Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/06/2025, n. 11179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11179 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11179/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03926/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3926 del 2025, proposto da PL Pubblicità a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Minturno, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato da parte resistente sull’istanza depositata in data 21.2.2025, avente a oggetto il rilascio della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, e per la condanna dell’Amministrazione alla conclusione del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 25.3.2025 e depositato in data 27.3.2025, PL pubblicità S.r.l. adiva l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di Minturno al fine di sentir - accertata l’illegittimità del silenzio serbato da parte resistente sull’istanza depositata in data 21.2.2025, avente a oggetto il rilascio della concessione per l’occupazione di suolo pubblico - condannarla alla conclusione del procedimento.
Al riguardo, parte ricorrente allegava di aver inviato, in data 13.5.2024, al Comune una prima “diffida e messa in mora”, invocando anche l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del responsabile del settore, che l’Amministrazione avrebbe riscontrato chiedendo integrazione documentale.
La ricorrente, dopo aver provveduto in tal senso e senza aver conseguito esiti di sorta, avrebbe quindi inviato al Comune una seconda “diffida e messa in mora”, a oggi rimasta inevasa, con riserva di agire in ottica risarcitoria per i danni dalla stessa subiti.
Benchè ritualmente intimato, il Comune ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.
Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, il Collegio, dato alle parti l’avviso ex art. 73 c.p.a. in ordine a eventuali profili di irricevibilità del ricorso, ha trattenuto la causa in decisione.
Tanto premesso, il ricorso è irricevibile.
L’art. 31, comma 2, c.p.a. ha introdotto nell’ordinamento giuridico una decadenza squisitamente di carattere processuale per la quale, una volta decorso un anno dalla scadenza del termine per provvedere, il privato non può impugnare il silenzio dell’Amministrazione, ferma però la riproponibilità dell’istanza (e quindi la permanenza dell’interesse legittimo in capo a esso).
Applicando tali principi al caso di specie, giova osservare come la ricorrente abbia incardinato il procedimento diretto a ottenere la concessione per l’occupazione del suolo pubblico con l’istanza del 26.6.2023, con la conseguenza per la quale la scadenza del termine per concludere il procedimento è maturata in data 26.7.2023. La ricorrente avrebbe quindi dovuto e potuto impugnare il silenzio inadempimento (formatosi a partire da tale momento) entro un anno dal 26.7.2023, ossia entro il 26.7.2024. Non avendo provveduto in tal senso, la ricorrente si è imbattuta nella decadenza di cui si è detto e il relativo ricorso avverso il silenzio inadempimento del Comune è irricevibile.
Né, in senso contrario, possono deporre le due istanze del 26.7.2024 e del 21.2.2025.
Esse, lungi dal configurarsi quali nuovi e autonomi atti d’impulso di un nuovo e diverso procedimento, hanno assolto, seppure vanamente, alla funzione di compulsare il Comune in ordine alla conclusione dell’originario procedimento, ossia del procedimento incardinato con la nota del 26.6.2023.
Del resto, con la prima nota di cui si è detto, la ricorrente ha sollecitato, tra l’altro e persino, l’esercizio dei poteri sostitutivi del dirigente e, con la seconda, la ricorrente si è riservata, tra l’altro, di agire per il risarcimento del danno da ritardo.
Se ne ricava che nessuna delle due istanze in esame può considerarsi idonea a legittimare l’azione contra silentium in questa sede esperita dalla ricorrente.
L’omessa costituzione in giudizio del Comune di Minturno esonera il Collegio dall’adottare la statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO