Sentenza 11 febbraio 2003
Massime • 1
Al fine di determinare la competenza per territorio facendo ricorso alla regola suppletiva di cui al terzo comma dell'art. 9 cod. proc. pen., che indica la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del publico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., non può essere assegnata giuridica idoneità a determinare lo spostamento della competenza ratione loci ad una precedente iscrizione di una notizia di reato vertente su fatti criminosi naturaliter diversi (in applicazione di tale principio la Corte, con riferimento ad un'associazione criminale operante tra l'Italia e l'estero, ha escluso che l'iscrizione effettuata per il reato di cui all'art. 416 c.p., potesse influire sulla competenza per territorio di altra autorità giudiziaria che aveva proceduto in epoca successiva all'iscrizione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L'accusa mossa ai due imputati è di avere, il De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il Genchi quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell'ambito di un procedimento in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2003, n. 11849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11849 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
1. AN Morgigni Presidente
2. Secondo Libero Carmenini Consigliere
3. Giacomo Fumu Consigliere
4. Giuliano Casucci Consigliere
5. Paola Piraccini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON PA (alias RAIMONDO);
avverso l'ordinanza 21-22 dicembre 2001 del Tribunale di Bari;
sentita la relazione svolta dal consigliere AN Morgigni;
sentita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale dr. Mario Iannelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21 dicembre 2001 il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare, in carcere emessa in data 19 febbraio 2001 dal g.i.p. locale, nei confronti di RI MO, indagato per 110, 416 bis e 61 n. 6 cod. pen. (da maggio 1994 ad epoca imprecisata del 1999) nonché per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 282 D. P. R. 23 gennaio 1973, n. 43 ed art. 2 della legge n. 50 del 1994 (reato ancora permanente).
Il tribunale ha così ricostruito la vicenda.
RI MO sarebbe uno dei principali organizzatori e gestori della consorteria mafiosa sita in ON, che acquistava tabacchi lavorati esteri (t.
1. e.) quivi importati e rivendeva ai contrabbandieri italiani. La vicenda in esame costituisce il seguito di una precedente inchiesta che ha portato i magistrati baresi a ritenere sussistente l'associazione de qua concernente traffici contrabbandieri tra il ON e la Puglia con la complicità delle persone titolari delle licenze d'importazione dei tabacchi nella Repubblica del ON. Assume quel giudice che la consorteria s'avvaleva anche di coperture apprestate da autorità di quello stato e la fase operativa era posta in essere tramite gruppi di criminalità organizzata pugliese, cui veniva affidata la delicata fase del controllo mafioso delle zone costiere su cui avveniva lo sbarco, oggetto di spartizione tra i vari clan, e lo stoccaggio provvisorio nell'entroterra pugliese in depositi, dai quali partivano i veicoli destinati all'Italia settentrionale, alla Campania, alla Spagna, all'Inghilterra (divenuta meta preferita, dopo l'introduzione di un'elevata tassa sulle sigarette). Il tribunale menziona l'utilissimo contributo delle voluminose intercettazioni telefoniche su numerosi cellulari e l'apporto fornito da persone già raggiunte da precedenti ordinanze di custodia cautelare, in particolare di AD RT, corriere di valuta, e da ER UO in occasione dell'interrogatorio reso a Zurigo il 26 luglio 2000. Quest'ultimo aveva dichiarato che l'unica ditta autorizzata ad importare sigarette in ON dal 1996 era la TA MO con sede legale nello stato di Panama ed appartenente al coindagato RA EL RE, il quale aveva preso il posto di tale VA, cittadino serbo residente in Grecia: particolari, questi, confermati da AD RT nei suoi interrogatori del 12 gennaio 1999 e del 28 maggio 1999. EL RE aveva successivamente scelto le ditte che potevano vendere in ON i tabacchi introdotti ed importati dalla ricordata TA Monica tale AN (identificato nelle intercettazioni come EM OR), potente commerciante cretese;
ER UO;
AN RA;
ed, infine, ER LL, dapprima coadiuvato dall'odierno indagato ed, alla sua morte, interamente sostituito da quest'ultimo. La selezione operata da EL RE rispondeva alla necessità di impedire un assalto "commerciale" al mercato montenegrino e restare così padrone unico dell'offerta di T.L.E. in quello Stato. Il UO ricordava poi, sempre nel suo interrogatorio reso a Zurigo il 26.7.2000, che, pena il sequestro dei T.L.E. in ON, la merce da rivendere ai suoi "clienti" aveva dovuto essere dapprima intestata direttamente in nome della TA MO, e poi aveva dovuto comunicare la quantità, il numero e la targa dei camion nonché la tassa che si doveva pagare in base all'importo da vendere;
"clienti" pagavano direttamente a EL RE la tassa di transito della merce in ON, per conto del governo di questo Paese, trattenendone le provvigioni, variabili in base alle casse di T.L.E. in transito. A lui il pattuito veniva invece pagato alla fattura. Dalle indagini - afferma ancora il tribunale - è emerso che EL RE poteva importare in ON un massimo di 100.000 casse mensili di T.L.E. (suddivisa tra i quattro rivenditori in ragione di 25.000 casse il mese), quantitativi che erano stoccati presso la società "Zeta Trans" di Bar e che per ogni cassa il governo di quel Paese percepiva, tramite la TA MO, una tassa di importazione variabile, della cui illecita esportazione in Italia si occupava poi la nutrita consorteria criminale italiana stabilmente residente in ON. Aggiunge ancora il tribunale che la suddivisione delle licenze di importazione dal ON tra quattro soggetti è emersa anche da una conversazione telefonica intercettata, la n. 978 delle ore 23,26 del 19.4.1998 fra tale AN AR il coindagato CO PR (alias "Ciccio la busta"), dove il AR fa chiaramente riferimento ad una riunione di "tutti e quattro quei cornuti", fra cui PA ON, da lui denominato O" e nel seguito della conversazione si fa chiaro riferimento alla posizione assunta sia dai quattro predetti (sono citati esplicitamente UO ed il "AN") per l'approvvigionamento di T.L.E. sia da PR sia dal defunto GG, assassinato in ON il 16.9.1998. Secondo il tribunale il peso che i quattro importatori avevano sulla politica montenegrina emerge poi dalla successiva telefonata intercettata alle 16,37 del 5.8.1999, nella quale PR parla con DO CA e quest'ultimo gli riferisce della possibilità che tale ET, persona ai massimi vertici del partito di governo del ON, conceda una quinta licenza di importazione (rectius una seconda licenza, essendo unica, quella di EL RE, anche se suddivisa in quattro sub-concessioni) anche per punire i quattro titolari che, durante la guerra in Kossovo del 1999 si erano disinteressati delle sorti del ON ("perché hanno avuto dei problemi durante la guerra").
