TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/10/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4281/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Gallo ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4281 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione il 17 aprile 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. e vertente
TRA
quale titolare dell'omonima ditta di onoranze funebri, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Francesco Saverio Lettieri;
Attore
E
in persona del procuratore speciale e legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Carelli Basile;
Convenuta
OGGETTO: assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
deducendo come segue: di essere proprietario dell'autoveicolo ad uso speciale Controparte_1
Mercedes Benz E 250 tg ES964CK utilizzato per l'esercizio dell'attività imprenditoriale di pompe funebri di cui è titolare;
che il predetto autoveicolo è assicurato per la RC obbligatoria, nonché coperto dalla garanzia accessoria contro il furto e l'incendio con la con polizza n. Controparte_1
154322603, denominata “Formula Compact”, avente decorrenza dal 30.5.2018 fino al 30.5.2019; che il valore assicurato contro il rischio dell'incendio è sino alla concorrenza della somma di euro 70.000,00; che tra la data del 4.1.2019 e la data del 5.1.2019, all'interno dell'autorimessa di sua proprietà (sita in San
pagina 1 di 9 Giacomo d'Acri alla via Colle d'Urso), si era verificato un incendio che aveva causato la completa distruzione dell'autoveicolo, che ivi si trovava parcheggiato, nonché il danneggiamento dei locali dell'autorimessa; che a seguito dell'evento occorso, intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco ed i
Carabinieri, aveva sporto formale denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Cosenza, da cui il proc. pen. n. 44/2019 R.G.N.R.; che i danni cagionati dall'incendio ammontano a complessivi euro 105.530,58, di cui euro 27.030,58 relativi al locale autorimessa ed euro 78.500,00 pari al valore di mercato dell'autoveicolo Mercedes andato completamente distrutto oltre al danno da “fermo tecnico” in considerazione dell'utilizzo del mezzo per l'attività imprenditoriale di pompe funebri;
che in data 8.1.2019 aveva inviato alla compagnia assicurativa convenuta formale richiesta di indennizzo stanti le garanzie prestate dalla polizza n. 154322603 ma che, nonostante la regolare apertura ed istruttoria del sinistro, la compagnia lo aveva informato - con comunicazione del 6.8.2019 - dell'impossibilità di formulare un'offerta in quanto “le garanzie previste dalla polizza stipulata dal sig. non Pt_1 comprendono i danni derivanti da atti dolosi di terzi”; che anche l'invito alla negoziazione assistita al fine di addivenire ad una composizione bonaria della controversia era rimasto privo di riscontro da parte della compagnia assicurativa;
che, quindi, è suo interesse ottenere l'integrale pagamento dell'indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa in adempimento delle obbligazioni assunte in contratto sia per i danni subiti dall'autoveicolo che per quelli cagionati dall'incendio al locale autorimessa, oltre al risarcimento dei danni da cd “fermo tecnico” da liquidarsi in via equitativa.
Tanto premesso, spiegava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Parte_1
Cosenza, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione assunta nei confronti di di provvedere al Parte_1 pagamento dell'indennizzo in caso di avveramento di uno degli eventi dedotti nel contratto di assicurazione stipulato tra le parti, nei modi e termini in esso stabiliti, per i sopra menzionati motivi, condannare la convenuta, al pagamento dell'indennità pattuita per l'evento che ha colpito il veicolo assicurato Mercedes E250 tg. ES964CK di sua proprietà, nella misura di euro 70.000,00 così come quantificato nella polizza suddetta oltre al pagamento di euro 10.000,00 per i danni riportati nel locale autorimessa come da clausola contrattuale nonché al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. Pt_1
quantificati prudenzialmente nella misura di € 10.000,00. Ovvero al pagamento della somma,
[...] maggiore o minore, che risulterà dovuta nel corso del giudizio, se del caso anche con ricorso a criteri equitativi. Il tutto, maggiorato di interessi e rivalutazione dalla data dell'evento e fino al soddisfo. E con vittoria di diritti, onorari, spese e rimborso forfetario, IVA e CA come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
pagina 2 di 9 Costituitasi tempestivamente in giudizio la essa eccepiva la mancanza di Controparte_1 copertura assicurativa dell'evento, atteso che l'incendio occorso sarebbe dovuto ad atti dolosi di terzi e come tale non ricompreso fra quelli garantiti dalla polizza “Formula Compact” stipulata dalle parti;
contestava in ogni caso la quantificazione dell'indennizzo rilevando che la garanzia prestata non copre i danni al locale autorimessa e che è eccessivo il valore commerciale dell'autoveicolo come stimato dall'attore, dovendosi esso attestarsi al massimo in euro 11.426,00, somma corrispondente a quella pagata dal quale corrispettivo del cd “riscatto” del mezzo inizialmente utilizzato in leasing finanziario. Pt_1
La compagnia assicurativa concludeva dunque per il rigetto della domanda siccome infondata, vinte le spese di lite.
Disattese le richieste di prova orale ed istruita la causa con la documentazione offerta in comunicazione dalle parti, questo giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.4.2025 in trattazione scritta. Sulle conclusioni delle parti come precisate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, con ordinanza del 17.4.2025 tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c..
Motivi della decisione
La domanda è risultata parzialmente fondata.
Premesso che la ricostruzione in fatto di cui all'atto di citazione trova puntuale riscontro nella documentazione prodotta e non è contestata dalla compagnia convenuta quanto alla verificazione dell'incendio nella notte fra il 4 ed il 5 gennaio del 2019 ed alla completa distruzione dell'autoveicolo a causa dell'evento, il tema controverso ha ad oggetto in primo luogo la copertura assicurativa dello specifico evento occorso e quindi la quantificazione dell'indennizzo e del risarcimento eventualmente dovuti dalla compagnia assicurativa.
Ebbene, dal contenuto della denuncia-querela sporta dal alla Stazione dei Carabinieri di Parte_1
Pont-Canavese in data 5.1.2019 nonché del rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco di Cosenza tempestivamente intervenuti sul luogo dei fatti, in assenza di riscontro sugli esiti del procedimento penale conseguentemente avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, possono ricavarsi univoci elementi indiziari a conferma dell'ipotesi di un incendio doloso ad opera di terzi.
Invero, da una parte lo stesso ha rappresentato in querela di avere ricevuto minacce da taluni Pt_1 soggetti (nominativamente indicati) in epoca immediatamente precedente ai fatti ed esternato il sospetto che l'incendio della sua autorimessa e del mezzo ivi ricoverato fosse un atto ritorsivo, dall'altra i Vigili del Fuoco hanno dato atto che alle ore 1.15 al verificarsi del sinistro le porte della rimessa risultavano pagina 3 di 9 totalmente aperte e che a terra era stata rinvenuta la serratura della porta di ingresso con una mandata di chiusura attiva (segno inequivocabile di effrazione), mentre il cognato del proprietario aveva dichiarato di avere parcheggiato l'autoveicolo nel garage nel tardo pomeriggio e di aver chiuso a chiave la porta con una mandata alla serratura, di aver poi verificato intorno alle ore 23.00 che la porta era regolarmente chiusa.
Se ne ricava che, verosimilmente, l'incendio è stato opera dolosa di terzi e d'altra parte si può escludere pacificamente che lo stesso sia riconducibile al dolo o all'attività illecita dell'assicurato, evenienza quest'ultima invero neppure paventata dalla compagnia assicurativa.
Resta dunque da accertare, sulla base dell'interpretazione delle clausole contrattuali, se la garanzia coprisse anche l'incendio doloso di terzi e, in caso positivo, quali danni fossero indennizzabili dalla compagnia assicurativa.
Ebbene, avuto riguardo all'epoca di verificazione del sinistro, occorre fare riferimento, ai fini dell'individuazione delle garanzie ricomprese nella polizza assicurativa, al contratto n.
1/1685/30/154322603 del maggio 2018 con il quale è stata convenuta la copertura assicurativa per il periodo intercorrente tra il 30 maggio 2018 e il 30 maggio 2019 (cfr. all. 2 atto di citazione).
Tanto premesso, si legge nel contratto, per quel che interessa, che tra le garanzie prestate rientra quella per incendio in “Formula Compact” per un massimale di euro 70.000,00, coincidente con il valore assicurato del veicolo.
Per individuare in termini esatti di operatività della garanzia, occorre fare riferimento alle condizioni generali di assicurazione per il 2017 prodotte da parte attrice (cfr. all. 10 atto di citazione); in particolare, il punto F.3.4., relativo, appunto, a “Incendio Formula Compact”, chiarisce che “La Società indennizza
l'Assicurato unicamente per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di
Incendio, fulmine, esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione che determinino il
“Danno Totale” del Veicolo come disciplinato all'articolo “N.
2.1.2 delle Condizioni di assicurazione”.
L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza”.
Alla luce di quanto sopra riportato, si ricava che tale formula è speciale rispetto alla garanzia base per incendio di cui ai punti F.3.1., F.
3.2. e F.
3.3. delle c.g.a., in quanto fornisce una copertura più ristretta e limitata ai soli casi di perdita totale del veicolo, da intendersi, ai sensi di quanto previsto dal punto N.
2.1.2 delle condizioni contrattuali, quale “perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento o il danno le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del valore assicurato”.
pagina 4 di 9 Per quanto non specificatamente disciplinato e, in particolare, per l'esatta individuazione degli eventi coperti dalla garanzia, occorre rifarsi alla disciplina generale della garanzia base per incendio, in particolare al punto F.
3.1. delle condizioni contrattuali che prevede “…la Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di Incendio, fulmine, esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione. L'Assicurazione è estesa: a) alla colpa grave dell' , del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo;
b) ai Parte_2 danni determinati da atti dolosi di terzi;
c) alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa di proprietà del Contraente o dell'Assicurato, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno assicurativo”.
In particolare, dalla lettura comparata delle condizioni generali di assicurazione relative alla polizza incendio base e di quelle relative alla polizza incendio “Formula Compact”, si ricava che in quest'ultimo caso la polizza copre i danni derivanti da colpa grave (ma non dolo) dell'assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo, nonché quelli derivanti da atti dolosi di terzi, ma non anche le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa, espressamente escluse dalla polizza “Formula Compact” che resta limitata ai soli “danni materiali e diretti subiti dal veicolo”.
D'altronde, a conferma della correttezza della interpretazione come operata sopra, nel quadro sinottico riportato nel documento informativo precontrattuale aggiuntivo invocato e prodotto da entrambe le parti, alla voce principale “Garanzia incendio (opzionale)” seguono le voci specifiche “Garanzie di base”
(Unipolsai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in seguito ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio. La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato, ai danni da incendio causato da atti dolosi di terzi ed alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box fino ad un massimo di euro 10.000) e “Limitazioni, esclusioni e rivalse” (Incendio Formula Compact: in luogo della garanzia di base è possibile acquistare la formula Compact che copre i danni al veicolo solo in caso di danno totale, ossia in presenza di un danno pari o superiore all'80% del valore assicurato;
Scoperti: se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura proporzionale, resta a carico dell'assicurato; Principali casi di esclusioni: se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni da fenomeni elettrici o bruciature non seguiti da incendio, agli accessori aggiuntivi non di serie, ai bagagli ed alle merci ed alle attrezzature trasportate sul veicolo, da dolo o attività illecita dell'assicurato, da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive. Non sono previste ipotesi di rivalsa).
Tale interpretazione delle clausole contrattuali appare conforme ai criteri indicati dagli artt. 1362 e ss c.c. per l'interpretazione del contratto ed in particolare a quello di cui all'art. 1370 c.c., che prevede che le pagina 5 di 9 clausole inserite nelle condizioni generali di contratto, in moduli o formulari, predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Non può condividersi l'assunto della convenuta, secondo il quale la garanzia sarebbe esclusa anche in caso di incendio doloso ad opera di terzi in quanto la clausola contrattuale farebbe riferimento genericamente al dolo e specificamente all'attività illecita dell'assicurato, se si considera che la lettura sistematica delle clausole contrattuali indica chiaramente che il predisponente quando ha voluto far riferimento all'attività dolosa di terzi lo ha fatto in modo espresso e che la dicitura “dolo o attività illecita dell'assicurato” attiene ad una unica ipotesi di attività truffaldina dell'assicurato ai danni dell'assicurazione, evidentemente esclusa da ogni copertura assicurativa.
Tanto considerato, spetta all'attore l'indennizzo per la perdita dell'autoveicolo assicurato, ma non per le spese dirette al ripristino del locale autorimessa pure danneggiato dall'incendio.
Sulla quantificazione dell'indennizzo, si ritiene di riconoscere all'attore il massimale indicato in polizza, coincidente con il valore assicurato del veicolo e pari a euro 70.000,00.
Da questo profilo, le contestazioni della società convenuta appaiono generiche (la compagnia invoca le condizioni generali di assicurazione ai cui ai punti 2.1.3 e 2.1.2 senza però dedurre la concreta incidenza della loro applicazione sulla quantificazione dell'indennizzo come operata dall'attore) o addirittura inconferenti.
Occorre premettere che l'attore ha indicato il valore commerciale dell'autoveicolo assicurato al momento del sinistro in euro 78.500, attenendosi alla quotazione effettuata dall'amministratore delegato della
(azienda di produzione e vendita di autoveicoli ad uso speciale, specializzata Controparte_2 nel settore) che ha allestito il veicolo poi assicurato, ciò in mancanza di quotazioni nella rivista
Quattroruote dei veicoli ad uso speciale e nel sostanziale rispetto della disciplina della determinazione dell'indennizzo di cui al punto 2.1.2 delle condizioni generali di assicurazione (a mente del quale il valore commerciale del veicolo assicurato è dato dalla quotazione indicata nella rivista Quattroruote, in ipotesi di sinistro avvenuto trascorso un anno dalla prima immatricolazione al momento dell'ultimo rinnovo contrattuale).
La compagnia assicurativa, pur non contestando il criterio cui si è attenuto l'assicurato, ha invocato la perizia contrattuale eseguita nell'istruttoria del sinistro dal perito assicurativo il quale, Persona_1 dopo avere dato atto che il veicolo andato completamente distrutto nell'incendio era una autofunebre allestita appunto dalla officina con sede in Caraffa di Catanzaro, ha rilevato Controparte_3
pagina 6 di 9 che “da indagini di mercato il valore medio dello specifico veicolo è mediamente di euro 62.500,00 Iva compresa” .
La contestazione appare dunque generica, essendosi limitata la compagnia a richiamare la valutazione unilaterale del perito assicurativo, il quale non ha esplicitato i criteri utilizzati nella stima né ha mosso alcuno specifico rilievo alla quotazione effettuata dal responsabile dell'officina specializzata nel settore della produzione e vendita di autofunebri.
Le deduzioni della convenuta in ordine alla incidenza, negativa, sul valore di mercato del veicolo assicurato della circostanza - pacifica - per la quale la proprietà del mezzo, concesso in leasing dalla
ES Banca s.p.a. nell'anno 2013, è stata trasferita al solo in data 16.7.2018 a seguito Pt_1 dell'esercizio del diritto di opzione e del pagamento del prezzo del cd riscatto di euro 11.426,06, appaiono poi del tutto inconferenti.
Sulla invocata violazione dell'art.
1.4 delle condizioni contrattuali generali di polizza in quanto il Pt_1 non era proprietario del veicolo al momento della stipulazione del contratto, si osserva che la suddetta clausola prevede che “Per la stipulazione del contratto, il contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo e il certificato di proprietà. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892,
1893 e 1894 del Codice civile. Il contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di variazioni non comunicate dal
Contraente che determinano un aggravamento del rischio troverà applicazione l'articolo 1898 del Codice civile” (cfr. pag. 11 di 141 all. 4 fascicolo di parte convenuta).
Dunque, ai fini della stipulazione del contratto, si richiede l'esibizione del certificato di proprietà del veicolo ma non anche e necessariamente che il contraente della polizza assicurativa coincida con il proprietario del veicolo (evenienza peraltro ricorrente quando l'assicurato sia utilizzatore del bene in leasing ma non proprietario dello stesso).
Ugualmente priva di rilevanza è la contestazione della mancata comunicazione alla compagnia assicurativa del trasferimento di proprietà del veicolo da parte dell'assicurato, avvenuto in corso di esecuzione del contratto.
Sul punto, si osserva, infatti, che assumono rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 1898 c.c. (che contempla il recesso dell'assicuratore e l'esclusione o la riduzione della garanzia in capo allo stesso) le omesse comunicazioni di variazioni comportanti un aggravamento del rischio, quale non è certamente il mero trasferimento di proprietà del mezzo fermo restando il suo utilizzatore.
pagina 7 di 9 In ogni caso, appare del tutto arbitrario far coincidere il valore di mercato dell'autoveicolo al momento del sinistro con il prezzo del cd riscatto, come vorrebbe parte convenuta.
Risulta, invero, che la ES Banca s.p.a. ha acquistato l'autofunebre dalla fornitrice
[...] al prezzo di euro 108.900,00 e che lo ha poi concesso in leasing finanziario al Parte_3
il quale lo ha assicurato ed utilizzato pagando canoni periodici ed esercitando l'opzione Parte_1 di acquisto (cd riscatto) una volta scaduto il termine di durata del contratto, ciò mediante il pagamento di un prezzo residuale di euro 11.426,06 calcolato in percentuale sul valore iniziale del veicolo (cfr all. 1, 2 e
3 alla memoria 183 comma 6 n. 1 di parte attrice).
Infine, riguardo alla richiesta di risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico, si osserva che la giurisprudenza richiamata sul tema dall'attore risulta superata da un diverso orientamento ormai consolidato, secondo il quale “…l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato” e “la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo”, specificando, altresì, che “la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica;
se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione” (cfr. Cass. sez. III ord. n. 9348/2019).
Tanto premesso, nel caso in esame, l'attore non ha allegato né tantomeno offerto quantomeno un principio di prova del danno correlato all'inutilizzabilità del veicolo andato distrutto nella sua attività commerciale, che, conformemente all'orientamento giurisprudenziale richiamato, non può considerarsi in re ipsa, ma necessita di specifica deduzione e prova.
Ne consegue che la relativa richiesta risarcitoria non può che essere rigettata.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda può essere accolta nei limiti dell'indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa per la perdita del veicolo, quantificato in euro 70.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal sinistro e fino al saldo ed interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dalla domanda giudiziale e fino al saldo.
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando i valori minimi delle tariffe dello scaglione di riferimento (valore della causa da euro 52.001 ad euro 260.000) tenuto conto dello svolgimento del giudizio e del suo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, rigettata ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'indennizzo di euro 70.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al saldo, nonché agli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata, dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'attore, che liquida in euro
786,00 per esborsi ed in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Saverio Lettieri ex art. 93
c.p.c..
Cosenza, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Gallo ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4281 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione il 17 aprile 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. e vertente
TRA
quale titolare dell'omonima ditta di onoranze funebri, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Francesco Saverio Lettieri;
Attore
E
in persona del procuratore speciale e legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Carelli Basile;
Convenuta
OGGETTO: assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
deducendo come segue: di essere proprietario dell'autoveicolo ad uso speciale Controparte_1
Mercedes Benz E 250 tg ES964CK utilizzato per l'esercizio dell'attività imprenditoriale di pompe funebri di cui è titolare;
che il predetto autoveicolo è assicurato per la RC obbligatoria, nonché coperto dalla garanzia accessoria contro il furto e l'incendio con la con polizza n. Controparte_1
154322603, denominata “Formula Compact”, avente decorrenza dal 30.5.2018 fino al 30.5.2019; che il valore assicurato contro il rischio dell'incendio è sino alla concorrenza della somma di euro 70.000,00; che tra la data del 4.1.2019 e la data del 5.1.2019, all'interno dell'autorimessa di sua proprietà (sita in San
pagina 1 di 9 Giacomo d'Acri alla via Colle d'Urso), si era verificato un incendio che aveva causato la completa distruzione dell'autoveicolo, che ivi si trovava parcheggiato, nonché il danneggiamento dei locali dell'autorimessa; che a seguito dell'evento occorso, intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco ed i
Carabinieri, aveva sporto formale denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Cosenza, da cui il proc. pen. n. 44/2019 R.G.N.R.; che i danni cagionati dall'incendio ammontano a complessivi euro 105.530,58, di cui euro 27.030,58 relativi al locale autorimessa ed euro 78.500,00 pari al valore di mercato dell'autoveicolo Mercedes andato completamente distrutto oltre al danno da “fermo tecnico” in considerazione dell'utilizzo del mezzo per l'attività imprenditoriale di pompe funebri;
che in data 8.1.2019 aveva inviato alla compagnia assicurativa convenuta formale richiesta di indennizzo stanti le garanzie prestate dalla polizza n. 154322603 ma che, nonostante la regolare apertura ed istruttoria del sinistro, la compagnia lo aveva informato - con comunicazione del 6.8.2019 - dell'impossibilità di formulare un'offerta in quanto “le garanzie previste dalla polizza stipulata dal sig. non Pt_1 comprendono i danni derivanti da atti dolosi di terzi”; che anche l'invito alla negoziazione assistita al fine di addivenire ad una composizione bonaria della controversia era rimasto privo di riscontro da parte della compagnia assicurativa;
che, quindi, è suo interesse ottenere l'integrale pagamento dell'indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa in adempimento delle obbligazioni assunte in contratto sia per i danni subiti dall'autoveicolo che per quelli cagionati dall'incendio al locale autorimessa, oltre al risarcimento dei danni da cd “fermo tecnico” da liquidarsi in via equitativa.
Tanto premesso, spiegava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Parte_1
Cosenza, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione assunta nei confronti di di provvedere al Parte_1 pagamento dell'indennizzo in caso di avveramento di uno degli eventi dedotti nel contratto di assicurazione stipulato tra le parti, nei modi e termini in esso stabiliti, per i sopra menzionati motivi, condannare la convenuta, al pagamento dell'indennità pattuita per l'evento che ha colpito il veicolo assicurato Mercedes E250 tg. ES964CK di sua proprietà, nella misura di euro 70.000,00 così come quantificato nella polizza suddetta oltre al pagamento di euro 10.000,00 per i danni riportati nel locale autorimessa come da clausola contrattuale nonché al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. Pt_1
quantificati prudenzialmente nella misura di € 10.000,00. Ovvero al pagamento della somma,
[...] maggiore o minore, che risulterà dovuta nel corso del giudizio, se del caso anche con ricorso a criteri equitativi. Il tutto, maggiorato di interessi e rivalutazione dalla data dell'evento e fino al soddisfo. E con vittoria di diritti, onorari, spese e rimborso forfetario, IVA e CA come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
pagina 2 di 9 Costituitasi tempestivamente in giudizio la essa eccepiva la mancanza di Controparte_1 copertura assicurativa dell'evento, atteso che l'incendio occorso sarebbe dovuto ad atti dolosi di terzi e come tale non ricompreso fra quelli garantiti dalla polizza “Formula Compact” stipulata dalle parti;
contestava in ogni caso la quantificazione dell'indennizzo rilevando che la garanzia prestata non copre i danni al locale autorimessa e che è eccessivo il valore commerciale dell'autoveicolo come stimato dall'attore, dovendosi esso attestarsi al massimo in euro 11.426,00, somma corrispondente a quella pagata dal quale corrispettivo del cd “riscatto” del mezzo inizialmente utilizzato in leasing finanziario. Pt_1
La compagnia assicurativa concludeva dunque per il rigetto della domanda siccome infondata, vinte le spese di lite.
Disattese le richieste di prova orale ed istruita la causa con la documentazione offerta in comunicazione dalle parti, questo giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.4.2025 in trattazione scritta. Sulle conclusioni delle parti come precisate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, con ordinanza del 17.4.2025 tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c..
Motivi della decisione
La domanda è risultata parzialmente fondata.
Premesso che la ricostruzione in fatto di cui all'atto di citazione trova puntuale riscontro nella documentazione prodotta e non è contestata dalla compagnia convenuta quanto alla verificazione dell'incendio nella notte fra il 4 ed il 5 gennaio del 2019 ed alla completa distruzione dell'autoveicolo a causa dell'evento, il tema controverso ha ad oggetto in primo luogo la copertura assicurativa dello specifico evento occorso e quindi la quantificazione dell'indennizzo e del risarcimento eventualmente dovuti dalla compagnia assicurativa.
Ebbene, dal contenuto della denuncia-querela sporta dal alla Stazione dei Carabinieri di Parte_1
Pont-Canavese in data 5.1.2019 nonché del rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco di Cosenza tempestivamente intervenuti sul luogo dei fatti, in assenza di riscontro sugli esiti del procedimento penale conseguentemente avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, possono ricavarsi univoci elementi indiziari a conferma dell'ipotesi di un incendio doloso ad opera di terzi.
Invero, da una parte lo stesso ha rappresentato in querela di avere ricevuto minacce da taluni Pt_1 soggetti (nominativamente indicati) in epoca immediatamente precedente ai fatti ed esternato il sospetto che l'incendio della sua autorimessa e del mezzo ivi ricoverato fosse un atto ritorsivo, dall'altra i Vigili del Fuoco hanno dato atto che alle ore 1.15 al verificarsi del sinistro le porte della rimessa risultavano pagina 3 di 9 totalmente aperte e che a terra era stata rinvenuta la serratura della porta di ingresso con una mandata di chiusura attiva (segno inequivocabile di effrazione), mentre il cognato del proprietario aveva dichiarato di avere parcheggiato l'autoveicolo nel garage nel tardo pomeriggio e di aver chiuso a chiave la porta con una mandata alla serratura, di aver poi verificato intorno alle ore 23.00 che la porta era regolarmente chiusa.
Se ne ricava che, verosimilmente, l'incendio è stato opera dolosa di terzi e d'altra parte si può escludere pacificamente che lo stesso sia riconducibile al dolo o all'attività illecita dell'assicurato, evenienza quest'ultima invero neppure paventata dalla compagnia assicurativa.
Resta dunque da accertare, sulla base dell'interpretazione delle clausole contrattuali, se la garanzia coprisse anche l'incendio doloso di terzi e, in caso positivo, quali danni fossero indennizzabili dalla compagnia assicurativa.
Ebbene, avuto riguardo all'epoca di verificazione del sinistro, occorre fare riferimento, ai fini dell'individuazione delle garanzie ricomprese nella polizza assicurativa, al contratto n.
1/1685/30/154322603 del maggio 2018 con il quale è stata convenuta la copertura assicurativa per il periodo intercorrente tra il 30 maggio 2018 e il 30 maggio 2019 (cfr. all. 2 atto di citazione).
Tanto premesso, si legge nel contratto, per quel che interessa, che tra le garanzie prestate rientra quella per incendio in “Formula Compact” per un massimale di euro 70.000,00, coincidente con il valore assicurato del veicolo.
Per individuare in termini esatti di operatività della garanzia, occorre fare riferimento alle condizioni generali di assicurazione per il 2017 prodotte da parte attrice (cfr. all. 10 atto di citazione); in particolare, il punto F.3.4., relativo, appunto, a “Incendio Formula Compact”, chiarisce che “La Società indennizza
l'Assicurato unicamente per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di
Incendio, fulmine, esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione che determinino il
“Danno Totale” del Veicolo come disciplinato all'articolo “N.
2.1.2 delle Condizioni di assicurazione”.
L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza”.
Alla luce di quanto sopra riportato, si ricava che tale formula è speciale rispetto alla garanzia base per incendio di cui ai punti F.3.1., F.
3.2. e F.
3.3. delle c.g.a., in quanto fornisce una copertura più ristretta e limitata ai soli casi di perdita totale del veicolo, da intendersi, ai sensi di quanto previsto dal punto N.
2.1.2 delle condizioni contrattuali, quale “perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento o il danno le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del valore assicurato”.
pagina 4 di 9 Per quanto non specificatamente disciplinato e, in particolare, per l'esatta individuazione degli eventi coperti dalla garanzia, occorre rifarsi alla disciplina generale della garanzia base per incendio, in particolare al punto F.
