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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1265 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
nata il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
nato il [...] in [...] (C.F.: ; Parte_2 C.F._2
nato il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_3 C.F._3
nata il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_4 C.F._4
nato il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_5 C.F._5
nata il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_6 C.F._6
nato il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_7 C.F._7
nata il [...] in [...] (C.F.: ) in proprio Parte_8 C.F._8
e, unitamente a nato il [...] in [...] (C.F.: Parte_9
), in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori C.F._9 Per_1
nata il [...] in [...] (C.F.: ), , nato il
[...] C.F._10 Parte_10
04.10.2007 (C.F.: ) e , nato il [...] in [...] C.F._11 Persona_2 (C.F.: ); C.F._12
nata il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_11 C.F._13
nato il [...] in [...] (C.F.: ; Parte_12 C.F._14
nata il [...] in [...] (C.F.: ) in proprio e, Parte_13 C.F._15 unitamente a , nato il [...] in [...] (C.F.: ), Parte_14 C.F._16 in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori nato il Persona_3 25.06.2005 in Argentina (C.F.: , , nato il [...] in C.F._17 Parte_15 Argentina (C.F.: ) e , nato il [...] in [...] C.F._18 Parte_16 (C.F.: ); C.F._19
nato il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_17 C.F._20
nata il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_18 C.F._21
nata il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_19 C.F._22 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eduardo Daniel Dromi del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34, domicilia;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 26 maggio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza in atti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_1 lo status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
nato il [...] a [...], provincia di Vibo Valentia (all.to n. 1) il Persona_4 quale successivamente emigrava in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino (all.to n. 3), così trasmettendola validamente ai suoi discendenti fino agli odierni ricorrenti. In particolare, in data 8.01.1909 a Buenos Aires (Argentina) Persona_4 contraeva matrimonio con , anche lei figlia di italiani emigrati (all.to n. 2). Persona_5 Dall'unione nasceva il 15.01.1914 a Buenos Aires SA (all.to n. 4). Persona_6
In data 28.09.1940 a Buenos Aires SA contraeva matrimonio con Persona_6 [...]
cittadino argentino (all.to n. 5) e dal matrimonio nascevano il 27.08.1941 Per_7 Persona_8 e il 27.07.1945 (all.to n. 6 e n. 7).
[...] Persona_9 a. Persona_8
contraeva matrimonio a Buenos Aires in data 1.06.1966 con
[...] [...] (all.to n. 8) e dalla loro unione nascevano il 29.07.1967 il CP_2 Parte_6 21.11.1968 il 06.09.1972 il 20.06.1974 Parte_1 Parte_11 [...]
il 20.03.1971 e il 25.03.1980 (all.to Parte_12 Parte_7 Parte_8 n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14). a.1. Parte_1 Dall'unione tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 Parte_20 nascevano il 17.06.1992 (all.to n. 15), il 21.06.1996
[...] Parte_4 Pt_2 (all.to n. 16), il 06.03.1999 (all.to n. 17) e il 20.02.2001
[...] Parte_3 (all.to n. 18). Parte_5
a.2 Pt_12 Parte_12
In data 05.05.2000 a Buenos Aires, sposava Pt_12 Parte_12 Persona_10
(all.to n. 19) e dalla loro unione nascevano il 22.01.2000 Octavio il Pt_1
04.09.2001 e il 12.04.2005 (all.to n. 21, n. 22 e n. 23). Parte_18 Parte_19
a.3 Parte_8
In data 16.10.2003 a Buenos Aires convolava a nozze con Parte_8 [...]
(all.to n. 23) e dalla loro unione, nascevano il 1.11.2004 , Parte_9 Persona_1 il 04.10.2007 e il 29.03.2010 (all.to n. 24, n. 25 e n. Parte_10 Persona_2 26). b. Persona_9
In data 07.05.1970 contraeva matrimonio a Buenos Aires con (all.to n. Controparte_3 sub 27) e dalla loro unione nasceva il 18.01.1976 (all.to n. 28) la quale, in data Parte_13
25.09.2003, contraeva matrimonio con (all.to n. 29) e dalla loro unione, Parte_14 nascevano il 25.06.2005 il 2.11.2008 e il 14.05.2010 Per_3 Parte_15 Parte_16
(all.to n. 30, n. 31 e n. 32). Il si è costituito in giudizio contestando nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al Tribunale per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via gradata, la compensazione delle spese di lite. Il PM in sede ha formulato conclusioni non afferenti all'oggetto della domanda.
