Articolo 8 della Legge 20 giugno 1969, n. 383
Articolo 7
Versione
5 agosto 1969
Art. 8.

Alla spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 2 della presente legge per l'anno finanziario 1969, si fare fronte con corrispondente riduzione del capitolo numero 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Alla spesa per il funzionamento del centro-studi e dei comitati per la programmazione ospedaliera, valutata in lire 1.000 milioni annui, si fara' fronte, per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario medesimo, ferma restando la quota di lira 5 miliardi di cui all' articolo 124 della legge 28 febbraio 1969, n. 21 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 agosto 1969