3.1. delle condizioni contrattuali che prevede “…la Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di Incendio, fulmine, esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione. L'Assicurazione è estesa: a) alla colpa grave dell' , del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo;
b) ai Parte_2 danni determinati da atti dolosi di terzi;
c) alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa di proprietà del Contraente o dell'Assicurato, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno assicurativo”.
In particolare, dalla lettura comparata delle condizioni generali di assicurazione relative alla polizza incendio base e di quelle relative alla polizza incendio “Formula Compact”, si ricava che in quest'ultimo caso la polizza copre i danni derivanti da colpa grave (ma non dolo) dell'assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo, nonché quelli derivanti da atti dolosi di terzi, ma non anche le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa, espressamente escluse dalla polizza “Formula Compact” che resta limitata ai soli “danni materiali e diretti subiti dal veicolo”.
D'altronde, a conferma della correttezza della interpretazione come operata sopra, nel quadro sinottico riportato nel documento informativo precontrattuale aggiuntivo invocato e prodotto da entrambe le parti, alla voce principale “Garanzia incendio (opzionale)” seguono le voci specifiche “Garanzie di base”
(Unipolsai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in seguito ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio. La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato, ai danni da incendio causato da atti dolosi di terzi ed alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box fino ad un massimo di euro 10.000) e “Limitazioni, esclusioni e rivalse” (Incendio Formula Compact: in luogo della garanzia di base è possibile acquistare la formula Compact che copre i danni al veicolo solo in caso di danno totale, ossia in presenza di un danno pari o superiore all'80% del valore assicurato;
Scoperti: se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura proporzionale, resta a carico dell'assicurato; Principali casi di esclusioni: se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni da fenomeni elettrici o bruciature non seguiti da incendio, agli accessori aggiuntivi non di serie, ai bagagli ed alle merci ed alle attrezzature trasportate sul veicolo, da dolo o attività illecita dell'assicurato, da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive. Non sono previste ipotesi di rivalsa).
Tale interpretazione delle clausole contrattuali appare conforme ai criteri indicati dagli artt. 1362 e ss c.c. per l'interpretazione del contratto ed in particolare a quello di cui all'art. 1370 c.c., che prevede che le pagina 5 di 9 clausole inserite nelle condizioni generali di contratto, in moduli o formulari, predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Non può condividersi l'assunto della convenuta, secondo il quale la garanzia sarebbe esclusa anche in caso di incendio doloso ad opera di terzi in quanto la clausola contrattuale farebbe riferimento genericamente al dolo e specificamente all'attività illecita dell'assicurato, se si considera che la lettura sistematica delle clausole contrattuali indica chiaramente che il predisponente quando ha voluto far riferimento all'attività dolosa di terzi lo ha fatto in modo espresso e che la dicitura “dolo o attività illecita dell'assicurato” attiene ad una unica ipotesi di attività truffaldina dell'assicurato ai danni dell'assicurazione, evidentemente esclusa da ogni copertura assicurativa.
Tanto considerato, spetta all'attore l'indennizzo per la perdita dell'autoveicolo assicurato, ma non per le spese dirette al ripristino del locale autorimessa pure danneggiato dall'incendio.
Sulla quantificazione dell'indennizzo, si ritiene di riconoscere all'attore il massimale indicato in polizza, coincidente con il valore assicurato del veicolo e pari a euro 70.000,00.
Da questo profilo, le contestazioni della società convenuta appaiono generiche (la compagnia invoca le condizioni generali di assicurazione ai cui ai punti 2.1.3 e 2.1.2 senza però dedurre la concreta incidenza della loro applicazione sulla quantificazione dell'indennizzo come operata dall'attore) o addirittura inconferenti.
Occorre premettere che l'attore ha indicato il valore commerciale dell'autoveicolo assicurato al momento del sinistro in euro 78.500, attenendosi alla quotazione effettuata dall'amministratore delegato della
(azienda di produzione e vendita di autoveicoli ad uso speciale, specializzata Controparte_2 nel settore) che ha allestito il veicolo poi assicurato, ciò in mancanza di quotazioni nella rivista
Quattroruote dei veicoli ad uso speciale e nel sostanziale rispetto della disciplina della determinazione dell'indennizzo di cui al punto 2.1.2 delle condizioni generali di assicurazione (a mente del quale il valore commerciale del veicolo assicurato è dato dalla quotazione indicata nella rivista Quattroruote, in ipotesi di sinistro avvenuto trascorso un anno dalla prima immatricolazione al momento dell'ultimo rinnovo contrattuale).
La compagnia assicurativa, pur non contestando il criterio cui si è attenuto l'assicurato, ha invocato la perizia contrattuale eseguita nell'istruttoria del sinistro dal perito assicurativo il quale, Persona_1 dopo avere dato atto che il veicolo andato completamente distrutto nell'incendio era una autofunebre allestita appunto dalla officina con sede in Caraffa di Catanzaro, ha rilevato Controparte_3
pagina 6 di 9 che “da indagini di mercato il valore medio dello specifico veicolo è mediamente di euro 62.500,00 Iva compresa” .
La contestazione appare dunque generica, essendosi limitata la compagnia a richiamare la valutazione unilaterale del perito assicurativo, il quale non ha esplicitato i criteri utilizzati nella stima né ha mosso alcuno specifico rilievo alla quotazione effettuata dal responsabile dell'officina specializzata nel settore della produzione e vendita di autofunebri.
Le deduzioni della convenuta in ordine alla incidenza, negativa, sul valore di mercato del veicolo assicurato della circostanza - pacifica - per la quale la proprietà del mezzo, concesso in leasing dalla
ES Banca s.p.a. nell'anno 2013, è stata trasferita al solo in data 16.7.2018 a seguito Pt_1 dell'esercizio del diritto di opzione e del pagamento del prezzo del cd riscatto di euro 11.426,06, appaiono poi del tutto inconferenti.
Sulla invocata violazione dell'art.
1.4 delle condizioni contrattuali generali di polizza in quanto il Pt_1 non era proprietario del veicolo al momento della stipulazione del contratto, si osserva che la suddetta clausola prevede che “Per la stipulazione del contratto, il contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo e il certificato di proprietà. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892,
1893 e 1894 del Codice civile. Il contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di variazioni non comunicate dal
Contraente che determinano un aggravamento del rischio troverà applicazione l'articolo 1898 del Codice civile” (cfr. pag. 11 di 141 all. 4 fascicolo di parte convenuta).
Dunque, ai fini della stipulazione del contratto, si richiede l'esibizione del certificato di proprietà del veicolo ma non anche e necessariamente che il contraente della polizza assicurativa coincida con il proprietario del veicolo (evenienza peraltro ricorrente quando l'assicurato sia utilizzatore del bene in leasing ma non proprietario dello stesso).
Ugualmente priva di rilevanza è la contestazione della mancata comunicazione alla compagnia assicurativa del trasferimento di proprietà del veicolo da parte dell'assicurato, avvenuto in corso di esecuzione del contratto.
Sul punto, si osserva, infatti, che assumono rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 1898 c.c. (che contempla il recesso dell'assicuratore e l'esclusione o la riduzione della garanzia in capo allo stesso) le omesse comunicazioni di variazioni comportanti un aggravamento del rischio, quale non è certamente il mero trasferimento di proprietà del mezzo fermo restando il suo utilizzatore.
pagina 7 di 9 In ogni caso, appare del tutto arbitrario far coincidere il valore di mercato dell'autoveicolo al momento del sinistro con il prezzo del cd riscatto, come vorrebbe parte convenuta.
Risulta, invero, che la ES Banca s.p.a. ha acquistato l'autofunebre dalla fornitrice
[...] al prezzo di euro 108.900,00 e che lo ha poi concesso in leasing finanziario al Parte_3
il quale lo ha assicurato ed utilizzato pagando canoni periodici ed esercitando l'opzione Parte_1 di acquisto (cd riscatto) una volta scaduto il termine di durata del contratto, ciò mediante il pagamento di un prezzo residuale di euro 11.426,06 calcolato in percentuale sul valore iniziale del veicolo (cfr all. 1, 2 e
3 alla memoria 183 comma 6 n. 1 di parte attrice).
Infine, riguardo alla richiesta di risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico, si osserva che la giurisprudenza richiamata sul tema dall'attore risulta superata da un diverso orientamento ormai consolidato, secondo il quale “…l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato” e “la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo”, specificando, altresì, che “la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica;
se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione” (cfr. Cass. sez. III ord. n. 9348/2019).
Tanto premesso, nel caso in esame, l'attore non ha allegato né tantomeno offerto quantomeno un principio di prova del danno correlato all'inutilizzabilità del veicolo andato distrutto nella sua attività commerciale, che, conformemente all'orientamento giurisprudenziale richiamato, non può considerarsi in re ipsa, ma necessita di specifica deduzione e prova.
Ne consegue che la relativa richiesta risarcitoria non può che essere rigettata.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda può essere accolta nei limiti dell'indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa per la perdita del veicolo, quantificato in euro 70.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal sinistro e fino al saldo ed interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dalla domanda giudiziale e fino al saldo.
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando i valori minimi delle tariffe dello scaglione di riferimento (valore della causa da euro 52.001 ad euro 260.000) tenuto conto dello svolgimento del giudizio e del suo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, rigettata ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'indennizzo di euro 70.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al saldo, nonché agli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata, dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'attore, che liquida in euro
786,00 per esborsi ed in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Saverio Lettieri ex art. 93
c.p.c..
Cosenza, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo
pagina 9 di 9