Articolo 4 della Legge 5 ottobre 2001, n. 367
Articolo 3Articolo 5
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9 ottobre 2001
Art. 4. 1. Quando le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo IV dell'Accordo possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quello per il quale sono state richieste, il magistrato che procede ne da' immediata comunicazione all'autorita' che le ha fornite, e alle sue eventuali determinazioni si conforma. Si applica l' articolo 729 del codice di procedura penale .
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 729 del codice di procedura penale :
"Art. 729 (Utilizzabilita' degli atti assunti per rogatoria). - 1. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni.
2. Si applica la disposizione dell'art. 191, comma 2.".
Entrata in vigore il 9 ottobre 2001
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