TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/05/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Rapporto di lavoro nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha subordinato
e differenze pronunciato la seguente retributive
TE
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3088/2022 R.G. Registro Generale Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex N. 3088/22 art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 16.05.2025, avente ad oggetto: “Riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive”; e vertente CRONOLOGICO
tra Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. M.
[...]
REPERTORIO Giovannone del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al N. _______________ ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in n. 040/2025 R.B. Lav.
Salerno, Via Posidonia, n. 171/h;
Ricorrente
Discusso nel termine
e del 16.05.2025 con scambio di note scritte
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Doddato ex art. 127 ter cpc Parte_2
del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Deposito minuta in Salerno, Via S. Mobilio, n. 59; _________________
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 3088/22 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 Pt_2 §§§
Nel termine fissato del giorno 16.05.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 05.05.2022, Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di aver svolto attività lavorativa “a nero” alle dipendenze della ditta individuale del resistente in Matinella del Comune di Albanella dal mese di novembre
2017 al mese di maggio 2018 (precisamente 01/10 novembre 2017;
01/10 dicembre 2017; 02/10 gennaio 2018; 01/28 febbraio 2018; 01/31 maggio 2018; comprese le giornate di sabato e domenica, per un totale di n. 81 giorni lavorativi), con le mansioni di commessa (vendita al banco e apertura e chiusura del negozio), e di essere rimasta creditrice delle differenze retributive;
quindi, chiedeva all'adito Tribunale di condannare la parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, pari alla somma netta di euro 10.016,11, oltre rivalutazione e interessi, nonché al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato, si costituiva in giudizio il resistente, il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, svolta l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e prova testimoniale), nel termine fissato del giorno 16.05.2025 le parti hanno discusso la causa con deposito di note autorizzate ex art.
Giudizio n. 3088/22 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 Pt_2 429, comma II, cpc e con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è infondata e, Parte_1
pertanto, va rigettata.
Invero, la parte ricorrente, pur ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., non ha fornito un riscontro adeguato, né mediante la prova documentale né mediante la prova orale, alle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio circa l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la parte resistente e circa i giorni lavorativi effettivamente svolti, pari a n. 81 indicati nell'atto introduttivo del giudizio (cfr., tra le altre, Cass. n. 11530/2013;
Cass. n. 16951/2018).
In particolare, la prova orale svolta nel corso del giudizio non ha apportato particolari elementi a sostegno della tesi difensiva della parte ricorrente in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro natura subordinata con la parte resistente e circa le altre circostanze indicate nel ricorso.
Infatti, le dichiarazioni rese dai testi indicati dalla parte ricorrente, Tes_1
e (escussi rispettivamente all'udienza in data
[...] Testimone_2
22.10.2024 e in data 25.03.2025; cfr. ordinanza di ammissione della prova orale, emessa dal GdL in data 24.09.2024) inducono ad escludere la fondatezza della domanda formulata dalla parte ricorrente. In effetti, le dichiarazioni rese dai suddetti testi sono vaghe, generiche, imprecise e, comunque, non circostanziate, in alcuni casi semplicemente de relato, sicché non presentano quelle caratteristiche di precisione e concordanza tali da consentire di fondare una decisione favorevole, anche in considerazione del rapporto di carattere sentimentale che ha legato le parti in causa tra il 2016 e il 2018 (cfr. memoria di costituzione, pag. 2, circostanza non oggetto di contestazione fra le parti): i testi suindicati, in
Giudizio n. 3088/22 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 Pt_2 particolare, non hanno riferito circostanze rilevanti e specifiche circa l'esistenza degli indici sintomatici della subordinazione, come elaborati dalla giurisprudenza in materia.
In particolare, il primo teste di parte ricorrente, , Tes_1
escussa all'udienza in data 22.10.2024 (amica della ricorrente, come dalla stessa riferito: “Ho un rapporto di amicizia con la ricorrente”), ha riferito semplicemente quanto segue:
“E' vero che la ricorrente, dal mese di novembre 2017 al mese di maggio 2018, ha lavorato presso il punto vendita Zooagri di Matinella di Albanella. Posso confermare sicuramente il periodo di inizio novembre 2017, essendomi sposata nel mese di ottobre 2018; invece non ricordo con esattezza il mese in cui la ricorrente ha cessato l'attività lavorativa nel corso del 2018: ricordo che l'attività lavorativa della ricorrente presso il punto vendita Zooagri è durato circa un annetto.