Assume, inoltre, il giudice barese che i titolari di queste società erano pienamente consapevoli di avere come clienti esclusivamente dei contrabbandieri e dunque dì far parte, per il tramite dei loro responsabili, della medesima associazione per delinquere di stampo mafioso di cui si è detto sopra - come emerge dalla circostanza che, sulla basa delle intercettazioni telefoniche nn. 1067 e 1068 dell'agosto del 1996 UO e ON s'incontravano a Lugano per calmierare il mercato del contrabbando napoletano, inflazionato da grossi carichi di T.L.E. provenienti da un'associazione genovese che, vendendo la merce a prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati dai napoletani, aveva cagionato a questi ultimi un notevole danno economico. Il ruolo di primissimo piano nei fatti illeciti contestati attualmente in questo procedimento penale, emerge secondo il tribunale - anche da varie intercettazioni telefoniche intercorse tra gli indagati CI NT, TI AR e lo stesso UO;
infatti, nella telefonata intercettata alle ore 14,14 del 20.8.1996 UO chiamava NT e quest'ultimo riferiva che i carichi di T.L.E. importati su "gomma" direttamente dalla ZE (e non, come tutti gli altri, via mare dal ON), di costo inferiore alle altre sigarette di contrabbando, appartenevano al E", ma UO negava decisamente quest'ipotesi. Nello stesso giorno, tuttavia, anche AR chiamava NT e quest'ultimo, alla medesima domanda, gli rispondeva di avere saputo da UO che i camion di sigarette che "turbavano" il mercato di Napoli non erano di E"; AR ribatteva che SQ RD (coindagato nella presente vicenda e grosso acquirente partenopeo di T.L.E. di contrabbando) aveva detto che i camion erano quasi certamente (al 99%) di E". Il giorno dopo, alle ore 10.30, era stata intercettata un'altra telefonata in cui AR chiamava ancora una volta NT e riferiva che i camion arrivati a Napoli dal nord Italia carichi di sigarette, erano sicuramente di O" (cioè PA ON) e riferiva che, dove lui si trovava in quel momento (a Zelenika, in ON), O" aveva ben trentamila casse di T.L.E. da "piazzare" sul mercato illecito italiano;
anche NT si dimostrava bene informato della vicenda, ricordando nel corso della conversazione che le casse di O" (ODIERNO INDAGATO) si vendevano ad un milione di lire l'una, un prezzo più basso di quello praticato da lui, tanto è vero che i suoi clienti, abbandonandolo, stavano andando a comprare dette casse direttamente a Milano, portandole poi al sud e rivendendole a 1.150.000 lire cadauna, ed aggiungeva che UO gli aveva riferito che doveva incontrarsi con tale MA per definire i prezzi. La sera dello stesso giorno, alle ore 20.25, AR richiamava NT sull'utenza 0335/6207462 e chiedeva conferma (ricevendola) del fatto che i trasporti via mare di sigarette da Zelenika erano stati bloccati, perché il prezzo sul mercato clandestino delle sigarette era in quel momento troppo basso, e AR aggiungeva che UO stava dandosi da fare per bloccare i camion che arrivavano via terra e gli aveva detto che, fino a quel momento, non avrebbe dovuto più vendere sigarette, ribadendo che bloccare i camion carichi di T.L.E. di contrabbando era compito di UO, LL, ON e gli altri. La riunione al vertice del "gotha" del contrabbando in ZE era confermata dall'intercettazione avvenuta il 25 agosto successivo, alle ore 18,55, sull'utenza cellulare di NT (numero 0 335/620 7462), nel corso della quale UO confermava che i camion carichi di T.L.E. erano giunti sui mercati napoletani su iniziativa di EL RE e che erano di proprietà del "rosso" (tal TO HI) e del "francese" (LL ER"). Il prezzo delle casse di T.L.E., grazie alla manovra inflazionistica di LL e del suo diretto collaboratore PA ON, calava addirittura a 690.000 lire cadauna, come emerge - afferma il tribunale - dalla conversazione delle ore 17,07 del 29.8.1996, in cui AR chiamava NT informandolo di tale nuovo prezzo "stracciato" imposto da O" (PA ON) e NT ribatteva che proprio a causa di quest'ulteriore abbassamento del prezzo aveva avuto un diverbio con tale TO (alias AN LL), che aveva difeso l'operato di ON. Un'ora più tardi del medesimo giorno, AR richiamava NT, aggiornandolo sulla situazione;
in quell'occasione NT passava il suo cellulare a UO, presente insieme con lui al momento dell'intercettazione; AR, quindi, visto il continuo calare del prezzo dei T.L.E., chiedeva informazioni a UO, il quale gli diceva di avere avuto un incontro con le altre due "ditte" (cioè con gli altri due importatori di sigarette dal ON) proprio per parlare del O" (PA ON) , il quale aveva rotto l'accordo, abbassando unilateralmente prezzi del proprio T.L.E., creando un forte scompenso nel mercato, riferendo che le altre due "ditte" erano dalla parte sua e che avrebbero mandato a O" (ON) proposta di rientrare nei termine del precedente accordo, minacciandolo, in caso di rifiuto, di chiedere ai clienti del medesimo di acquistare agli stessi prezzi praticati da quest'ultimo. Il giorno dopo, alle 19,15 AR - aggiunge il tribunale chiamava NT sul suo cellulare e costui gli diceva di trovarsi in ZE per risolvere i questione del turbamento dei prezzi cagionato al mercato clandestino napoletano di T.L.E. dalle manovre speculative di ON e del suo capo, LL, ed aggiungeva d'avere passato tutta la giornata insieme a TO (il già citato LL) e che dovevano tornare in giornata da O" (ON), anche perché era presente il loro (cioè del O" e del TO) capo, LL. Alle ore 17,33 del 13 settembre successivo, tuttavia, dal tenore della conversazione, intercettata tra UO (chiamante) ed NT, si comprende - afferma ancora il tribunale come la situazione non sia affatto migliorata, tanto è vero che UO diceva ad NT di verificare la fondatezza di una "soffiata" fatta a quest'ultimo da TO (il quale, circa un'ora prima, aveva chiamato NT dicendogli che lo "spagnolo", cioè il coindagato UI AN, insieme ad altri acquirenti partenopei di T.L.E, si erano messi d'accordo per comprare le casse di tabacco montenegrino a 600.000 lire l'una, rivendendole a 690.000 lire l'una, in modo da poter poi distruggere economicamente UI AN e O" (ON). La situazione - rileva il tribunale - peggiora ancora quando, nella telefonata del 3.10.1996, UO riferiva ad NT di avere appreso che AR era stato arrestato dalle autorità montenegrine, e consigliava NT di essere molto cauto con il LL ed ancora più con i suoi diretti superiori, LL e O" (ON) , che riteneva senza mezzi termini responsabili delle segnalazioni ai danni di AR. Precisa ancora il tribunale che ON sia uno dei quattro titolari (o, quantomeno, contitolare prima della morte di LL e poi direttamente titolare) delle licenze d'importazione dal ON, emerge dal tenore di un'intercettazione effettuata il 3.5.1998, alle ore 23,09 sull'utenza cellulare elvetica 00381-690-31356 in uso al coindagato CO PR, chiamato da AR, il quale definisce "confidenti" della Polizia Elvetica i quattro titolari di queste licenze, indicando fra gli stessi O" (ON) . Evidenzia, inoltre il giudice barese,, che un ulteriore accordo di mercato emerge poi dal chiaro tenore della telefonata intercettata sull'utenza elvetica 0041-79-4445566 in uso a UO, chiamato alle 14,28 del 30.6.1999 da una persona che s'identifica come lo "zio", con il quale parla apertamente di un accordo prossimo sulla quantità e sui prezzi da praticare sulle sigarette ad opera proprio del O" (ON). Quest'ultimo, come grossista importatore di T.L.E. di contrabbando dal ON è anche indicato nell'interrogatorio del 4.5.2000 del coindagato DO CA, il quale afferma di non ricordare se un tale MI lavorasse per conto di FI o, appunto, di O" (ON) e che quest'ultimo era uno dei quattro titolari della licenza di importazione di T.L.E. dal ON così come suddivisa da EL RE, fatto questo costatato da lui personalmente, esaminando la documentazione fattagli visionare da PR, ricordando che O"(ON)operava in ZE ed aveva un tale di nome IL come suo diretto referente in loco (cioè in ON). Nel successivo interrogatorio del 24.7.2000 CA ricordava, concordemente con UO, che, dapprima, unico importatore di sigarette dal ON era VA, al quale era subentrato EL RE, il quale aveva, poi, suddiviso in quattro o cinque licenze di importazione quella originariamente unica, una delle quali, appunto, era andata al O". L'attività d'intercettazione, peraltro resa agevole dal linguaggio estremamente chiaro o, comunque, poco ermetico degli associati, che evidentemente del tutto ignari di essere sottoposti a tale mezzo di investigazione, consentiva agli inquirenti di conoscere in anticipo le mosse degli associati e di poter cogliere gli stessi in flagranza di reato, portando così - anche a titolo di utile riscontro estrinseco a intercettazioni al sequestro di cospicui quantitativi di T.L.E. e dei camion utilizzati per il trasporto delle medesime sigarette di contrabbando. Il difensore di RI MO ricorre, deducendo sei motivi. 1) Con il primo evidenzia il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, in quanto l'offesa alla libertà, tranquillità, sicurezza di un numero indeterminato di persone, beni che sono conculcati dall'utilizzazione del metodo mafioso sono relativi alla popolazione residente in ON ed i delitti-scopo non hanno rilevanza, in quanto realtà autonome rispetto all'associazione. Asserisce che la distinzione netta tra il controllo mafioso del territorio montenegrino e di quello pugliese indica l'inesistenza di un autonomo "radicamento territoriale" in Italia dell'associazione montenegrina, anche quando occorreva recuperare crediti il potere d'intimidazione derivava dall'appartenenza degli operanti alla "Sacra Corona Unita", facente capo ad AN VI e, quindi, non al presunto capo di quella montenegrina, cioè, a ON, al quale, inoltre, non è addebitata alcuna frazione di condotta compiuta in Italia (o in ZE). Aggiunge che l'accusa avrebbe confuso il concorso nei delitti-scopo con la partecipazione delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Ricorda, sul tema, che non è applicabile l'art. 10 cod. pen. - delitto comune dello straniero all'estero mancando l'autorizzazione del Ministro della giustizia. 2) Con il secondo motivo lamenta difetto di motivazione sulle eccezioni processuali sollevate all'udienza del 21 dicembre 2001, vizio emergente dal raffronto tra il verbale d'udienza ed il provvedimento impugnato. In particolare sull'incompetenza per territorio del tribunale di Bari;
sulla nullità e/o l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte sulle utenze 0335/6207462; 0335/6251995; 0335/6156855; 00381/690/31536;
00381/690/67472; 0041/79/4445566; 00385/98/373075. In particolare su tale secondo punto difesa rappresenta: a) la violazione degli artt. 267 - 178 lett. c)cod. proc. pen.con conseguente nullità e/o inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in quanto tutti decreti d'intercettazione telefonica emessi dal pubblico ministero in via d'urgenza, i conseguenti decreti di convalida emessi dal g.i.p. e le richieste di proroga sarebbero privi di motivazione o recanti motivazione apparente o "per relationem";
b) la violazione degli artt. 10 e 15 Cost., 266 segg., 727 segg. cod. proc. pen. e l'inutilizzabilità ai sensi degli artt. 191, 271 cod. proc. pen. delle intercettazioni telefoniche di utenze collocate oltre i confini dello Stato italiano sulle utenze:
00381/690/31356; 0041/79/4445566; 00385/98/3730075;
c) la violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. in relazione all'ari. 178 lett. c) cod. proc. pen., in quanto ai difensori degli indagati non è mai stato dato avviso dell'avvenuto deposito del materiale afferente le intercettazioni telefoniche, all'esito di detta attività di indagine, così come previsto espressamente dal comma 6 dell'art. 268 cod. proc. pen. con conseguente nullità di tutte le intercettazioni telefoniche presenti nel procedimento in esame. d) L'inutilizzabilità degli interrogatori di DO CA resi in data 04/05/2000 e 24/07/2000 e di ER UO reso in data 26/07/2000 effettuati dall'Autorità svizzera su rogatoria dell'autorità giudiziaria italiana ed acquisiti agli atti del presente procedimento. In particolare su tale punto la difesa lamenta:
d.1) l'inosservanza degli artt. 696 - 729 cod. proc. pen. in relazione all'art. 3, comma 3, della "Convenzione europea di assistenza in materia penale" e la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate per:, rogatoria dall'autorità giudiziaria elvetica e ciò per l'omessa trasmissione da parte dell'autorità svizzera di copia o fotocopia autenticata dei verbali degli interrogatori sopra citati;
d.2) l'inosservanza degli artt. 696 - 729 cod. proc. pen. in relazione all'art. 4 della legge n. 367/2001, e la conseguente inutilizzabilità nel presente procedimento dei sopra citati interrogatori effettuati per rogatoria dall'autorità elvetica su richiesta della procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, in quanto richieste e disposte nell'ambito del procedimento penale n. 17863/96 R.G.N.R. ed acquisite agli atti del presente procedimento senza la previa autorizzazione dell'autorità svizzera;
d.3) l'inosservanza degli artt. 696 - 729 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 15 e 3 della "Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale", e la conseguente inutilizzabilità nel presente procedimento dei citati interrogatori effettuati per rogatoria dell'autorità elvetica su richiesta diretta della procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari senza l'obbligatoria previa richiesta d'inoltro al Ministro della Giustizia;
d.4) la violazione degli artt. 696 cod. proc. pen. e 24 Cost., in quanto sia UO che CA, pur essendo persone sottoposte ad indagini, sono stati escussi in qualità di testimoni aventi l'obbligo di dire il vero penalmente sanzionato, in ossequio alla normativa interna svizzera in subiecta materia e la conseguente inutilizzabilità nel presente procedimento dei sopra citati interrogatori effettuati per rogatoria dall'autorità giudiziaria elvetica su richiesta della procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.
e) L'insussistenza delle esigenze cautelari individuate dall'art. 274 cod. proc. pen. 3) Con il terzo motivo evidenzia la violazione dell'art. 9 comma 3 cod. proc. pen., in relazione all'incompetenza territoriale del tribunale di Bari, e la manifesta illogicità della motivazione su quest'eccezione.
Assume che non troverebbe applicazione l'art. 16 cod. proc. pen., secondo il quale la competenza per territorio, per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono egualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave, mancando la coincidenza tra i soggetti cui è contestata l'associazione e quelli cui sono contestati i residui capi, secondo il dettato dell'art. 12 cod. proc. pen.. Aggiunge che, pur ammettendo la sussistenza della connessione prevista dalla lettera c) dell'art. 12, occorrerebbe individuare il luogo in cui si è consumata l'associazione: il tribunale - aggiunge - ha ritenuto che quest'associazione fosse un "corollario" di quella già individuata in altri provvedimenti;
dall'esame dei capi d'accusa si desumerebbe che le due associazioni sono sovrapponibili;
nel procedimento precedente (n. 17863/96) in sede d'udienza preliminare il g.u.p. avrebbe affermato che non è possibile stabilire il luogo in cui s'è consumata l'ultima parte della condotta e che sarebbero applicabili i criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen. ed in particolare quello di cui al terzo comma dell'art. 9, non potendo soccorrere il criterio maggioritario di cui all'art. 10. Ne deriverebbe che sarebbe competente il giudice del luogo della prima iscrizione, che non è Bari ma Genova. Il ricorrente contesta sul punto l'affermazione del tribunale del riesame, il quale ha ritenuto che il procedimento nasce dall'iscrizione risalente al 2 agosto 1996 relativo ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso, della quale si sarebbe scoperto il 21 gennaio 2001 che faceva parte ON: tale notizia non sarebbe stata precedentemente iscritta e riguarderebbe comunque il diverso reato di cui all'art. 416 cod. pen.. Assume che il fatto reato sarebbe identico a prescindere dalla sua configurazione giuridica.
4) Con il quarto motivo rappresenta la violazione degli artt. 64, 56 e 696 cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 Cost., in quanto UO e CA sono stati escussi in qualità di testimoni, in ossequio alla normativa svizzera, pur essendo persone sottoposte ad indagine, senza essere avvertiti della facoltà di non rispondere. In subordine evidenzia l'assoluta mancanza di motivazione circa il rigetto di quest'eccezione.
5) Con il quinto motivo prospetta la violazione degli artt. 696 e 729 cod. proc. pen. in relazione all'art. 4 della legge n. 367 del 2001 e la conseguente inutilizzabilità degli interrogatori dei predetti CA e UO, espletati per rogatoria dall'autorità giudiziaria elvetica su richiesta della Procura della Repubblica di Bari nel procedimento penale n. 17863/96 ed acquisiti agli atti del presente procedimento senza l'autorizzazione dell'autorità svizzera. Asserisce il ricorrente che la richiesta istruttoria all'autorità svizzera sarebbe stata avanzata nell'ambito del procedimento n. 17863/96 R.G.N.R.D.D.A. evidentemente diverso dal presente procedimento recante il R.G.N.R.D.D.A. 129/01, procedimento che all'epoca degli interrogatori non era sorto: in assenza d'autorizzazione svizzera gli interrogatori non possono essere utilizzati. Aggiunge che la tesi del tribunale secondo cui l'inutilizzabilità non sarebbe deducibile, perché il vizio sarebbe antecedente all'entrata in vigore della legge - è erronea, in quanto il vizio sarebbe ugualmente rilevante con riferimento al momento valutativo della prova.
6) Con il sesto motivo rappresenta la nullità e/o l'inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto tutti i decreti emessi dal pubblico ministero in via d'urgenza ed i conseguenti decreti di convalida emessi dal g.i.p. e quelli di proroga sarebbero privi di motivazione o motivati per relationem. In ogni caso sarebbe carente la motivazione del provvedimento impugnato sul tema de quo. 7) Con il settimo motivo assume la violazione degli artt. 266 segg. 729 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di utenze collocate oltre i confini dello Stato italiano. In ogni caso deduce la carenza di motivazione sul tema da parte del tribunale barese. In particolare evidenzia che queste intercettazioni su utenze estere dovevano essere eseguite attraverso il ricorso alle rogatorie previste dagli artt. 727 segg. cod. proc. pen. e dalla "Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale" di Strasburgo del 20 aprile 1959. Assume che - pur considerando l'oggetto dell'intercettazione e, cioè, il flusso delle chiamate in partenza dall'Italia l'intercettazione violerebbe gli artt. 266 segg. cod. proc. pen.. Precisa che qualora l'intercettazione riguardi utenze estere, anche se l'operazione si limita alle chiamate in partenza dall'Italia e dirette all'utenza estera, è indispensabile l'attivazione dei canali di collaborazione internazionale, assente nella specie. 8) Con l'ottavo motivo lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il tribunale avrebbe omesso di considerare le osservazioni esposte a sostegno della richiesta di riesame con riferimento alla posizione dell'indagato, il quale vive e lavora in ZE da molti anni, senza mettere in atto alcun tentativo di fuga. Né sarebbe motivata la capacità ed attitudine per incidere sulla genuinità della prova, trattandosi di affermazione apodittica, poiché le indagini sono concluse. Mancherebbe comunque il riferimento individualizzante, avendo il tribunale argomentato in relazione alla qualità dei presunti associati. Ricorda che, sebbene l'Autorità italiana potesse chiedere l'esecuzione del provvedimento, mai ON ha mutato il proprio domicilio: non sarebbe, quindi, latitante, poiché non v'è obbligo, per l'indagato straniero domiciliato all'estero, di consegnarsi all'Autorità italiana procedente nel momento in cui viene a conoscenza dell'ordinanza di custodia cautelare, anche perché si è dichiarato disponibile a rendere interrogatorio in ZE.
Critica, poi, l'assunto del tribunale in ordine alla "rilevantissima" responsabilità nella commissione di, tutti i crimini commessi da e per conto del presente sodalizio di stampo mafioso", senza considerare l'attualità dell'esigenza, anche tenendo presente che la situazione di fatto è radicalmente mutata, in quanto i presunti compartecipi sono ristretti in carcere o in detenzione domiciliare: la presunta associazione risulterebbe disciolta. Rileva, infine, che ON è incensurato in tutti i paesi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) GIURISDIZIONE:
In punto di fatto, dal capo d'imputazione, dall'ordinanza di custodia cautelare ed in particolare dalla concreta ricostruzione della vicenda, svolta dal tribunale in sede di riesame, emerge che l'attività criminale espletata in ON è iniziata in Italia ad opera di noti personaggi, che, costretti alla latitanza, si sono trasferiti in quella nazione, qui ampliando la sfera degli interessi economici, stipulando accordi con altri operatori per l'estensione su scala europea e mantenendo parimenti vitale ed integra l'originaria organizzazione, che continuava ad avere con le propaggini, poste in varie regioni del territorio italiano, stretti legami per l'introduzione di rilevanti quantitativi di tabacco lavorato estero e per la successiva commercializzazione (smistamento, distribuzione, vendita e riutilizzo dei proventi). Nella specie, secondo la tesi d'accusa, suffragata sotto il profilo della gravità indiziaria dal contenuto delle intercettazioni (di cui appresso), il sodalizio, al quale aderiva ON (soprannominato RAIMONDO) - ex collaboratore del defunto ER LL e, poi, successore di quest'ultimo svolgeva i suoi traffici tramite le strutture associative locali pugliesi, costituenti diramazioni collegate funzionalmente tra loro e con quella montenegrina. In particolare ha rilevato il tribunale che a questi gruppi veniva affidata la delicata fase del controllo mafioso delle zone costiere su cui avveniva lo sbarco, oggetto di "spartizione" tra i vari clan, che, compartecipi dell'unitaria confederazione associativa, provvedevano sia allo "stoccaggio" provvisorio dei tabacchi in depositi nascosti dell'entroterra (da cui partivano i camion destinati nel nord dell'Italia, in Campania, Spagna ed Inghilterra), sia al finanziamento del circuito criminale attraverso l'esercizio di attività illecite. Sulla base di questa ricostruzione in fatto della vicenda, la soluzione della questione va rinvenuta nell'art. 6 cod. pen., che così recita:
"Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".
Il nostro ordinamento giuridico accoglie il principio della territorialità c.d. "temperata" da quello dell'ubiquità, secondo cui il reato si considera commesso in Italia sia se esso venga quivi interamente consumato sia se venga compiuto in parte, mentre altra parte è posta in essere all'estero, purchè i singoli aspetti frazionati siano complessivamente unitari.
Ne deriva che in tema di delitto associativo, per affermare la giurisdizione dello Stato italiano occorre che si sia quivi svolta una parte anche minima dell'intera condotta criminosa. Nel caso in esame, l'associazione per delinquere di stampo mafioso, oggetto d'indagine, e ad ampio raggio d'operatività, in quanto il suo nucleo essenziale e in ON ma le singole diramazioni sono poste in territorio nazionale ed in particolare in Puglia. Non ha, dunque, rilievo l'asserzione secondo cui MO non è mai entrato in Italia (e dove avrebbe conferito il mandato difensivo?), in quanto la partecipazione (o ancor più l'adesione come organizzatore finanziario) alla societas sceleris, che quivi svolge gran parte della sua attività criminale, radica appunto la giurisdizione dello Stato italiano sia pure in parte qua (conforme in relazione all'organizzazione de qua: Cass. sez. 6 sent. 0 3098 del 11/10/2000 c.c. 05/07/2000 ric. UO non massimata).
2) COMPETENZA:
Secondo il costante orientamento di questa corte (conf. da ultimo sez. u. sent. 0000 1 del 12/04/1996 c.c. 24/01/1996 rv. 204163 imp. Fazio) rientra nelle attribuzioni del tribunale del riesame verificare anche la competenza territoriale del g.i.p. che ha emesso il provvedimento applicativo della misura cautelare, poiché la legittimità di detto provvedimento implica anche il rispetto delle norme sulla competenza.
È noto, altresì, che sulle questioni processuali (in tal senso sez. u. sent. 42792 del 28/11/2001 c.c. 31/10/2001 rv. 220092 imp. Policastro) la corte di cassazione può svolgere un controllo non limitato all'esame del provvedimento impugnato, ma esteso al contenuto della documentazione esistente in atti.
Nei procedimenti de libertate, in particolare, la verifica non ha, però, pienezza di cognizione, identica a quella che le spetta in tema di risoluzione dei conflitti, nel cui ambito può assumere informazioni ed acquisire ogni documento utile. Il controllo, anche per l'ordinaria necessità di sollecita definizione, deve necessariamente essere sommario, attesi i limiti entro i quali la questione è prospettata, esaminata e risolta.
