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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente e Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Delle Botteghelle 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501O100438 ADD. COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501O100438 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501O100438 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501O100438 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501O100438 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Nominativo_1 in proprio e nella qualità di titolare dell'esercizio commerciale denominato Nome azienda, ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Crotone, per l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato, relativo all'anno di imposta 2018.
Parte ricorrente ha premesso che l'ADM aveva emesso un primo avviso di accertamento n. MTQ180010640U
a seguito di verifica in data 13.12.2018.
In detta occasione era emersa la messa a disposizione nell'esercizio del ricorrente di un apparecchio di intrattenimento ascrivibile alla fattispecie declinata dall'art. 1 comma 646 lett. b) della legge n. 190/2014 e segnatamente di n. 1 personal computer, dotato di connessione telematica, che consentiva ai clienti di giocare su piattaforme di gioco messe a diposizione dai concessionari online da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da persone non autorizzate.
Il sig, Ricorrente_1, in sede di verifica, aveva esibito copia del contratto per l'affidamento delle attività di diffusione del gioco a distanza stipulato in data 24/05/2018.
I verificatori avevano preso atto che l'esercizio oggetto di verifica aveva iniziato la sua l'attività in data
24/05/2018, e procedevano a determinare il periodo temporale di effettiva operatività in gg. 203 dal
24/05/2018 al 12/12/2018.
Nell'impossibilità di reperire alcuna documentazione utile per procedere alla determinazione della base imponibile sottratta all'Imposta Unica, gli agenti avevano detemrinato induttivamente tale base imponibile, quantificandola in € 609.000,00 (€ 3.000,00 imp. Medio forfet. Giornaliero x n. 203 giorni di operatività) ammontare che veniva posto a base per la determinazione dell'Irpef e dell'Irap.
L'ADM tuttavia, in base all'esito di una causa intrapresa dal ricorrente avanti il Tribunale di Crotone contro l'ADM, definita con sentenza non appellata che aveva escluso la destinazione al gioco del pc rinvenuto nell'esercizio commerciale, aveva rideterminato gli importi precedentemente quantificati in euro 609.000.
Successivamente, e per effetto di altro controllo eseguito da operanti della Questura di Crotone in data
11.4.2023, veniva emesso un seocndo avviso di accertamento (n. MTQ180011134U), sempre per le stesse ragioni.
Gli Agenti avevano proceduto a determinare il periodo temporale di effettiva operatività in gg. 94 dal
28/09/2018 al 31/12/2018 e, nell'impossibilità di reperire alcuna documentazione utile per procedere alla determinazione della base imponibile sottratta all'Imposta Unica, gli Agenti determinavano induttivamente tale base imponibile quantificandola in € 282.000,00 (€ 3.000,00 imp. Medio forfet. Giornaliero x n. 94 giorni di operatività) ammontare che era posto a base per la determinazione dell'Irpef e dell'Irap.
L'ADM aveva emesso poi un terzo avviso di accertamento in relazione al periodo di operatività di gg. 221 dal 24/05/2018 al 31/12/2018 con determinazione della base imponibile sottratta all'Imposta Unica, e determinavano induttivamente tale base imponibile quantificandola in € 663.000,00 (€ 3.000,00 imp. Medio forfet. Giornaliero x n. 221 giorni di operatività) ammontare posto a base per la determinazione dell'Irpef e dell'Irap.
Il ricorrente ha dedotto che avverso gli avvisi di accertamento sopracitati, aventi ad oggetto l'illegittima irrogazione dell'Imposta unica in capo al sig. Senatore AR, erano ancora pendenti due procedimenti innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Catanzaro aventi RG. N. 994/2023 e 2296/2023.
(Doc. n. 7 bis).
Ha chiesto la sospensione del procedimento in attesa della relativa definizione.
In sostanza il ricorrente ha dedotto che le imposte richieste dall'Ufficio con l'avviso di accertamento impugnato, erano state calcolate sulla base di importi determinati induttivamente, scaturiti dagli avvisi di accertamento dei Monopoli nr. MTQ180011134U anno di imposta 2018, base imponibile determinata induttivamente in euro 282.000,00 e sulla base dell'avviso di accertamento dei Monopoli nr. .