E' vero che la ricorrente svolgeva il seguente orario di lavoro: dalle
08,00 di mattina alle 20,00 di sera.
Andavo a trovare spesso la ricorrente e, quindi, so che questi sono gli orari: quindi, la vedevo che lavorava nel suddetto orario;
qualche volta le portavo un panino.
Andavo dal dentista, che avevo uno studio vicino al punto vendita
Zooagri e, quindi, ogni volta che andavo dal dentista andavo a trovare la ricorrente………mi fermavo un paio di ore.
E' vero che la ricorrente lavorava dal lunedì al sabato. Lavorava anche nei giorni festivi, qualche volta anche di domenica……………..
Più di una volta è capitato che, stando con la ricorrente, è arrivata una telefonata del resistente, che diceva alla di andare al negozio, Pt_1
perché la sorella non poteva andare.
La ricorrente provvedeva all'apertura e alla chiusura del punto vendita
Zooagri: non l'ho mai vista io personalmente, ma questa circostanza mi
è stata riferita dalla ricorrente. Solo in qualche occasione ho visto che la ricorrente chiudeva il punto vendita Zooagri,
Giudizio n. 3088/22 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 Pt_2 E' vero che le mansioni svolte dalla ricorrente consistevano nella vendita al banco.
E' vero che il Lavorgna dava le direttive alla ricorrente : preciso Pt_1
che non ho mai visto dare le direttive alla ricorrente, ma penso che così avvenisse, essendo titolare del negozio.
…………………………………………………………………………………
Quando la ricorrente riceveva le telefonate del Lavorgna, la ricorrente era in macchina insieme a me, ma non ricorso in quqale località o luogo ci trovavamo.
Andavo al negozio verso le 17,00/18,00 e nelle occasioni in cui sono stata al negozio non ho trovato mai il resistente. La mattina di solito non andavo al negozio, capitava di pomeriggio oppure in serata.
In queste occasioni ho trovato solo la ricorrente al negozio e non
c'erano altre persone come dipendenti.
Andavo al negozio due/tre volte a settimana, quando andavo dal dentista, dal momento che abitavo in zona”.
La seconda teste indicata dalla parte ricorrente, , Testimone_2
escussa all'udienza in data 25.03.2025, ha riferito semplicemente quanto segue:
“Non ricordo con precisione le date, ma posso confermare che la ricorrente lavorava presso il punto vendita Zooagri in Matinella di
Albanella.
Sono a conoscenza di questa circostanza, perché andavo a comprare piantine, terriccio, concime per una mia amica che abitava in zona e ho trovato la ricorrente presso il punto vendita Zooagri.
La ricorrente in queste circostanze mi ha servito e ha fatto cassa.
Ciò è capitato 8/10 volte nel giro di un paio di mesi.
Gli orari di lavoro non li conosco, ma posso dire che sono andata al punto vendita un paio di volte di domenica e ho trovato la ricorrente, così come l'ho trovata quando sono andata di mattina e di pomeriggio.
Ribadisco che la ricorrente mi ha servito quando sono andata al punto
Giudizio n. 3088/22 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 Pt_2 vendita;
sono andata di mattina alle h. 08,15 circa la ricorrente era lì, sono andata nel pomeriggio alle 18,30/18,40 e anche in questo orario ho trovato la ricorrente.
Non posso sapere se la ricorrente provvedeva anche all'apertura e alla chiusura del negozio.
Una volta ho visto che il resistente impartiva delle indicazioni alla ricorrente, ma non posso dire altro, perché ho sentito solo le parole:
“Devi fare….”.
……………………………………………………………………………………..
In qualche circostanza (4/5 volte) ho trovato anche un'altra persona al negozio, ma non ho approfondito chi fosse
Quando sono stata al negozio, mi ha sempre servito la ricorrente, non
l'atra persona, che comunque era un ragazzo”.