Nella specie i giudici del territorio hanno evidenziato un dato di fatto preciso: l'organizzazione criminale, anche se agiva su dimensione internazionale, sotto il profilo operativo concreto s'avvaleva delle strutture associative delinquenziali radicate nell'area pugliese, nella quale poteva utilizzare uomini,mezzi, disponibilità finanziarie, coperture e più ancora aveva la possibilità di ricorrere alla violenza, intesa come mezzo di controllo del territorio costiero ed interno. Nella specie ai sensi dell'art. 10 comma 3 cod. proc. pen., trattandosi di reato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli artt. 8 e 9.
L'art. 8 con riferimento ai reati permanenti (e tal è il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.) menziona il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, che per l'associazione di tipo mafioso va identificato con quello in cui la stessa era concretamente divenuta operativa. Anche sotto questo profilo il giudice barese non è riuscito ad individuare tra le varie località pugliesi quella ove la consumazione è iniziata. Soccorrono, quindi, i criteri indicati dal successivo art. 9.
Fondamentale al riguardo è quello fissato nel primo comma "l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione".
Su tale profilo di più semplice apprezzamento, però, l'accusa, prima, ed il giudice barese, poi, non hanno svolto un approfondimento in base agli atti d'indagine.
Sarebbe stato sufficiente, cioè, accertare quale sia il luogo ove si è esteriorizzata l'attività del sodalizio. Non essendo, allo stato, applicabile questo criterio ed esclusa pacificamente l'utilizzazione di quello relativo al luogo di residenza dell'indagato, che è all'estero, occorre avvalersi della regola suppletiva della prima iscrizione della notizia di reato nel- registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.. Il problema si pone, poiché, come emerge dal testo del provvedimento impugnato, ancora prima della iscrizione da parte della Procura della Repubblica di Bari avvenuta il 2 agosto 1996 in ordine al delitto di associazione di tipo mafioso vi è stata altra iscrizione da parte della Procura di Genova per il reato di cui all'art. 416 cod. pen.. Il difensore afferma che quest'ultima iscrizione riguarderebbe i "medesimi fatti e gran parte dei numerosi indagati del presente procedimento", come si desumerebbe da un'informativa della Guardia di Finanza di Genova del 6 maggio 1996. Tale nota, però, a prescindere dalla sua rilevanza, non risulta in atti. Il difensore la ha esibita solo in sede di discussione e, quindi, tardivamente. Reputa, tuttavia, il collegio che la competenza riconosciuta in quella del tribunale di Bari.
Al rilievo difensivo di cui innanzi non può essere assegnata giuridica idoneità a determinare uno spostamento della competenza, ove si consideri l'autonomia ontologica e strutturale del delitto di cui all'art. 416 bis co. pen. rispetto a quello contemplato dall'art. 416 dello stesso codice (in senso conforme sez. 1 sent. 0 5405 del 08/02/2001 c.c. 11/12/2000 rv. 218089 imp. Fanara). Il legislatore ha inteso attribuire una distinta veste giuridica a fatti criminosi naturaliter diversi. L'unico estremo comune ad ambedue le fattispecie è rappresentato dalla presenza di un insieme di soggetti che si riuniscono e si organizzano per il perseguimento di obiettivi comuni. Quella mafiosa, però non necessariamente si costituisce per commettere delitti (elemento sempre presente in quella di cui all'art. 416 cit.), pur potendo questi, come ordinariamente accade, rappresentare il mezzo attraverso cui raggiungere lo scopo programmato. Infatti, la norma prevede che essa possa essere diretta a realizzare "profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri".
L'elemento che caratterizza l'associazione mafiosa consiste, inoltre, nell'avvalersi della forza d'intimidazione nascente dal vincolo che, insorto tra i componenti, determina uno stato d'assoggettamento e d'omertà imposto tra i medesimi ed ai terzi, nei cui confronti la societas sceleris opera.
Il ricorrente assume che, al fine di stabilire la competenza, occorrerebbe riferirsi alla prima iscrizione del "fatto" per cui si procede. Tale espressione, però, non casualmente è assente nella formulazione dell'art. 9 comma 3 in esame. Essa è presente, invece, ad esempio, nell'art. 297 cod. proc. pen., ove in tema di "computo dei termini di durata delle misure" cautelari è statuito che "Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato....".
In materia di competenza il legislatore, per assicurare gli obbiettivi di una determinazione chiara della medesima d una necessaria speditezza processuale, attribuisce rilievo a taluni dati formali, come la residenza, la dimora o il domicilio dell'imputato ovvero la prima iscrizione in ordine di tempo della medesima notitia criminis.
Reputa il collegio che, a tale fine, non è necessaria un'approfondita disamina e valutazione dell'intero complesso degli atti e del loro contenuto e del "fatto" ricostruito anche nel prosieguo delle indagini, proprio perché la statuizione ha preso in considerazione il dato estrinseco della prima iscrizione della mera notizia. Indubbiamente non è la sola indicazione del titolo del reato ad attribuire la competenza, ma tale estremo assume certamente una sua significativa rilevanza ove ad essa corrisponda la sostanziale diversità della condotta presa in esame. Alla luce delle osservazioni innanzi svolte, sotto il profilo astratto e formale (l'unico che al riguardo interessa) altro è un'associazione costituita per fini di contrabbando, altro è un'associazione di tipo mafioso, che è connotata, come innanzi evidenziato, dallo specifico radicamento su una determinata parte del territorio (Puglia), nella quale s'impone con metodi vessatori e violenti, determinando il caratteristico assoggettamento ambientale.
D'altronde; ove si prescindesse dall'aspetto formale verrebbe ad essere travisato il significato stesso dell'espressione normativa, che s'arresta al momento iniziale dell'indagine attraverso l'indicazione dell'ufficio, che "per primo" ha provveduto all'iscrizione.
Nella specie, dunque, opportunamente la competenza va riconosciuta al tribunale di Bari.
3) INUTILIZZABILITÀ degli interrogatori di UO e CA. Non occorre, almeno in questa sede, affrontare tutte le questione che la difesa ha sollevato sui predetti interrogatori, poiché, come correttamente ha ritenuto il tribunale (che, poi, in modo superfluo vi ha provveduto), il provvedimento di custodia cautelare è congruamente motivato anche in base al solo contenuto delle intercettazioni.
4) INUTILIZZABILITÀ dei risultati delle INTERCETTAZIONI. Va premesso che, malgrado l'ampia trattazione teorica dei problemi sollevati dal ricorrente, quest'ultimo ha omesso di svolgere una specifica analisi riferita a quei risultati delle intercettazioni posti a fondamento del provvedimento impugnato e dell'ordinanza impositiva della misura cautelare.
È, quindi, privo di specificità l'assunto secondo cui tutte le intercettazioni eseguite su determinate indicate utenze, sarebbero inutilizzabili. Questa Corte non è in grado di valutare il contenuto della censura, essendo indispensabile un puntuale riferimento ai singoli risultati, agli specifici provvedimenti d'autorizzazione censurati, dettagliatamente precisati negli estremi e nel contenuto nonché alla loro rilevanza con tassativo riferimento all'uso che ne ha fatto il giudice del territorio.
La doglianza è, quindi, inammissibile.
Per mera completezza espositiva si rappresenta che questa Corte nella sentenza (a cui si fa espresso completo richiamo per relationem) n. 3098 della sezione sesta, adottata in camera di consiglio il 5 luglio 2000 e depositata in data 11 ottobre 2000 ha già affrontato il tema anche se con riferimento ad altro coindagato (UO ER) ed ha ritenuto tutte le intercettazioni pienamente utilizzabili sotto ogni profilo.
Né è necessario che il pubblico ministero trasmetta bobine contenenti le registrazioni al g.i.p. e al tribunale del riesame, trattandosi di atti la cui allegazione da parte del pubblico ministero, ai fini della decisione sulla misura cautelare personale (e anche ai fini del procedimento di riesame), non è indispensabile e la cui trasmissione non è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, potendo le misure stesse essere imposte e mantenute sulla base dei "brogliacci" o di trascrizioni riassuntive (anche su tale punto la giurisprudenza di questa Corte è consolidata). Né può ipotizzarsi alcuna violazione dei diritti di difesa, in quanto l'esame degli atti (comprese le bobine) ed il diritto di fare trasporre la registrazione su nastro magnetico - attività queste finalizzate alla fase dibattimentale (sez. 5 c.c. 08/06/1998, ric. Capone rv. 211616; sez. 1, c.c. 17/02/1995, Cavallaro rv. 211616) - sono garantiti dal dettato dell'art. 268, commi 4, 6, 7 ed 8 cod. proc. pen. con procedimento che può svolgersi prima o anche dopo quello di adozione di una misura cautelare e, comunque, indipendentemente da esso. Va, infine, precisato che il deposito dei verbali e delle intercettazioni (art. 268, comma quarto, cod. proc. pen.) è atto del tutto autonomo e svincolato dai procedimenti incidentali concernenti le misure cautelari, e può essere disposto prima o dopo il suo espletamento (su tutti tali pacifici principi giurisprudenziali, ex plurimis, sez. 6, c.c. 21/01/1999 ric. VI, rv. 213582; sez. 6, c.c. 08/10/1998, ric. Bleve, rv. 212903; sez. 6 c.c. 18/03/1998 ric. Ambrosio, rv. 211785; sez. 1, c.c. 11/02/1998 ric. Seseri, rv. 210552).
5) ESIGENZE CAUTELARI:
Ampiamente e logicamente motivata è l'ordinanza impugnata anche con particolare riferimento a quelle special-preventive, che peraltro sono presunte dalla legge, la quale fa salva la prova contraria, costituita dall'acquisizione di elementi da cui si possa desumerne l'insussistenza; elementi, capaci di superare la menzionata presunzione fondata sulla gravità del fatto. Il tribunale ha esaminato funditus ogni aspetto, qui riproposto dal ricorrente, dando ad ognuna delle prospettazione difensive congrua risposta con specifico riferimento all'elevata capacità delinquenziale, che rende attuale e concreto il pericolo di reiterazione. In tale contesto lo smembramento dell'organizzazione non esclude di per sé la possibilità di proseguire un'attività criminale, tanto redditizia, attraverso una riorganizzazione delle strutture associative. In conclusione la valutazione svolta dal tribunale è completa sotto ogni aspetto ed il giudice di legittimità non ha alcuna possibilità di censurarne il convincimento legittimamente conseguito. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, l'11 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 MARZO 2003.