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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 21/11/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 179/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 21/11/2025
È presente, per gli attori, l'avv. Fabrizio Ferrari in sostituzione dell'avv. MATTEO FORTUNATO. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Ferrari si riporta alle note conclusionali depositate in atti e ne chiede l'integrale accoglimento. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
TE TO
pagina 1 di 7 R.G.N. 179/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. TE TO, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 179/2021 vertente
TRA
(C.F. , (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. , in Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 qualità di eredi legittimi di , rappresentati e difesi dall'avv. TE Persona_1
NA (C.F. ); C.F._5
Attori
E
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta
Oggetto: lesione personale Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio la società in persona del suo Persona_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenerne la condanna al pagamento del complessivo importo di € 49.954,00 e non oltre € 52.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subìti in conseguenza del sinistro occorsole in data 05/09/2012. 1.1. A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che, nella suindicata data, alle ore 11:00 circa, mentre si trovava all'interno della struttura alberghiera Santa Caterina Village, sita in Scalea (CS), scivolò e cadde al suolo per la presenza di acqua sulla pavimentazione dell'ingresso della stessa. Fu, dunque, accompagnata presso il Pronto Soccorso di Praia a pagina 2 di 7 Mare, ove le venne diagnosticata una “frattura con distacco dell'epitroclea e dell'epicondilo gomito destro”, per poi essere sottoposta ad intervento di riduzione cruenta della frattura e osteosintesi presso l'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Ha, dunque, assunto che l'evento lesivo occorsole risulta eziologicamente riconducibile alla condotta omissiva e negligente della società incaricata della gestione e della manutenzione Controparte_1 della predetta struttura alberghiera, per non aver esercitato, sul bene di propria pertinenza, i doveri di custodia, vigilanza e manutenzione, al fine di prevenire il concretizzarsi di pericoli per gli ospiti della struttura stessa e che l'evento de quo ha generato, nella propria sfera giuridica, pregiudizi di tipo patrimoniale e non, complessivamente quantificati in € 49.954,00. Ha, infine, dedotto di aver inutilmente richiesto in via stragiudiziale il ristoro di tali danni alla società convenuta ed alla Zurich Italia Assicurazioni, compagnia assicurativa della prima.
1.2. La è rimasta contumace. Controparte_1
1.3. A seguito del decesso di , verificatosi il 13/12/2021, con comparsa di Persona_1 intervento volontario si sono costituiti in giudizio , , e , Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 in qualità di eredi legittimi della prima, riportandosi alle conclusioni già formulate da quest'ultima nel proprio libello introduttivo.
1.4. Il procedimento è stato istruito per il tramite di prova testimoniale ( Tes_1
e e di consulenza tecnica (dott. ed è stato deciso
[...] Tes_2 Testimone_3 con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 2. La domanda è fondata e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
2.1. L'art. 2051 cod. civ. stabilisce che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Secondo il prevalente e più recente indirizzo ermeneutico, la previsione di cui all'art. 2051 cod. civ. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Perché essa operi, è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene oggetto di custodia, senza che assuma rilievo la condotta (in ipotesi colposa) del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. In tale ultima evenienza, peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare una concausa dell'evento, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato [cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11227 del 08/05/2008 (Rv. 603077 - 01)]. Nondimeno, nel caso in cui la cosa in custodia sia inerte (priva cioè di un dinamismo pericoloso intrinseco), il giudizio sulla sua pericolosità va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante, sì da verificare se la situazione di oggettivo pericolo costituisse un'insidia non superabile con l'ordinaria pagina 3 di 7 diligenza e prudenza, ovvero fosse suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato;
il quale, in tale ipotesi, avrebbe quanto meno concorso, ex art. 1227 cod. civ., alla produzione dell'evento a titolo di colpa (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 25772 del 09/12/2009). La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte [cfr. sul tema Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 25243 del 29/11/2006 (Rv. 593828 - 01)]. La pila di mattoni sull'angolo della strada, il blocco di cemento che occupi una parte del marciapiede, la mattonella mancante, ecc., non manifestano di per sé soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta. Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode [Cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013 (Rv. 625158 - 01)]. Il danneggiato dovrà, in sintesi, provare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno e di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza [cfr. Cass. civ. sez. 6- 3, ordinanza n. 11526 del 11/05/2017]. Più di recente, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro [cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019 (Rv. 653609 - 01)].
2.2. Nel caso che ci occupa, a parere di questo Tribunale, parte attrice ha assolto al proprio onere di provare il nesso eziologico tra la res – di cui è titolare e, quindi, custode la società
– e l'evento dannoso occorsole. Risulta infatti accertato che l'attrice è Controparte_1 pagina 4 di 7 scivolata su una macchia di acqua presente sul pianerottolo della scala di ingresso dell' non segnalata. La teste , sentita all'udienza del 30/06/2023, Pt_5 Testimone_1 dopo aver affermato di trovarsi con un “gruppo di persone” presso l'ingresso dell'hotel Santa Caterina, ha riferito di aver visto l'attrice “cadere sul primo scalino di fronte l'accettazione della struttura”, di aver “notato una macchia sulle scale” – senza sapere dire se si trattasse “di acqua, di detersivo o di altra sostanza” – e che la è “caduta di Per_1 schiena, sul lato destro”. In merito alla dinamica del sinistro, la teste ha dichiarato che quest'ultima “fu sorretta dalla figlia e dal marito”, che “l'hotel ha chiamato il pronto soccorso”, che l'attrice “si lamentava per il dolore al braccio, che aveva un ematoma visibile” e che nel pomeriggio “l'altra figlia e il genero sono venuti a prenderla per portarla all'ospedale di Nocera Inferiore”, ricordando infine che “appena è caduta il braccio destro si è fatto tutto nero”. Quanto affermato da trova riscontro nelle dichiarazioni rese dall'altra Testimone_1 teste escussa, la quale ha riferito che l'attrice mentre si trovava “insieme ad Tes_2 un gruppetto di persone”, è caduta “sul pianerottolo mentre stava accingendosi a scendere dal primo gradino”, specificando che la stessa è “caduta all'indietro” e di aver “notato delle macchie di liquido”, presumendo che “si trattasse di bevande, perché vicino erano presenti i banchetti con le bevande dell'accoglienza”. Entrambi i testimoni hanno riconosciuto e indicato il luogo in cui l'attrice è caduta dopo aver visionato le fotografie allegate da parte attrice. Poiché è provata l'esistenza del nesso eziologico tra la condizione di pericolo insorta sulla cosa e la caduta dell'attrice, spettava alla società convenuta fornire la prova del caso fortuito, secondo quanto dispone l'art. 2051 cod. civ., prova che non è stata fornita dalla società, rimasta contumace. Pertanto, la società è tenuta a risarcire il Controparte_1 danno subito dall'attrice.
2.3. In punto di liquidazione, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio (dott. , il quale, con Testimone_3 ragionamento esente da censure e da macroscopici errori, ha accertato l'esistenza del pregiudizio occorso a , consistente in “lesioni di natura traumatica ed in Persona_1 nesso causale diretto con la dinamica dell'incidente (caduta con il braccio in avanti a protezione) sotto il profilo cronologico, topografico (tipo di frattura in rapporto alla caduta), modale, della seriazione degli eventi, dell'adeguatezza qualitativa ed efficienza quantitativa delle cause” e lo ha ritenuto eziologicamente compatibile con la modalità dell'accadimento accertata. L'ausiliare ha, conseguenzialmente, riconosciuto l'esistenza di un'invalidità permanente stimabile nella misura del 12%, oltre al danno temporaneo da inabilità temporanea totale per 90 giorni e inabilità temporanea parziale per 60 giorni al 75%, per 60 giorni al 50% e per 60 giorni al 25%. Quanto al danno permanente, deve evidenziarsi che la signora è deceduta in Per_1 corso di causa per ragioni indipendenti dall'incidente. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, qualora al momento della liquidazione del danno biologico la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa all'ipotetica pagina 5 di 7 durata della vita del danneggiato va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita della vittima, ma alla sua durata effettiva [Cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 29832 del 19/11/2024 (Rv. 672935 - 01), secondo cui “Il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di Roma)”]. Facendo applicazione dei parametri richiamati dalla giurisprudenza della Suprema Corte (tabelle del Tribunale di Roma edite nel 2025), il danno biologico permanente liquidabile in favore della danneggiata (se in vita al momento della sentenza) sarebbe stato pari a complessivi € 21.890,17. Secondo la tabella G e tenendo conto delle aspettative di vita pubblicate dall'ISTAT nell'anno 2025, la vita media delle donne è pari a 85,5 mesi: il danno da premorienza va determinato in una quota fissa pari al 10% del danno complessivo (corrispondente a € 2.189,01) e in una quota variabile, ottenuta moltiplicando il rapporto tra gli anni di vita effettivi della danneggiata con quelli stimati (e dunque 9,9/13,5) con la residua parte del danno liquidabile al netto della quota percentuale già detratta (€
