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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello promosso per la riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
del Tribunale di Napoli, del 02.7.21, iscritto al n.3526/2021 del ruolo generale degli
affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 14.5.2024 e pendente
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t. , rap- Parte_1 P.IVA_1
presentata e difesa - giusta procura generale per atto Notaio di Persona_1
Milano del 22 luglio 2020, Rep. 188977 Racc. 19400 - dall'avv. Prof. Antonio Briguglio
( nonché, con po- Email_1 C.F._1
teri anche disgiunti, dall'Avv. Roberto Vaccarella ( Email_2
c.f. ),
[...] C.F._2
-APPELLANTE-
E REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione
[...]
C.F. P.IVA n. in persona del legale rappresentante pro tem- Parte_2 P.IVA_2
pore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Amodio (C.F. CodiceFiscale_3
pec: giusta procura rilasciata su docu- Email_3
mento informatico separato, pec: Email_3
-APPELLATA-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. con citazione notificata il 30.7.2021 promuoveva appello av- Parte_1
verso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, indicata in epigrafe, emessa nel giudizio n.
10925/2020 del R.G., promosso dalla per ottenere la ripetizione DI Parte_2
€.12.388,87 versati a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica che il convenuto aveva addebitato nelle fatture emesse nei confronti del consumatore finale per i consumi del periodo gennaio 2010 – dicembre 2010, per la fornitura di energia elettrica contraddistinta dal POD n. IT001E00233056. La Direttiva n. 2008/118/CE del
16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise era in contrasto con la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale e gli importi versati a titolo andavano ri-
petuti a titolo di indebito.
2. opponeva varie eccezioni di infondatezza della pretesa: il paga- Parte_1
mento era intervenuto in virtù di contratto valido ed efficace nonché perfettamente con-
forme al quadro normativo vigente;
la direttiva UE era inefficace per la compatibilità con la normativa tributaria nazionale;
il principio della inefficacia c.d. orizzontale delle diret-
tive UE era ostativo all'azione promossa. In subordine eccepiva la non debenza delle somme versate dalla ricorrente sino ad aprile 2010, poiché la presunta incompa- Pt_2
tibilità tra la normativa istitutiva dell'addizionale provinciale e la Direttiva comunitaria sarebbe sussistita tutt'al più per il periodo 1° aprile 2010 - 31 dicembre 2010, in quanto il termine assegnato agli Stati membri per conformarsi alle nuove disposizioni della di-
rettiva era stato fissato al 31 marzo 2010.
Rg 3521/21 est. Sandro Figliozzi
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Nona Sezione Civile
3. Il Tribunale di Napoli accoglieva le domande attoree ritenendo sussistente la le-
gittimazione passiva di , qualificando la somma oggetto di giudizio come Parte_1
imposta addizionale non dovuta, non incidendo il momento dell'inadempimento alla di-
rettiva comunitaria e dovendo il giudice disapplicare la normativa interna in contrasto con quella comunitaria anche nelle controversie tra privati.
4. Con l'appello proponeva all'attenzione della Corte i seguenti Parte_1
motivi di gravame:
A) violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. ed omissione di pronuncia per-
ché il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace. La
somma oggetto del giudizio non era un tributo ma una componente del prezzo della fornitura, corrispondente al rimborso delle addizionali accise versate da Parte_1
all'Erario, con ogni conseguenza anche in ordine alla corretta applicazione della disci-
plina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c..
Nel rapporto privatistico intercorrente tra fornitore e consumatore finale la somma era parte del corrispettivo del servizio di fornitura di energia elettrica e l'illegittimità del titolo del pagamento di all'Erario non poteva comportare il venir meno automatico del Pt_1
diverso e distinto titolo contrattuale sulla base del quale il pagamento era avvenuto,
trattandosi di titoli diversi.
L'addizionale provinciale era dovuta in base all'art. 6, c. 1, lettera c), D.L. n. 511/1988 e fino al 31 dicembre 2011 il pagamento era per legge dovuto e posto a carico del forni-
tore, a pena di sanzioni, con “diritto di rivalsa sui consumatori finali” (art. 56, c. 1, ult.
periodo, T.U.A.), da esercitare indicando nella bolletta di pagamento/fattura “la liquida-
zione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate” (art. 56, c. 3,
T.U.A.), con la conseguenza che non sussistevano i presupposti dell'azione di indebito che richiede il pagamento sine causa, mentre nel caso in esame era fondato sul titolo contrattuale, conforme ad espresse previsioni di legge.
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B) violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della direttiva n.
2008/118/CE, omissione di pronuncia perché il giudice erroneamente dichiarava l'ille-
gittimità delle addizionali senza motivare in termini di incompatibilità con la direttiva co-
munitaria.
In realtà detta incompatibilità non sussisteva perché le addizionali perseguono appieno la “finalità specifica” richiesta dalla direttiva, tra l'altro neppure richiesta per la validità
dell'imposizione tributaria.
L'addizionale provinciale non è un'imposta indiretta, ovvero un tributo autonomo, di-
verso dall'accisa ed ulteriore ad essa, che, in quanto tale, necessiterebbe, ai sensi della richiamata normativa europea, di una finalità specifica. Nell'ambito dell'accisa sono liberi di stabilire i livelli impositivi senza vincoli.
L'addizionale presenta il medesimo presupposto oggettivo dell'accisa (immissione in consumo, fornitura), i medesimi soggetti passivi (i fornitori), la medesima base imponi-
bile, calcolata sui quantitativi di Kwh immessi in consumo su base annuale, la medesima struttura di aliquota, applicata sul singolo Kwh immesso in consumo, le medesime mo-
dalità applicative di dichiarazione, liquidazione, accertamento, sanzioni e riscossione
(ad eccezione della destinazione del gettito, attribuito alle Province in cui è stato effet-
tuato il consumo).
Il requisito della “finalità specifica” è richiesto per l'istituzione di imposte distinte dall'ac-
cisa, non per i soli incrementi quantitativi sub specie di addizionali tanto è vero che il gettito dell'addizionale era stato mutato in semplice aumento dell'accisa.
Il contrasto tra la normativa interna e quella europea non sussisteva anche perché, ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE, era legittimata dal rispetto delle regole di imposi-
zione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA.
Il legislatore individuava le finalità specifiche come il finanziamento dell'illuminazione stradale, dell'edilizia scolastica, della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, della
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formazione professionale, dei servizi all'impiego e della gestione integrale del ciclo dei rifiuti, la copertura dei “costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti”.
L'appellante chiedeva di rimettere alla Corte di giustizia la complessiva questione della
(contestata) incompatibilità dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 con l'art. 1, par. 2 della direttiva n. 2008/118/CE, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19, paragrafo 3, lettera b),
del Trattato sull'Unione europea e 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione euro-
pea, demandando la relativa pronuncia all'unico organo competente a dirimere la que-
stione con efficacia erga omnes, sui quesiti che l'appellante formulava.
C) Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione perché era inconferente la presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Diret-
tiva n. 2008/118/CE, in quanto il diritto nazionale può essere disapplicato soltanto in relazione ai rapporti sostanziali e processuali tra la pubblica amministrazione e i privati
(efficacia verticale) e non invece nei rapporti tra privati (inefficacia orizzontale). La di-
rettiva non ha efficacia diretta e autonoma all'interno dello Stato membro, con la conse-
guenza che tali atti sono privi di efficacia “orizzontale” nei rapporti tra soggetti privati.
Il legittimato passivo del giudizio non poteva essere ma semmai lo Stato, verso Pt_1
cui far valere il risarcimento del danno per tardivo o mancato recepimento della menzio-
nata direttiva europea.
D) Violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 48 della Direttiva 2008/188/CE. Erro-
nea quantificazione del quantum debeatur, per compatibilità della normativa interna con quella comunitaria fino al 31 marzo 2010, quando scadeva il termine assegnato agli
Stati membri per conformarsi alle nuove disposizioni. In precedenza era rimasta in vi-
gore legittimamente la precedente direttiva del 1992.
Così l'appellante concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte, per i motivi dedotti – previa all'oc-
correnza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (II° e III° motivo) -
riformare l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 2.7.2021 (R.G. 10925/2020), comuni-
cata dalla cancelleria via pec in data 2.7.2021, e rigettare ogni domanda proposta nei
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confronti di , con condanna alla restituzione di quanto versato in ottempe- Parte_1
ranza alla ordinanza impugnata, anche a titolo di spese di giudizio di primo grado. In via
meramente gradata, in accoglimento del quarto motivo di gravame, dichiarare la non
debenza delle somme addebitate nelle fatture antecedenti il 31 marzo 2010 e per l'ef-
fetto condannare la alla restituzione di quanto ricevuto a tale titolo, oltre Parte_2
interessi.”
5. eccepiva l'infondatezza del gravame perché, in estrema sintesi, il Pt_2
diritto di rivalsa previsto dall'art. 56 TUA esclude la possibilità di qualificare le somme oggetto del giudizio come “componente” del prezzo essendo invece stato concesso il diritto di “scaricare” sul cliente finale gli importi dell'addizionale provinciale che quindi non mutava di natura;
la normativa del settore (art. 14 TUA) prevede che, in caso di indebito, il fornitore poteva richiedere, a sua volta, il rimborso all'Erario, a dimostrazione della natura di tributo dell'addizionale; la “finalità specifica” non sussisteva perché l'ad-
dizionale era stata conseguenza di esigenze di bilancio;
l'interpretazione del diritto co-
munitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. era immediatamente applicabile con di-
sapplicazione delle disposizioni nazionali in contrasto o incompatibili con la normativa comunitaria.
La direttiva produceva effetti nel rapporto tra Stato e fornitore rendendo illegittimo l'addebito dell'imposta, divenuta priva di causa e da restituire al consumatore finale,
senza applicazione diretta tra privati della sentenza.
La natura indebita dell'addizionale era diretta conseguenza della entrata in vigore della direttiva e non già col diverso termine entro il quale si invitava lo Stato membro ad adottare nuove disposizioni.
L'appellato concludeva per sentir: “rigettare l''appello di in quanto pa- Parte_1
lesemente inammissibile, improponibile ed infondato in fatto e diritto e, per lo effetto,
confermare integralmente l'ordinanza del Tribunale di Napoli impugnata con rigetto di
ogni altra ogni altra domanda anche restitutoria perché comunque infondata e non
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provata e con condanna della società appellante al pagamento, in favore della appellata,
delle spese e competenze del presente grado di giudizio, compreso il rimborso forfetta-
rio e gli accessori come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore
antistatario. Salvo ogni diritto.”
6. All'udienza del 14.5.24 la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
7. Nel corso del gravame la Corte di Giustizia Europea si pronunciava sulle questioni oggetto di contenzioso. Rendeva la sua decisione, di seguito citata, decisiva per la de-
cisione del contenzioso in esame.
8. La S.C., con la recente sentenza n. 21154 del 29/07/2024 sancisce i principi di diritto applicabili anche a questa fattispecie, in conseguenza dell'arresto della Corte di
Giustizia nella causa C-316/22 (CGUE, 11 aprile 2024 Gabel Industria Tessile, C-
316/22), dai quali consegue la fondatezza del terzo motivo di gravame, che la Corte,
per la sua decisività, esamina con precedenza sugli altri in ossequio al principio della ragione più liquida.
La S.C., nel sancire la proponibilità dell'azione di ripetizione d'indebito da parte del con-
sumatore finale, afferma come lo stesso ben potesse agire agire direttamente nei con-
fronti dell' in via alternativa al fornitore, qualora Parte_3
ciò non fosse possibile, per la condizione soggettiva del fornitore. Nella fattispecie in
Cont esame, poi, la domanda doveva necessariamente essere proposta nei riguardi dell trovando applicazione il principio di diritto secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva non attuata (CGUE, C-316/22,
punto 27; CGUE, 22 dicembre 2022, e Controparte_2 Controparte_3
C-383/21 e C-384/21, punto 36, CGUE;
22 novembre 2017, C-251/16, punto Per_2
26; CGUE, 12 dicembre 2013, Portgás, C-425/12, punti 18 e 22), conformemente al terzo motivo di gravame proposto dall'appellante. Il citato principio costituiva il punto di
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partenza della disamina della Corte di Giustizia che giunge ad affermare che i consu-
matori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le di-
sposizioni della direttiva 2008/118 e, di conseguenza, a ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della Repubblica italiana.
La S.C., quindi, rilevata l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo
Stato italiano, estende in questo caso la possibilità dell'esercizio dell'azione straordi-
Cont naria del consumatore finale nei confronti di , quale unica possibilità per il consu-
matore finale per ottenere soddisfazione del proprio diritto.
Con il secondo principio di diritto, la S.C., in conseguenza di quanto esposto, con la menzionata sentenza n. 21154 del 29/07/2024 sancisce che: «in caso di addebito da parte del fornitore di energia al consumatore finale dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988 in contrasto con l'art. 48 Dir. 2008/118/CE, l'impos-
sibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare l'azione di indebito oggettivo nei con-
fronti dell così, in sostanza, sancendo, per que- Parte_3
sta fattispecie, come lo Stato sia l'unico legittimato passivo all'azione di ripetizione d'in-
debito promossa dall'attore, con esclusione della legittimazione passiva di Parte_1
[...]
L'appello quindi deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata.
9. Le spese di giudizio devono essere tra le parti compensate per la decisività del mu-
tamento giurisprudenziale intervenuto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nel Parte_1
processo civile d'appello promosso per la riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
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Tribunale di Napoli, del 02.7.21, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impu-
gnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da nei confronti di Parte_2 Parte_1
compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
[...]
Così deciso il 13.02.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr. Eugenio Forgillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello promosso per la riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
del Tribunale di Napoli, del 02.7.21, iscritto al n.3526/2021 del ruolo generale degli
affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 14.5.2024 e pendente
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t. , rap- Parte_1 P.IVA_1
presentata e difesa - giusta procura generale per atto Notaio di Persona_1
Milano del 22 luglio 2020, Rep. 188977 Racc. 19400 - dall'avv. Prof. Antonio Briguglio
( nonché, con po- Email_1 C.F._1
teri anche disgiunti, dall'Avv. Roberto Vaccarella ( Email_2
c.f. ),
[...] C.F._2
-APPELLANTE-
E REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione
[...]
C.F. P.IVA n. in persona del legale rappresentante pro tem- Parte_2 P.IVA_2
pore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Amodio (C.F. CodiceFiscale_3
pec: giusta procura rilasciata su docu- Email_3
mento informatico separato, pec: Email_3
-APPELLATA-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. con citazione notificata il 30.7.2021 promuoveva appello av- Parte_1
verso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, indicata in epigrafe, emessa nel giudizio n.
10925/2020 del R.G., promosso dalla per ottenere la ripetizione DI Parte_2
€.12.388,87 versati a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica che il convenuto aveva addebitato nelle fatture emesse nei confronti del consumatore finale per i consumi del periodo gennaio 2010 – dicembre 2010, per la fornitura di energia elettrica contraddistinta dal POD n. IT001E00233056. La Direttiva n. 2008/118/CE del
16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise era in contrasto con la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale e gli importi versati a titolo andavano ri-
petuti a titolo di indebito.
2. opponeva varie eccezioni di infondatezza della pretesa: il paga- Parte_1
mento era intervenuto in virtù di contratto valido ed efficace nonché perfettamente con-
forme al quadro normativo vigente;
la direttiva UE era inefficace per la compatibilità con la normativa tributaria nazionale;
il principio della inefficacia c.d. orizzontale delle diret-
tive UE era ostativo all'azione promossa. In subordine eccepiva la non debenza delle somme versate dalla ricorrente sino ad aprile 2010, poiché la presunta incompa- Pt_2
tibilità tra la normativa istitutiva dell'addizionale provinciale e la Direttiva comunitaria sarebbe sussistita tutt'al più per il periodo 1° aprile 2010 - 31 dicembre 2010, in quanto il termine assegnato agli Stati membri per conformarsi alle nuove disposizioni della di-
rettiva era stato fissato al 31 marzo 2010.
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3. Il Tribunale di Napoli accoglieva le domande attoree ritenendo sussistente la le-
gittimazione passiva di , qualificando la somma oggetto di giudizio come Parte_1
imposta addizionale non dovuta, non incidendo il momento dell'inadempimento alla di-
rettiva comunitaria e dovendo il giudice disapplicare la normativa interna in contrasto con quella comunitaria anche nelle controversie tra privati.
4. Con l'appello proponeva all'attenzione della Corte i seguenti Parte_1
motivi di gravame:
A) violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. ed omissione di pronuncia per-
ché il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace. La
somma oggetto del giudizio non era un tributo ma una componente del prezzo della fornitura, corrispondente al rimborso delle addizionali accise versate da Parte_1
all'Erario, con ogni conseguenza anche in ordine alla corretta applicazione della disci-
plina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c..
Nel rapporto privatistico intercorrente tra fornitore e consumatore finale la somma era parte del corrispettivo del servizio di fornitura di energia elettrica e l'illegittimità del titolo del pagamento di all'Erario non poteva comportare il venir meno automatico del Pt_1
diverso e distinto titolo contrattuale sulla base del quale il pagamento era avvenuto,
trattandosi di titoli diversi.
L'addizionale provinciale era dovuta in base all'art. 6, c. 1, lettera c), D.L. n. 511/1988 e fino al 31 dicembre 2011 il pagamento era per legge dovuto e posto a carico del forni-
tore, a pena di sanzioni, con “diritto di rivalsa sui consumatori finali” (art. 56, c. 1, ult.
periodo, T.U.A.), da esercitare indicando nella bolletta di pagamento/fattura “la liquida-
zione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate” (art. 56, c. 3,
T.U.A.), con la conseguenza che non sussistevano i presupposti dell'azione di indebito che richiede il pagamento sine causa, mentre nel caso in esame era fondato sul titolo contrattuale, conforme ad espresse previsioni di legge.
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B) violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della direttiva n.
2008/118/CE, omissione di pronuncia perché il giudice erroneamente dichiarava l'ille-
gittimità delle addizionali senza motivare in termini di incompatibilità con la direttiva co-
munitaria.
In realtà detta incompatibilità non sussisteva perché le addizionali perseguono appieno la “finalità specifica” richiesta dalla direttiva, tra l'altro neppure richiesta per la validità
dell'imposizione tributaria.
L'addizionale provinciale non è un'imposta indiretta, ovvero un tributo autonomo, di-
verso dall'accisa ed ulteriore ad essa, che, in quanto tale, necessiterebbe, ai sensi della richiamata normativa europea, di una finalità specifica. Nell'ambito dell'accisa sono liberi di stabilire i livelli impositivi senza vincoli.
L'addizionale presenta il medesimo presupposto oggettivo dell'accisa (immissione in consumo, fornitura), i medesimi soggetti passivi (i fornitori), la medesima base imponi-
bile, calcolata sui quantitativi di Kwh immessi in consumo su base annuale, la medesima struttura di aliquota, applicata sul singolo Kwh immesso in consumo, le medesime mo-
dalità applicative di dichiarazione, liquidazione, accertamento, sanzioni e riscossione
(ad eccezione della destinazione del gettito, attribuito alle Province in cui è stato effet-
tuato il consumo).
Il requisito della “finalità specifica” è richiesto per l'istituzione di imposte distinte dall'ac-
cisa, non per i soli incrementi quantitativi sub specie di addizionali tanto è vero che il gettito dell'addizionale era stato mutato in semplice aumento dell'accisa.
Il contrasto tra la normativa interna e quella europea non sussisteva anche perché, ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE, era legittimata dal rispetto delle regole di imposi-
zione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA.
Il legislatore individuava le finalità specifiche come il finanziamento dell'illuminazione stradale, dell'edilizia scolastica, della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, della
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formazione professionale, dei servizi all'impiego e della gestione integrale del ciclo dei rifiuti, la copertura dei “costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti”.
L'appellante chiedeva di rimettere alla Corte di giustizia la complessiva questione della
(contestata) incompatibilità dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 con l'art. 1, par. 2 della direttiva n. 2008/118/CE, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19, paragrafo 3, lettera b),
del Trattato sull'Unione europea e 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione euro-
pea, demandando la relativa pronuncia all'unico organo competente a dirimere la que-
stione con efficacia erga omnes, sui quesiti che l'appellante formulava.
C) Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione perché era inconferente la presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Diret-
tiva n. 2008/118/CE, in quanto il diritto nazionale può essere disapplicato soltanto in relazione ai rapporti sostanziali e processuali tra la pubblica amministrazione e i privati
(efficacia verticale) e non invece nei rapporti tra privati (inefficacia orizzontale). La di-
rettiva non ha efficacia diretta e autonoma all'interno dello Stato membro, con la conse-
guenza che tali atti sono privi di efficacia “orizzontale” nei rapporti tra soggetti privati.
Il legittimato passivo del giudizio non poteva essere ma semmai lo Stato, verso Pt_1
cui far valere il risarcimento del danno per tardivo o mancato recepimento della menzio-
nata direttiva europea.
D) Violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 48 della Direttiva 2008/188/CE. Erro-
nea quantificazione del quantum debeatur, per compatibilità della normativa interna con quella comunitaria fino al 31 marzo 2010, quando scadeva il termine assegnato agli
Stati membri per conformarsi alle nuove disposizioni. In precedenza era rimasta in vi-
gore legittimamente la precedente direttiva del 1992.
Così l'appellante concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte, per i motivi dedotti – previa all'oc-
correnza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (II° e III° motivo) -
riformare l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 2.7.2021 (R.G. 10925/2020), comuni-
cata dalla cancelleria via pec in data 2.7.2021, e rigettare ogni domanda proposta nei
Rg 3521/21 est. Sandro Figliozzi
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
confronti di , con condanna alla restituzione di quanto versato in ottempe- Parte_1
ranza alla ordinanza impugnata, anche a titolo di spese di giudizio di primo grado. In via
meramente gradata, in accoglimento del quarto motivo di gravame, dichiarare la non
debenza delle somme addebitate nelle fatture antecedenti il 31 marzo 2010 e per l'ef-
fetto condannare la alla restituzione di quanto ricevuto a tale titolo, oltre Parte_2
interessi.”
5. eccepiva l'infondatezza del gravame perché, in estrema sintesi, il Pt_2
diritto di rivalsa previsto dall'art. 56 TUA esclude la possibilità di qualificare le somme oggetto del giudizio come “componente” del prezzo essendo invece stato concesso il diritto di “scaricare” sul cliente finale gli importi dell'addizionale provinciale che quindi non mutava di natura;
la normativa del settore (art. 14 TUA) prevede che, in caso di indebito, il fornitore poteva richiedere, a sua volta, il rimborso all'Erario, a dimostrazione della natura di tributo dell'addizionale; la “finalità specifica” non sussisteva perché l'ad-
dizionale era stata conseguenza di esigenze di bilancio;
l'interpretazione del diritto co-
munitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. era immediatamente applicabile con di-
sapplicazione delle disposizioni nazionali in contrasto o incompatibili con la normativa comunitaria.
La direttiva produceva effetti nel rapporto tra Stato e fornitore rendendo illegittimo l'addebito dell'imposta, divenuta priva di causa e da restituire al consumatore finale,
senza applicazione diretta tra privati della sentenza.
