]-
[...] Persona_2
mo il 27.03. 2017 siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con dimora presso la madre e con obbligo per il di versare € Per_1
400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), a titolo di mantenimento del-
la prole minorenne da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di cia-
scun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei minori vanno sostenute da entrambi i genitori in ragione della metà.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compen-
sazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenu-
te.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bagheria, in data 09/04/2002, da , Parte_1
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R.G. n. 748/2023
nata a [...], in data [...], e da , na- Controparte_1
to a LE (PA), in data 21/08/1979, trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 11, parte I, Uff. 1, dell'anno 2002;
affida i figli minori della coppia e Persona_1 [...]
ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la Persona_3
madre e con regime di visita da parte del padre come determinato in parte motiva e salvo diversi accordi liberamente stretti tra le parti;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1
della resistente, un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di manteni-
mento dei figli minori della coppia e Persona_1 [...]
(200,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di Persona_3
ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prez-
zi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli minori e Persona_1 [...]
Persona_3
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 10/10/2025.
Il Presidente
SE NI
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R.G. n. 748/2023