MTQ180011135U anno di imposta 2018, base imponibile determinata induttivamente € 663.000,00 , con un totale perciò di base imponibile determinata induttivamente in euro 945.000.
Il ricorrente ha in questa sede contestato di svolgere attività di intermediazione nell'ambito del gioco a distanza, essendo il suo un semplice PVR (Punto Vendita Ricarica) che non operava alcuna gestione od organizzazione della scommessa o della raccolta del gioco, poiché la sua attività era meramente commerciale ed il rischio insito nella gestione delle scommesse e nella raccolta del gioco non era in alcun modo riposto a carico di quest'ultimo che si occupava, unicamente della vendita di carte di ricarica.
Non era quindi soggetto al pagamento dell'Imposta Unica come assumeva l'Ufficio dei Monopoli.
Ha dedotto anche che non vi era alcuna prova certa che si fosse realizzata evasione di imposta unica, non essendo stato dimostrato che con l'utilizzo del pc si accedeva a siti non autorizzati, posto che sarebbe stato necessario dimostrare che le scommesse realizzate tramite i pc rivenuti nell'attività non erano effettuate su siti autorizzati da Agenzia delle Dogane e dei monopoli, finendo in tal modo nel Totalizzatore Nazionale.
Era infatti il concessionario Società_1, titolare della concessione GAD n. 15232 a versare regolarmente l'imposta unica sulle puntate.
Il ricorrente ha ricostruito poi il quadro normativo per escludere la soggettività passiva dell'imposta trattandosi di un semplice PVR, ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenza delle Entrate di Crotone deducendo che sugli importi accertati dall'ADM, in mancanza di specifici elementi acquisiti in sede di verifica, era apparso ragionevole stabilire l'aliquota dei ricavi percepiti dai raccoglitori nella misura dell'8% sul volume di giocate incassate per conto del bookmaker di riferimento.
Pertanto, vista la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente per il periodo d'imposta 2018 nonché la segnalazione pervenuta dagli Uffici dell'ADM Ufficio dei Monopoli per la Calabria l'Ufficio aveva emesso, ai sensi dell'art.
6-bis della legge n.212/2000, lo schema di atto n. TD5Q1O100438/2024 notificato a mezzo
Pec al contribuente in data 02/09/2024.
A seguito delle osservazioni presentante dal contribuente con le quali rappresentava che era venuto meno il presupposto applicativo dell'Imposta Unica in forza della sentenza n. 420/2022 R.G.A.C emessa dal
Tribunale di Crotone, non appellata dall'ADM in merito all'accertamento MTQ180010640U, aveva ridotto l'importo dell'avviso di accertamento considerando in diminuzione i maggiori importi determinati induttivamente in relazione all'avviso di accertamento n. MTQ180010640U, pari ad euro € 609.000,00, rideterminando gli importi accertati e recuperando a tassazione, ai fini dell'IRPEF e dell'IRAP, gli altri ricavi non dichiarati.
Nel merito ha dedotto che tutta l'attività dell'Ufficio era stata svolta sulla base degli avvisi di accertamento effettuati dall'ADM, atti già impugnati avanti la Corte di Giustizia di Crotone.
In prosecuzione parte ricorrente ha affermato in udienza che i ricorsi presentati avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'ADM sono stati rigettati dalla Corte di Giustizia di I Grado di Crotone ed appellati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, è evidente che l'avviso di accertamento impugnato si fonda esclusivamente sui presupposti avvisi di accertamento dell'ADM, sul cui imponibile l'Ufficio ha applicato una percentuale dell'8%, da ritenersi del tutto congrua, per determinare i profitti conseguiti.
E poiché i detti avvisi sono stati convalidati da altre e precedenti sentenze di questa Corte, ne deriva il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Crotone, II Sezione, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate di Crotone convenuta, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge se dovuti.
