Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 ottobre 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 ottobre 2001 |
Commentari • 12
- 1. CAPO I - DEI DELITTI CONTRO L’ATTIVITÀ GIUDIZIARIAWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio 1. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516 (1). 2. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. 3. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa. (1) Multa così aumentata dall'art. 113 della L. 689/1981. Leggi il commento -> …
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Giurisprudenza • 43
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2024, n. 15436Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: ES MA nato a [...] il 16/09/1.981 avverso l'ordinanza del 30/10/2023 del TRIB. LIBERTA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. FRANCESCO VERGINE, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata; Penale Sent. Sez. 2 Num. 15436 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 30/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di SE MA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di …Leggi di più...
- inutilizzabilità atti·
- squadra investigativa comune·
- custodia cautelare·
- assistenza giudiziaria internazionale·
- violazione art. 292 c.p.p.·
- gravi indizi di colpevolezza·
- esigenze cautelari·
- cooperazione giudiziaria Italia-Svizzera·
- art. 729 c.p.p.·
- art. 616 c.p.p.
Versioni del testo
- Capo I : Ratifica, esecuzione ed attuazione dell'accordo tra italia e svizzera, fatto a roma il 10 settembre 1998
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato "Accordo".
2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita' all'articolo XXXII dell'Accordo stesso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo II dell'Accordo, costituisce truffa in materia fiscale la condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo in errore l'autorita' amministrativa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto, con danno all'ente pubblico defraudandolo di un tributo la cui entita' comporta un reato fiscale.