Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/06/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 383/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 18/02/2025, da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
Gignese, V.lo Adua, 9
(C.F. ) nato ad [...] il [...] e residente Meina Parte_2 C.F._2
Via Ghevio, 70 entrambi assistiti, come da procura in atti, dall'avv. Eugenio Cerutti (C.F. e- C.F._3
mail con domicilio eletto presso il medesimo in Email_1
Borgomanero V.le Marazza, 44
RICORRENTI con l'intervento del P.M
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Piaccia al Tribunale ill.mo al Tribunale ill.mo affinché il medesimo voglia, ai sensi dell'art. 473 bis
51 C.p.c. pronunciare la separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi dichiarano di non avere beni in comune;
2. Dichiarano di essere economicamente autosufficienti
3. Dichiarano che i figli e sono economicamente autosufficienti Per_1 Per_2
4. I coniugi si rilasciano assenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o documenti validi per l'espatrio.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 18/02/2025, e chiedevano con domanda Parte_1 Parte_2 congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Lesa (NO) il 29/04/2000.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rilasciano assenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o documenti validi per l'espatrio.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2
il 29/04/2000 in Lesa (NO)
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 03/06/2025.
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco