Art. 26.
E' concessa l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1970, anche se dovuti per periodi d'imposta anteriori al 1970, per i seguenti comuni, i cui abitati sono stati dichiarati da trasferire totalmente o parzialmente ai sensi dell' articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 :
Camporeale, Contessa Entellina, in provincia di Palermo; Gibellina, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Calatafimi, in provincia di Trapani; Montevago, Santa Margherita Belice, Menfi, Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento.
L'esenzione prevista dal precedente comma e' estesa al comune di Roccamena e alla frazione Grisi del comune di Monreale.
Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1 gennaio 1968. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 1 giungno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1971, n. 491 ha disposto (con l'art. 11) che "L'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali per i comuni indicati dall' articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , e' ulteriormente concessa fino al 31 dicembre 1972, anche se dovuti per periodi di imposta anteriori al 1970. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1 gennaio 1968."
E' concessa l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1970, anche se dovuti per periodi d'imposta anteriori al 1970, per i seguenti comuni, i cui abitati sono stati dichiarati da trasferire totalmente o parzialmente ai sensi dell' articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 :
Camporeale, Contessa Entellina, in provincia di Palermo; Gibellina, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Calatafimi, in provincia di Trapani; Montevago, Santa Margherita Belice, Menfi, Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento.
L'esenzione prevista dal precedente comma e' estesa al comune di Roccamena e alla frazione Grisi del comune di Monreale.
Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1 gennaio 1968. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 1 giungno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1971, n. 491 ha disposto (con l'art. 11) che "L'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali per i comuni indicati dall' articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , e' ulteriormente concessa fino al 31 dicembre 1972, anche se dovuti per periodi di imposta anteriori al 1970. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1 gennaio 1968."