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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 8524/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. Miserendino Carmelina)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti Raia Gianfranco e Cernigliaro Delia)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 02/04/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità ex art. 3, comma
3, L. 104.92) a far data dal mese di NOVEMBRE 2024;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_2 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 04/06/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, L.
104/92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del prescritto requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 l. 104.92 dal mese di NOVEMBRE 2024;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- le spese di lite, in considerazione della data del riconoscimento delle prestazioni richieste, successiva al deposito in oggetto, vengono compensate tra le parti;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 02.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 8524/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. Miserendino Carmelina)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti Raia Gianfranco e Cernigliaro Delia)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 02/04/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità ex art. 3, comma
3, L. 104.92) a far data dal mese di NOVEMBRE 2024;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_2 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 04/06/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, L.
104/92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del prescritto requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 l. 104.92 dal mese di NOVEMBRE 2024;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- le spese di lite, in considerazione della data del riconoscimento delle prestazioni richieste, successiva al deposito in oggetto, vengono compensate tra le parti;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 02.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno