Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2179/2024, promossa con ricorso depositato in data 2 ottobre 2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Cinzia Bert e Noemi Fanfarillo ricorrente contro
(C.F. CP_1 C.F._2 con l'Avv. Michela Faustini resistente
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 13 gennaio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2 ottobre 2024, la sig.ra ha agito in Parte_1 questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento del figlio , nato il [...] dalla Per_1
1
collocazione presso la madre a Malè fraz. Magras presso la residenza della anagrafica della stessa;
- il padre potrà stare con il bambino a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dell'asilo/scuola al lunedì mattina quando lo riporterà all'asilo/scuola e ogni mercoledì dall'uscita dell'asilo/scuola alla mattina dopo quando lo riposterà all'asilo/scuola; metà vacanze di Natale e Pasqua con le festività principali (Santo
Natale, Santo Stefano San Silvestro Capodanno Pasqua e Pasquetta) ad anni alterni e due settimane anche non consecutive durante l'estate da concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
- tenuto conto di quanto esposto in narrativa disporsi un contributo di mantenimento per il figlio a carico del padre della somma di Euro 400,00 mensili da versarsi entro il giorno venti di ogni mese a partire dal corrente mese di maggio 2024 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto corrente della ricorrente;
- disporsi che le spese scolastiche (tasse e iscrizioni, rette, asilo, posticipo, anticipo, mensa, trasporto, libri scolastici, gite scolastiche, l'attività extra proposta dalla scuola) mediche ( comprensive di visite specialistiche pubbliche e private) dentistiche, oculistiche, spese farmaceutiche richiesta con ricetta bianca e rossa e terapia termali o fisioterapia sportive (con l'attrezzatura) di musica (con uno strumento), di svago e di baby sitter relative al figlio a carico del padre nella misura del 50% spese che dovranno essere previamente concordate qualora superino l'importo di € 200,00 per ogni singola spesa e che dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella misura sopra indicata previa esibizione della relativa documentazione fiscale. Si allega il protocollo redatto dal Tribunale di Milano in merito alle spese straordinarie a cui le parti dovranno fare riferimento.
- Ogni beneficio e/o sussidio economico erogato nell'interesse del figlio e/o del nucleo familiare a livello nazionale/regionale/provinciale (assegno unico universale, assegno unico regionale, assegno al nucleo, ecc.) ivi compreso l'assegno INPS al nucleo familiare verrà richiesto, percepito e trattenuto integralmente da con obbligo di a prestarsi ad Parte_1 CP_1
2 eventuali sottoscrizioni ed a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta, se necessario.
- Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare reciprocamente all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio;
a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e a sottoscrivere le autorizzazioni necessarie per il rilascio della carta d'identità e/o del passaporto
In ogni caso con vittoria di spese di giudizio, iva e cnpa.”. CP_ La sig.ra ha rappresentato di aver scoperto i tradimenti del sig. e di aver Pt_1
scelto, pertanto, di porre fine definitivamente alla relazione con il resistente, lasciando la casa familiare a seguito di una aggressione verbale (cui è seguito l'intervento dei Carabinieri) e trasferendosi assieme al figlio presso la casa di proprietà dello zio a Magras, concessa in comodato. La stessa ha, inoltre, dedotto che, nonostante l'episodio occorso, sono riprese le visite tra padre e figlio, considerato che il padre ha sempre avuto un ottimo rapporto con il bambino e che non si sono più ripetuti episodi rischiosi per la serenità del minore.
La ricorrente ha allegato che la residenza familiare, contraddistinta dalle pp.mm.7 e
12 della p.ed 1140 in Cles, è stata acquistata e ristrutturata dalla coppia nel 2018 con accensione di un mutuo di € 200.000,00 che si estinguerà nel 2043.
La sig.ra ha dato atto di lavorare dal 2015 come barista presso un Pt_1
distributore di benzina di Cles gestito dalla società Punto Grill Services s.r.l. facente
CP_ CP_ capo allo zio del sig. mentre il sig. è titolare dal 2021 dell'impresa individuale Auto Service, che gestisce il Distributore ENI a Magras, fraz. di Malè.
Radicatosi validamente il contraddittorio, il convenuto si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 dicembre 2024, dando atto della pendenza di trattative tra le parti, chiedendo, nelle more, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1
genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre , Parte_1 nell'immobile ove essi vivono in Malè, fraz. Sagras.
2. Assegnazione della casa famigliare, contraddistinta dalle seguenti realità: in CC CP_ Cles, P. Ed. 1140, pp.mm. 7 e 12 al signor (all.3); la signora trasferirà Pt_1
la propria residenza e quella del minore entro due mesi dal deposito del presente atto nella attuale abitazione.
3 3. Le parti pagheranno nella misura del 50% ciascuna i ratei del mutuo contratto per l'acquisto e la ristrutturazione della casa famigliare, di cui si allega copia.
(all.4).
4. Quanto ai tempi di permanenza del figlio minore col padre, le parti Per_1
concordano che il figlio minore starà con il padre a fine settimana alternati Per_1 dal venerdì all'uscita dall'asilo/scuola al lunedì mattina quando lo riporterà all'asilo/scuola e/o a casa della madre e poi ogni mercoledì dall'uscita da scuola/asilo sino alla mattina dopo quando il padre lo riporterà all'asilo/scuola oppure a casa della madre;
5. metà vacanze di Natale e Pasqua con le festività principali ad anni alterni e due settimane anche non consecutive durante l'estate, da concordare con l'altro genitore entro la fine di maggio;
6. il padre verserà mensilmente, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, sul conto corrente intestato alla sig.ra ad egli già noto, il contributo di mantenimento in favore del figlio minore Pt_1 di €. 275,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
con suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie del figlio, secondo il protocollo CNF che si allega (all.5), da concordarsi preventivamente se superiori ad Euro 150,00 per ogni singola spesa;
7. Assegno universale e quindi assegno INPS, assegno provinciale ed ogni altro eventuale assegno al nucleo interamente in favore della signora che li sta Pt_1
già percependo per intero;
CP_ 8. Per quanto riguarda le spese del procedimento, si da atto che il sig. ha fatto domanda di ammissione al a spese dello stato in data 11.12.2024 Parte_2
(all.6).” CP_ Il sig. ha contestato che la relazione tra le parti si sia interrotta a causa di presunti suoi tradimenti e ha, altresì, contestato le accuse di aggressione verbale, evidenziando che durante il diverbio nel quale sono intervenuti i Carabinieri i toni erano molto accesi da entrambe le parti, dando atto che, comunque, successivamente, il clima tra la ricorrente e il resistente è divenuto più disteso.
Il convenuto ha dato atto di provvedere regolarmente al mantenimento mensile del figlio con la somma di € 250,00 - oltre al mantenimento diretto nei giorni in Per_1
4 cui lo tiene presso di sé -, rendendosi disponibile ad aumentare il proprio contributo fino a € 275,00 mensili;
egli ha evidenziato, ad ogni modo, che la sig.ra Pt_1
gode di una situazione economica molto più favorevole, con un reddito di oltre €
1.700,00 mensili ed un importante saldo positivo sul proprio conto, oltre a percepire integralmente gli assegni per il nucleo familiare.
In corso di causa è stata acquisita la relazione dei servizi sociali, incaricati di monitorare il nucleo familiare con particolare riguardo ai rapporti tra i genitori e tra ciascun genitore e il figlio, i quali non hanno riscontrato criticità rilevanti limitandosi a consigliare un percorso di mediazione familiare come forma di supporto alla genitorialità.
Con note di trattazione scritta depositate in data 13 gennaio 2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, richiamandosi al foglio di conclusioni congiunte di data 12 dicembre 2024, hanno domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte: “1. affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1
genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
Parte_1
2. Quanto ai tempi di permanenza del figlio minore col padre, le parti Per_1
concordano che il figlio minore starà con il padre a fine settimana alternati Per_1 dal venerdì all'uscita dall'asilo/scuola al lunedì mattina quando lo riporterà all'asilo/scuola e/o a casa della madre e poi ogni mercoledì dall'uscita da scuola/asilo sino alla mattina dopo quando il padre lo riporterà all'asilo/scuola oppure a casa della madre;
3. metà vacanze di Natale e Pasqua con le festività principali ad anni alterni e due settimane anche non consecutive durante l'estate da concordare con l'altro genitore entro la fine di maggio;
4. il padre verserà mensilmente, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, sul conto corrente intestato alla sig.ra ad egli già noto, il contributo di mantenimento in favore del figlio minore Pt_1
che le parti concordemente fissano in Euro 275,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
con suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie del figlio, secondo il protocollo CNF che si allega i (all.1), da concordarsi preventivamente se superiori ad Euro 150,00 per ogni singola spesa;
5 5. Assegno universale e quindi assegno INPS, assegno provinciale ed ogni altro eventuale assegno al nucleo interamente in favore della signora ed il sig. Pt_1
CP_ presta sin d'ora il proprio consenso a che detti benefici e/o assegni vengano percepiti esclusivamente dalla signora , che già li sta percependo Parte_1
per intero;
6. Si da atto che la signora si è già trasferita insieme al figlio Parte_1
in una casa a Malé, Frazione Magras mentre nella casa ex familiare sita in Per_1
Cles, di proprietà di entrambi le parti e contraddista dalle seguenti realità: in C.C.
Cles P.T. 2754 II, pp.mm. 7 e 12 della p.ed. 1140 (all.2), rimarrà il sig. CP_1
7. Le parti hanno concordato che la signora si obbliga a trasferire, a titolo Pt_1
CP_ gratuito, al sig. la propria quota di proprietà dell'immobile ex abitazione familiare descritta al punto precedente con le modalità che il Notaio meglio riterrà entro il termine di giorni 15 dalla formale comunicazione di liberazione delle banca dalle posizioni debitorie di e dell'accettazione dell'accollo del in Parte_1 favore di del mutuo contratto per l'acquisto e ristrutturazione della CP_1
abitazione familiare.
A fronte di detta cessione di quota di immobile, il sig. si obbliga ad CP_1
accollarsi integralmente il mutuo ipotecario stipulato con la Cassa Rurale Val di
Non per l'acquisto e ristrutturazione dello stesso, obbligandosi a tenere indenne e/o liberare la signora da ogni e qualsivoglia posizione debitoria, garanzia ed Pt_1
obbligo di sorta nei confronti della Cassa Rurale Val di Non e relativa al mutuo contratto per l'acquisto e ristrutturazione della casa;
con spese notarili e tasse esclusivamente a carico di sia relative al trasferimento della proprietà CP_1
sia relativamente ai costi e spese la eventuale estinzione ipotecaria gravante sull'immobile. CP_ Il sig. rinuncia altresì, a fronte del trasferimento in oggetto, a chiedere la restituzione delle rate di mutuo fino ad ora corrisposte e/o da corrispondere per i mesi a seguire;
8. Le parti, con il raggiungimento del presente accordo, dichiarano di rinunciare ad ogni eccezione e richiesta precedentemente formulata, anche a mezzo del ricorso giudiziale ex art. 437 bis 40,41 e 12 e ss sostituendo ogni rispettiva richiesta con le conclusioni qui rassegnate, impegnandosi a rinunciare ad ogni eventuale
6 denuncia/querela/segnalazione per fatti accaduti precedentemente alla firma del presente accordo;
CP_ 9. Per quanto riguarda le spese del procedimento, si da atto che il sig. ha fatto domanda di ammissione al Patrocinio a spese dello stato in data 11.12.2024
(all.3)”.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di Per_1
concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole. In particolare, osserva il
Collegio che nella relazione del servizio sociale depositata in data 9 gennaio 2025 non sono state evidenziate criticità, ergendo la “capacità da parte di entrambi i genitori di riconoscere la genitorialità dell'altro e la volontà di proseguire come coppia genitoriale. (…) Attualmente i genitori sono riusciti a definire e sottoscrivere un accordo che prevede una piena cogenitorialità. (…) Entrambi i genitori sono partecipi della vita, anche scolastica, del figlio. Dalle informazioni raccolte non emergono criticità rilevanti”.
Spese di lite compensate, tenuto conto dell'intesa raggiunta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento del figlio , nato il [...], siano Per_1
disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui al foglio di conclusioni congiunte di data 12 dicembre 2024, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
7 8