Orbene, le dichiarazioni rese dai suddetti testi di parte ricorrente, oltre ad essere del tutto generiche, vaghe e imprecise su alcuni punti fondamentali e decisive della controversia (giorni lavorativi effettivamente svolti, orario di lavoro, assoggettamento alle direttive datoriali), limitate temporalmente su altre circostanze (presenza dei testi al negozio per poche volte e solo in determinati orari e/o giorni), nonché de relato su altre circostanze (apertura e chiusura del negozio) oppure contraddittorie su altre circostanze (teste in riferimento Tes_1
all'assoggettamento alle direttive del resistente e alla presenza Pt_2
in negozio della sorella del resistente) oppure contrastanti fra loro
(presenza di altri dipendenti e/o persone al negozio, quali la sorella del resistente e un ragazzo non meglio identificato), (le dette dichiarazioni testimoniali) sono anche smentite (per quel che può servire, già in mancanza di un riscontro probatorio fornito dalla parte ricorrente) dalle dichiarazioni rese dai testi indicati dalla parte resistente, Tes_3
e , escussi rispettivamente all'udienza in data
[...] Tes_4
22.10.2024 e all'udienza in data 25.03.2025, i quali hanno sostanzialmente confermato le difese svolte dal resistente.
Giudizio n. 3088/22 R.G. c/o pag. 6 Pt_1 Pt_2 In particolare, il primo teste indicato dalla parte resistente, Tes_3
, escusso all'udienza in data 22.10.2024, ha dichiarato, tra
[...]
l'altro, quanto segue:
“E' vero che il resistente nel periodo 2016/2018 provvedeva e Pt_2
tuttora provvede ad aprire e chiudere la rivendita.
Posso dire che nel periodo 2017/2018 ho visto qualche volta la sorella presso il negozio, non ho visto altri operai.
Quando sono stato al negozio del resistente ho visto la ricorrente, che era fuori al negozio insieme al signor;
l'ho vista anche dentro Pt_2
al negozio insieme al resistente, ma non l'ho vista mai svolgere attività lavorativa.
Quando ho comprato i prodotti al negozio questi mi sono stati venduti dal resistente;
qualche volta me li venduti la sorella”.
Il secondo teste indicato dalla parte resistente, , escusso Tes_4
all'udienza in data 25.03.2025, ha dichiarato, tra l'altro, quanto segue:
“E'vero che nel periodo 2016/2018 il resistente provvedeva personalmente all'apertura e alla chiusura del negozio Zooagri di
Albanella.
Sono a conoscenza di questa circostanza, perché sono titolare di un negozio di ottica, che è ubicato dirimpetto al negozio Zooagri.
E' vero che il negozio/rivendita Zooagri, nel periodo 2016/2018 e fino al
2022, osservava la chiusura del sabato pomeriggio e della domenica per
l'intera giornata.
E' vero che la rivendita Zooagri restava chiuso nei giorni festivi.
E' vero che il resistente nel periodo 2016/2028 nella sua attività si avvaleva solo di sua sorella. io ho visto solo la sorella e non altri operai”.
Orbene, per quanto riguarda la valutazione delle prove testimoniali, la Suprema Corte ha affermato ripetutamente che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie
Giudizio n. 3088/22 R.G. c/o pag. 7 Pt_1 Pt_2 risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre 2021, n. 31247; Sez. VI, 01 marzo 2021, n. 5560; 24 settembre 2020, n. 20017; Sez. II, 4 marzo
2020, n. 6084; 8 agosto 2019, n. 21187; Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 16467;
v., altresì, cfr. Cass., Sez. Lav., 13 giugno 2014, n. 13485, che ha precisato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova;
in tale senso, anche Cass., Sez. III, 16 giugno 2011, n. 13177;
Sez. Lav., 21 luglio 2010, n. 17097; 15 luglio 2009, n. 16499).
Ebbene, alla luce delle risultanze della svolta prova orale e delle dichiarazioni rese dai testi indicati dalle parti (come sopra richiamate e, in gran parte, trascritte) e a seguito della necessaria comparazione tra le divergenti deposizioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio, deve essere attribuito, ad avviso del Tribunale, maggiore credito a quelle fornite dai testi di parte resistente, in quanto soggetti a conoscenza diretta dei fatti per la qualità rivestita e in quanto dichiarazioni precise e concordanti;
invece le deposizioni rese dai testi di parte ricorrente hanno un minor grado di attendibilità, in quanto (come già sopra evidenziato)
Giudizio n. 3088/22 R.G. c/o pag. 8 Pt_1 Pt_2 sono insufficienti, generiche sui punti fondamentali della controversia
(giorni di lavoro svolti, sottoposizione al potere direttivo del datore) e, in parte, contraddittorie e/o contrastanti tra loro, nonché riferite a un periodo tempo limitato.
In ogni caso, come già detto sopra (e questo risulta essere l'aspetto decisamente più rilevante), i testi di parte ricorrente non hanno fornito alcun elemento specifico e probante a sostegno della tesi difensiva svolta nell'atto introduttivo del giudizio, cioè circa lo svolgimento di attività lavorativa di natura subordinata svolta dalla ricorrente per n. 81 giorni,
l'orario di lavoro e, in particolare, circa gli indici sintomatici della subordinazione, quali l'assoggettamento ad uno specifico orario di lavoro, la sottoposizione alle direttive del datore di lavoro: su tutti questi profili i testi escussi di parte ricorrente non hanno riferito alcunché di concreto circa il concreto atteggiarsi del rapporto fra l'odierna ricorrente e la parte resistente, pur ricadendo tale onere probatorio sulla stessa parte ricorrente, a norma dell'art. 2697 cod. civ.
Peraltro, tale insufficienza probatoria appare ancor più grave e rilevante, ad avviso del Tribunale adito, alla luce dell'ulteriore circostanza che tra le parti in causa è intercorso un rapporto sentimentale nel periodo tra il
2016 e il 2018 (cfr. memoria di costituzione, pag. 2; circostanza non contestata fra le parti), che ben potrebbe giustificare la presenza, seppur frequente ma saltuaria, della ricorrente presso l'esercizio commerciale del resistente, all'epoca dei fatti fidanzato della ricorrente, nonché anche l'ausilio fornito dalla ricorrente nella gestione del negozio in caso di assenza della sorella del ricorrente oppure di assenza dello stesso ricorrente per improvvisi impegni o necessità di vario tipo (lavoro, salute, ecc.)
In ultimo, come già evidenziato nell'ordinanza emessa in data
25.03.2025, appare del tutto superfluo procedere all'escussione di altri testimoni e, con tutta evidenza, ad accertamenti tecnici, in quanto la causa, per quanto detto sopra, è stata sufficientemente istruita e i testi già
Giudizio n. 3088/22 R.G. c/o pag. 9 Pt_1 Pt_2 escussi hanno riferito circa le varie circostanze utili ai fini della decisione della presente controversia.
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla ricorrente è infondata e, pertanto, va rigettata.
III. La domanda di risarcimento dei danni, formulata dalla parte resistente ex art. 96 cpc, è infondata e, pertanto, va rigettata: invero, la parte resistente, pur ricadendo sulla stessa il relativo onere ex art. 2697 cod. civ., non ha fornito la prova dei danni subiti. In proposito, secondo la Suprema Corte, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 cpc non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., Sez. Unite, ordinanza n. 7583/04); e, inoltre, la domanda di cui all'art. 96 cpc richiede pur sempre la prova, incombente alla parte istante, sia dell'an che del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa
(Cass. 3941/02, Cass. 18169/04, Cass. 3388/07, Cass. 13395/07).
IV. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del resistente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in base alle tariffe previste dal D.M. 10.03.2014, n. 55, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato in
[...] Parte_2
data 05.05.2022 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 cpc;
3) Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle
Giudizio n. 3088/22 R.G. c/o pag. 10 Pt_1 Pt_2 spese di lite, che vengono liquidate in euro 2.250,00 per compenso, oltre
Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 16.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 3088/22 R.G. c/o pag. 11 Pt_1 Pt_2