21.890,17 – € 2.189,07). Il risultato di tale operazione aritmetica è pari a € 14.446,85. Il danno permanente spettante iure successionis agli eredi della signora è Persona_1 dunque pari a € 16.636,52 (€ 2.189,01 + € 14.447,51). A tali importi vanno aggiunte le somme dovute per il risarcimento del danno biologico temporaneo, da liquidarsi, facendo applicazione delle richiamate tabelle, in complessivi €
22.281,10, di cui € 11.722,50 per n. 90 giorni di ITT, € 5.837,40 per n. 60 giorni di ITP al 75%, € 3.907,20 per n. 60 giorni di ITP al 50% ed € 814,00 per n. 60 giorni di ITP al 25%, per un totale di € 38.917,62. Alle somme sopra indicate, liquidate in base a valori monetari attuali, vanno aggiunti gli interessi compensativi, che appare equo riconoscere, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte [Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 (Rv. 490480 - 01)], nella misura legale sulla somma devalutata al momento dell'incidente (05/09/2012) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data della sentenza, oltre agli ulteriori interessi sulla somma così liquidata dalla data da ultimo indicata e fino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri tabellari di cui al DM 55/2014, ai valori minimi, in considerazione del non pagina 6 di 7 elevato livello di complessità della causa e del numero e delle questioni di fatto e di diritto esaminate.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: condanna la convenuta al pagamento di € 38.917,62, oltre interessi Controparte_1 legali, da calcolarsi come già precisato, fino al soddisfo, in favore di , , Pt_1 Pt_2 Pt_3
e . Parte_4
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. TE NA per dichiarato anticipo ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Pone l'onere del pagamento della consulenza tecnica in via definitiva a carico della parte soccombente. Paola, 21/11/2025.
Il Giudice TE TO
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 21/11/2025
È presente, per gli attori, l'avv. Fabrizio Ferrari in sostituzione dell'avv. MATTEO FORTUNATO. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Ferrari si riporta alle note conclusionali depositate in atti e ne chiede l'integrale accoglimento. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
TE TO
pagina 1 di 7 R.G.N. 179/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. TE TO, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 179/2021 vertente
TRA
(C.F. , (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. , in Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 qualità di eredi legittimi di , rappresentati e difesi dall'avv. TE Persona_1
NA (C.F. ); C.F._5
Attori
E
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta
Oggetto: lesione personale Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio la società in persona del suo Persona_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenerne la condanna al pagamento del complessivo importo di € 49.954,00 e non oltre € 52.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subìti in conseguenza del sinistro occorsole in data 05/09/2012. 1.1. A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che, nella suindicata data, alle ore 11:00 circa, mentre si trovava all'interno della struttura alberghiera Santa Caterina Village, sita in Scalea (CS), scivolò e cadde al suolo per la presenza di acqua sulla pavimentazione dell'ingresso della stessa. Fu, dunque, accompagnata presso il Pronto Soccorso di Praia a pagina 2 di 7 Mare, ove le venne diagnosticata una “frattura con distacco dell'epitroclea e dell'epicondilo gomito destro”, per poi essere sottoposta ad intervento di riduzione cruenta della frattura e osteosintesi presso l'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Ha, dunque, assunto che l'evento lesivo occorsole risulta eziologicamente riconducibile alla condotta omissiva e negligente della società incaricata della gestione e della manutenzione Controparte_1 della predetta struttura alberghiera, per non aver esercitato, sul bene di propria pertinenza, i doveri di custodia, vigilanza e manutenzione, al fine di prevenire il concretizzarsi di pericoli per gli ospiti della struttura stessa e che l'evento de quo ha generato, nella propria sfera giuridica, pregiudizi di tipo patrimoniale e non, complessivamente quantificati in € 49.954,00. Ha, infine, dedotto di aver inutilmente richiesto in via stragiudiziale il ristoro di tali danni alla società convenuta ed alla Zurich Italia Assicurazioni, compagnia assicurativa della prima.
1.2. La è rimasta contumace. Controparte_1
1.3. A seguito del decesso di , verificatosi il 13/12/2021, con comparsa di Persona_1 intervento volontario si sono costituiti in giudizio , , e , Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 in qualità di eredi legittimi della prima, riportandosi alle conclusioni già formulate da quest'ultima nel proprio libello introduttivo.
1.4. Il procedimento è stato istruito per il tramite di prova testimoniale ( Tes_1
e e di consulenza tecnica (dott. ed è stato deciso
[...] Tes_2 Testimone_3 con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 2. La domanda è fondata e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
2.1. L'art. 2051 cod. civ. stabilisce che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Secondo il prevalente e più recente indirizzo ermeneutico, la previsione di cui all'art. 2051 cod. civ. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Perché essa operi, è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene oggetto di custodia, senza che assuma rilievo la condotta (in ipotesi colposa) del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. In tale ultima evenienza, peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare una concausa dell'evento, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato [cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11227 del 08/05/2008 (Rv. 603077 - 01)]. Nondimeno, nel caso in cui la cosa in custodia sia inerte (priva cioè di un dinamismo pericoloso intrinseco), il giudizio sulla sua pericolosità va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante, sì da verificare se la situazione di oggettivo pericolo costituisse un'insidia non superabile con l'ordinaria pagina 3 di 7 diligenza e prudenza, ovvero fosse suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato;
il quale, in tale ipotesi, avrebbe quanto meno concorso, ex art. 1227 cod. civ., alla produzione dell'evento a titolo di colpa (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 25772 del 09/12/2009). La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte [cfr. sul tema Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 25243 del 29/11/2006 (Rv. 593828 - 01)]. La pila di mattoni sull'angolo della strada, il blocco di cemento che occupi una parte del marciapiede, la mattonella mancante, ecc., non manifestano di per sé soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta. Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode [Cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013 (Rv. 625158 - 01)]. Il danneggiato dovrà, in sintesi, provare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno e di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza [cfr. Cass. civ. sez. 6- 3, ordinanza n. 11526 del 11/05/2017]. Più di recente, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro [cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019 (Rv. 653609 - 01)].
2.2. Nel caso che ci occupa, a parere di questo Tribunale, parte attrice ha assolto al proprio onere di provare il nesso eziologico tra la res – di cui è titolare e, quindi, custode la società
– e l'evento dannoso occorsole. Risulta infatti accertato che l'attrice è Controparte_1 pagina 4 di 7 scivolata su una macchia di acqua presente sul pianerottolo della scala di ingresso dell' non segnalata. La teste , sentita all'udienza del 30/06/2023, Pt_5 Testimone_1 dopo aver affermato di trovarsi con un “gruppo di persone” presso l'ingresso dell'hotel Santa Caterina, ha riferito di aver visto l'attrice “cadere sul primo scalino di fronte l'accettazione della struttura”, di aver “notato una macchia sulle scale” – senza sapere dire se si trattasse “di acqua, di detersivo o di altra sostanza” – e che la è “caduta di Per_1 schiena, sul lato destro”. In merito alla dinamica del sinistro, la teste ha dichiarato che quest'ultima “fu sorretta dalla figlia e dal marito”, che “l'hotel ha chiamato il pronto soccorso”, che l'attrice “si lamentava per il dolore al braccio, che aveva un ematoma visibile” e che nel pomeriggio “l'altra figlia e il genero sono venuti a prenderla per portarla all'ospedale di Nocera Inferiore”, ricordando infine che “appena è caduta il braccio destro si è fatto tutto nero”. Quanto affermato da trova riscontro nelle dichiarazioni rese dall'altra Testimone_1 teste escussa, la quale ha riferito che l'attrice mentre si trovava “insieme ad Tes_2 un gruppetto di persone”, è caduta “sul pianerottolo mentre stava accingendosi a scendere dal primo gradino”, specificando che la stessa è “caduta all'indietro” e di aver “notato delle macchie di liquido”, presumendo che “si trattasse di bevande, perché vicino erano presenti i banchetti con le bevande dell'accoglienza”. Entrambi i testimoni hanno riconosciuto e indicato il luogo in cui l'attrice è caduta dopo aver visionato le fotografie allegate da parte attrice. Poiché è provata l'esistenza del nesso eziologico tra la condizione di pericolo insorta sulla cosa e la caduta dell'attrice, spettava alla società convenuta fornire la prova del caso fortuito, secondo quanto dispone l'art. 2051 cod. civ., prova che non è stata fornita dalla società, rimasta contumace. Pertanto, la società è tenuta a risarcire il Controparte_1 danno subito dall'attrice.
2.3. In punto di liquidazione, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio (dott. , il quale, con Testimone_3 ragionamento esente da censure e da macroscopici errori, ha accertato l'esistenza del pregiudizio occorso a , consistente in “lesioni di natura traumatica ed in Persona_1 nesso causale diretto con la dinamica dell'incidente (caduta con il braccio in avanti a protezione) sotto il profilo cronologico, topografico (tipo di frattura in rapporto alla caduta), modale, della seriazione degli eventi, dell'adeguatezza qualitativa ed efficienza quantitativa delle cause” e lo ha ritenuto eziologicamente compatibile con la modalità dell'accadimento accertata. L'ausiliare ha, conseguenzialmente, riconosciuto l'esistenza di un'invalidità permanente stimabile nella misura del 12%, oltre al danno temporaneo da inabilità temporanea totale per 90 giorni e inabilità temporanea parziale per 60 giorni al 75%, per 60 giorni al 50% e per 60 giorni al 25%. Quanto al danno permanente, deve evidenziarsi che la signora è deceduta in Per_1 corso di causa per ragioni indipendenti dall'incidente. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, qualora al momento della liquidazione del danno biologico la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa all'ipotetica pagina 5 di 7 durata della vita del danneggiato va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita della vittima, ma alla sua durata effettiva [Cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 29832 del 19/11/2024 (Rv. 672935 - 01), secondo cui “Il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di Roma)”]. Facendo applicazione dei parametri richiamati dalla giurisprudenza della Suprema Corte (tabelle del Tribunale di Roma edite nel 2025), il danno biologico permanente liquidabile in favore della danneggiata (se in vita al momento della sentenza) sarebbe stato pari a complessivi € 21.890,17. Secondo la tabella G e tenendo conto delle aspettative di vita pubblicate dall'ISTAT nell'anno 2025, la vita media delle donne è pari a 85,5 mesi: il danno da premorienza va determinato in una quota fissa pari al 10% del danno complessivo (corrispondente a € 2.189,01) e in una quota variabile, ottenuta moltiplicando il rapporto tra gli anni di vita effettivi della danneggiata con quelli stimati (e dunque 9,9/13,5) con la residua parte del danno liquidabile al netto della quota percentuale già detratta (€
21.890,17 – € 2.189,07). Il risultato di tale operazione aritmetica è pari a € 14.446,85. Il danno permanente spettante iure successionis agli eredi della signora è Persona_1 dunque pari a € 16.636,52 (€ 2.189,01 + € 14.447,51). A tali importi vanno aggiunte le somme dovute per il risarcimento del danno biologico temporaneo, da liquidarsi, facendo applicazione delle richiamate tabelle, in complessivi €
22.281,10, di cui € 11.722,50 per n. 90 giorni di ITT, € 5.837,40 per n. 60 giorni di ITP al 75%, € 3.907,20 per n. 60 giorni di ITP al 50% ed € 814,00 per n. 60 giorni di ITP al 25%, per un totale di € 38.917,62. Alle somme sopra indicate, liquidate in base a valori monetari attuali, vanno aggiunti gli interessi compensativi, che appare equo riconoscere, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte [Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 (Rv. 490480 - 01)], nella misura legale sulla somma devalutata al momento dell'incidente (05/09/2012) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data della sentenza, oltre agli ulteriori interessi sulla somma così liquidata dalla data da ultimo indicata e fino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri tabellari di cui al DM 55/2014, ai valori minimi, in considerazione del non pagina 6 di 7 elevato livello di complessità della causa e del numero e delle questioni di fatto e di diritto esaminate.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: condanna la convenuta al pagamento di € 38.917,62, oltre interessi Controparte_1 legali, da calcolarsi come già precisato, fino al soddisfo, in favore di , , Pt_1 Pt_2 Pt_3
e . Parte_4
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. TE NA per dichiarato anticipo ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Pone l'onere del pagamento della consulenza tecnica in via definitiva a carico della parte soccombente. Paola, 21/11/2025.
Il Giudice TE TO
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