**** 2. Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
2 Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Pizzo, provincia di Vibo Valentia, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Altresì, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Cass. n. 743 del 19/01/2012, secondo cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”). Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Argentina. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti sino all' Persona_4 odierna ricorrente. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 24.8.2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (precisamente trasmetteva la cittadinanza Persona_4 italiana alla figlia nata il [...], e successivamente coniugatasi in data Persona_11
28.09.1940 con ). Persona_7 La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 30 del 28.01.1983, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (1.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975
- riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima
3 del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sentenza n. 4466 del 25.02.2009). Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita. Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadino italiano dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, il 24.6.2025 Il Giudice dott. Pietro Caré
4
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1265 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
nata il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
nato il [...] in [...] (C.F.: ; Parte_2 C.F._2
nato il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_3 C.F._3
nata il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_4 C.F._4
nato il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_5 C.F._5
nata il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_6 C.F._6
nato il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_7 C.F._7
nata il [...] in [...] (C.F.: ) in proprio Parte_8 C.F._8
e, unitamente a nato il [...] in [...] (C.F.: Parte_9
), in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori C.F._9 Per_1
nata il [...] in [...] (C.F.: ), , nato il
[...] C.F._10 Parte_10
04.10.2007 (C.F.: ) e , nato il [...] in [...] C.F._11 Persona_2 (C.F.: ); C.F._12
nata il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_11 C.F._13
nato il [...] in [...] (C.F.: ; Parte_12 C.F._14
nata il [...] in [...] (C.F.: ) in proprio e, Parte_13 C.F._15 unitamente a , nato il [...] in [...] (C.F.: ), Parte_14 C.F._16 in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori nato il Persona_3 25.06.2005 in Argentina (C.F.: , , nato il [...] in C.F._17 Parte_15 Argentina (C.F.: ) e , nato il [...] in [...] C.F._18 Parte_16 (C.F.: ); C.F._19
nato il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_17 C.F._20
nata il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_18 C.F._21
nata il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_19 C.F._22 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eduardo Daniel Dromi del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34, domicilia;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 26 maggio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza in atti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_1 lo status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
nato il [...] a [...], provincia di Vibo Valentia (all.to n. 1) il Persona_4 quale successivamente emigrava in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino (all.to n. 3), così trasmettendola validamente ai suoi discendenti fino agli odierni ricorrenti. In particolare, in data 8.01.1909 a Buenos Aires (Argentina) Persona_4 contraeva matrimonio con , anche lei figlia di italiani emigrati (all.to n. 2). Persona_5 Dall'unione nasceva il 15.01.1914 a Buenos Aires SA (all.to n. 4). Persona_6
In data 28.09.1940 a Buenos Aires SA contraeva matrimonio con Persona_6 [...]
cittadino argentino (all.to n. 5) e dal matrimonio nascevano il 27.08.1941 Per_7 Persona_8 e il 27.07.1945 (all.to n. 6 e n. 7).
[...] Persona_9 a. Persona_8
contraeva matrimonio a Buenos Aires in data 1.06.1966 con
[...] [...] (all.to n. 8) e dalla loro unione nascevano il 29.07.1967 il CP_2 Parte_6 21.11.1968 il 06.09.1972 il 20.06.1974 Parte_1 Parte_11 [...]
il 20.03.1971 e il 25.03.1980 (all.to Parte_12 Parte_7 Parte_8 n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14). a.1. Parte_1 Dall'unione tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 Parte_20 nascevano il 17.06.1992 (all.to n. 15), il 21.06.1996
[...] Parte_4 Pt_2 (all.to n. 16), il 06.03.1999 (all.to n. 17) e il 20.02.2001
[...] Parte_3 (all.to n. 18). Parte_5
a.2 Pt_12 Parte_12
In data 05.05.2000 a Buenos Aires, sposava Pt_12 Parte_12 Persona_10
(all.to n. 19) e dalla loro unione nascevano il 22.01.2000 Octavio il Pt_1
04.09.2001 e il 12.04.2005 (all.to n. 21, n. 22 e n. 23). Parte_18 Parte_19
a.3 Parte_8
In data 16.10.2003 a Buenos Aires convolava a nozze con Parte_8 [...]
(all.to n. 23) e dalla loro unione, nascevano il 1.11.2004 , Parte_9 Persona_1 il 04.10.2007 e il 29.03.2010 (all.to n. 24, n. 25 e n. Parte_10 Persona_2 26). b. Persona_9
In data 07.05.1970 contraeva matrimonio a Buenos Aires con (all.to n. Controparte_3 sub 27) e dalla loro unione nasceva il 18.01.1976 (all.to n. 28) la quale, in data Parte_13
25.09.2003, contraeva matrimonio con (all.to n. 29) e dalla loro unione, Parte_14 nascevano il 25.06.2005 il 2.11.2008 e il 14.05.2010 Per_3 Parte_15 Parte_16
(all.to n. 30, n. 31 e n. 32). Il si è costituito in giudizio contestando nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al Tribunale per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via gradata, la compensazione delle spese di lite. Il PM in sede ha formulato conclusioni non afferenti all'oggetto della domanda.
**** 2. Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
2 Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Pizzo, provincia di Vibo Valentia, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Altresì, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Cass. n. 743 del 19/01/2012, secondo cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”). Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Argentina. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti sino all' Persona_4 odierna ricorrente. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 24.8.2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (precisamente trasmetteva la cittadinanza Persona_4 italiana alla figlia nata il [...], e successivamente coniugatasi in data Persona_11
28.09.1940 con ). Persona_7 La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 30 del 28.01.1983, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (1.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975
- riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima
3 del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sentenza n. 4466 del 25.02.2009). Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita. Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadino italiano dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, il 24.6.2025 Il Giudice dott. Pietro Caré
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