Articolo 12 della Legge 27 giugno 1961, n. 543
Articolo 11Articolo 13
Versione
27 luglio 1961
Art. 12.
E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato a copertura dei disavanzi di gestione delle Ferrovie dello Stato e della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1961-62, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera', necessario iscrivere nei rispettivi capitoli nn. 448 e 450 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
Entrata in vigore il 27 luglio 1961