Crotone, 13.1.2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente e Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Delle Botteghelle 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501O100438 ADD. COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501O100438 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501O100438 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501O100438 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501O100438 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Nominativo_1 in proprio e nella qualità di titolare dell'esercizio commerciale denominato Nome azienda, ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Crotone, per l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato, relativo all'anno di imposta 2018.
Parte ricorrente ha premesso che l'ADM aveva emesso un primo avviso di accertamento n. MTQ180010640U
a seguito di verifica in data 13.12.2018.
In detta occasione era emersa la messa a disposizione nell'esercizio del ricorrente di un apparecchio di intrattenimento ascrivibile alla fattispecie declinata dall'art. 1 comma 646 lett. b) della legge n. 190/2014 e segnatamente di n. 1 personal computer, dotato di connessione telematica, che consentiva ai clienti di giocare su piattaforme di gioco messe a diposizione dai concessionari online da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da persone non autorizzate.
Il sig, Ricorrente_1, in sede di verifica, aveva esibito copia del contratto per l'affidamento delle attività di diffusione del gioco a distanza stipulato in data 24/05/2018.
I verificatori avevano preso atto che l'esercizio oggetto di verifica aveva iniziato la sua l'attività in data
24/05/2018, e procedevano a determinare il periodo temporale di effettiva operatività in gg. 203 dal
24/05/2018 al 12/12/2018.
Nell'impossibilità di reperire alcuna documentazione utile per procedere alla determinazione della base imponibile sottratta all'Imposta Unica, gli agenti avevano detemrinato induttivamente tale base imponibile, quantificandola in € 609.000,00 (€ 3.000,00 imp. Medio forfet. Giornaliero x n. 203 giorni di operatività) ammontare che veniva posto a base per la determinazione dell'Irpef e dell'Irap.
L'ADM tuttavia, in base all'esito di una causa intrapresa dal ricorrente avanti il Tribunale di Crotone contro l'ADM, definita con sentenza non appellata che aveva escluso la destinazione al gioco del pc rinvenuto nell'esercizio commerciale, aveva rideterminato gli importi precedentemente quantificati in euro 609.000.
Successivamente, e per effetto di altro controllo eseguito da operanti della Questura di Crotone in data
11.4.2023, veniva emesso un seocndo avviso di accertamento (n. MTQ180011134U), sempre per le stesse ragioni.
Gli Agenti avevano proceduto a determinare il periodo temporale di effettiva operatività in gg. 94 dal
28/09/2018 al 31/12/2018 e, nell'impossibilità di reperire alcuna documentazione utile per procedere alla determinazione della base imponibile sottratta all'Imposta Unica, gli Agenti determinavano induttivamente tale base imponibile quantificandola in € 282.000,00 (€ 3.000,00 imp. Medio forfet. Giornaliero x n. 94 giorni di operatività) ammontare che era posto a base per la determinazione dell'Irpef e dell'Irap.
L'ADM aveva emesso poi un terzo avviso di accertamento in relazione al periodo di operatività di gg. 221 dal 24/05/2018 al 31/12/2018 con determinazione della base imponibile sottratta all'Imposta Unica, e determinavano induttivamente tale base imponibile quantificandola in € 663.000,00 (€ 3.000,00 imp. Medio forfet. Giornaliero x n. 221 giorni di operatività) ammontare posto a base per la determinazione dell'Irpef e dell'Irap.
Il ricorrente ha dedotto che avverso gli avvisi di accertamento sopracitati, aventi ad oggetto l'illegittima irrogazione dell'Imposta unica in capo al sig. Senatore AR, erano ancora pendenti due procedimenti innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Catanzaro aventi RG. N. 994/2023 e 2296/2023.
(Doc. n. 7 bis).
Ha chiesto la sospensione del procedimento in attesa della relativa definizione.
In sostanza il ricorrente ha dedotto che le imposte richieste dall'Ufficio con l'avviso di accertamento impugnato, erano state calcolate sulla base di importi determinati induttivamente, scaturiti dagli avvisi di accertamento dei Monopoli nr. MTQ180011134U anno di imposta 2018, base imponibile determinata induttivamente in euro 282.000,00 e sulla base dell'avviso di accertamento dei Monopoli nr. .
MTQ180011135U anno di imposta 2018, base imponibile determinata induttivamente € 663.000,00 , con un totale perciò di base imponibile determinata induttivamente in euro 945.000.
Il ricorrente ha in questa sede contestato di svolgere attività di intermediazione nell'ambito del gioco a distanza, essendo il suo un semplice PVR (Punto Vendita Ricarica) che non operava alcuna gestione od organizzazione della scommessa o della raccolta del gioco, poiché la sua attività era meramente commerciale ed il rischio insito nella gestione delle scommesse e nella raccolta del gioco non era in alcun modo riposto a carico di quest'ultimo che si occupava, unicamente della vendita di carte di ricarica.
Non era quindi soggetto al pagamento dell'Imposta Unica come assumeva l'Ufficio dei Monopoli.
Ha dedotto anche che non vi era alcuna prova certa che si fosse realizzata evasione di imposta unica, non essendo stato dimostrato che con l'utilizzo del pc si accedeva a siti non autorizzati, posto che sarebbe stato necessario dimostrare che le scommesse realizzate tramite i pc rivenuti nell'attività non erano effettuate su siti autorizzati da Agenzia delle Dogane e dei monopoli, finendo in tal modo nel Totalizzatore Nazionale.
Era infatti il concessionario Società_1, titolare della concessione GAD n. 15232 a versare regolarmente l'imposta unica sulle puntate.
Il ricorrente ha ricostruito poi il quadro normativo per escludere la soggettività passiva dell'imposta trattandosi di un semplice PVR, ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenza delle Entrate di Crotone deducendo che sugli importi accertati dall'ADM, in mancanza di specifici elementi acquisiti in sede di verifica, era apparso ragionevole stabilire l'aliquota dei ricavi percepiti dai raccoglitori nella misura dell'8% sul volume di giocate incassate per conto del bookmaker di riferimento.
Pertanto, vista la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente per il periodo d'imposta 2018 nonché la segnalazione pervenuta dagli Uffici dell'ADM Ufficio dei Monopoli per la Calabria l'Ufficio aveva emesso, ai sensi dell'art.
6-bis della legge n.212/2000, lo schema di atto n. TD5Q1O100438/2024 notificato a mezzo
Pec al contribuente in data 02/09/2024.
A seguito delle osservazioni presentante dal contribuente con le quali rappresentava che era venuto meno il presupposto applicativo dell'Imposta Unica in forza della sentenza n. 420/2022 R.G.A.C emessa dal
Tribunale di Crotone, non appellata dall'ADM in merito all'accertamento MTQ180010640U, aveva ridotto l'importo dell'avviso di accertamento considerando in diminuzione i maggiori importi determinati induttivamente in relazione all'avviso di accertamento n. MTQ180010640U, pari ad euro € 609.000,00, rideterminando gli importi accertati e recuperando a tassazione, ai fini dell'IRPEF e dell'IRAP, gli altri ricavi non dichiarati.
Nel merito ha dedotto che tutta l'attività dell'Ufficio era stata svolta sulla base degli avvisi di accertamento effettuati dall'ADM, atti già impugnati avanti la Corte di Giustizia di Crotone.
In prosecuzione parte ricorrente ha affermato in udienza che i ricorsi presentati avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'ADM sono stati rigettati dalla Corte di Giustizia di I Grado di Crotone ed appellati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, è evidente che l'avviso di accertamento impugnato si fonda esclusivamente sui presupposti avvisi di accertamento dell'ADM, sul cui imponibile l'Ufficio ha applicato una percentuale dell'8%, da ritenersi del tutto congrua, per determinare i profitti conseguiti.
E poiché i detti avvisi sono stati convalidati da altre e precedenti sentenze di questa Corte, ne deriva il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Crotone, II Sezione, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate di Crotone convenuta, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge se dovuti.
Crotone, 13.1.2026