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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2688/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2688/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. PETUCCO ARIANNA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Novara n. 224;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Neviano, in data 01/07/1999, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Neviano alla
Parte II, Serie A, n. 11, dell'anno 1999, optando per il regime della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà del Sig. , sita a Pavia, Via Lungoticino Parte_1
Visconti, 9, concessa in usufrutto ventennale alla moglie con tutto quanto attualmente
l'arreda, ad eccezione dei beni ed effetti personali del marito che quest'ultimo provvederà ad asportare entro la fine del corrente anno, sarà abitata dalla moglie sino alla naturale scadenza dell'usufrutto; il pagamento delle restanti rate del mutuo acceso dal Sig.
all'atto dell'acquisto dell'immobile rimarrà a carico dello stesso;
le spese Parte_1
pag. 1 di 3 ordinarie della casa coniugale saranno a carico della Sig.ra mentre Parte_2
le spese straordinarie verranno sostenute al 50% dal Sig. e dalla Sig.ra Parte_1 Parte_2
3) quale contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e ciò fintantoché non lo diventerà, il signor Parte_1
verserà direttamente alla stessa, in via anticipata ed entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di € 1000,00 (mille/00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, impegnandosi per il resto i coniugi a sostenere, in pari misura del 50%, le spese per le attività universitarie, parauniversitarie, sportive e ricreative (compresi viaggi all'estero
e vacanze studio) della figlia, nonché le spese mediche sia non comprese tra quelle a carico del SSN, per visite dentistiche, visite specialistiche non di routine ed eventuali operazioni, sia tra quelle non coperte dalla polizza sanitaria accesa dal padre a favore della figlia per i prossimi 10 anni, il tutto previa documentazione delle stesse ed in piena adesione al Protocollo elaborato da questo Tribunale di Pavia;
4) le parti, entrambi percettori di redditi ed autonomi ed indipendenti, danno atto di aver tra loro definito, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra di essi pendente sin d'ora”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.06.2024, integrato il 29.10.2024 con l'indicazione completa delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pag. 2 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ritenuto che nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
he hanno contratto matrimonio in Neviano, in data 01/07/1999, il cui atto
[...]
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Neviano alla Parte
II, Serie A, n. 11, dell'anno 1999;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in data 16.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2688/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2688/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. PETUCCO ARIANNA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Novara n. 224;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Neviano, in data 01/07/1999, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Neviano alla
Parte II, Serie A, n. 11, dell'anno 1999, optando per il regime della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà del Sig. , sita a Pavia, Via Lungoticino Parte_1
Visconti, 9, concessa in usufrutto ventennale alla moglie con tutto quanto attualmente
l'arreda, ad eccezione dei beni ed effetti personali del marito che quest'ultimo provvederà ad asportare entro la fine del corrente anno, sarà abitata dalla moglie sino alla naturale scadenza dell'usufrutto; il pagamento delle restanti rate del mutuo acceso dal Sig.
all'atto dell'acquisto dell'immobile rimarrà a carico dello stesso;
le spese Parte_1
pag. 1 di 3 ordinarie della casa coniugale saranno a carico della Sig.ra mentre Parte_2
le spese straordinarie verranno sostenute al 50% dal Sig. e dalla Sig.ra Parte_1 Parte_2
3) quale contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e ciò fintantoché non lo diventerà, il signor Parte_1
verserà direttamente alla stessa, in via anticipata ed entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di € 1000,00 (mille/00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, impegnandosi per il resto i coniugi a sostenere, in pari misura del 50%, le spese per le attività universitarie, parauniversitarie, sportive e ricreative (compresi viaggi all'estero
e vacanze studio) della figlia, nonché le spese mediche sia non comprese tra quelle a carico del SSN, per visite dentistiche, visite specialistiche non di routine ed eventuali operazioni, sia tra quelle non coperte dalla polizza sanitaria accesa dal padre a favore della figlia per i prossimi 10 anni, il tutto previa documentazione delle stesse ed in piena adesione al Protocollo elaborato da questo Tribunale di Pavia;
4) le parti, entrambi percettori di redditi ed autonomi ed indipendenti, danno atto di aver tra loro definito, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra di essi pendente sin d'ora”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.06.2024, integrato il 29.10.2024 con l'indicazione completa delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pag. 2 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ritenuto che nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
he hanno contratto matrimonio in Neviano, in data 01/07/1999, il cui atto
[...]
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Neviano alla Parte
II, Serie A, n. 11, dell'anno 1999;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in data 16.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3