Art. 25.
L'attivita' e il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone terremotate del Belice, di cui all' articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1985.
L'attivita' e il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone terremotate del Belice, di cui all' articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1985.