Art. 12.
Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale e' immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere oppure, quando ne ricorrono le condizioni, applica la misura prevista dai primi due commi dell'articolo 254-bis. Se per il reato non e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, puo' disporre che l'imputato sia posto in liberta'".
Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale e' immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere oppure, quando ne ricorrono le condizioni, applica la misura prevista dai primi due commi dell'articolo 254-bis. Se per il reato non e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, puo' disporre che l'imputato sia posto in liberta'".