Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 825/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 825/2025
R.G. instaurato da con l'avv. IANNIELLO LAURA Parte_1 C.F._1
e con l'avv. STOFLER ROBERTA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
Per_
“1) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse del figlio, garantendo un equilibrato rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_ I coniugi concordano che il figlio avrà la propria residenza anagrafica con collocamento prevalente presso la madre nell'attuale casa coniugale in Darfo B.T. (Bs), Via A. Manzoni 59, piano 1; mentre il padre, a far data dall'udienza presidenziale del 24 aprile 2024, si è trasferito al
1
Il padre potrà vedere il figlio quando lo desidera, previo accordo con la madre e Parte_2 Per_ compatibilmente con gli impegni di , e tenerlo con sé a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica alle ore 22.00, prendendo e riportando il figlio presso la sua residenza. Poiché il lavoro del padre lo costringe lontano da casa dal lunedì al venerdì, in ogni Per_ caso e quindi anche nel fine settimana in cui il minore non sarà con il padre, quest'ultimo potrà tenerlo nella giornata del sabato dalla mattina alle ore 10,00 sino alla sera alle ore 22.00. Il padre potrà altresì tenere con sé il figlio durante le vacanze estive, per quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante quelle Natalizie per sette giorni e durante le vacanze Pasquali per tre giorni, con giorni di festa (Natale, Pasqua, Pasquetta e
Capodanno) ad anni alterni in favore di entrambi i genitori. L'anno 2024 il Natale sarà trascorso con la mamma, Capodanno con il papà, la Pasqua del 2025 con il papà ed il giorno di Paquetta
2025 con la mamma.
Altre festività (compleanno, feste comandate…) verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare con il figlio minore. Il tutto salvo migliori accordi dei genitori.
2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore con il quale il figlio si trova senza il coinvolgimento diretto del minore.
3) Il signor si obbliga a versare alla GN , a titolo di contributo per Parte_2 Parte_1 Per_ il mantenimento ordinario del figlio , la somma di € 600,00 (seicento) mensile, a mezzo bonifico bancario con riferimento ai seguenti dati: sede di Darfo B.T. (BS) IBAN CP_1
[...], che già versa sin dalla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale, con scadenza il giorno 15 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, sino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente. Per_ Le spese di carattere straordinario relative al figlio , così come elencate e descritte nel
Protocollo d'Intesa n.2208/16 tra Tribunale di Brescia ed Ordine Avvocati di Brescia (che i coniugi dichiarano di accettare) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%
4) Il sig. si impegna a mantenere in vita le polizze infortuni e vita come descritte in premesse Pt_2 per anni 2 (due) dalla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale (2.11.2023). Alla scadenza di tale termine, ciascun coniuge provvederà al pagamento della polizza a lui/lei intestata Per_ e contribuirà a pagare giusta metà quella intestata al figlio minore e cointestata ad entrambi.
5) L'assegno unico percepito dall'Inps dal signor sarà utilizzato per il pagamento, Parte_2 Per_ a sua cura, della retta mensile per la mensa presso la scuola primaria frequentata dal figlio nonché per l'acquisto di materiale scolastico ed in genere per le spese inerenti la scuola, sino a concorrenza dell'ammontare percepito, a condizione che il versamento sia confermato e che il signor continui a percepirlo. Pt_2
6) Poiché la GN ha recentemente iniziato nuova attività lavorativa autonoma, in Pt_1 considerazione della sproporzione economica esistente tra i coniugi, il signor si Parte_2 accollerà per intero il pagamento di entrambe le rate di mutuo, come descritte e documentate nelle premesse (All.7,8), per anni 2 (due) a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale (2.11.2023), da considerarsi quale forma indiretta di mantenimento. Al termine di tale
2 periodo, i coniugi provvederanno a dividere gli immobili comuni intestandosi in via esclusiva l'immobile come assegnato in questa sede ossia l'appartamento al piano primo (Foglio 10,
Mapp.1900, Subalterni 16, 6 e 12 come meglio descritto nelle premesse alla lettera A) alla GN
mentre l'appartamento al piano terra (Foglio 10, Mapp. 1900 subalterni 14, 7 e Parte_1
4 come meglio descritto nelle premesse alla lettera B) al signor e ciascun coniuge Parte_2 dovrà provvedere a contribuire al pagamento del mutuo collegato all'immobile posseduto ed intestato, versando il dovuto sul conto corrente comune presso la Banca Unicredit sede di Niardo mediante bonifico bancario al seguente IBAN [...]. Quindi, la GN
la rata del mutuo n. 055-000-8236952-000 stipulato il 10.04.19 in relazione all'acquisto Pt_1 dell'immobile posto al piano 1 (Part. 1900, sub. 16, Cat. A3, Sub. 6 Cat. C6 e Sub. 12 Cat. C2); mentre il signor la rata di mutuo n. 055-000-8895995 stipulato il 12.11.21 in relazione Pt_2 all'acquisto dell'immobile posto al piano terra (Part. 1900 Sub. 14, Cat. A3, Sub. 7 Cat. C6 e Sub.
4 Cat. C2).
7) i signori e si impegnano ad utilizzare il conto corrente Parte_2 Parte_1 comune presso la Banca Unicredit sede di Niardo (IBAN [...]) solo ed esclusivamente per il pagamento dei due distinti mutui, di cui sono cointestatari e responsabili, accesi in data 10.04.2019 e 12.11.21 ed assistiti da garanzia ipotecaria in merito ai quali sono previste 2 rate mensili pari a € 491,29 ed € 363,62 (All.7,8 Ricorso introduttivo). Conto corrente tuttora attivo a tal fine;
8) all'uopo, con riferimento al predetto conto corrente comune, il signor si Parte_2 impegna ad eliminare, estinguere o comunque trasferire finanziamenti, fidi e/o vincoli di qualsiasi genere a lui esclusivamente intestati e riferibili, non collegati ai mutui cointestati con la GN
Parte_1
9) le parti si danno reciproco assenso al rilascio ed alla rinnovazione della carta d'identità e del Per_ passaporto;
mentre con riferimento al figlio minore ciascun genitore dovrà concedere la propria autorizzazione specifica all'occorrenza, con particolare riferimento all'espatrio che dovrà essere concordato ed autorizzato di volta in volta.
10) di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse, prestando acquiescenza alla stessa;
11) Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 16/07/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di (atto n. 12 parte I) e hanno chiesto la Parte_3
pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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