La natura indebita dell'addizionale era diretta conseguenza della entrata in vigore della direttiva e non già col diverso termine entro il quale si invitava lo Stato membro ad adottare nuove disposizioni.
L'appellato concludeva per sentir: “rigettare l''appello di in quanto pa- Parte_1
lesemente inammissibile, improponibile ed infondato in fatto e diritto e, per lo effetto,
confermare integralmente l'ordinanza del Tribunale di Napoli impugnata con rigetto di
ogni altra ogni altra domanda anche restitutoria perché comunque infondata e non
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provata e con condanna della società appellante al pagamento, in favore della appellata,
delle spese e competenze del presente grado di giudizio, compreso il rimborso forfetta-
rio e gli accessori come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore
antistatario. Salvo ogni diritto.”
6. All'udienza del 14.5.24 la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
7. Nel corso del gravame la Corte di Giustizia Europea si pronunciava sulle questioni oggetto di contenzioso. Rendeva la sua decisione, di seguito citata, decisiva per la de-
cisione del contenzioso in esame.
8. La S.C., con la recente sentenza n. 21154 del 29/07/2024 sancisce i principi di diritto applicabili anche a questa fattispecie, in conseguenza dell'arresto della Corte di
Giustizia nella causa C-316/22 (CGUE, 11 aprile 2024 Gabel Industria Tessile, C-
316/22), dai quali consegue la fondatezza del terzo motivo di gravame, che la Corte,
per la sua decisività, esamina con precedenza sugli altri in ossequio al principio della ragione più liquida.
La S.C., nel sancire la proponibilità dell'azione di ripetizione d'indebito da parte del con-
sumatore finale, afferma come lo stesso ben potesse agire agire direttamente nei con-
fronti dell' in via alternativa al fornitore, qualora Parte_3
ciò non fosse possibile, per la condizione soggettiva del fornitore. Nella fattispecie in
Cont esame, poi, la domanda doveva necessariamente essere proposta nei riguardi dell trovando applicazione il principio di diritto secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva non attuata (CGUE, C-316/22,
punto 27; CGUE, 22 dicembre 2022, e Controparte_2 Controparte_3
C-383/21 e C-384/21, punto 36, CGUE;
22 novembre 2017, C-251/16, punto Per_2
26; CGUE, 12 dicembre 2013, Portgás, C-425/12, punti 18 e 22), conformemente al terzo motivo di gravame proposto dall'appellante. Il citato principio costituiva il punto di
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partenza della disamina della Corte di Giustizia che giunge ad affermare che i consu-
matori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le di-
sposizioni della direttiva 2008/118 e, di conseguenza, a ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della Repubblica italiana.
La S.C., quindi, rilevata l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo
Stato italiano, estende in questo caso la possibilità dell'esercizio dell'azione straordi-
Cont naria del consumatore finale nei confronti di , quale unica possibilità per il consu-
matore finale per ottenere soddisfazione del proprio diritto.
Con il secondo principio di diritto, la S.C., in conseguenza di quanto esposto, con la menzionata sentenza n. 21154 del 29/07/2024 sancisce che: «in caso di addebito da parte del fornitore di energia al consumatore finale dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988 in contrasto con l'art. 48 Dir. 2008/118/CE, l'impos-
sibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare l'azione di indebito oggettivo nei con-
fronti dell così, in sostanza, sancendo, per que- Parte_3
sta fattispecie, come lo Stato sia l'unico legittimato passivo all'azione di ripetizione d'in-
debito promossa dall'attore, con esclusione della legittimazione passiva di Parte_1
[...]
L'appello quindi deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata.
9. Le spese di giudizio devono essere tra le parti compensate per la decisività del mu-
tamento giurisprudenziale intervenuto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nel Parte_1
processo civile d'appello promosso per la riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
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Tribunale di Napoli, del 02.7.21, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impu-
gnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da nei confronti di Parte_2 Parte_1
compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
[...]
Così deciso il 13.02.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr. Eugenio Forgillo
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